LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19966/2013 R.G. proposto da:
OLEARIA CAMPANA s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. prof.
Manlio Ingrosso (PEC ingrosso.pec.maningro.it) e dall’avv. Fabio Russo, con domicilio eletto in Roma, presso e nello studio degli avv. ti Antonia e Arianna Scione alla via Aureliana, n. 25;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 80/28/13 depositata il 04/03/2013 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 06/12/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha accolto l’appello dell’Ufficio e quindi riformato la pronuncia della CTP Caserta che aveva sancito la illegittimità dell’atto impugnato, cartella di pagamento per IRES ed IVA 2007;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione la società contribuente con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria.
CONSIDERATO
che:
– con memoria depositata in data 4 marzo 2020 munita di allegata documentazione parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a seguito di intervenuto sgravio di tutte le somme per cui è causa;
– è in atti la documentazione depositata dall’Agenzia delle Entrate, a seguito di ordinanza di questa Corte in data 7 luglio 2020, contenente conferma dell’intervenuto integrale annullamento in via di autotutela della pretesa a suo tempo azionata in quanto i crediti oggetto di compensazione erano effettivamente sussistenti;
– pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere;
– quanto alle spese dell’intero giudizio, le stesse restano a carico di chi le ebbe ad anticipare.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022