Vaccinazioni, indennizzo ex Legge n. 210 del 1992, vaccinazione antinfluenzale

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.26615 del 14/09/2023

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Vaccinazioni, indennizzo ex Legge n. 210 del 1992, vaccinazione antinfluenzale

L'indennizzo riconosciuto dall'art. 1 della Legge n. 210 del 1992 a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, spetta anche a coloro che abbiano riportato danni irreversibili conseguenti alla vaccinazione antinfluenzale.

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Cassazione civile, sez. lav., ordinanza 14/09/2023 (ud. 12/07/2023) n. 26615

RILEVATO

CHE:

1. con il ricorso originario, gli odierni ricorrenti, nella qualità specificata in epigrafe, premesso che il dante causa era stato sottoposto dal medico di base al vaccino antinfluenzale e che, a seguito dello stesso, aveva contratto una grave encefalo mielite, che conduceva al decesso, convenivano in giudizio il Ministero della Salute per ottenere il riconoscimento dell'assegno una tantum nella misura di legge;

2. il Tribunale di Genova, richiamate varie pronunce della Corte Costituzionale, accoglieva la domanda. Per il Giudice, la L. n. 210 del 1992, art. 1 doveva essere interpretato in senso estensivo, ricomprendendo anche i casi conseguenti a vaccinazioni che, come quella antinfluenzale, rispondono alla salvaguardia dell'interesse generale alla salute e sono incentivate dal Ministero della Salute;

3. la Corte di appello di Genova, con la sentenza qui impugnata, ha, invece, riformato la decisione del Tribunale, escludendo la sussistenza del diritto all'indennizzo;

4. a fondamento del decisum, la Corte di merito, pur ritenuta pacifica la sussistenza di nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino antinfluenzale al dante causa ed il decesso, ha, tuttavia, osservato, in primo luogo, come la raccomandazione ministeriale del vaccino antinfluenzale fosse essenzialmente diretta ai soggetti portatori di un "aumentato rischio di malattia grave", nel cui novero non andava incluso il de cuius, in ragione della età e delle condizioni di salute;

5. per la Corte di appello, la condizione dei soggetti semplicemente incentivati a praticare la vaccinazione antinfluenzale non poteva, inoltre, assimilarsi a quella di chi si fosse sottoposto a vaccinazione antipoliomielitica (sent. 27/98 Corte Cost.) o alla somministrazione del vaccino trivalente (sent. 107/2012 Corte Cost.), casi in cui la facoltà di scelta individuale era maggiormente condizionata dalla gravità delle conseguenze derivanti dall'omissione del trattamento sanitario;

6. la Corte territoriale escludeva anche aspetti di illegittimità costituzionale dell'art. 1 in commento;

7. hanno proposto ricorso per cassazione i ricorrenti in epigrafe con tre motivi, successivamente illustrati con memoria;

8. ha resistito il Ministero, con controricorso;

9. chiamata la causa all'adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di cui all'art. 380 bis 1 c.p.c., comma 2.

CONSIDERATO

CHE:

10. va, preliminarmente, respinta l'eccezione di nullità della notifica del ricorso. Deve rilevarsi, infatti, come l'avvenuta costituzione del Ministero ha in ogni caso sanato ogni eventuale vizio ai sensi dell'art. 156 c.p.c.;

11. con il primo motivo, i ricorrenti deducono errata qualificazione giuridica e/o valutazione dell'atto denominato "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2011/2012 emanato in Roma il 9 agosto 2011 dal Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione" nonché della circostanza dell'età del dante causa al momento della somministrazione del vaccino. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.; della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 1, come risultante a seguito delle sentenze della Corte costituzionale;

12. i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non aver ritenuto applicabile, alla fattispecie dedotta in giudizio, la L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 1, come risultante a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 107 del 2012, n. 226 del 2000 e n. 27 del 1998 nonché per aver ritenuto che la raccomandazione ministeriale fosse diretta ai soli soggetti portatori di un "aumentato rischio di malattia grave" e non a tutti indistintamente, salvo specifiche controindicazioni;

13. in via alternativa, i ricorrenti, con il secondo motivo, deducono violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, per l'errata valutazione di insussistenza di aspetti di illegittimità costituzionale della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 1, con riferimento agli artt. 2,3 e 32 Cost.;

14. i due motivi vanno congiuntamente trattati e sono fondati;

15. l'oggetto della presente causa consiste nello stabilire se l'indennizzo riconosciuto dalla L. n. 210 del 1992, art. 1 a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, spetti anche a coloro che abbiano riportato antinfluenzale;

16. deve osservarsi che, nelle more del presente Data pubblicazione 14/09/2023 giudizio, è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 268, pubblicata in data 20 dicembre 2017, dichiarativa della "(...) illegittimità costituzionale della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 1, (...), nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antinfluenzale";

17. in estrema sintesi, la Corte costituzionale ha osservato come la ragione determinante del diritto all'indennizzo non derivi dalla sottoposizione a un trattamento obbligatorio, in quanto tale; essa risiede piuttosto nelle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività. Per questo, la mancata previsione del diritto all'indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2,3 e 32 Cost. In particolare, il carattere della vaccinazione antinfluenzale quale trattamento sanitario raccomandato emerge alla luce della sussistenza di "una serie di atti: (...) in particolare (sono) rilevanti (...) le raccomandazioni del Ministero della salute adottate specificamente, per ogni stagione, con riferimento alla vaccinazione antinfluenzale";

18. la Corte costituzionale ha affermato anche che "(...) la traslazione sulla collettività delle conseguenze negative eventualmente derivanti dalla vaccinazione antinfluenzale (pur sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla L. n. 210 del 1992) consegue all'applicazione dei principi costituzionali di solidarietà (art. 2 Cost.), di tutela della salute anche collettiva (art. 32 Cost.) e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) (...)" e ha, altresì, chiarito che le campagne di informazione e sensibilizzazione tese alla più ampia copertura vaccinale coinvolgono la generalità della popolazione, a prescindere da una pregressa e specifica condizione individuale di salute, di età, di lavoro o di convivenza;

19. sulla base di quanto esposto, vanno pertanto accolti gli scrutinati motivi, restando assorbito il terzo motivo che riguarda la statuizione sulle spese;

20. la sentenza impugnata va, di conseguenza, cassata e rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, cui è rimessa anche la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2023.

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