Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.7059 del 03/03/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17507-2020 proposto da:

E.A.V. – ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. – SOCIO UNICO REGIONE CAMPANIA

– SOCIETA’ DI FUSIONE CON CUI CIRCUMVESUVIANA S.R.L., METROCAMPANIA NORD EST S.R.L. e SEPSA S.P.A. SONO STATE INCORPORATE NELL’ENTE AUTONIMO VOLTURNO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 290, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANA LIGUORI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO D’APONTE;

– ricorrente –

contro

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ACERO 2-A, presso lo studio dell’avvocato GINO BAZZANI, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO CASARETTI, PASQUALINO PAVONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5164/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/12/2019 R.G.N. 4497/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 23/12/2021 dal Consigliere Dott. PAGETTA ANTONELLA.

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 5164/2019 la Corte d’appello di Napoli, respinto l’appello incidentale dell’Ente Autonomo Volturno s.r.l., in parziale riforma della sentenza di primo grado, nel resto confermata, ha dichiarato il diritto di M.N. all’inquadramento, a decorrere dal 1 giugno 2002 nel profilo professionale di Responsabile Unità Tecnica /Amministrativa Complessa (R.U.T.C.) ed inquadramento al par. 250 c.c.n.l. AFT e condannato l’Ente Autonomo Volturno al predetto inquadramento;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’Ente Autonomo Volturno s.r.l. sulla base di un unico motivo articolato in più profili di censura; M.N. ha resistito con controricorso;

3. è stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale.

CONSIDERATO

che:

1. dal verbale di conciliazione in data 18.5.2021 si evince che le parti hanno definito transattivamente il complessivo contenzioso tra le stesse nell’ambito del quale è anche la presente controversia ed in particolare che l’odierno ricorrente ha dichiarato, tra l’altro, di voler rinunziare al ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 5164/2019 della Corte d’appello di Napoli;

2. tanto determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso per il venir meno dell’interesse all’impugnazione quale conseguenza della cessazione della materia del contendere (Cass. n. 16431/2009);

3. alla luce dell’intervenuto accordo conciliativo sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio;

4. non si fa luogo al raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, meccanismo sanzionatorio applicabile solo in ipotesi di inammissibilità originaria dell’impugnazione e non anche, come nello specifico, in presenza di inammissibilità sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 23 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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