Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7526 del 08/03/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2112-2021 proposto da:

BASSANI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio degli avvocati ALBERTO DENTE e MARIA PAOLA DENTE che la rappresentano e difendono unitamente all’avvocato GIANNI FRANCIOSA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona dei curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 7, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO SILVETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO TARZIA;

– controricorrente –

e contro

FINO 2 SECURITISATION SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3269/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata l’11/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO che:

La società Bassani s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 11 dicembre 2020, n. 3269, che ha rigettato l’appello della ricorrente. La società Bassani aveva chiesto al Tribunale di Milano di pronunciare una sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c., per il trasferimento in suo favore di due appartamenti e due autorimesse, promessi in vendita con contratto preliminare. Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda, accertando l’avvenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare per effetto della diffida ad adempiere, intimata ai sensi dell’art. 1454 c.c., dalla ricorrente.

Resiste con controricorso il Fallimento della s.r.l. ***** in liquidazione.

L’intimata Fino 2 Securitisation s.r.l. non ha proposto difese.

Il controricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso denuncia “violazione o falsa applicazione dell’art. 1454 c.c., dell’art. 1453c.c., comma 2, dell’art. 2932c.c., e dell’art. 12 disp. att., commi 1 e 2”: la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che a seguito dell’invio della diffida ai sensi dell’art. 1454 c.c., fosse definitivamente preclusa al contraente la successiva azione giudiziale di adempimento, applicando il combinato disposto degli artt. 1454 e art. 1453 c.c., secondo lo schema dell’interpretazione analogica, essendo invece le due disposizioni “ontologicamente diverse per natura ed oggetto”.

La censura è inammissibile. La Corte d’appello – nel ritenere preclusa l’azione di adempimento ex art. 2932 c.c., per il contraente che abbia inviato diffida ai sensi dell’art. 1454 c.c., ha fatto applicazione del principio enunciato dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 553 del 2009 (e ribadito da Cass. n. 20768 del 2015 e Cass. n. 7313 del 2017), secondo cui “in caso di intervenuta risoluzione del contratto, sia legale che giudiziale, la parte a favore della quale si sono prodotti gli effetti risolutivi non può rinunciarvi, restando altrimenti leso l’affidamento legittimo del debitore sulla dissoluzione del contratto”.

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in Euro 10.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta-seconda sezione civile, il 26 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

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