LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21065/2013 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
E.F. s.p.a. in liquidazione, persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura notarile speciale in atti dall’avv. prof. Luigi Cinquemani (PEC avvocatocinquemani.pec.studiocbmc.it);
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 132/24/12 depositata il 06/09/2012 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 06/12/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha rigettato l’appello principale dell’Ufficio e invece accolto l’appello incidentale della società contribuente, e per l’effetto solo in parte qua riformato la pronuncia di Palermo che aveva sancito la legittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA, IRPEG ed IRAP 2003;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso la società; nelle more, quest’ultima ha depositato istanza di sospensione D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10.
CONSIDERATO
che:
e’ in atti istanza per la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata della controversia D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, e art. 7, comma 2, lett. b), e comma 3, convertito in L. n. 136 del 2018;
inoltre, dalla documentazione allegata a detta istanza risultano sussistenti le condizioni per la definizione di cui sopra;
pertanto, va dichiarata l’estinzione del processo;
le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022