LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29663/2020 proposto da:
D.B., domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefania Urbinati;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza 714/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO depositata il 9/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2021 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.
FATTI DI CAUSA
1. D.B., cittadino *****, ricorre a questa Corte avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’Appello di Catanzaro, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ne ha respinto il gravame avverso il diniego in primo grado delle misure di protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, per avere il decidente negato il riconoscimento delle misure reclamate giudicando immotivatamente insussistente la denunciata situazione di pericolo senza tuttavia valutare tutte le circostanze riferite a tal fine dal ricorrente e, dunque, incorrendo nel vizio di insufficiente motivazione e nell’inosservanza della regola dell’attenuazione dell’onere della prova; 2) dell’errata applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5 per avere il decidente negato il riconoscimento dello status di rifugiato a mezzo di una motivazione insufficiente in tal modo ignorando anche la condizione di vulnerabilità in cui il ricorrente si verrebbe a trovare per le minacce ricevute e per l’instabilità sociopolitica del paese di provenienza; 3) dell’errata applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a), b) e c) per aver “il Tribunale” escluso la sussistenza di un rischio di un danno grave malgrado tale circostanza fosse stata chiaramente dedotta nel ricorso; 4) della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per avere il decidente, quanto alla protezione umanitaria, omesso l’esame della condizione di vulnerabilità in cui versa il richiedente sulla considerazione che vi ostasse la ritenuta inattendibilità del medesimo.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Tutti i sopradetti motivi, esaminabili congiuntamente stante l’unitarietà della censura che vi trova espressione, si prestano ad una comune rilievo di inammissibilità evidenziabile sotto più profili; ovvero, più in dettaglio, perché operano un’impropria mescolanza di vizi eterogenei associando nel corpo di una medesima inestricabile illustrazione la denuncia di pretese violazioni di legge in uno con la denuncia di pretesi vizi motivazionali; perché laddove allegano, sotto questo profilo, un vizio di insufficiente motivazione rifuggono dal confrontarsi con il parametro in tal modo evocato, che l’insufficiente motivazione ha espunto dal catalogo dei vizi cassatori riducendo il controllo di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale dovuto – qui peraltro indubitabilmente soddisfatto risultando la sentenza impugnata congruamente ed adeguatamente motivata -; perché, ancora, si indirizzano in direzione della motivazione del tribunale quando il ricorso per cassazione può avere ad oggetto solo i vizi della sentenza di appello, cadendo sui vizi della sentenza di prime cure non denunciati in appello la scure del giudicato; e, al postutto, perche sono preordinati in definitiva ad una rivisitazione nel merito della decisione adottata, che non pertiene ai compiti istituzionali affidati a questa Corte, non essendo essa notoriamente un giudice di terza istanza avanti al quale si possa far valere l’ingiustizia della decisione impugnata.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022