Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.7426 del 07/03/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. est. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36673/2019 proposto da:

***** S.a.s. *****, in persona del liquidatore pro tempore, E.A., E.M., domiciliati in Roma Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Navarra Ottorino, “giusta procura in calce al reclamo”;

– ricorrenti –

contro

C.F., D.M.L., elettivamente domiciliati in Roma, Via delle Acacie n. 13, presso lo studio dell’avvocato Andreozzi Alessandro, rappresentati e difesi dall’avvocato Pica Mario, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

Fallimento Soc. ***** S.a.s. *****, in persona del curatore avv. G.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via G.

Pisanelli n. 2, presso lo studio dell’avvocato D’Intino Maria Antonietta, rappresentata e difesa dall’avvocato Guidaldi Piero, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Cigal S.n.c., F.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2581/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal consigliere Dott. Paola Vella.

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 17 aprile 2019, ha rigettato il reclamo proposto da ***** s.a.s. in liquidazione *****, E.A. ed E.M. contro la dichiarazione di fallimento della predetta società e del socio accomandatario da parte del Tribunale di Velletri, rilevando, tra l’altro: i) che non sussisteva la denunciata violazione del contraddittorio nella fase prefallimentare, per mancata notificazione dell’istanza e del decreto di convocazione al socio accomandatario, avendo questi partecipato al procedimento nella sua qualità di liquidatore; ii) che la società era fallibile, ai sensi della L.Fall., art. 1, comma 2, lett. c), essendo stati ammessi al passivo crediti per oltre due milioni e cinquecentomila Euro, e versava in stato di insolvenza, attesa l’assoluta insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i debiti.

1.1. La sentenza è stata impugnata dagli stessi reclamanti con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hanno resistito con separati controricorsi il Fallimento ***** S.a.s. ***** e i creditori istanti C.F. e D.M.L., questi ultimi depositando anche memoria.

Gli altri creditori istanti, Cigal S.n.c. e F.M., non hanno svolto difese.

CONSIDERATO

CHE:

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, senza che sia necessario scendere all’esame dei due motivi proposti, in accoglimento dell’eccezione pregiudiziale svolta da entrambe le parti controricorrenti (e rilevabile d’ufficio), di difetto della procura speciale prescritta ai fini del giudizio di legittimità: lo stesso difensore dei ricorrenti ha infatti dichiarato in epigrafe di rappresentarli e difenderli “giusta procura in calce al reclamo”.

3. Si tratta di un vizio che, determinando l’irrituale instaurazione del rapporto processuale, ha carattere assorbente (Cass. 31191/2021).

3.1. Invero, la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, sicché il ricorso è inammissibile qualora la relativa procura sia stata conferita a margine o in calce agli introduttivi dei precedenti gradi di giudizio di merito (Cass. 25435/2019, 58/2016, 19226/2014, 5554/2011). Essa deve inoltre essere conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso per cassazione ed investire espressamente il difensore del potere di proporre il ricorso medesimo (Cass. Sez. U, 16540/2006; cfr. Cass. Sez. U, 15177/2021; Cass. 24422/2016, 7014/2017, 18834/2017). Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

8. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che si liquidano, quanto al Fallimento ***** S.a.s. *****, nella misura di Euro 6.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) e quanto a C.F. e D.M.L. in Euro 7.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre, per entrambi, accessori di legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022

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