Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7038 del 03/03/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15932-2020 proposto da:

ASM SERVIZI ENERGETICI E TECNOLOGICI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio legale LEGALITAX, rappresentata e difesa dagli avvocati VOGLINO ALESSANDRO, LIMITONE ROBERTO;

– ricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1049/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 04/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Cons. FRACANZANI MARCELLO MARIA.

RILEVATO

che la ASM Servizi Energetici e Tecnologici srl ricorre avverso la sentenza della CTR per il Veneto che ha confermato la pronuncia della CTR di Rovigo, ove erano state respinte le ragioni della contribuente avverso il diniego di rimborso addizionale IRES (c.d. Robin Tax) dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015;

che l’Agenzia delle entrate ha spiegato tempestivo controricorso, interponendo altresì ricorso incidentale condizionato, a due motivi;

che affidato in prossimità dell’udienza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

CONSIDERATO

che il ricorso originale è affidato ad unico motivo di doglianza;

che con l’unico motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione D.L. n. 112 del 2008, art. 81, commi 16, 17 e 18, degli artt. 3,24,53,81,111 e 136 Cost., nonché L. n. 87 del 1953, artt. 28 e 30 e art. 1 L. Cost. n. 1 del 1948;

che, posta la dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 81, commi 16, 17 e 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1, e successive modificazioni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (Corte Cost. 10/2015), le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale la cui efficacia venga differita, in motivazione, al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza non hanno efficacia ex tunc, neppure con riferimento ai procedimenti in corso, senza che ciò si ponga in contrasto con la natura incidentale del controllo di legittimità costituzionale, poiché il requisito della rilevanza, in coerenza con la funzione di “filtro” che assolve, opera esclusivamente nei confronti del giudice a quo ai fini della prospettabilità della questione, e non anche della Corte ad quem quanto agli effetti della decisione sulla medesima (Cass., 32716/2018; Cass., 20814/2020; Cass., 10735/2021; Cass., 18732/2021); che, nella specie, la CTR si è uniformata a tale principio, avendo ritenuto la irretroattività della citata pronunzia di incostituzionalità rispetto alla data di pubblicazione;

che, pertanto, il ricorso principale è infondato e dev’essere respinto; che, per conseguenza, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la parte contribuente alla rifiisione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in Euro.tredicimiladuecento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dello, ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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