Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.7433 del 07/03/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 14928/2021 R.G. proposto da:

F.A., rappresentata e difesa dall’Avv. ANIELLO CAPUANO;

– ricorrente –

contro

R.G., rappresentata e difesa dall’Avv. SALVATORE NOCERA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore depositata il 22.3.2021;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 17/02/2022 dal Presidente relatore.

RILEVATO

che F.A. ha proposto, sulla base di due motivi, ricorso straordinario per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore, depositata il 20.3.2021, in una causa in materia di pagamento di compensi professionali richiesti dall’avvocato R.G.;

che al ricorso resiste con controricorso l’avvocato spiegando a sua volta ricorso incidentale;

che il relatore ha proposto l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito nei termini sulla scorta di una certificazione della Cancelleria Centrale;

che in prossimità dell’adunanza le parti hanno depositato memorie;

ritenuto, sulla scorta di quanto dedotto nella memoria della ricorrente che non ricorrono le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5).

P.Q.M.

Rinvia la causa alla pubblica udienza Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022

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