ICI – Abitazione principale – Unità immobiliari contigue – Proprietà dei coniugi – Agevolazione fiscale – Utilizzo unitario dell’immobile – Detrazione unica

Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.8551 del 24/03/2023

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ICI – Abitazione principale – Agevolazioni prima casa – Unità immobiliari contigue – Coniugi proprietari di immobili distinti – Utilizzo unitario dell’immobile – Irrilevanza dell’accatastamento separato – Detrazione unica – D.Lgs. n. 504/1992, art. 8

In tema di ICI – agevolazione per abitazione principale, il beneficio previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 spetta anche quando l’unità abitativa sia costituita da più unità catastali contigue, ancorché intestate a soggetti diversi, quali i coniugi, purché sia provato che l’immobile complessivamente considerato sia effettivamente utilizzato come abitazione principale e che il complesso abitativo non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, restando ferma la spettanza della detrazione una sola volta. Ne consegue che è illegittima la decisione che escluda l’agevolazione sulla sola base della diversa titolarità delle unità immobiliari, senza accertare la sussistenza delle ulteriori condizioni richieste dalla legge.

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Cassazione civile, sez. trib., ordinanza 24/03/2023 (ud. 15/03/2023) n. 8551

RILEVATO IN FATTO

CHE:


C.R.P.G. impugnava l'avviso di accertamento per tardivo o omesso versamento dell'imposta comunale relativa all'annualità 2008, eccependo l'illegittimità della notifica per carenza di legittimazione della persona incaricato alla notifica, l'omessa motivazione dell'avviso, erronea indicazione del proprietario dell'immobile l'omessa applicazione delle agevolazioni " prima casa".

La CTP di Avellino rigettava il ricorso del contribuente.

Interposto gravame, il sig. C. censurava la sentenza di primo grado per omessa pronuncia su punti decisivi della controversia, reiterando le doglianze proposte nel primo giudizio.

I giudici di appello accoglievano parzialmente il ricorso rilevando la contitolarità del cespite, con la conseguente riduzione dell'imposta nella misura del 50%, avendo accertato che l'immobile era cointestato anche al coniuge del ricorrente.

Avverso la sentenza n. 2048/2017 della CTR della Campania, propone ricorso per cassazione il contribuente, svolgendo due motivi, illustrati nelle memorie difensive dagli eredi del ricorrente.

Il Comune è rimasto intimato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:


2. Il primo motivo reca il vizio di violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 sulla definizione di abitazione principale ai fini ICI, con specifico riguardo alla sentenza n. 12269/2010, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, vizi e difetti motivazionali.

3. Anche il secondo motivo denuncia contemporaneamente il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per violazione dell'art. 2103 c.c. nonché dell'art. 137 c.p.c., oltre vizi e difetti motivazionali e omessa pronuncia.

4. Entrambe le censure presentano profili di inammissibilità, per la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse(Cass. n. 26874 del 23/10/2018; Cass. n. 26790 del 2018; Cass. n. 11603 del 12.12. 2018; n. 36881 del 26/11/2021).

Tuttavia, nel caso in esame, sebbene i singoli motivi siano articolati in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, la loro illustrazione consente di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (S.U. del 06/05/2015, n. 9100; Cass. del 24/08/2017, n. 20335; Cass. del 11/04/2018, n. 8915; Cass. del 21/05/2021, n. 14041).

5. Per priorità logica appare opportuno esaminare in via preliminare la seconda doglianza.

5.1 La seconda censura lamenta l'omesso esame del motivo di appello relativo alla legittimazione del messo notificatore: doglianza proposta in sede di gravame (cfr. sentenza impugnata) ed effettivamente non esaminata dai giudici di appello.

Si ritiene possibile, tuttavia, nel caso di specie applicare il principio di legittimità per il quale in caso di nullità della sentenza per omessa pronuncia, esigenze di economia processuale impongono di evitare la cassazione con rinvio quando la pretesa, sulla quale si riscontri mancare la pronuncia, potrebbe essere rigettata o potrebbe essere decisa nel merito, purché senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto.

Nella più recente giurisprudenza di questa Corte prevale l'affermazione per cui la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell'implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (così, Cass. n. 28663/13; conformi, nn. 3990/99, 8561/06, 2313/10, 8622/12; v. anche n. 23989/14; Sez. U, n. 2731 del 02/02/2017, Rv. 642269 - 01). Di qui la possibilità d'integrare la motivazione della sentenza impugnata, ove lacunosa, nei termini che seguono, laddove i restanti motivi non impongano, come nella specie, ulteriori accertamenti in fatto, sollevando sostanzialmente questioni di diritto e rinvenendosi in atti elementi per la determinazione della base imponibile da utilizzare per il pagamento del tributo per cui è causa.

6. La censura non può trovare ingresso.

Questa Corte con sentenza n. 22167 del 05/09/2019, le cui argomentazioni sono condivise dal Collegio e possono brevemente riassumersi nei seguenti passaggi motivazionali, ha affermato che: il servizio di notificazione degli avvisi di accertamento non è disciplinato in modo vincolato dalle norme di legge che non impongono una determinata forma di notifica, né una predeterminazione soggettiva dell'agente notificatore: 1) il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, dispone che alla notifica (in alternativa: a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con modalità telematica - posta elettronica certificata-, mediante consegna a mani proprie, nelle altre modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60) procede l'ufficiale delle riscossione od "altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale".

La legge, peraltro, non dà una definizione generale di "messo comunale" o di "messo notificatore, ciò che consente di affermare "che la qualifica di "messo comunale" prescinde dal rapporto giuridico che lega il messo al Comune. Potranno dunque aversi messi che siano dipendenti della p.a.; messi che siano funzionari non dipendenti; messi che siano mandatari dell'amministrazione; messi che siano appaltatori di servizi per l'amministrazione...." (si veda anche Corte cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza interlocutoria n. 18578 del 02/08/2013, in motivazione; Cass. n. 9867/2020) "in mancanza di norme di legge che impongano l'adozione dell'uno piuttosto che dell'altro tipo di rapporto, l'amministrazione comunale resta libera di scegliere la formula contrattuale più consona al pubblico interesse" essendo quindi permesso all'amministrazione comunale anche "appaltare a soggetti privati l'esecuzione dei compiti del messo comunale, ivi compresa la notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada".

La circostanza che alla data della notifica dell'avviso, il messo comunale in servizio fosse un altro soggetto non dimostra che il notificatore non fosse legittimato alla notifica secondo le modalità sopra esposte.

In ogni caso, la nullità della notificazione dell'atto impositivo può dirsi sanata per il raggiungimento del relativo scopo - che è quello della conoscenza legale dell'atto volta all'utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione - allorquando sia stata proposta una tempestiva e rituale opposizione, avendosi così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è "ex lege" finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio (S.U. n. 11550 del 08/04/2022; S.U. n. 2866 del 05/02/2021;Cass. n. 24899 del 18/08/2022).

7. La prima censura investe la sentenza di secondo grado per aver escluso che l'utilizzo di immobili intestati a soggetti diversi ed adibiti ad abitazione del nucleo familiare potessero godere delle agevolazioni cd. "prima casa", conformandosi sia alla decisione di primo grado che ad altri precedenti tra le medesime parti relative ad altre annualità.

Si considera abitazione principale quella che, a termini del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, (come modificato dalla L. 27 dicembre 1996, n. 296, art. 1) costituisce "residenza anagrafica" del soggetto passivo.

A tale riguardo, questa Corte ha già affermato il principio secondo cui il concetto di abitazione principale non ha alcuna relazione con il concetto di "unica unità immobiliare catastale", o con quella di "unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio", sia "in quanto lo stesso soggetto passivo fruisce "dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione... previste" per tutti i suoi immobili adibiti ad "abitazioni" siano "principali" ovvero da considerare tali perché concessi "in uso gratuito a parenti"", sia in quanto "il favore del legislatore per l'abitazione principale" (...) si evince ulteriormente dal D.L. 27 maggio 2005, n. 86, art. 5-bis, comma 4 (convertito nella L. 26 luglio 2005, n. 148) con il quale, al dichiarato "fine di incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione principale", si è concesso ai Comuni (..) la facoltà (..) di "deliberare la riduzione, anche al di sotto del limite minimo previsto dalla legislazione vigente, delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario"" (Cass., Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 3397).

Diversamente, costituisce elemento centrale ai fini dell'attribuzione dell'agevolazione in oggetto il mero uso quale abitazione principale dell'immobile nel suo complesso (Cass., Sez. V, 29 ottobre 2008, n. 25902), con conseguente irrilevanza dell'accatastamento unitario e affermazione del "principio secondo cui ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come "abitazione principale" non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota prevista per l'"abitazione principale", sempre che (...) il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma la prova dell'effettiva utilizzazione ad "abitazione principale" dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando, ovviamente, la spettanza della detrazione prevista dell'art. 8, comma 2, una sola volta per tutte le unità" (Cass., n. 3397/2010, cit.; Cass., Sez. V, 19 maggio 2010, n. 12269; Cass., Sez. V, 7 ottobre 2011, n. 20567; Cass., Sez. VI, 25 giugno 2019, n. 17015; Cass. 22.02.2021, n. 4727).

In particolare, si ritiene che i benefici fiscali "prima casa" trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui due unità immobiliari contigue siano di proprietà, una per ciascuno, di due coniugi e sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali, ma la prova dell'effettiva utilizzazione come "abitazione principale" dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando, ovviamente, la spettanza della detrazione una sola volta per tutte le unità in presenza dei requisiti di legge (tra le più recenti, cfr., sentenze Cass., sez. trib., 19 maggio 2010, n. 12269 e Cass., sez. trib., 12 febbraio 2010, n. 3397).

Inoltre, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo, da parte di due coniugi in regime di separazione dei beni, di più di una unità catastale come abitazione principale, anche se di proprietà non di un solo coniuge ma di ciascuno di essi, non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, della detrazione prevista del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 2, a condizione che il complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma la prova dell'effettiva utilizzazione come abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, e ferma restando la spettanza della predetta detrazione una sola volta per tutte le unità in presenza dei requisiti di legge". (Cass. civ. Sez. V Sent., 19/05/2010, n. 12269).

Nel caso in esame, la Regionale sembrerebbe aver escluso l'agevolazione sulla base del fatto che le unità immobiliari appartenevano a due soggetti diversi, circostanza non ostativa per usufruire dell'agevolazione, senza tuttavia esaminare la ricorrenza delle altre condizioni (abitazione di lusso, unificazione delle unità entro tre anni dal rogito, dichiarazione di voler beneficiare dell'agevolazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992).

8. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, respinto il secondo; la sentenza della CTR della Campania deve essere cassata, con riferimento alla prima censura, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, affinché accerti la sussistenza delle condizioni per usufruire dell'agevolazione prima casa.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, respinto il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in differente composizione.


Così deciso in Roma, nella sezione tributaria della Corte di Cassazione, il 15 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2023.

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