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Accordo transattivo fra coniugi efficace anche senza omologazione

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.35508 del 19/12/2023

Gli accordi transattivi relativi alle attribuzioni patrimoniali, conclusi tra le parti in corso di una procedura di separazione o divorzio, hanno natura negoziale e sono efficaci senza la necessità di essere sottoposti al giudice per l'omologazione.

Lo ha ribadito la Sezione Prima civile della Cassazione con l’ordinanza n. 35508 del 19 dicembre 2023.

Nel caso in esame, la Corte di merito ha valutato come valida ed efficace la pattuizione intervenuta tra i coniugi dopo la sentenza di divorzio, trovando la stessa fondamento nell'art. 1322 c.c. e nel principio di autonomia negoziale ivi stabilito e non essendo l'accordo una lesione di diritti indisponibili.

La Suprema Corte ha citato due precedenti giurisprudenziali significativi: la Cassazione n. 24621/2015, che stabilisce la natura negoziale e l'efficacia degli accordi transattivi relativi alle attribuzioni patrimoniali senza necessità di omologazione, e la Cassazione n. 5065/2021, che conferma la validità degli accordi in vista del divorzio per la disciplina della modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento.

Infine, la Cassazione ha sottolineato che l'interesse alla trascrizione di un diritto riconosciuto in un accordo è materia da trattarsi in un giudizio autonomo, sussistendo in capo al proprietario dell'immobile l'interesse concreto ed attuale ad agire in giudizio al fine di eliminare lo stato di incertezza giuridica pregiudizievole alla commerciabilità dell'immobile medesimo.

Separazione e divorzio, accordo transattivo sulle attribuzioni patrimoniali, omologazione, non necessarietà

L'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione (o di divorzio), ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l'omologazione.

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Cassazione civile, sez. I, ordinanza 19/12/2023 (ud. 14/12/2023) n. 35508

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 27.6.2018, A.M.A. adiva il Tribunale di Bari per ivi sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni:

"- dichiarare e ritenere che l'avv. S.P., nato a (Omissis), (Omissis), ha costituito e trasferito in favore della sig.ra A.M.A., nata a (Omissis), (Omissis), sull'appartamento posto al 7 piano del fabbricato sito in (Omissis), in catasto foglio (Omissis), p.lla (Omissis), sub 18, già adibito a casa familiare e precisamente sulla parte di esso appartamento con ingresso a sinistra di chi sale le scale, composta da n. 5 vani e accessori, il seguente diritto così descritto dalla clausola sub 11 della scrittura privata sottoscritta tra le parti il (Omissis), "riguardo alla porzione della casa coniugale assegnata alla sig.ra A., l'avv. S. dichiara che il godimento di tale immobile non è stato pattuito ex art. 155 c.c., bensì effettivamente direttamente ed irrevocabilmente, in favore della sig.ra A., la quale, pertanto potrà continuare ad abitarlo, alle medesime condizioni innanzi pattuite; ove anche la figlia dovesse trasferire altrove la sua residenza; è data facoltà alla sig.ra A., ove la figlia dovesse trasferire la propria residenza, di richiedere ed ottenere l'assegnazione sostitutiva di altro immobile, purché di valore di mercato non superiore a quello già assegnatole; il ridetto diritto di godimento della sig.ra A. verrà meno ove ella non abiti o cessi di abitare stabilmente l'immobile comunque assegnatole, conviva more uxorio o passi a nuove nozze".

"- conseguentemente ordinare al Direttore dell'Agenzia del Territorio di Bari (già Conservatore dei Registri Immobiliari) di trascrivere, con esonero da ogni responsabilità, contro l'avv. S.P., nato a (Omissis), (Omissis), e a favore della sig.ra A.M.A., nata a (Omissis), (Omissis), sull'appartamento posto al 7 piano del fabbricato sito in (Omissis), in catasto foglio (Omissis), p.lla (Omissis), sub 18, già adibito a casa familiare e precisamente sulla parte di esso appartamento con ingresso a sinistra di chi sale le scale, composta da n. 5 vani e accessori, il seguente diritto così descritto dalla clausola sub 11 della scrittura privata sottoscritta tra le parti il (Omissis), "riguardo alla porzione della casa coniugale assegnata alla sig.ra A., l'avv. S. dichiara che il godimento di tale immobile non è stato pattuito ex art. 155 c.c., bensì effettivamente direttamente ed irrevocabilmente, in favore della sig.ra A., la quale, pertanto potrà continuare ad abitarlo, alle medesime condizioni innanzi pattuite; ove anche la figlia dovesse trasferire altrove la sua residenza; è data facoltà alla sig.ra A., ove la figlia dovesse trasferire la propria residenza, di richiedere ed ottenere l'assegnazione sostitutiva di altro immobile, purché di valore di mercato non superiore a quello già assegnatole; il ridetto diritto di godimento della sig.ra A. verrà meno ove ella non abiti o cessi di abitare stabilmente l'immobile comunque assegnatole, conviva more uxorio o passi a nuove nozze".

"- condannare l'avv. S.P. al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio".

Avverso tale provvedimento ha proposto appello l'avv. S.P. e la Corte di Appello di Bari, pronunciando sul provvedimento del Tribunale di Bari ha rigettato l'appello e confermato il provvedimento. Avverso tale sentenza l'avv. S.P. ha proposto ricorso in cassazione affidato a cinque motivi con memoria. A.M.A. resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta: violazione e falsa applicazione dei principi del giusto processo e abuso del diritto e dei mezzi processuali in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5. Il giudizio promosso ex art. 702 bis c.p.c., dalla A. sarebbe finalizzato alla trascrizione del diritto previsto dalla clausola 11 della scrittura privata avvenuta tra le parti in relazione alla casa coniugale. Tuttavia, la signora è già stata destinataria del provvedimento di assegnazione della casa coniugale nel giudizio di separazione in forza del decreto di omologazione che ha ratificato il ricorso a firma congiunta ma non l'ha trascritto. Essendo nella disponibilità della parte il titolo per poter trascrivere il diritto di godimento della casa coniugale, ne discende che l'azione introdotta dalla A. non è finalizzata al perseguimento dello scopo dichiarato ma, sviando dalla sua causa tipica, concretizzerebbe abuso del diritto e del processo, nel tentativo di vedersi attribuire un diritto non spettante, sottraendo al giudice del divorzio ancora pendente avanti il Tribunale di Bari, la decisione della domanda relativa all'assegnazione della casa coniugale formulata dalla stessa A..

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 39 c.p.c. e dei principi regolanti la competenza per materia, la litispendenza e continenza delle cause in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 2 e n. 3; violazione e falsa applicazione dell'art. 6 L.Div. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5. Il ricorrente non contesta la competenza del Tribunale di Bari ma eccepisce che l'oggetto della causa ex art. 702 bis c.p.c., introdotta successivamente al giudizio di divorzio, e nella pendenza lo stesso, riguardava la casa coniugale e quindi dovrebbe essere decisa dal giudice del divorzio.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 702 bis c.p.c., art. 163 c.p.c., comma 3 eh, n. 3, art. 112 c.p.c., art. 113 c.p.c., comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. La domanda proposta dalla A. sarebbe nulla per inadeguata formulazione della editio actionis, stante l'assoluta incertezza circa il petitum e la causa petendi. Infatti, la A. ha chiesto l'accertamento di un diritto che non è neppure in grado di qualificare ovvero che indica in modo contraddittorio e confuso, senza neppure specificare se si tratti di un diritto personale o reale. In violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il giudice di merito avrebbe qualificato il diritto vantato dalla A. sulla base della clausola 11 quale diritto di abitazione, senza che la stessa avesse indicato il diritto vantato quale diritto di abitazione.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., art. 1343 c.c., art. 1345 c.c., art. 1325 c.c., art. 1427 c.c., art. 1442 c.c., art. 160 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere valida ed efficace la scrittura privata del 24/10/2011, coeva al ricorso per separazione consensuale, in assenza di domanda formulata dalle parti. La scrittura privata era funzionalmente e cronologicamente collegata alla separazione consensuale e contiene pattuizioni antecedenti al decreto di omologazione della separazione, non trasfuse nell'accordo omologato, e illegittime perché con lo stesso contrastanti. La validità dei patti anteriori all'omologazione della separazione da parte del tribunale sussisterebbe solo quando gli stessi non siano in contrasto col contenuto dell'accordo omologato, mentre nel caso di specie il contrasto c'e', ed è tale da escludere la validità della clausola 11 della scrittura privata.

Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1371 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. La sentenza della Corte di appello sarebbe erronea nella parte in cui ha affermato che la clausola 11 avrebbe attribuito alla A. un diritto reale di godimento e precisamente un diritto di abitazione, escludendo che le parti abbiano inteso fare riferimento ai principi e alle norme che governano la materia dell'assegnazione della casa coniugale nella regolamentazione della crisi familiare. Tale assunto sarebbe erroneo in quanto proprio la clausola 11 utilizza più volte il termine "assegnazione", anziché il termine "diritto di abitazione".

Ha rilievo prioritario l'esame del secondo mezzo di cassazione, avente contenuto processuale.

In ordine ad esso deve essere esclusa la dedotta litispendenza perché la questione oggetto di questa causa riguarda la trascrizione di un diritto riconosciuto nell'accordo che si è accompagnato alla separazione personale dei coniugi e ha preceduto quelli eventuali successivi in tema di divorzio e sulla cui portata dovrà pronunciarsi, semmai, il giudice del conflitto coniugale divorzile. Infatti, l'accordo portato alla trascrizione, che ha attribuito un diritto qualificato dal giudice, è logicamente e temporalmente anteriore ad ogni definizione della controversia separativa e, a maggior ragione, di quella divorzile.

Nel merito, poi, il ricorso è infondato e va respinto in ordine a tutti gli altri motivi da trattarsi congiuntamente in quanto tra loro avvinti da stretta connessione.

Nel caso in esame, la Corte di merito ha adeguatamente ed esaurientemente valutato tutti i singoli elementi e la situazione complessiva.

Occorre premettere che nel caso concreto, la censura di cui al primo motivo risulta infondata in quanto la Corte d'appello ha ritenuto correttamente valida ed efficace la pattuizione intervenuta tra i coniugi successivamente alla sentenza di divorzio, trovando essa fondamento nell'art. 1322 c.c. e nel principio di autonomia negoziale ivi stabilito e non costituendo detto accordo una lesione di diritti indisponibili. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione (o di divorzio), ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l'omologazione (Cass. 24621/2015). Allo stesso modo, si è ritenuto che in tema di accordi conclusi in vista del divorzio, è valido il patto stipulato tra i coniugi per la disciplina della modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento, che preveda il versamento da parte del genitore obbligato direttamente al figlio di una quota del contributo complessivo di cui risulta beneficiario l'altro genitore (Cass. 5065/2021). Queste decisioni sono chiaramente nel senso che non sia necessaria una declaratoria di efficacia da parte del giudice, come - per contro - ritiene il ricorrente.

Sull'interesse alla trascrizione poi questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 13127 del 28/05/2010) ha stabilito in un caso simmetrico ma analogo che la cancellazione di una trascrizione immobiliare ritenuta illegittima, perché effettuata al di fuori delle ipotesi consentite e dei casi previsti dalla legge, può essere chiesta con un autonomo giudizio, sussistendo in capo al proprietario dell'immobile l'interesse concreto ed attuale ad agire in giudizio al fine di eliminare lo stato di incertezza giuridica pregiudizievole alla commerciabilità dell'immobile medesimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato l'interesse ad agire in giudizio al proprietario di un complesso immobiliare che aveva chiesto una declaratoria di illegittimità della trascrizione di un contratto di affitto di azienda sul medesimo immobile). In sostanza, si tratta di un giudizio pienamente autonomo che non deve affatto rifluire in ambito divorzile, ed essere considerato privo di autonomia di valutazione e decisione.

Il ricorso, che intende mettere in discussione la qualificazione data in sentenza dal giudice della controversia sulla trascrizione del diritto, non ha fondamento avendo quello di merito, con motivazione non viziata, una volta affermata l'anteriorità della pattuizione ad ogni scelta difensiva delle parti in sede di conflitto familiare (separativo, prima, e divorzile, dopo) operato una qualificazione del bene della vita che non appare erroneo né suscettibile di riforma. Sarà semmai il giudice del conflitto familiare a doversi porre il problema della relazione tra quanto pattuito, e in questa sede validato con esame conclusivo, rispetto alle ulteriori richieste delle parti nei rispettivi atti giudiziali.

La pronuncia va pertanto confermata dovendosi respingere l'impugnazione e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di legittimità, con oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del controricorrente che si liquidano in Euro 5000,00 complessive più Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione, il 14 dicembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2023.

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