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Adozione straniera, la Cassazione apre alle coppie non sposate

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.35437 del 19/12/2023

L'assenza di un vincolo coniugale tra i genitori adottivi costituisce un ostacolo al riconoscimento automatico in Italia di una sentenza straniera di adozione?

La questione è affrontata dalla Sezione Prima della Cassazione con la sentenza n. 35437 del 19 dicembre 2023.

Nel caso di specie i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore aveva proposto ricorso contro l'atto del Sindaco di un Comune che si era riifiutato di riconoscere in Italia gli effetti della sentenza di adozione della minore pronunciata negli USA, a causa del diniego dell'Ufficiale di Stato civile alla relativa trascrizione.

La Suprema Corte, affrontando la questione, ha stabilito che la mancanza di vincolo coniugale tra gli adottandi non si traduce in una manifesta contrarietà all'ordine pubblico, e di conseguenza, non ostacola il riconoscimento automatico della sentenza straniera di adozione.

Tale soluzione appare conforme ai seguenti principi:

  1. Principio del Preminente Interesse del Minore: il riconoscimento dell'adozione è nel miglior interesse del bambino, assicurando stabilità affettiva e relazionale.

  2. Non Discriminazione in Base allo Status Coniugale: tale soluzione non discrimina le coppie non coniugate, in linea con le evoluzioni normative e sociali che riconoscono varie forme di genitorialità.

  3. Riconoscimento Internazionale e Sovranazionale dei Diritti del Minore: si tiene conto dei principi internazionali e sovranazionali relativi ai diritti del minore, in particolare quelli derivanti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

In conclusione, la decisione della Cassazione apre la strada a un più ampio riconoscimento delle dinamiche familiari moderne, ponendo al centro il benessere e gli interessi dei minori.

Riconoscimento della sentenza di adozione straniera, mancanza di vincolo coniugale tra gli adottandi, manifesta contrarietà all'ordine pubblico, esclusione

Ove ricorrano le condizioni per il riconoscimento della sentenza di adozione straniera, L. n. 184 del 1983, ex art. 41, comma 1, la mancanza di vincolo coniugale tra gli adottandi non si traduce in una manifesta contrarietà all'ordine pubblico, ostativa al suddetto riconoscimento automatico degli effetti della sentenza straniera nel nostro ordinamento, anche a prescindere e dall'accertamento in concreto della piena rispondenza del provvedimento giudiziale straniero all'interesse della minore.

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Cassazione civile, sez. I, sentenza 19/12/2023 (ud. 29/11/2023) n. 35437

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Milano, con decreto n. cronol. 886/2023, pubblicato il 3/4/2023, ha respinto il ricorso proposto da B.F. e Be.Sa., in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore B.B.C.E., nei confronti del Sindaco del Comune (Omissis), nella qualità di Ufficiale di stato Civile e di ufficiale di Governo, L. n. 218 del 1995, ex art. 67, al fine di sentire riconoscere in Italia gli effetti della sentenza di adozione della minore B.B.C.E. pronunciata, in data 15/12/2017, dal Tribunale distrettuale - 45 Distretto Giudiziario della Contea di Bexar - Texas - USA, a fronte del diniego opposto dall'Ufficiale di Stato civile alla relativa trascrizione (per non essere "rispettati i requisiti previsti dall'art. 31, comma 2 o dall'art. 29, art. 36, commi 1, 2, e 3, poiché i ricorrenti, che non risultano legati da vincoli di matrimonio, non hanno ottenuto l'idoneità all'adozione internazionale ai sensi dell'art. 29 bis, né hanno seguito il percorso adottivo indicato dall'art. 29, art. 36, commi 1, 2 e 3 Legge citata...").

In particolare, la Corte territoriale ha osservato che: a) alla luce della L. n. 218 del 1995, art. 41 (che così dispone: "(Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione) 1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66. 2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori)", solo le adozioni c.d. "interne" pronunciate da Stati nei confronti di cittadini non italiani, possono essere riconosciute secondo il disposto delle citate norme D.I.P (L. 31 maggio 1995, n. 218); b) nel caso di specie, l'adozione è stata compiuta da cittadini (anche) italiani nei confronti dei quali deve essere applicata la disciplina in vigore nella Repubblica italiana, e in particolare la L. n. 184 del 1983, art. 36, trattandosi di cittadini italiani (asseritamente) residenti e dimoranti all'estero da più di due anni al momento della pronuncia di adozione della quale oggi chiedono il riconoscimento, non risultando che la cittadinanza originaria italiana dei richiedenti (avendo essi acquisito quella statunitense successivamente) sia mai stata da loro rinunciata ai sensi della L. n. 91 del 1992, art. 11; c) l'art. 19, comma 2, della Legge D.I.P. fissa il principio secondo il quale, ai fini dell'applicazione delle relative norme, se una parte possiede la cittadinanza italiana questa prevale sulle eventuali altre di cui essa sia in possesso con quella italiana concorrenti.

Avverso la suddetta pronuncia, B.F. e Be.Sa., in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore B.B.C.E., propongono ricorso per cassazione, notificato il 4/6/2023, affidato a tre motivi, nei confronti del Sindaco del Comune (Omissis), nella qualità di Ufficiale di stato Civile e di ufficiale di Governo (che non svolge difese).

Il P.G. ha depositato memoria scritta chiedendo l'accoglimento del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti lamentano: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 218 del 1995, art. 41, L. n. 184 del 1983, art. 36,L. n. 218 del 1995, art. 19, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che, in presenza di adottanti che, in aggiunta alla cittadinanza del Paese in cui è avvenuta l'adozione, hanno conservato la cittadinanza italiana, il riconoscimento della sentenza straniera di adozione interna sia regolato dalla L. n. 184 del 1983, art. 36, e che resti preclusa la procedura di riconoscimento automatico, ex art. 41 c.p.c., comma 1, in relazione alla L. n. 218 del 1995, artt. 64, 65 e 66, e all'art. 67 stessa Legge; b) con il secondo motivo, l'omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo ai fini del giudizio, l'errore di percezione e/o violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte di merito ritenuto non provata la stabile residenza nello Stato di adozione che risultava dai certificato di residenza AIRE allegati al ricorso introduttivo; c) con il terzo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 3, 6, 8 e 21 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia fanciullo, nonché violazione dell'art. 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo, con riferimento all'interpretazione data dalla Corte d'appello sul regime di diritto internazionale privato italiano per il riconoscimento della sentenza di adozione che confligge con il superiore interesse del minore al rispetto dei legami familiari formatisi nello stato di provenienza.

2. La prima censura è fondata.

2.1. Come rileva anche il P.G., il punto dirimente è rappresentato dalla preliminare verifica se, nel caso esaminato, si verta o meno in un'ipotesi di adozione internazionale.

L'adozione internazionale è disciplinata dal Titolo III, L. n. 184 del 1983 (artt. da 29 a 39-ter), come modificato a seguito della Convenzione de L'Aja, 29.5.1993, ratificata con L. 31 dicembre 1998, n. 476.

L'art. 2 Convenzione, definisce l'adozione internazionale, stabilendo i propri limiti di applicabilità.

La Convenzione si applica allorché un minore, residente abitualmente in uno Stato contraente ("Stato d'origine") è stato o deve essere trasferito in un altro Stato contraente ("Stato di accoglienza"), sia a seguito di adozione nello Stato d'origine da parte di coniugi o di una persona residente abitualmente nello Stato di accoglienza, sia in vista di tale adozione nello Stato di accoglienza o in quello di origine.

In sostanza, l'adozione internazionale comporta lo sradicamento del minore dallo Stato di origine ed essa è quindi sottoposta a tutte le cautele previste dall'art. 4 Convenzione e dalla L. n. 184 del 1983, artt. 35 e 36.

Possono essere al riguardo richiamati principi di diritto affermati da questa Corte a Sezioni Unite, sia pure in ambito di riconoscimento di sentenza di adozione resa all'estero a favore di partners di coppia omogenitoriale.

Questa Corte (Cass. 14007/2018) ha già chiarito che "il giudizio relativo al riconoscimento di sentenza pronunciata da giudice straniero di adozione piena di minore, figlio biologico di una delle due partners di coppia omogenitoriale femminile coniugata all'estero, da parte dell'altra, deve essere effettuato secondo il paradigma legislativo di diritto internazionale privato previsto della L. n. 218 del 1995, artt. 64 e segg., non trovando applicazione, nella specie, la disciplina normativa relativa all'adozione internazionale. Ne consegue, della L. n. 218 del 1995, ex art. 41, comma 1, che richiama della L. n. 218 del 1995, citati artt. 64 e segg., la competenza della Corte d'Appello e non del tribunale per i minorenni L. n. 218 del 1995, ex art. 41, comma 2". Si è quindi già riconosciuta la trascrivibilità di una sentenza straniera (francese) con la quale era stata pronunciata l'adozione piena ed incrociata dei figli minori, biologici, di due donne cittadine francesi (una delle due anche cittadina italiana) coniugate in (Omissis) e residenti in (Omissis).

Anche Cass. Sez. un. 9006/2021 (in motivazione) ricorda che "non tutti i provvedimenti esteri di adozione dei quali si chiede il riconoscimento confluiscono nella definizione normativa di "adozione internazionale", ma al contrario, essa è limitata alle ipotesi in cui i richiedenti risiedano entrambi in (Omissis), o siano cittadini italiani risiedenti all'estero (art. 29 bis, commi 1 e 2)".

Nel caso non ricorrano le anzidette condizioni, e l'adozione sia stata pronunciata all'estero, essa è sottoposta alla disciplina della L. n. 218 del 1995, art. 41, comma 1, che prevede la riconoscibilità del provvedimento da parte dello Stato italiano, a norma del successivo art. 65, mediante riconoscimento automatico da parte dell'Ufficiale dello Stato civile purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della persona ("I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozioni dei minori").

2.2. Con riguardo alla prospettata applicazione necessaria, per tutte le ipotesi di riconoscimento di provvedimenti stranieri in materia di adozione, della L. n. 184 del 1983, nella parte in cui (artt. da 29 al 39-quater) disciplina la speciale procedura dell'adozione internazionale, introdotta con la L. n. 479 del 1998, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993, è sufficiente rilevare che, nel caso in esame, la minore è cittadina statunitense e vive con i genitori, che sono sì cittadini italiani ma anche cittadini statunitensi, residenti negli Stati Uniti.

L'adozione ottenuta dai ricorrenti, nei confronti di una cittadina statunitense, per nascita, "e' un'adozione estera (interna, come la definiscono i ricorrenti) e non un'adozione internazionale", con conseguente applicazione dell'art. 41, comma 1, d.i.p., relativo al riconoscimento automatico, difettando in radice, la ragion d'essere propria della Convenzione de L'Aja e della relativa disciplina interna (L. n. 184 del 1983, artt. 29 e segg.) non comportando il riconoscimento dell'adozione straniera alcuno sradicamento del minore dallo Sato di origine e non potendo essere considerata la stessa alla stregua delle adozioni di comodo, ottenute da uno Stato straniero al fine aggirare la più rigorosa disciplina interna. Si veda ad es. Corte Cost. 76/2016, in motivazione, p. 3.2.

La Corte d'appello ha errato nel ritenere che il cittadino italiano, anche se munito di doppia cittadinanza, che abbia adottato all'estero, deve attivare la procedura di cui all'art. 36 L. Min. già menzionato, con conseguente applicabilità della legge italiana circa i presupposti per l'adozione (tra cui quello del vincolo di coniugio).

Come correttamente rilevato dal PG nella sua memoria, la procedura della L. n. 184 del 1983, art. 36, si riferisce, invece, alle adozioni internazionali ossia alle adozioni che, in forza del disposto dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja, hanno come elemento caratterizzante lo sradicamento del minore dal proprio Stato d'origine.

Sradicamento che, nel caso che ci occupa, non si è dato, posto che la piccola C.E. è stata adottata da due genitori che da oltre vent'anni hanno stabilito il luogo della propria esistenza negli Stati Uniti (dove vivono, lavorano ed hanno acquistato casa), tanto da aver acquisito per naturalizzazione la cittadinanza statunitense.

Da quando è nata, C.E. abita con i propri genitori in (Omissis) e non è stata portata in (Omissis), come attestato anche dai certificati anagrafici aggiornati prodotti in giudizio.

2.3. Ne' rileva la mancata rinuncia degli adottanti-ricorrenti alla cittadinanza italiana, che la Corte territoriale ha invece ritenuta rilevante per applicare al caso la legislazione italiana, giusta l'art. 19, comma 2, citato, in quanto la L. n. 218 del 1995, art. 19, comma 2, non ha la funzione di identificare il tipo di adozione (se interna o straniera o internazionale), ma solo quello di stabilire quale sia la legge applicabile ai soggetti dotati di doppia cittadinanza, fra cui quella italiana. E, nel caso in esame, ricorrendo alla L. n. 218 del 1995, art. 41, comma 1, e art. 65, viene applicata proprio la legge italiana. Inoltre, la contemporanea sussistenza della cittadinanza italiana, oltre a quella statunitense, non può essere considerata motivo per una disciplina deteriore dei richiedenti, rispetto ad un provvedimento che venisse domandato da una coppia di cittadinanza non italiana (Cass. n. 14007/2018, in motivazione, p. 5).

2.4. Il profilo della non contrarietà all'ordine pubblico, vaglio questo necessario, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 41, comma 1, ai fini del riconoscimento automatico della sentenza di adozione estera, non è stato esaminato dalla Corte d'appello.

In memoria, i ricorrenti rilevano che il presente ricorso, oltre alla prima questione giuridica, esaminata nei precedenti paragrafi (se una sentenza di adozione straniera pronunciata da un Giudice statunitense nei confronti di una minore cittadina statunitense, adottanda, e due cittadini italiani naturalizzati statunitensi, adottanti, sia automaticamente riconoscibile, nei limiti stabiliti dalla L. n. 218 del 1995, art. 65, ovvero, in ragione della conservazione della cittadinanza italiana in aggiunta a quella straniera da parte degli adottanti, sia riconoscibile mediante il procedimento regolato dalla L. n. 184 del 1983, art. 36), pone anche una ulteriore questione, vale a dire se l'inesistenza del vincolo coniugale tra i genitori adottivi costituisca o meno un impedimento al riconoscimento automatico da parte dello Stato italiano dell'adozione, avendo comunque gli stessi ricorrenti inteso sostenere che non vi sono motivi ostativi al riconoscimento automatico della sentenza di adozione straniera e non vi è quindi neppure "manifesta contrarietà all'ordine pubblico".

Ad avviso dei ricorrenti, che richiamano alcuni precedenti di questo giudice di legittimità, il principio posto dalla L. n. 184 del 1983, art. 6, in forza del quale possono accedere alle adozioni solo le coppie coniugate, non rappresenta un principio di ordine pubblico internazionale, nella sua accezione elastica e mutabile nel tempo, anche considerato che l'adozione a favore di persone non coniugate è consentita ormai in molti paesi anche dell'Unione Europea, cosicché "anche se i genitori adottivi della piccola C.E. non sono sposati, l'adozione pronunciata dal Giudice texano ben può essere riconosciuta anche dall'ordinamento italiano in quanto, essendo pacifico che l'adozione ed il suo riconoscimento rispondono all'interesse della Minore (che dalla nascita vive con i genitori adottivi), essa non è "manifestamente contraria all'ordine pubblico".

Si pone quindi anche il tema del rilievo, ai fini che qui interessano, da dare alla L. n. 184 del 1983, art. 6, secondo cui l'adozione è consentita ai "coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni", e se esso possa essere inteso come limite di ordine pubblico internazionale.

Al riguardo, le Sezioni unite, sempre nella pronuncia n. 9006/2021, sopra richiamata, hanno già chiarito che "nell'ordinamento coesistono principi di derivazione costituzionale e convenzionale che si pongono rispetto ad essi - le condizioni di accesso alla genitorialità adottiva legittimante contenute nella L. n. 184 del 1983, art. 6 e la L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 20 - in una condizione di netta sovraordinazione e preminenza sia per la loro collocazione tra i diritti inviolabili della persona sia per il grado di condivisione che ne costituisce un tratto peculiare". In primo luogo, il principio del preminente interesse del minore nelle determinazioni che incidono sul suo diritto all'identità, alla stabilità affettiva, relazionale e familiare, contenuto nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, nell'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. In secondo luogo, il principio della parità di trattamento tra tutti i figli, nati all'interno e fuori del matrimonio o adottivi, che trova la sua fonte costituzionale negli artt. 3 e 31 Cost., e che è stato inverato dalla recente riforma della filiazione (L. n. 219 del 2012; D.Lgs. n. 154 del 2013). Il tutto unitamente alla necessaria considerazione del quadro attuale della genitorialità sociale. Si è quindi escluso che contrasti con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell'adozione piena o legittimante.

Anche nella successiva sentenza delle Sezioni Unite, n. 38162/2022, si è affermato che "in tema di riconoscimento delle sentenze straniere, l'ordine pubblico internazionale svolge sia una funzione preclusiva, quale meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, sia una funzione positiva, volta a favorire la diffusione dei valori tutelati, in connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale, nell'ambito della quale, il principio del "best interest of the child" concorre a formare l'ordine pubblico che, in tal modo, tende a promuovere l'ingresso di nuove relazioni genitoriali, così mitigando l'aspirazione identitaria connessa al tradizionale modello di filiazione, in nome di un valore uniforme rappresentato dal miglior interesse del bambino". In motivazione, avuto poi riguardo al limite dell'ordine pubblico, posto dalla L. n. 218 del 1995, art. 64, comma 1, lett. g), che svolge una funzione di meccanismo di "salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, di argine contro la compromissione dei valori irrinunciabili dell'ordinamento del foro", vocazione, tuttavia, in parte ridimensionata per effetto della progressiva integrazione tra ordinamenti, realizzata al fine di soddisfare le esigenze di tutela dei diritti fondamentali, le Sezioni Unite hanno evidenziato come "la sentenza straniera deve misurarsi con il portato della Costituzione e di quelle leggi che, come nervature sensibili, fibre dell'apparato sensoriale e delle parti vitali di un organismo, inverano l'ordinamento costituzionale" e come l'operazione che il giudice deve svolgere "ha ad oggetto, non la coerenza della normazione interna di uno o più istituti con quella estera che ha condotto alla formazione del provvedimento giurisdizionale di cui si chiede il riconoscimento, ma la verifica della compatibilità degli effetti che l'atto produce con i limiti non oltrepassabili", "costituiti: dai principi fondanti l'autodeterminazione e le scelte relazionali del minore e degli aspiranti genitori; dal principio del preminente interesse del minore, di origine convenzionale ma ampiamente attuato in numerose leggi interne ed in particolare nella recente riforma della filiazione; dal principio di non discriminazione, rivolto sia a non determinare ingiustificate disparità di trattamento nello status filiale dei minori con riferimento in particolare al diritto all'identità ed al diritto di crescere nel nucleo familiare che meglio garantisca un equilibrato sviluppo psico-fisico nonché relazionale, sia a non limitare la genitorialità esclusivamente sulla base dell'orientamento sessuale della coppia richiedente; dal principio solidaristico che fonda la genitorialità sociale sulla base del quale la legge interna ed il diritto vivente hanno concorso a creare una pluralità di modelli di genitorialità adottiva, unificati dall'obiettivo di conservare la continuità affettiva e relazionale ove già stabilizzatasi nella comunità familiare".

Si può quindi affermare il seguente principio di diritto: "Ove ricorrano le condizioni per il riconoscimento della sentenza di adozione straniera, L. n. 184 del 1983, ex art. 41, comma 1, la mancanza di vincolo coniugale tra gli adottandi non si traduce in una manifesta contrarietà all'ordine pubblico, ostativa al suddetto riconoscimento automatico degli effetti della sentenza straniera nel nostro ordinamento, anche a prescindere e dall'accertamento in concreto della piena rispondenza del provvedimento giudiziale straniero all'interesse della minore", (nella specie: C.).

3. Anche la seconda censura è fondata.

I ricorrenti lamentano l'omesso esame di documento decisivo ai fini del giudizio, avendo la Corte di appello ritenuto non provata la residenza all'estero dei ricorrenti risultante dai certificati di residenza A.I.R.E. ("asseritamente" residenti e dimoranti all'estero).

Laddove si possa considerare il suddetto inciso, nel decreto impugnato, come una statuizione autonoma della Corte di appello, va considerato che sono stati prodotti in giudizio i certificati di Residenza A.I.R.E. di entrambi i ricorrenti, da cui risulta che essi, come cittadini italiani, sono iscritti nei Registri dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero dal 2002 (per il ricorrente) e dal 2003 (per la ricorrente) e che attualmente hanno la propria residenza a (Omissis) nella casa nella "(Omissis)" a (Omissis), che hanno acquistato in proprietà.

4. Il terzo motivo è assorbito, ma si può affermare che il riconoscimento della sentenza di adozione risponde al principio del "best interest of the child" con il riconoscimento dello status filiationis da parte dello Stato di provenienza dei genitori adottivi e l'acquisto della cittadinanza italiana, cui consegue la possibilità di trattenimento nel territorio italiano, anche oltre il periodo massimo consentito dalle norme sull'immigrazione.

5. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo la causa nel merito, va accolto il ricorso introduttivo dei ricorrenti. Le spese dell'intero giudizio, in considerazione della questione di diritto sottesa, con profili di novità, vanno integralmente compensate tra le parti.

Essendo il procedimento esente, non si applica in ogni caso il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo dei ricorrenti. Compensa le spese dell'intero giudizio tra le parti.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2023.

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