LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21941/2020 proposto da:
D.A. domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Onorato, e Maria Paola Cabitza;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in pers. del ministro p.t., rapp. e difeso ex lege dall’Avvocatura Gen. dello Stato, dom. in Roma via dei Portoghesi 12;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1795/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 29/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. D.A., cittadino *****, ricorre a questa Corte avverso il decreto con cui il Tribunale di Cagliari, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha respinto le istanze intese al riconoscimento in suo favore della protezione internazionale e della protezione umanitaria e ne chiede la cassazione sulla base di due motivi di ricorso.
2. Scrutinando previamente l’ammissibilità del ricorso consta che la procura alle liti, rilasciata ai fine del presente ricorso, pur essendo stata la sottoscrizione del ricorrente autenticata dal difensore, risulti priva della richiesta certificazione da parte del medesimo difensore, onde, a rigore il ricorso dovrebbe dichiararsi inammissibile D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35-bis, comma 13.
3. Poiché, peraltro, si tratta di procura apposta margine del ricorso, il collegio, pur prendendo atto che la questione di costituzionalità prospettata con riferimento alla norma citata e all’interpretazione adesiva di essa resa dalle SS.UU. 15177/2021 è stata rigettata dalla Corte Cost. come da comunicato della stessa in data 3.12.2021, reputa opportuno attendere la pubblicazione della relativa sentenza, allo stato non ancora avvenuta, al fine di appurare se la predetta declaratoria contempli anche l’odierna fattispecie.
4. Il ricorso va perciò rinviato a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia il ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 15 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022