LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5765/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
D.B.G., rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Marchetti, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, piazza Barberini, 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 6/10/11, depositata l’11 gennaio 2011.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 6 dicembre 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
RILEVATO
che:
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata l’11 gennaio 2011, di accoglimento dell’appello proposto da D.B.G. avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento della cartella di pagamento con cui, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, si era provveduto al recupero del credito di imposta utilizzato nell’anno 2004;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che il disconoscimento del credito di imposta si fonda sull’omessa presentazione delle dichiarazioni relative agli anni di imposta 2002 e 2003, nel corso dei quali erano state effettuate le operazioni che avevano dato origine al credito utilizzato dal contribuente;
– il giudice di appello ha accolto il gravame di quest’ultimo, rilevando che tali dichiarazioni annuali erano state tempestivamente presentate dal contribuente ed ivi era indicato il credito di imposta successivamente utilizzato in compensazione;
– il ricorso è affidato ad un unico motivo;
– resiste con controricorso D.B.G.;
– con nota del 24 maggio 2019 quest’ultimo riferisce di aver presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, depositando la relativa documentazione, e con successiva memoria chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio.
CONSIDERATO
che:
– sulla base del contenuto di tali memorie e della documentazione ad essa allegata, attestante la rituale presentazione dell’istanza di definizione della lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, atteso che l’Agenzia non ha presentato istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020;
– quanto al regime delle spese, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, giusta quanto disposto dalla menzionata disposizione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022