Quando spettano gli interessi moratori all'avvocato che attende il pagamento dei compensi professionali?
Con l'ordinanza n. 12088 del 7 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che gli interessi scattano automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza bisogno di una formale costituzione in mora o di una richiesta specifica nella domanda giudiziale.
Il caso nasce da una controversia tra un avvocato e una banca, relativa al pagamento dei compensi per attività difensiva svolta in oltre settanta giudizi tra il 2001 e il 2005. La Corte d’Appello di Napoli aveva riconosciuto gli interessi moratori solo a partire dal 2023, data in cui era stata formalmente reiterata la richiesta. Ma la Cassazione non è stata dello stesso avviso.
I principi in materia
La decisione si fonda su due regole fondamentali:
Art. 1224 c.c.: gli interessi moratori decorrono dal momento della messa in mora, che si realizza anche con una semplice richiesta scritta di pagamento (giudiziale o stragiudiziale);
D.lgs. 231/2002: quando il credito riguarda obbligazioni pecuniarie da transazioni commerciali – come avviene per i compensi professionali – gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di costituzione in mora né di indicazione nella domanda giudiziale.
La decisione della Corte
Nel caso in esame, l’avvocato aveva richiesto il pagamento dei propri compensi nel giudizio di primo grado già nel 2007. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva fatto decorrere gli interessi solo dalla successiva richiesta del 2023, formulata nel giudizio di rinvio.
La Cassazione ha corretto l’errore: gli interessi devono decorrere dal 17 novembre 2007, data in cui era già avvenuta la prima richiesta giudiziale di pagamento. Questo perché, ai sensi del D.lgs. 231/2002, l’avvocato non ha bisogno di ulteriori formalità per far valere il diritto agli interessi moratori.
Conclusione
La Cassazione chiarisce un punto cruciale: se un avvocato deve recuperare compensi professionali da un cliente commerciale, gli interessi moratori decorrono in automatico dalla scadenza del termine per il pagamento, anche senza costituzione in mora.
Cassazione civile sez. lav., ordinanza 07/05/2025 (ud. 04/03/2025) n. 12088
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d'Appello di Napoli, pronunciandosi in sede map rinvio da questa Corte con sentenza n. 7199/2018, in complessa controversia riguardante l'accertamento e la liquidazione dei compensi professionali spettanti all'Avv. Ru.Ad. per l'attività professionale resa in favore della banca (ora) INTESA SANPAOLO nel periodo dal 2001 al 2005, svolta CTU e analiticamente valutato ciascuno dei 74 giudizi con l'intervento del professionista oggetto di causa, per quanto ancora qui rileva ha condannato la banca a corrispondere al legale la somma di Euro 112.493,37 netti per competenze professionali, oltre spese imponibili pari a complessivi Euro 525,50 e spese esenti per Euro 19,50, il tutto oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, oltre interessi legali dall'1.4.2005 nonché interessi moratori al tasso di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e alla legge n. 81/2017 a decorrere dalla domanda dell'8.2.2023.
2. Per la cassazione della seconda sentenza d'appello propone ricorso l'avv. Ru.Ad. con due motivi; resiste la banca con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e del D.Lgs. n. 231/2002; sostiene che erroneamente la Corte d'Appello ha fatto decorrere gli interessi moratori dalla domanda specifica degli stessi formulata nel giudizio di rinvio; contesta il momento iniziale del calcolo di detti accessori, che la Corte territoriale ha fatto decorrere dalla domanda dell'8.2.2023, cioè dalla domanda formulata nel corso del giudizio di rinvio, invece che dalla domanda riconvenzionale di interessi formulata con la costituzione nel giudizio di primo grado (17.11.2007), instaurato dalla banca per la quantificazione del debito della stessa.
2. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 10 e 112 c.p.c., 5 e 6 della Tariffa Forense (D.M. 585/1994 e D.M. 127/2004); assume erronea determinazione del compenso spettante per l'attività legale svolta derivante dall'esclusione di alcune voci dall'onorario, e, per uno dei 74 procedimenti seguiti, l'esclusione di onorario.
3. Il primo motivo è fondato.
4. Questa Corte ha chiarito che, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice (Cass. n. 8611/2022; conf. Cass. n. 24973/2022); e che, in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti (Cass. n. 28413/2024).
5. Con specifico riguardo agli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, artt. 4 e 5, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti (Cass. n. 14911/2019, n. 36246/2022); l'applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231/2002, art. 5, discende ex lege dall'essere la prestazione pecuniaria cui essi accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, indipendentemente da una specifica richiesta del creditore, come si ricava univocamente dal testuale dato positivo, oltre che dalla sua ratio.
6. Il secondo motivo non è ammissibile, perché, nella misura in cui sollecita il riesame dei documenti esaminati dalla Corte d'Appello in relazione a ciascuna causa, si traduce nella sollecitazione di un rinnovo degli accertamenti in fatto, non consentito in sede di legittimità.
7. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, limitatamente al primo motivo; poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la banca controricorrente deve essere condannata al pagamento degli interessi di cui alla sentenza impugnata sulla somma ivi determinata con decorrenza dal 17.11.2007 (anziché dall'8.2.2023).
8. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
– accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo;
– cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, condanna la società al pagamento degli interessi di cui alla sentenza impugnata sulla somma ivi determinata con decorrenza dal 17.11.2007.
Condanna parte controricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.500 per compensi, euro 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 4 marzo 2025.
Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2025.