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Pensione di inabilità, stop al riconoscimento dopo i 65 anni

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.3011 del 01/02/2023

La Cassazione, con la sentenza n. 3011 del 1° febbraio 2023, si è occupata del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile a favore di un soggetto ultra sessantacinquenne.

Nel caso di specie, un’anziana aveva presentato ricorso al tribunale per ottenere l’accertamento del diritto all'assegno di invalidità. Il tribunale aveva rigettato la richiesta, ma la Corte d'appello, a seguito di una nuova CTU, aveva riconosciuto il beneficio economico alla donna, che nel frattempo aveva compiuto sessantacinque anni.

La Suprema Corte, richiamando la recente giurisprudenza sul punto, ha precisato che la pensione d'inabilità e l'assegno d'invalidità civile non possono essere riconosciuti a favore di soggetti il cui stato di invalidità si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei 65 anni, o che ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età (vedi Cass. n. 4849/22).

Gli ultra 65enni, tuttavia, possono accedere all'alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, ed è espressamente confermato del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 8.

La Corte quindi ha accolto il ricorso dell’Inps, cassando la sentenza della Corte d’appello.

Pensione d'inabilità, assegno d'invalidità civile, stato di invalidità perfezionato dopo i 65 anni, riconoscimento escluso

La pensione d'inabilità nonché l'assegno d'invalidità civile, di cui della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, non possono essere riconosciuti a favore di soggetti il cui stato di invalidità si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo, che, per gli ultrasessantacinquenni, prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, ed è espressamente confermato del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 8.

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Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n. 3011 del 01/02/2023

RILEVATO

che:

con ricorso depositato in data 2.7.09, F.P. chiedeva l'accertamento, previa ctu, del diritto all'assegno di invalidità dal mese successivo a quello della presentazione del ricorso amministrativo (15.12.08).

Il tribunale, in adesione alla ctu, rigettava il ricorso.

A seguito di gravame, la Corte di appello disponendo nuova ctu, riconosceva la sussistenza del requisito sanitario dal gennaio 2015 e, quindi, successivamente alla proposizione dell'atto di appello.

Avverso la predetta sentenza, l'Inps ha proposto ricorso in cassazione, sulla base di un motivo, mentre F.P. non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Con il motivo di ricorso, l'istituto previdenziale deduce la violazione della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 8 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 6 e 7, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché erroneamente il tribunale aveva riconosciuto il beneficio economico corrispondente all'assegno d'invalidità civile, a soggetto ultra sessantacinquenne.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "La pensione d'inabilità nonché l'assegno d'invalidità civile, di cui della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, non possono essere riconosciuti a favore di soggetti il cui stato di invalidità si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo, che, per gli ultrasessantacinquenni, prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, ed è espressamente confermato del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 8" (Cass. n. 4849/22).

Nella specie, pertanto, la Corte d'appello ha erroneamente riconosciuto il beneficio, con decorrenza (gennaio 2015) successiva al compimento del 65 anno di età di F.P., nata il 17.10.1947.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., rigettato l'originario ricorso introduttivo.

Atteso il recente consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale, ossono compensarsi le spese dell'intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo.

Spese dell'intero processo compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2023.

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