Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.7407 del 07/03/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28517 – 2020 R.G. proposto da:

A.C. – c.f. ***** – P.E.R. – c.f.

***** – elettivamente domiciliati in Roma, alla via degli Scipioni, n. 94/8, presso lo studio dell’avvocato Giovanna Fiore che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Enrico Bertelli Leonesio li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

E.G. – c.f. ***** – E.M. – c.f.

***** – (in proprio e quali eredi di B.M.G.), elettivamente domiciliati in Roma, alla via Aquileia, n. 12, presso lo studio dell’avvocato Andrea Morsillo che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Giovanni Rocchi li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 908/2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2021 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

RITENUTO

che non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., coomma 1, n. 5, sicché si impone la rimessione del presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte;

visto l’art. 380 bis c.p.c., u.c..

P.Q.M.

rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022

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