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Fluidità sessuale può valutarsi per il riconoscimento dello status di rifugiato?

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.9290 del 08/04/2024

È possibile riconoscere lo status di rifugiato anche a chi, provenendo da un paese dove l’omosessualità è un reato, si dichiari “fluido” nella scelta dei rapporti sessuali?

La Prima sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 9290 dell’8 aprile 2024, risponde affermativamente, accogliendo il ricorso di un cittadino iraniano a cui era stato negato il riconoscimento di ogni forma di protezione.

Le censure del cittadino straniero si concentravano sulla valutazione di non credibilità riguardo alle sue dichiarazioni sull'abbandono del suo Paese dopo aver "acquisito consapevolezza della propria omosessualità", causando un conflitto con il padre e successiva denuncia alle autorità per motivi religiosi. 

La Suprema Corte precisa che le dichiarazioni del richiedente avrebbero dovuto essere esaminate sotto il vaglio di verosimiglianza seguendo l'art. 3 del D.Lgs. n. 251 del 2007. Tale articolo richiede che le valutazioni considerino la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente e che eventuali discrepanze minori non compromettano la credibilità delle affermazioni. Le sentenze Cass. n. 10790-2023 e Cass. n. 9815-2020 enfatizzano che le informazioni attuali e pertinenti del paese di origine (COI) possono suffragare l'appartenenza a un gruppo sociale a rischio persecutorio.

Il Tribunale di Milano aveva precedentemente respinto la domanda di protezione del richiedente, citando la sua "fluidità" nei rapporti sessuali e un atteggiamento superficiale riguardo alle persecuzioni subite. Tuttavia, la Cassazione ha ribaltato questa decisione, indicando che non erano state adeguatamente considerate le circostanze personali del richiedente né il contesto socio-politico-culturale dell'Iran, un paese con una forte presenza di integralismo religioso e che in base alla sua legislazione vigente prevede in caso di omosessualità pene che vanno dalla fustigazione alla pena di morte.

Inoltre, è stata sottolineata la necessità di una protezione "sur place", che può emergere anche dopo la partenza del richiedente dal suo paese, a causa di nuovi rischi o cambiamenti nella situazione personale. Questo aspetto è cruciale perché, come afferma la Cass. n. 10790-2023, la libera scelta sessuale è un diritto fondamentale per l'esplicazione della personalità umana.

In conclusione, la Corte ha accolto il ricorso, cassando il decreto impugnato e rinviando al Tribunale di Milano in diversa composizione.

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Cassazione civile, sez. I, ordinanza 08/04/2024 (ud. 25/01/2024) n. 9290

RILEVATO CHE:

1. - Ne.Ha., cittadino dell'Iran, ha proposto ricorso con tre mezzi, chiedendo la cassazione del decreto del Tribunale di Milano pubblicato il 17-7-2023, con il quale - respinta l'impugnativa avverso il provvedimento della competente Commissione Territoriale - gli è stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.

L'Amministrazione è rimasta intimata.

È stata disposta la trattazione camerale.

CONSIDERATO CHE:

2.1. - Con il primo motivo si denuncia: la violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2,3,4,5,6 e 14, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 8 e 27, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt., 2 e 3 CEDU; la violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedenti fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), non avendo compiuto alcun esame comparativo tra le informazioni provenienti dal richiedente stesso e la situazione personale del ricorrente da eseguirsi mediante la puntuale osservanza degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull'autorità giurisdizionale; la violazione dei parametri normativi per la definizione di un danno grave; la violazione di legge in riferimento agli artt. 6 e 13 della convenzione EDU, all'art. 47 della carta dei diritti fondamentali dell'unione.

2.2. - Con il secondo motivo si denuncia: la violazione dell'art.111, sesto comma, e dell'art. 24 Cost.; la nullità della sentenza; l'omissione di motivazione; la motivazione apparente: la manifesta e irriducibile contraddittorietà, la motivazione perplessa o incomprensibile in violazione dell'art.132, n.4., c.p.c.; la violazione del contraddittorio sulle COI.

2.3. - Con il terzo motivo si denuncia: la violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 5, comma 6, e 19, comma 2, del D.Lgs. n. 286 del 1998 e dell'art.10, comma 3, motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione nazionale speciale e alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità; la violazione ex art. 360, nr. 3, c.p.c., degli artt. 3,4,7,14,16,17,D.Lgs. n. 251 del 2007; 8, 10, 32, D.Lgs. n. 25 del 2008; art. 5, c. 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998; 10, Cost.; mancanza o quantomeno l'apparenza della motivazione e la nullità della sentenza per violazione di varie disposizioni, artt. 112,132 e 156, secondo comma, c.p.c, art. 111, sesto comma, Cost.

3. - Le censure, sotto le differenti prospettazioni, sono focalizzate sulla valutazione di non credibilità formulata dal Tribunale - e sulle conseguenze di ciò in relazione alle differenti domande di protezione -, in merito alle dichiarazioni con cui il ricorrente aveva dedotto di avere abbandonato il suo Paese, dopo avere acquisito consapevolezza della propria omosessualità, a causa del forte dissidio sorto con il padre, il quale, fermo osservante delle prescrizioni religiose, aveva subito avversato tale suo orientamento di genere e lo aveva denunciato per tale motivo alle autorità iraniane: ciò lo aveva indotto a fuggire a causa della legislazione vigente in Iran che prevede pene che vanno dalla fustigazione alla pena di morte.

Le censure possono essere trattate congiuntamente e vanno accolte.

4. - In tema di protezione internazionale, le dichiarazioni del richiedente asilo sul proprio orientamento sessuale devono essere sottoposte al vaglio di verosimiglianza dal giudice secondo i criteri procedimentali di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 251 del 2007, tenendo altresì conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati (Cass. n. 10790-2023; Cass. n. 9815-2020) e devono essere comparate con COI aggiornate e pertinenti, in quanto possono essere da sole sufficienti a dimostrare l'appartenenza ad un gruppo sociale a rischio persecutorio (Cass. n. 20385-2020); il giudice di merito è tenuto a valutare la credibilità delle dichiarazioni in modo complessivo ed unitario sulla scorta di tutti gli elementi probatori acquisiti (Cass. n. 6107-2022).

Inoltre, la valutazione del rischio per l'incolumità del richiedente omosessuale in caso di rimpatrio può sorgere anche in un momento successivo alla sua partenza, dando così luogo ad una esigenza di protezione "sur place"; non potendosi valorizzare le modalità di espressione dell'inclinazione sessuale del richiedente in modo da condizionare in via esclusiva la valutazione di credibilità del racconto, in quanto la libera scelta sessuale costituisce uno dei principali profili in cui si realizza l'esplicazione della personalità umana (Cass. n. 10790-2023).

L'elaborazione giurisprudenziale, così sintetizzata, dà conto del significativo rilievo che le problematiche socio-politiche connesse all'esercizio della libera scelta sessuale rivestono nell'ambito dell'accertamento della ricorrenza dei presupposti per l'eventuale riconoscimento della protezione internazionale o speciale.

Ebbene, nel caso in esame, il Tribunale, che ha ritenuto necessario procedere ad una nuova audizione del richiedente, ha affrontato il tema in sede di esame, ma ha respinto la domanda di protezione in tutti i suoi aspetti, in maniera formalistica e critica ravvisando la non credibilità dello stesso sulla scorta di elementi quale la "fluidità" nei rapporti sessuali dallo stesso rappresentata ed un atteggiamento superficiale nell'esposizione delle discriminazioni subite in patria e nei rapporti con la fede mussulmana, oltre che in ragione della circostanza che aveva lasciato il suo Paese a seguito del rilascio del passaporto e del permesso di espatriare.

Tali circostanze, tuttavia, non sono state valorizzate nell'ambito del contesto narrativo e personale esposto dal ricorrente, che aveva riferito di appartenere ad una famiglia influente ed economicamente agiata, che lo aveva aiutato ad espatriare e continuava ad aiutarlo, circostanza incompatibile on una migrazione per motivi economici, né è stato indagato, in osservanza del dovere di cooperazione istruttoria, alla luce delle COI il sostrato socio-politico-culturale in cui la vicenda si collocava, connotato da atteggiamenti di integralismo religioso rispetto ai quali la presenza in patria del richiedente poteva propagare i suoi negativi effetti su tutto il nucleo familiare.

5. - Ciò integra la censura concernente la violazione dei criteri di valutazione della credibilità del richiedente, che va accolta con assorbimento di tutte le altre; il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, per il riesame alla luce dei principi ricordati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Va disposto che sia omesso in caso di pubblicazione della presente ordinanza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.

P.Q.M.

- Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione anche per le spese;

- Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente ordinanza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 gennaio 2024.

Depositato in Cancelleria l'8 aprile 2024.

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