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Amministratore responsabile se non recupera i crediti dei condomini morosi

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.36277 del 28/12/2023

L'amministratore di condominio risponde dei danni nei confronti del condominio se omette di promuovere azioni giudiziarie per il recupero delle quote condominiali non pagate dai morosi.

Lo ha ribadito la Terza Sezione Civile della Cassazione con la sentenza n. 36277 depositata il 28 dicembre 2023,.

Nel caso di specie un amministratore di condominio ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano il condominio da lui amministrato chiedendo il pagamento dei compensi e i rimborsi spese per l'attività svolta. Il condominio con un controricorso ha chiesto il risarcimento per danni derivanti dalla gestione, in particolare per la mancata riscossione delle spese condominiali. La Corte d'Appello di Milano, in secondo grado, ha parzialmente accolto l'appello del condominio, evidenziando la negligenza dell'amministratore nell'assolvere i propri doveri, in particolare per non aver agito giudizialmente contro i morosi.

L'amministratore ha poi portato la questione davanti alla Cassazione, sostenendo che la sua condotta non fosse negligente, denunciando altresì che la Legge n. 220 del 2012, in quanto sopravvenuta, non avrebbe potuto essere applicata al caso di specie.

La Suprema Corte tuttavia ha ritenuto che, già prima dell'introduzione della legge citata, l'amministratore aveva l'obbligo di iniziare azioni per il recupero dei crediti, inclusa la possibilità di ricorso per decreto ingiuntivo e l'iscrizione di ipoteca giudiziale sugli immobili dei debitori.

La Cassazione ha quindi respinto il ricorso dell'amministratore, confermando la sua responsabilità per il mancato recupero dei crediti e condannandolo al pagamento delle spese processuali.

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Cassazione civile, sez. III, ordinanza 28/12/2023 (ud. 30/11/2023) n. 36277

RILEVATO

che:

G.M. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Milano il Condominio (Omissis) chiedendo la condanna del convenuto al pagamento del complessivo importo di Euro 5.074,03 a titolo di compensi e rimborsi spese per il periodo in cui egli aveva ricoperto la carica di amministratore del condominio medesimo;

il convenuto si costituì in giudizio opponendosi alla domanda e formulò una domanda riconvenzionale per sentir condannare il G. al risarcimento dei danni procurati al Condominio nell'ambito dell'attività gestionale;

il Tribunale adito accolse la domanda principale nei limiti dell'importo di Euro 388,90 e rigettò la riconvenzionale;

a seguito di appello principale del G. ed incidentale del Condominio la Corte d'Appello di Milano ha rigettato il gravame principale ed accolto in parte l'incidentale condannando il G. a pagare al condominio la somma di Euro 20.905,17; a base della decisione la Corte ha posto l'evidente inadempimento del G. ai propri obblighi di amministratore per non aver promosso azioni giudiziarie volte al recupero delle spese condominiali non versate dai soci morosi e in special modo dalla società Edilgroup srl: l'inerzia preservata a lungo dal G. aveva condotto alla impossibilità definitiva del recupero del credito dal momento che la società Edilgroup fu cancellata dal Registro delle Imprese;

avverso la sentenza G.M. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;

resiste con controricorso il Condominio (Omissis) il quale eccepisce, preliminarmente, la mancanza dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio richiesta dal codice di rito a pena di improcedibilità del ricorso;

il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale sussistendo i presupposti di cui all'art. 380 bis c.p.c..

il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

Occorre preliminarmente dichiarare infondata l'eccezione sollevata dalla parte controricorrente relativa alla mancanza in atti dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, che risulta invece presente e regolarmente depositata;

con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - il ricorrente lamenta che la corte del gravame non ha fatto buongoverno delle prove prodotte in atti ed in particolare ha omesso di valorizzare un documento dal quale avrebbe dovuto desumere che il debito di Edilgroup ammontava, all'atto del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, all'importo di Euro 4.736,10 anziché a quello di Euro 20.905,17 ritenuto dall'impugnata sentenza; la Corte ha così violato sia il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., sia l'obbligo di valutare le prove proposte dalle parti in base al suo prudente apprezzamento;

il motivo è inammissibile perché si sostanzia in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio e prospetta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., senza osservare le condizioni poste da questa Corte per la loro prospettazione; è noto infatti che "In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c." (Cass., S.U., n. 20867 del 30/9/2020);

con il secondo motivo di ricorso - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1130 c.p.c., comma 1, n. 3, e dell'art. 63 disp. att. c.p.c., comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - il ricorrente lamenta che la sentenza ha ritenuto negligente il comportamento dell'amministratore valorizzando in particolare la mancata iniziativa di riscossione coattiva dei crediti del Condominio nei confronti della società Edilgroup sulla base di una normativa sopravvenuta costituita dalla L. n. 220 del 2012, che, in quanto sopravvenuta, non avrebbe potuto essere applicata;

il motivo è infondato; la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che il G. avrebbe potuto proporre ricorso per decreto ingiuntivo ottenendo anche la provvisoria esecuzione del medesimo ed iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili in vendita così da scongiurare il rischio che la società debitrice, venendo cancellata dal registro delle imprese, non potesse essere più un soggetto escutibile; né sussiste alcun vizio di sussunzione in relazione ad una normativa sopravvenuta perché, anche antecedentemente all'entrata in vigore della L. n. 220 del 2012, non applicabile ratione temporis, l'Amministratore aveva l'obbligo di provvedere al recupero dei crediti del condominio ai sensi dell'art. 1130 c.c., comma 1, n. 3, nonché ex art. 63 disp. att. c.c..

con il terzo motivo - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 63 disp. att. c.c., comma 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - il ricorrente lamenta che la Corte non ha tenuto conto del fatto che nessuno degli amministratori a lui subentrati aveva posto mano al recupero forzoso dei contributi condominiali facendo leva sulla solidarietà ex art. 63 disp. att. c.c., comma 4; ove la solidarietà fosse stata tempestivamente attivata, avrebbe attutito se non eliso la perdita economica del Condominio, sgravando di conseguenza la posizione del G.;

il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non osserva i requisiti di contenuto-forma del ricorso e non indica dove e come abbia già proposto la censura nei pregressi gradi; la violazione delle disposizioni sull'autosufficienza del ricorso, ed in particolare dell'art. 366 c.p.c., n. 6, non consente a questa Corte di poter escludere, anche alla luce dell'assenza di riferimenti nella impugnata sentenza, che la censura abbia carattere di novità;

alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente a pagare, in favore del controricorrente, le spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.200 (oltre Euro 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2023

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