Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza Interlocutoria n.7331 del 07/03/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 13099/2016 R.G., proposto da:

S.P., rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Marco Todeschini, con studio in Milano, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: luca.todeschini.milano.pecavvocati.it), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano il 19 novembre 2015 n. 4986/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 gennaio 2022 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;

udito per la controricorrente l’Avv. Alfonso Peluso, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

in subordine, ricorrendone le condizioni, per la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, stante la sopravvenienza della definizione agevolata.

FATTO E DIRITTO

rilevato, preliminarmente, che occorre verificare lo stato della procedura di definizione agevolata, la cui domanda è stata proposta dalla contribuente con riferimento alla impugnata cartella di pagamento, non risultando dalla documentazione prodotta – in maniera chiara ed inequivoca – l’attestazione di pagamento della prima rata dell’importo dovuto;

ritenuto, pertanto, che si deve rinviare la causa a nuovo ruolo, non essendo possibile addivenire alla decisione dell’impugnazione.

P.Q.M.

1. invita le parti a documentare lo stato della procedura di definizione agevolata;

2. assegna a tale scopo termine fino al di gg. 90 dalla comunicazione dell’ordinanza;

3. rinvia il procedimento a nuovo ruolo;

4. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022

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