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Doppio licenziamento, la Cassazione ne delinea autonomia ed efficacia

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.2274 del 23/01/2024

Il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo?

La Sezione Lavoro della Cassazione ha risposto affermativamente a questa domanda con la sentenza n. 2274 del 23 gennaio 2024, fornendo un chiarimento essenziale sul tema del doppio licenziamento.

La Corte ha stabilito che il secondo licenziamento si presenta come "del tutto autonomo e distinto" rispetto al primo. Ciò significa che ogni licenziamento ha la propria validità e può essere considerato "astrattamente idoneo a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto". In altre parole, il secondo licenziamento ha effetto solamente se il primo viene ritenuto invalido o inefficace.

La sentenza sottolinea che il nesso di diritto sostanziale tra i due licenziamenti termina quando viene emessa una pronuncia definitiva sul primo. Se questa pronuncia risulta in un annullamento, il secondo licenziamento potrà produrre i propri effetti. Al contrario, se l'impugnazione viene rigettata, il secondo licenziamento rimarrà inefficace.

Importante è notare che gli effetti del secondo licenziamento possono essere temporaneamente validi se il primo è stato annullato da una sentenza non ancora definitiva. Tuttavia, la "definizione stabile dell'assetto sostanziale" dipende dall'esito definitivo riguardante il primo licenziamento.

In assenza di una sentenza passata in giudicato sul primo licenziamento, il giudice chiamato a valutare il secondo dovrà concentrarsi sulla sua legittimità, senza considerare il nesso con il primo, poiché tale nesso viene definito soltanto con la conclusione del giudizio sul primo licenziamento.

Rapporto di lavoro subordinato, doppio licenziamento, diversa causa o motivo, efficacia

In tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, sicché entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente.

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Cassazione civile sez. lav., sentenza 23/01/2024 (ud. 08/11/2023) n. 2274

FATTI DI CAUSA


1. La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza qui impugnata, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da Pe.Em. avverso la sentenza n. 93-2022 del Tribunale di Pistoia ed ha rigettato i reclami proposti dall'Agenzia delle Entrate avverso le sentenze n. 92-2022 e 93-2022.

Il contenzioso riguarda due licenziamenti disciplinari intimati dall'Agenzia delle Entrate nei riguardi del Pe.Em., funzionario dell'ente.

Il primo licenziamento (per indebita consulenza a favore di società di indagati per bancarotta fraudolenta) era stato dichiarato legittimo con sentenza n. 91-2022 del Tribunale di Pistoia, impugnata dal Pe.Em. presso la Corte d'Appello di Firenze con gravame dichiarato però inammissibile.

Il secondo licenziamento, che è oggetto della presente causa, fu intimato sulla base dell'addebito di due comportamenti abusivi in favore della famiglia alla quale facevano capo le società di cui si è detto.

L'impugnativa di tale secondo licenziamento è stata definita in fase sommaria del Tribunale di Pistoia, con il riconoscimento della fondatezza di uno solo dei due addebiti e con l'annullamento del licenziamento, in quanto ritenuto sanzione eccessiva per l'unico comportamento ritenuto sussistente.

L'ordinanza della fase sommaria veniva reclamata dal Pe.Em. e dall'Agenzia delle Entrate ed i due giudizi impugnatori non venivano riuniti, concludendosi con due separate sentenze (la n. 92-2022, sull'opposizione dell'Agenzia e la n. 93-2022, sull'opposizione del Pe.Em.), dichiarative entrambe dell'inefficacia sopravvenuta del secondo licenziamento, stante il rigetto dell'impugnativa, con la menzionata sentenza n. 91-2022, proposta nei riguardi del primo licenziamento.

L'Agenzia delle Entrate proponeva "reclamo" avverso entrambe le sentenze n. 92-2022 e n. 93-2022, mentre il Pe.Em. proponeva "appello" avverso la sentenza n. 93-2022.

Le tre impugnative venivano riunite e decise dalla Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza n. 817-2022, qui impugnata, la quale:

- dichiarava inammissibile il gravame proposto come "appello" dal Pe.Em., in quanto, nonostante la trattazione della causa secondo il c.d. rito Fornero, esso era stato introdotto oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza del Tribunale che aveva deciso sull'opposizione; 

- rigettava il gravame proposto dall'Agenzia delle Entrate, sul presupposto che non ricorressero i presupposti per la sospensione del processo ex art. 337 c.p.c., in attesa della definitività della pronuncia sull'impugnazione del primo licenziamento, ma che invece dovesse valorizzarsi l'autorità della sentenza resa su di esso, dal che derivava l'inefficacia del secondo licenziamento, come stabilito dal Tribunale; aggiungeva la Corte di merito che non vi era interesse neppure del Pe.Em. all'impugnativa del secondo licenziamento, una volta che il primo fosse stato - come era avvenuto sulla base della sentenza resa in altra causa - confermato.

2. La sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 817-2022 è stata impugnata dall'Agenzia delle Entrate, con un motivo, cui il Pe.Em. ha opposto difese con controricorso.

Anche il Pe.Em. ha a propria volta impugnato tale sentenza, con ricorso successivo affidato a due motivi, resistiti da controricorso dell'Agenzia.

Il Pubblico Ministro ha depositato requisitoria scritta.

È in atti memoria del Pe.Em.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate adduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2119,2909 c.c. e 324 c.p.c., nonché dell'art. 67, co. 6, lett. d) CCNL di comparto, in relazione all'art. 360, co., 1, c.p.c. e con esso si assume che la Corte territoriale non avrebbe potuto esimersi dal pronunciare nel merito sulla legittimità del secondo licenziamento, in assenza di giudicato rispetto al primo, errato essendo anche il richiamo all'art. 336 c.p.c., stante l'autonomia dei singoli provvedimenti espulsivi.

2. Il ricorso successivo del Pe.Em., da considerare quale ricorso incidentale (da ultimo, v. Cass. 12 ottobre 2021 n. 27680), e che è come tale ammissibile in quanto proposto entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, denuncia con il primo motivo la violazione e-o falsa applicazione dell'art. 6 CEDU, dell'art. 24Cost., dell'art. 1, co. 58, L. 92-2012 e dell'art. 63 D.Lgs. 165 del 2001 in relazione all'art. 360, co., 1, n. 3 c.p.c.; con tale motivo si afferma che la Corte di merito avrebbe indebitamente dato rilievo al criterio della c.d. apparenza, a fronte di un processo che non avrebbe dovuto essere svolto secondo le regole del cd. Rito Fornero, perché con la c.d. legge Madia non trovava più applicazione ai licenziamenti della P.A. l'art. 18 L. 300 del 1970 e, conseguentemente, anche il rito speciale.

Il secondo motivo è formulato con il richiamo all'art. 6 CEDU ed agli artt. 111 e 24 Cost., nonché dell'art. 100 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) e con esso si manifesta l'infondatezza dell'assunto della Corte di merito in ordine all'insussistenza di un interesse del lavoratore alla pronuncia di illegittimità del secondo licenziamento, al fine di ottenere un risarcimento ove fosse accertata l'illegittimità della condotta tenuta dalla P.A. nei suoi confronti.

3. Deve preliminarmente darsi atto che, nelle more, Cass. 30 ottobre 2023, n. 30027 ha rigettato il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello n. 675-2022 che, a propria volta, aveva ritenuto inammissibile il gravame interposto dal Pe.Em. nei riguardi della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 91-2022.

È pacifico ed è affermato sia dalla sentenza qui impugnata (pag. 13) sia dal ricorso per cassazione del Pe.Em. (pag. 11), che la sentenza di appello n. 675-2022 aveva riguardato il primo licenziamento.

È altresì pacifico ed è affermato sia dalla sentenza qui impugnata (pag. 13) sia dal medesimo ricorso per cassazione (pag. 8) che la sentenza di primo grado riguardante il primo licenziamento era la n. 91-2022.

È infine pacifico ed è affermato sia dalla sentenza qui impugnata (pag. 13) sia dal menzionato ricorso per cassazione (pag. 8) che la sentenza n. 91-2022 aveva ritenuto legittimo il primo licenziamento intimato al ricorrente.

Pertanto, con il rigetto del ricorso per cassazione nei riguardi della sentenza n. 675-2022, l'accertamento in ordine alla legittimità del primo licenziamento è divenuto definitivo ed è noto che la S.C. può rilevare d'ufficio il giudicato che scaturisca dalle proprie pronunce (Cass. S.U. 6 luglio 2023 n. 19129; Cass. 4 dicembre 2015, n. 24740; Cass., S.U., 17 dicembre 2007, n. 26482).

4. Si determina quindi una perdita di interesse dell'Agenzia delle Dogane ad insistere per l'annullamento della pronuncia dichiarativa dell'inefficacia del secondo licenziamento, perché tale inefficacia è ora conclamata per il maturare del menzionato giudicato.

5. Tuttavia, per quanto si dirà rispetto alle spese del giudizio, va detto che il ricorso era da ritenere fondato.

Nella giurisprudenza della S.C. - a parte alcune peculiarità del pubblico impiego (su cui v. Cass. 9 marzo 2021, n. 6500; Cass. 24 agosto 2016, n. 17307) che qui non interessano - vale il principio consolidato per cui, in tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, sicché entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente (Cass. 20 gennaio 2011, n. 1244; Cass. 4 gennaio 2013, n. 106).

Ciò significa che, sul piano del diritto sostanziale, è legittima la intimazione di un secondo licenziamento, per quanto esso nasca come destinato a non avere effetti, se il primo licenziamento non sia caducato.

Il nesso di diritto sostanziale tra i due licenziamenti cessa allorquando vi sia pronuncia definitiva sul primo licenziamento che, se sia di annullamento, consentirà al secondo licenziamento di produrre i propri effetti e, se sia di rigetto dell'impugnativa, renderà il secondo recesso definitivamente inefficace.

Tuttavia, al di là di effetti provvisori dati dal risultare in ipotesi il primo licenziamento annullato con sentenza ancora soggetta a impugnazione, con la conseguenza di assicurare di fatto provvisoria efficacia al secondo licenziamento, è evidente che la definizione stabile dell'assetto sostanziale non può che dipendere dal formarsi del giudicato sull'assetto del primo licenziamento.

Ne deriva un tratto di autonomia tra i due licenziamenti, tale per cui l'inefficacia del secondo non può essere giudizialmente dichiarata sulla base di un dato provvisorio, quale derivante dalla pronuncia ancora impugnabile resa sul primo licenziamento.

In tale frangente, il giudice del secondo licenziamento, se il giudizio sul primo licenziamento non sia ancora giunto a pronuncia con sentenza passata in giudicato, deve pronunciare sulla legittimità o meno di esso e non sul nesso tra lo stesso ed il primo, proprio perché quel nesso si definisce solo al momento finale del giudicato formatosi sul primo licenziamento.

Ciò evidenzia come sia inappropriato, rispetto a questo caso, anche il richiamo all'art. 336 c.p.c. operato dalla Corte territoriale, perché qui non vi è un provvedimento o un atto esecutivo che sia conseguenziale ad altra pronuncia, ma vi sono due atti sostanziali autonomi, di cui il primo nasce come inefficace perché successivo ad altro munito di analoghi effetti, ma può divenire successivamente efficace o definitivamente inefficace, allorquando il processo sul primo si definisca con sentenza passata in giudicato.

Quindi, era giustificato che l'Agenzia proponesse il ricorso per cassazione, stante il fatto che, all'epoca, la sentenza sul primo licenziamento non era ancora definitiva.

È solo ora, con il sopravvenire di quel giudicato, che si è realizzata la perdita di interesse di cui deve darsi atto nel definire il presente giudizio.

6. La sopravvenuta inefficacia del secondo licenziamento rende inammissibile per difetto di interesse anche il ricorso del Pe.Em.

7. Va comunque detto, sempre ai fini dell'incidenza sul regolamento delle spese, che il ricorso per cassazione del Pe.Em. era infondato.

Basti qui richiamare quanto si è già precisato con la citata ordinanza 30 ottobre 2023, n. 30027 tra le stesse parti, ove si è rilevato come la Corte territoriale abbia correttamente dato rilievo al principio c.d. dell'apparenza nell'individuazione del mezzo di impugnazione, applicato da questa Corte anche in materia di impugnazione del licenziamento con il rito Fornero (v. Cass. 10 dicembre 2019, n. 32263) o con il rito del lavoro, principio fondato sull'affidamento in ordine all'applicabilità del regime di impugnazione proprio del provvedimento quale esso si presenta formalmente.

Da ciò discende il principio complementare dell'ultrattività del rito, secondo cui una volta, come nella specie, incardinato il giudizio secondo un tipo di rito, in difetto di rettifica da parte del giudice mediante apposita ordinanza, il giudizio segue in appello le stesse forme, quantunque in ipotesi erronee, condizionando anche la valutazione riguardo alla tempestività dell'impugnazione e ciò in quanto, poiché il rito in senso ampio attiene non solo alla fase procedimentale durante lo specifico grado, ma anche alla fase successiva dell'impugnazione, ritenere che il soggetto soccombente possa adottare in questa seconda fase una forma ed una modalità di impugnazione diverse da quelle imposte dal rito secondo cui è stata emessa la sentenza significa attribuirgli una facoltà di mutamento che compete, invece, esclusivamente al giudice dell'impugnazione ex art. 439 c.p.c. (cfr. cfr. Cass. 20.10.2022, n. 31012).

Si tratta di principi del tutto consolidati (v. Cass. 16 novembre 2019, n. 28519) e dunque non ha in ogni caso rilievo alcuno la denunciata erroneità del rito seguito per l'intero corso del primo grado, in quanto ciò avrebbe comunque imposto di impugnare nei termini processuali propri delle forme in cui la causa era stata in concreto trattata.

È del resto pacifico e risulta dalla sentenza di appello che il rito Fornero fosse quello "scelto ab origine dal lavoratore", che fu appunto inequivocabilmente seguito in primo grado, come dimostra altresì l'osservanza delle scansioni proprie di esso in una fase sommaria e poi in una fase di opposizione.

Pertanto, l'impugnativa in appello doveva essere proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza del Tribunale, di cui all'art. 1, comma 58, L. n. 92 del 2012, come è incontestato non sia avvenuto.

7.1 Si è del resto già detto che il diritto sostanziale ammette l'intimazione di un doppio licenziamento, salvo regolarne il nesso con il primo sul piano dell'efficacia-inefficacia, sicché il solo procedere ad un secondo licenziamento non è in sé comportamento illegittimo, né comunque il Pe.Em., pur parlando nel secondo motivo di ricorso di danni, precisa in che senso e per quale particolare ragione, nonostante l'inefficacia, il secondo licenziamento sarebbe stato per lui pregiudizievole, una volta appurato che il rapporto era già cessato per effetto del primo recesso.

8. Da tutto quanto sopra, in una valutazione virtuale in ordine alla fondatezza dei motivi addotti ed al fine di ragionare in ordine alla responsabilità per la causazione della lite, deriva che la soccombenza va ravvisata in capo al Pe.Em., che dunque è tenuto al rimborso delle spese in favore della controparte.

La definizione del ricorso sulla base di evenienze sopravvenute che hanno determinato l'assorbente venire meno dell'interesse reciproco alla pronuncia, esclude in ogni caso che abbia rilievo, per i fini di cui al c.d. raddoppio del contributo unificato, l'originaria infondatezza del ricorso per cassazione del Pe.Em. e dunque non deve procedersi all'attestazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale. Condanna Pe.Em.al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso nella camera di consiglio del 8 novembre 2023

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2024.

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