Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.7430 del 07/03/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11162-2021 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – PREFETTURA DI ROMA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– Intimata –

Data pubblicazione 07/03/2022 avverso la sentenza n. 4424/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata l’11/03/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. BERTUZZI MARIO.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

considerato che il ricorso proposto da S.A. per la cassazione della sentenza 4424 dell’11.3.2021 del Tribunale di Roma n. 16677 del 25.11.2020 del Tribunale di Roma, pone la questione della possibilità per il giudice di liquidare, a titolo di spese processuali, importi inferiori ai valori tabellari minimi, alla luce della nuova formulazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, introdotta dal D.M. n. 37 del 2018;

che la relativa questione ha rilievo nomofilattico e su di essa non constano precedenti di questa Corte;

che, con ordinanze interlocutorie n. 28552 e 37338 del 2021 questa Sezione ha rimesso altri ricorsi che investono la medesima questione alla pubblica udienza;

che, sulla base di tali considerazioni, non ricorrono i requisiti di evidenza decisoria richiesti dall’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022

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