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Polizze infortuni, da quando decorre la prescrizione del diritto all'indennizzo?

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.11899 del 06/05/2025

Quando decorre la prescrizione del diritto all'indennizzo nelle polizze infortuni per postumi permanenti?

Il quesito viene affrontato dalla Terza Sezione Civile della Cassazione con l'ordinanza n. 11899 del 6 maggio 2025.

La vicenda

Nel caso di specie, uno studente, assistito da polizza infortuni scolastica, subisce un infortunio alla mano.

Dopo una guarigione clinica certificata nel 2010, viene consigliato un intervento correttivo che viene eseguito solo nel 2011.

L’azione legale contro la compagnia viene intrapresa nel 2012. Mentre il Giudice di Pace accoglie la domanda, in appello il Tribunale la respinge per intervenuta prescrizione biennale. La Cassazione conferma, ma chiarisce meglio il momento da cui decorre il termine.

Le regole in materia

Secondo l’art. 2952 c.c., nel testo applicabile ratione temporis, il diritto all’indennizzo si prescrive in due anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

Questo principio è integrato dall’art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere esercitato.

La giurisprudenza ha chiarito che, in caso di infortuni con postumi permanenti, la prescrizione non inizia dalla data dell’infortunio né dalla guarigione clinica, ma dal giorno in cui i postumi si consolidano, cioè diventano permanenti e valutabili.

La decisione della Corte

Nel caso esaminato, il ricorrente sosteneva che solo dopo l’intervento chirurgico del 2011 fosse possibile stabilire la permanenza del danno. Tuttavia, la Cassazione ribatte che il consolidamento dei postumi va distinto dalla loro eventuale emendabilità futura.

Una menomazione permanente esiste anche se teoricamente correggibile con un intervento successivo. Quindi, non si può subordinare la decorrenza della prescrizione alle scelte soggettive del danneggiato (eseguire o meno un intervento correttivo).

Il principio espresso dalla Suprema Corte, in parole semplici, è questo: la prescrizione comincia dal momento in cui i postumi diventano stabili, cioè quando il danno si è consolidato, anche se in futuro potrebbe essere corretto con un intervento medico. Non conta quindi se il danno si può migliorare: ciò che importa è quando diventa "valutabile" come definitivo.

Cosa ci portiamo a casa?

Non è la guarigione clinica né la decisione del paziente di sottoporsi o meno a una nuova operazione a far partire il timer della prescrizione: conta solo il consolidamento del danno.

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Cassazione civile, sez. III, ordinanza 06/05/2025 (ud. 05/03/2025) n. 11899

FATTI DI CAUSA

1. Fo.Si., all'epoca dei fatti studente dell'Istituto Tecnico Commerciale di San Sosti (CS), il 14.11.2009 si ferì ad una mano, rimasta "impigliata" (così l'atto di citazione) in una porta.

L'istituto scolastico frequentato da Fo.Si. aveva stipulato un'assicurazione contro gli infortuni a beneficio degli studenti.

Invocando tale polizza, Fo.Si. nel 2012 convenne dinanzi al Giudice di pace di San Sosti la società assicuratrice AIG, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto.

2. Il Giudice di pace di San Sosti accolse la domanda con sentenza n. 3.12.2013 n. 37.

La sentenza fu appellata dalla AIG.

3. Il Tribunale di Castrovillari con sentenza 11.11.2021 n. 1177 accolse il gravame e rigettò la domanda, ritenendo prescritto il diritto.

Il Tribunale ritenne che:

a) Fo.Si. guarì dalle lesioni il 2.1.2010;

b) da tale data iniziò a decorrere il termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2952 c.c. (nel testo applicabile ratione temporis);

c) il primo atto interruttivo della prescrizione fu compiuto il 2.7.2012, e quindi dopo lo spirare del termine;

d) irrilevante era la circostanza che il 1.10.2011 Fo.Si. si sottopose ad un intervento chirurgico alla mano, in quanto quell'intervento fu eseguito quando erano già consolidati i postumi permanenti.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da Fo.Si. con ricorso fondato su tre motivi.

La AIG ha resistito con controricorso.

Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo Fo.Si. prospetta il vizio di "omesso esame di atti e fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti".

Nell'illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente il Tribunale ha individuato l'exordium praescriptionis nella data del 2.1.2010. Si deduce che il Tribunale non ha attentamente esaminato la documentazione clinica in atti, ovvero l'ha fraintesa; che non avrebbe rettamente interpretato il lessico specialistico della medicina clinica.

1.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, perché censura la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti. Lo stabilire infatti se e quando una lesione personale sia guarita lasciando postumi permanenti, così come lo stabilire se tali circostanze siano dimostrate dalle prove documentali raccolte, costituiscono altrettanti accertamenti riservati al giudice di merito ed insindacabili in questa sede.

2. Il secondo motivo di ricorso.

Col secondo motivo è prospettata la violazione degli artt. 2935 e 2952 c.c.

Sostiene il ricorrente che, sebbene alla data del 2.1.2010 i sanitari certificarono la guarigione clinica dell'infortunato, tuttavia contestualmente consigliarono un intervento chirurgico correttivo, cui Fo.Si. si sottopose il 1.10.2011: fino a tale data, pertanto, i postumi dell'infortunio si sarebbero dovuto considerare "meri postumi non permanenti e non immutabili".

2.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente confonde il concetto di postumi non permanenti con quello di postumi emendabili. Così, ad es., una deviazione del setto nasale è emendabile con un intervento di rinosettoplastica, ma ciò non toglie che una volta avvenuta la guarigione clinica essa costituisca una invalidità permanente, a nulla rilevando che possa essere corretta chirurgicamente.

La tesi sostenuta dal ricorrente condurrebbe al paradossale effetto di far decorrere la prescrizione, quando l'infortunio sia emendabile con interventi d'elezione, dalle scelte del creditore. Una interpretazione incoerente con la ratio dell'istituto della prescrizione, che è di ordine pubblico e certezza del diritto.

2.2. Il motivo va dunque rigettato in applicazione del seguente principio di diritto:

"Nell'assicurazione contro gli infortuni non mortali, la prescrizione del diritto all'indennizzo dovuto per il caso di postumi permanenti decorre dal giorno del consolidamento dei postumi, a nulla rilevando che in futuro essi potranno essere eliminati o ridotti con un apposito intervento".

3. Il terzo motivo.

Col terzo motivo è prospettata la violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c.; dell'art. 2952 c.c. e dell'art. 111 Cost.

Vi si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe nulla perché "incomprensibile".

2.1. Il motivo è manifestamente infondato.

La motivazione della sentenza è di cristallina chiarezza: il Tribunale ha ritenuto che la prescrizione dovesse decorrere da gennaio 2010, perché fu allora che l'infortunato guarì, e il successivo intervento correttivo non poteva spostare in avanti l'exordium praescriptionis.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

4. Per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196 del 2003.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

rigetta il ricorso;

condanna Fo.Si. alla rifusione in favore di AIG Europe S.A. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 1.700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. 10.3.2014 n. 55;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

dispone che, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione siano omessi generalità ed altri dati identificativi di Fo.Si.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 5 marzo 2025.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2025.

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