Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.7115 del 03/03/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19966/2013 R.G. proposto da:

OLEARIA CAMPANA s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. prof.

Manlio Ingrosso (PEC ingrosso.pec.maningro.it) e dall’avv. Fabio Russo, con domicilio eletto in Roma, presso e nello studio degli avv. ti Antonia e Arianna Scione alla via Aureliana, n. 25;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 80/28/13 depositata il 04/03/2013 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 06/12/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha accolto l’appello dell’Ufficio e quindi riformato la pronuncia della CTP Caserta che aveva sancito la illegittimità dell’atto impugnato, cartella di pagamento per IRES ed IVA 2007;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione la società contribuente con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria.

CONSIDERATO

che:

– con memoria depositata in data 4 marzo 2020 munita di allegata documentazione parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a seguito di intervenuto sgravio di tutte le somme per cui è causa;

– è in atti la documentazione depositata dall’Agenzia delle Entrate, a seguito di ordinanza di questa Corte in data 7 luglio 2020, contenente conferma dell’intervenuto integrale annullamento in via di autotutela della pretesa a suo tempo azionata in quanto i crediti oggetto di compensazione erano effettivamente sussistenti;

– pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere;

– quanto alle spese dell’intero giudizio, le stesse restano a carico di chi le ebbe ad anticipare.

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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