Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7199 del 04/03/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 29923/2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, ciascuna in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm.legalmail.avvocaturastato.it);

– ricorrenti –

contro

FACTORY s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Fabio Pace (PEC: avv.fabiopace.pec.pacestudiolegale.net);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 1118/16/18 depositata in data 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio.

RILEVATO

che:

– la società FACTORY s.r.l. ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IRES, IVA ed IRAP 2004;

– il giudice provinciale di merito accoglieva il ricorso;

– l’Amministrazione appellava tal pronuncia;

– la CTR, con la sentenza qui gravata, rigettava l’appello; ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; la società contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

– è in atti memoria della società contribuente con allegata documentazione relativa alla presentazione nei termini di domanda di definizione agevolata della lite e attestazione di versamento della prima rata;

pertanto, va dichiarata la estinzione del giudizio D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 comma 13;

– le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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