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Fondo vittime della strada: domanda di regresso va riproposta in appello se non decisa

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.13860 del 24/05/2025

La domanda di regresso proposta dall'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, se non accolta o esaminata dal giudice di primo grado, deve essere riproposta in appello, pena la decadenza ai sensi dell'art. 346 c.p.c..

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, Terza sezione civile, con l'ordinanza n. 13860 del 26 maggio 2025.

Il caso

Nel giudizio di primo grado, il Giudice di pace aveva condannato il proprietario del veicolo non assicurato, in solido con Generali Italia S.p.A., quale impresa designata dal Fondo, a risarcire il danno provocato da un sinistro stradale. Nulla era stato disposto sulla domanda di regresso avanzata da Generali.

In appello, il Tribunale aveva ritenuto ammissibile tale domanda, pur non essendo stata espressamente riproposta dalla compagnia assicurativa, affermando che la mancata reiterazione non poteva essere interpretata come rinuncia tacita. In particolare, il giudice d'appello aveva affermato che non si poteva presumere l'abbandono della domanda solo per il fatto che essa non fosse stata specificamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.

La decisione della Corte

Di diverso avviso la Corte di cassazione, la quale ha evidenziato che la domanda di regresso prevista dall'art. 292, comma 1, del Codice delle assicurazioni private presenta natura autonoma e speciale, secondo quanto già stabilito dalle Sezioni Unite n. 21514/2022.

Essa infatti non si configura come un'azione di regresso tra coobbligati solidali, né come una mera surrogazione nel diritto del danneggiato. L'accertamento della responsabilità dell'incidente costituisce solo un presupposto dell'azione, non il suo oggetto diretto. Tuttavia, per ottenere il rimborso delle somme versate, è comunque necessario che l'impresa designata proponga e mantenga espressamente la domanda.

Se dunque il giudice di primo grado non si è pronunciato su di essa, è indispensabile che venga riproposta in appello. La mancata reiterazione comporta decadenza della pretesa, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

Il principio di diritto

La Corte ha dunque accolto il ricorso del proprietario del veicolo e cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale di Salerno affinché riesamini la vicenda applicando il principio secondo cui la domanda di regresso proposta dall'assicuratore per la "RCA" a norma dell'art. 292, comma 1, cod. ass., in relazione alla quale non sia intervenuta alcuna statuizione da parte del primo giudice, va riproposta in appello ex art. 346 cod. proc. civ.

Una decisione importante per delimitare l'onere processuale delle imprese assicurative designate in materia di risarcimento da sinistri stradali con veicoli non assicurati.

Assicurazione RCA, domanda di regresso, mancata decisione del giudice di primo grado, riproposizione in appello, necessarietà

La domanda di regresso proposta dall'assicuratore per la "RCA" a norma dell'art. 292, comma 1, cod. ass., in relazione alla quale non sia intervenuta alcuna statuizione da parte del primo giudice, va riproposta in appello ex art. 346 cod. proc. civ.

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Cassazione civile, sez. III, ordinanza 24/05/2025 (ud. 20/12/2024) n. 13860

FATTI DI CAUSA

1. Fa.Ro. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 3625/21, del 17 dicembre 2021, del Tribunale di Salerno, che - pronunciandosi sul gravame dalla stessa esperito (e in parte accogliendolo) avverso la sentenza n. 173/15, del 17 giugno 2015, del Giudice di pace di Capaccio - ha accolto la domanda subordinata di regresso, ex art. 292, comma 2, cod. ass., proposta in primo grado, nei suoi confronti, da Generali Business S.c.p.a., in qualità di procuratrice di Generali Assicurazioni Spa (poi divenuta GENERALI ITALIA, d'ora in poi: "Generali").

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di essere stata convenuta in giudizio - unitamente alla predetta società assicuratrice, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada - da Da.An. e Da.Pa., chiedendo gli attori il risarcimento dei danni subiti dalla vettura di loro proprietà, in occasione di un sinistro stradale verificatosi il 24 dicembre 2012, in Trentinara, la responsabilità del quale addebitavano al conducente del veicolo di proprietà della Fa.Ro.

Costituitesi in giudizio ambo le convenute, la Fa.Ro., oltre a resistere alla domanda, proponeva riconvenzionale, per conseguire il ristoro dei danni alla propria autovettura, all'uopo chiedendo - e ottenendo - di essere autorizzata a chiamare in causa l'assicuratrice per la "RCA" di parte attrice, società GROUPAMA ASSICURAZIONI Spa.

Per parte propria, invece, la società procuratrice di Generali, in ragione della scopertura assicurativa della vettura della Fa.Ro., chiedeva di essere da essa manlevata - ai sensi dell'art. 292, comma 1, cod. ass. - nel caso in cui fosse stata condannata a risarcire il danno lamentato dagli attori, alla cui domanda, comunque, resisteva.

Il giudice di prime cure, accolta la domanda dei Da. (e respinta la riconvenzionale della Fa.Ro.), condannava in solido le convenute a risarcire il danno, senza nulla disporre sulla domanda di regresso proposta per Generali.

Esperito gravame dalla sola Fa.Ro., il giudice d'appello, pur accogliendolo parzialmente (ritenendo operante, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, cod. civ., la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro), rigettava la riconvenzionale dell'odierna ricorrente, ritenendo non provata l'esistenza di danni alla vettura della stessa, e infine - per quanto qui d'interesse - accoglieva la domanda di regresso già proposta in primo grado dalla procuratrice di Generali, sebbene non riproposta in appello. Esito al quale il giudice di seconde cure è pervenuto sul rilievo che "la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse". Principio, questo, in forza del quale - si osserva nella sentenza impugnata - "non è possibile ritenere abbandonata una domanda per il solo fatto che la stessa non sia stata espressamente e specificamente reiterata con l'atto di appello, giacché la rinuncia ad una domanda ritualmente introdotta nel giudizio richiede una volontà inequivoca di rinuncia che è mancata nel caso di specie".

3. Avverso la sentenza del Tribunale salernitano ha proposto ricorso per cassazione la Fa.Ro., sulla base - come detto - di unico motivo.

4. Sono rimasti solo intimati le società Generali e GROUPAMA ASSICURAZIONI e i Da.

5. La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il solo motivo denuncia - ai sensi, rispettivamente, dei nn. 3) e 4) del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione di legge, "sub specie" di "error in procedendo" ex artt. 343 e 346 cod. proc. civ., nonché dell'art. 112 cod. proc. civ. per "vizio di ultrapetizione e nullità relativa della sentenza", oltre a "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo" e a "illogicità" della stessa.

Lamenta la ricorrente che, a fronte dell'omessa pronuncia del primo giudice sulla domanda di regresso - ex art. 292, comma 1, cod. ass. - proposta per Generali dalla sua procuratrice, questa avrebbe dovuto esperire gravame incidentale o, quantomeno, riproporre la domanda a norma dell'art. 346 cod. proc. civ.

Sottolinea la ricorrente che - secondo la giurisprudenza di questa Corte - in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante (o l'appellato), che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ., deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea a evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse; tuttavia, "pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice".

Di conseguenza, "aver deciso sulla domanda di regresso allorquando sulla stessa si era già formato il giudicato implicito a seguito del mancato appello (incidentale) della sentenza relativamente all'omessa pronuncia proprio sulla domanda di rivalsa, e comunque quando l'appellata società GENERALI ITALIA Spa aveva espressamente rinunciato alla domanda di regresso

in sede di gravame ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. per non averla più riproposta in modo specifico in detto grado di giudizio, comporta, indiscutibilmente, la violazione del principio sancito dall'art. 112 cod. proc. civ."

La motivazione adottata dalla sentenza impugnata, giacché in contrasto con tali principi sarebbe totalmente illogica e contraddittoria.

7. Il motivo è fondato.

7.1. Invero, sebbene la domanda di regresso ex art. 292, comma 1, cod. ass. presenti - come si dirà - connotati peculiari, è innegabile che la stessa andasse riproposta in appello, a norma dell'art. 346 cod. proc. civ., dalla procuratrice di Generali.

Non era, invece, necessario esperire, al riguardo, appello incidentale, dal momento che la necessità del ricorso a tale strumento è stato circoscritto da questa Corte - nella sua massima sede nomofilattica - ai soli casi in cui una domanda o eccezione, della quale non vi sia riscontro nella decisione resa in prime cure, risulti "considerata dalla sentenza impugnata, la quale su di essa ha adottato una statuizione, cioè una motivazione che può essere articolata o con affermazioni espresse o con affermazioni enunciate in modo indiretto, le quali, però, rivelino in modo chiaro la sua valutazione di fondatezza o infondatezza" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 12 maggio 2017, n. 11799, Rv. 644305-01).

Una valutazione siffatta, tuttavia, nella specie risulta mancata.

Per contro, la necessità, per la parte, di procedere a norma dell'art. 346 cod. proc. civ. non può essere esclusa, per l'azione di regresso, in ragione - come si accennava in premessa - delle sue caratteristiche peculiari.

Difatti, quella l'azione definita di "regresso" dall'art. 292 del D.Lgs. n. 209 del 2005, va "qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 7 luglio 2022, n. 21514, non massimata sul punto).

Circostanza, quest'ultima, che comporta, tra le altre, la conseguenza che "l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l'oggetto di tale azione ma un presupposto" della stessa, sicché "non è al riguardo necessaria una specifica domanda" (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 21514 del 2022, cit.).

L'assenza di specifica domanda di accertamento della responsabilità in ordine alla causazione del sinistro non significa, però, che l'impresa designata dal Fondi di Garanzia per le Vittime della Strada, ove intenda porre a carico del proprietario del veicolo privo di copertura assicurativa - come nella specie - la sopportazione integrale dell'obbligazione risarcitoria nei confronti del danneggiato, possa esimersi dall'assumere, e poi dal mantenere, un'iniziativa siffatta. In altri termini, la pretesa dell'impresa designata può essere soddisfatta per il sol fatto che sia riscontrato il presupposto di legge (quello di cui al combinato disposto di cui agli artt. 283, comma 1, lett. b, e 292, comma 1, cod. ass., ovvero l'assenza di copertura assicurativa), ma è pur sempre necessaria una domanda in tal senso.

Nella specie, è pacifico che la domanda non sia stata reiterata in appello, donde il maturarsi della decadenza ex art. 346 cod. proc. civ., non potendo invocarsi in senso contrario il precedente di questa Corte al quale ha fatto riferimento la sentenza impugnata (si tratta di Cass. Sez. 3, ord. 18 gennaio 2021, n. 723, Rv. 660387-01), che concerneva un caso del tutto diverso.

Essa, infatti, ha riguardato l'ipotesi in cui, effettuata dal convenuto in giudizio risarcitorio la chiamata in causa "del terzo

responsabile" (c.d. "laudatio auctoris"), la domanda di risarcimento deve ritenersi automaticamente estesa al chiamato senza che sia necessaria alcuna iniziativa dell'attore, ivi compresa anche la "riproposizione" a norma dell'art. 346 cod. proc. civ.

In conclusione, il motivo di ricorso - non nella parte in cui prospettata illogicità o contraddittorietà della motivazione, perché essa è chiaramente intellegibile, per quanto erronea - appare fondato, là dove ipotizza violazione dell'art. 346 cod. proc. civ.

La sentenza va, pertanto, cassata, con rinvio al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, da assumere alla stregua del seguente principio di diritto:

"la domanda di regresso proposta dall'assicuratore per la "RCA" a norma dell'art. 292, comma 1, cod. ass., in relazione alla quale non sia intervenuta alcuna statuizione da parte del primo giudice, va riproposta in appello ex art. 346 cod. proc. civ."

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all'esito dell'adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 20 dicembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2025.

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