LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1895-2021 proposto da:
SICILY BY SEA SRL, STUDI PROGETTI E INVESTIMENTI SRL, ricorrenti che non hanno depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrenti non costituiti –
contro
A.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI PIETRO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 111/2021 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 09/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.
CONSIDERATO
che:
A.G. depositava memoria ex art. 47 c.p.c., esponendo che aveva avuto notifica di un ricorso per regolamento di competenza relativo alla sentenza n. 111 del 2021 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva declinato la stessa;
domandava il rigetto del ricorso;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
RILEVATO
che:
il ricorso non risulta depositato, e dunque risulta improcedibile (Cass., 19/09/1972, n. 2764);
non devono liquidarsi le spese in favore della parte costituita all’esito della notifica del ricorso stesso, in mancanza di prova, non emergente dagli atti visionati dal Collegio, della notifica della correlativa memoria;
non deve provvedersi ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, stante il mancato deposito del ricorso medesimo.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022