Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.7085 del 03/03/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29379/2015 proposto da:

Cooperativa Costruzioni – Società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Rialto n. 47, presso Ius et Domus Servizi Legali, rappresentata e difesa dall’avvocato Cremonini Gian Patrizio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento ***** S.r.l., in persona del curatore Dott. S.A., elettivamente domiciliato in Roma, Largo di Torre Argentina n. 11, presso lo studio dell’avvocato Lazzaretti Andrea, (Studio Legale Rinaldi e Associati), rappresentato e difeso dall’avvocato Zoppellari Mario, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 09/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 dal consigliere Dott. Paola VELLA.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Bologna ha rigettato l’opposizione L.Fall., ex art. 98 allo stato passivo del Fallimento ***** S.r.l. (di seguito Fallimento) proposta dalla Cooperativa Costruzioni – Società cooperativa (di seguito Cooperativa) contro l’ammissione del credito per complessivi Euro 3.815.298,76 – relativo a corrispettivi per l’esecuzione di opere previste da contratti di appalto stipulati tra il ***** con la società poi fallita – in gran parte con prelazione ipotecaria e per il resto al chirografo, senza riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 5 invocato dalla Cooperativa.

1.1. Il collegio felsineo ha affermato: a) che il privilegio generale mobiliare ex art. 2751 bis c.c., n. 5 sui crediti delle imprese artigiane o delle società o enti cooperativi di produzione o lavoro, per i “corrispettivi dei servizi prestati” (oltre che per i corrispettivi della vendita di manufatti) non opera con riguardo al credito per compenso di appalto d’opera, neppure in via di interpretazione estensiva, “tenuto conto della riferibilità dei predetti corrispettivi di servizi ai soli rapporti caratterizzati in modo prevalente dall’espletamento di attività lavorativa, nonché della portata eccezionale delle norme che prevedono privilegi, ostativa ad una loro interpretazione analogica (Cass. 430/1995, 17396/2005, 20116/2010)”; b) che “il richiamato indirizzo interpretativo non appare scalfito dal sopravvenuto D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 82, comma 3 bis convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, secondo cui il privilegio in questione è riconosciuto alle cooperative di produzione e lavoro che abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, in quanto la norma in questione concerne esclusivamente il requisito soggettivo, mentre, con riguardo al requisito oggettivo, si limita a ribadire che il privilegio spetta “per i corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti”, richiamando letteralmente al riguardo l’art. 2751 bis c.c., n. 5 rispetto al quale valgono le argomentazioni della Suprema Corte sopra riportate”.

2. Avverso detto decreto la Cooperativa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo – rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2751-bis c.c., n. 5) e degli artt. 3, 35 e 45 (Cost.) (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” – si propugna una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2751-bis c.c., n. 5 tale da includere “tutti i crediti derivanti dall’attività tipica delle imprese artigiane e delle cooperative, siano essi generati da prestazioni consistenti in un dare (vendita di prodotti) o in un facere (prestazioni di servizi), e quindi anche i corrispettivi dell’appalto d’opera, che include entrambe le prestazioni”.

2.2 Il secondo mezzo – rubricato “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 98 del 2013, art. 82, n. 3-bis e, in via ulteriore, degli artt. 3,35 e 45 Cost. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” lamenta che il tribunale avrebbe erroneamente escluso che la L. n. 98 del 2013, art. 82, n. 3-bis subordini il privilegio in questione solo al requisito soggettivo del superamento positivo (o comunque della richiesta) della revisione di cui al D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, “senza necessità di ulteriori riscontri sul piano oggettivo delle prestazioni rese, in ordine alla prevalenza o meno della componente lavoro”.

3. I motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono infondati, poiché la decisione impugnata risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte, frattanto consolidatasi, circa i requisiti essenziali affinché ad una cooperativa di produzione e lavoro possa essere riconosciuto, in sede di accertamento del passivo fallimentare, il privilegio previsto dall’art. 2751 bis c.c., n. 5, “per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti”.

3.1. Invero, per costante orientamento di questa Corte, la natura cooperativa e mutualistica dell’impresa non è di per sé idonea a giustificare l’applicazione del suddetto privilegio, essendo comunque necessari specifici requisiti – quali, da un lato, l’effettiva pertinenza e correlazione del credito al lavoro dei soci, dall’altro la prevalenza dell’apporto lavorativo di questi ultimi rispetto a quello dei dipendenti non soci – che non solo impongono di enucleare nell’ambito del fenomeno cooperativistico una più ristretta area di imprese ammesse a beneficiare del privilegio in questione, ma escludono anche la possibilità di fare ricorso, a tal fine, a parametri diversi da quelli indicati (Cass. 38363/2021, 22390/2021, 21655/2018, 22147/2016, 12136/2014).

3.2. Ne’ vale invocare il riconoscimento costituzionale della funzione sociale della cooperazione, essendo già stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2751 bis c.c., n. 5 nella parte in cui non prevede l’applicabilità del privilegio, che assiste i crediti dell’impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti, anche ai crediti per compensi di appalti d’opera, attesa la mancanza, in tale ultima ipotesi, della sicura prevalenza dell’attività lavorativa rispetto agli altri fattori produttivi dell’impresa, in quanto la considerazione contrattuale della prestazione lavorativa nella sua globalità non consente di valutare l’incidenza delle singole componenti, sicché risulta ragionevole la previsione di un trattamento differenziato (Cass. 4383/2015; conf. Cass. 20116/2016, 4184/2018, 22210/2018, 3863/2021).

3.3. Tale impianto ermeneutico non è stato inciso dall’intervento normativo di cui al D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 36, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, riguardante solo i crediti dell’impresa artigiana “definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti” – in ordine al quale questa Corte ha peraltro chiarito che il requisito dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, pur avendo natura costitutiva, costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis c.c., n. 5, dovendo concorrere con gli altri presupposti previsti dalla L. n. 443 del 1985, cui la norma codicistica rinvia (Cass. 18723/2018, 29916/2018, 281/2021) – e non anche i crediti “delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro”, per i quali il privilegio è rimasto circoscritto ai “corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti”.

3.4. I presupposti del privilegio in questione non sono mutati nemmeno in forza del comma 3-bis, aggiunto al D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 82 (“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”) dalla Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 – per cui “Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all’art. 2751-bis c.c., n. 5), spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220” – che ha introdotto un requisito formale e soggettivo (il superamento positivo della revisione, cui è equiparata la sua semplice richiesta) lasciando inalterati il requisito oggettivo e la base prestazionale di riferimento del privilegio (i corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti) rispetto ai quali continua a valere il formante giurisprudenziale sopra richiamato (Cass. 4184/2018).

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, nella misura liquidata in dispositivo.

5. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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