Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.7080 del 03/03/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36884/2019 proposto da:

B.A., Forba Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via Emilio Faà di Bruno n. 79, presso lo studio dell’avvocato Carrano Massimo, rappresentati e difesi dal medesimo avvocato B.A., giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Fallimento ***** S.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore avv. M.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via XX Settembre n. 1, presso lo studio dell’avvocato Vitali Paolo, rappresentato e difeso dall’avvocato Gaudeni Laura, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MACERATA, del 16/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal consigliere Dott. Paola Vella.

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Macerata ha rigettato il reclamo L.Fall., ex art. 26 proposto dall’avv. B.A., quale procuratore speciale della offerente società Forba Immobiliare s.r.l., contro l’incameramento (a titolo di “multa”) dell’intera cauzione depositata a seguito della mancata partecipazione alla gara senza incanto fissata alle ore 12 nello studio del Notaio S. di Macerata per la vendita di un immobile del Fallimento ***** s.r.l., poi aggiudicato a un terzo.

1.1. Il collegio maceratese, dopo aver precisato trattarsi di penale e non di multa, ha negato la sussistenza dello stato di necessità (recte causa di forza maggiore) allegato dall’avv. B. – ossia il malore che lo aveva costretto ad allontanarsi dallo studio notarile, alla ricerca di una farmacia – per essere rimaste prive di certificazione sia l’acquisto dei farmaci che le cure prestate, e non essendovi spiegazione né prova di come fosse stato impiegato il lasso di tempo tra le ore 11,35 e 13,00, quando l’avv. B. aveva fatto ritorno nello studio notarile, senza che vi fosse peraltro alcuna verbalizzazione di quanto accaduto; ha inoltre osservato che la certificazione successivamente prodotta in sede giudiziale, datata ***** (e quindi successiva di 10 giorni alla gara), riportava una patologia (sindrome da apnea notturna) non direttamente collegabile ai fatti dedotti (sindrome ipoglicemica ed insufficiente ossigenazione sanguigna); infine, sulla contestata legittimità dell’incameramento integrale della cauzione (conformemente alla previsione dell’ordinanza di vendita), ha ritenuto che il limite dei 9/10 ex art. 580 c.p.c (richiamato dalla L.Fall., art. 107) valga solo per la vendita processualcivilistica tenuta dinanzi al giudice delegato.

2. Avverso tale decisione l’avvocato B.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso, corredato da memoria.

CONSIDERATO

CHE:

2.1. Con il primo motivo – rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa in fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” – il ricorrente lamenta che non siano state esaminate le dichiarazioni scritte rilasciate dai signori U. e F.G. circa l’impiego del lasso di tempo tra le 11,35 e le 13,00 – alla cui produzione il Fallimento si era opposto – con conseguente carenza, o quantomeno insufficienza e contraddittorietà della motivazione del decreto impugnato.

2.2. Con il secondo mezzo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e della L.Fall., art. 107 e art. 580 c.p.c., stante l’assoluta carenza di motivazione sulla legittimità dell’incameramento dell’intera cauzione.

3. Entrambi i motivi sono inammissibili.

3.1. Il primo, in particolare, censura la selezione e valutazione del materiale probatorio, che però compete al giudice di merito e non è sindacabile in questa sede, tanto più che le dichiarazioni in questione non risultano trascritte o altrimenti richiamate in ricorso, e non vi sono elementi per comprendere se la loro mancata considerazione sia dipesa un implicito accoglimento della eccezione di inutilizzabilità sollevata dalla curatela; in ogni caso, la motivazione del decreto impugnato si regge autonomamente su altre rationes decidendi non toccate dal motivo, segnatamente: a) la mancata verbalizzazione delle doglianze dell’avvocato B. dinanzi al Notaio (dal verbale notarile risultando solo che questi si era presentato a gara conclusa);

b) la mancanza di nesso tra la patologia successivamente certificata e quella originariamente allegata.

3.2. Il secondo non muove alcuna concreta censura alla decisione, ma si limita ad invocare il disposto dell’art. 580 c.p.c., che il giudice ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie, senza chiarire perché la norma, nonostante le diverse previsioni dell’ordinanza di vendita, dovrebbe invece regolarla.

4. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate come da dispositivo.

5. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472