Quando un passeggero cade sull’autobus a causa di una brusca manovra, si applicano le regole del contratto di trasporto o quelle della circolazione stradale?
Con l’ordinanza n. 13885 del 25 maggio 2025, la Corte di Cassazione, sezione III civile, ha risposto a questo quesito, affermando che anche se il danno avviene durante l’esecuzione di un contratto di trasporto, resta comunque soggetto alle regole del Codice delle Assicurazioni, in particolare all’art. 139 D.Lgs. n. 209/2005, se l’evento è riconducibile alla circolazione stradale.
Nel caso esaminato, una donna subisce un danno micropermanente (3-4%) a seguito di una caduta sull’autobus, provocata da una brusca ripartenza del mezzo. Chiede il risarcimento alla società concessionaria del trasporto pubblico, che viene condannata in primo grado.
Ma sulla quantificazione del danno, nasce il contenzioso.
L’art. 139 del Codice delle Assicurazioni si applica ai danni biologici di lieve entità derivanti da sinistri legati alla circolazione di veicoli a motore.
Il principio consolidato dalla Cassazione è che ciò che rileva è la causa del danno, non il tipo di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) fatta valere.
Come chiarito anche dalla Cass. n. 4509/2022 e Cass. n. 1812/2025, qualsiasi danno causato da un veicolo a motore è un danno da circolazione, indipendentemente dal fatto che il mezzo sia fermo o in movimento, su area pubblica o privata.
Anche in caso di responsabilità contrattuale ex art. 1681 c.c., se il danno deriva materialmente dalla circolazione, si applicano le tabelle previste dall’art. 139 CdA.
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Venezia aveva rigettato l’appello dell’azienda di trasporto, ritenendo corretto liquidare il danno secondo le tabelle civilistiche del tribunale, trattandosi di responsabilità contrattuale.
La Cassazione, invece, accoglie il ricorso: l’evento è legato alla circolazione stradale, poiché la manovra del conducente è un atto tipico di quella circolazione, anche se avvenuto durante un contratto di trasporto.
Il titolo giuridico dell’azione (art. 1681 c.c.) non incide sulla determinazione del risarcimento per danno alla salute, che resta subordinato al criterio oggettivo dell’origine del danno: la circolazione del veicolo.
La Corte afferma che, in presenza di lesioni micropermanenti originate dalla circolazione, non si può utilizzare un sistema di liquidazione differente solo perché si tratta di un contratto di trasporto. Conta solo la fonte del danno, che in questo caso è inequivocabilmente la circolazione.
La Cassazione cassa la sentenza della Corte d’appello e rinvia, stabilendo che la liquidazione del danno biologico per lesioni cd. micropermanenti soggiace ai criteri di cui all’art. 139 D.Lgs. n. 209 del 2005 quand’anche il danno si verifichi nell’ambito di un contratto di trasporto su un veicolo a motore.
Anche se il danno si verifica su un autobus e riguarda il rapporto passeggero-vettore, vale sempre il Codice delle Assicurazioni, se il pregiudizio è conseguenza di una manovra del veicolo.
La liquidazione del danno biologico per lesioni cd. micropermanenti soggiace ai criteri di cui all'art. 139 D.Lgs. n. 209 del 2005 quand'anche il danno si verifichi nell'ambito di un contratto di trasporto su un veicolo a motore.
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 25/05/2025 (ud. 09/04/2025) n. 13885
FATTI DI CAUSA
To.Ca. convenne, dinanzi al Tribunale di Venezia, la ACTV Spa (concessionaria del trasporto pubblico locale), per sentirla condannare al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti in conseguenza del sinistro occorsole il 27 febbraio 2016, allorquando, dopo essere salita su un autobus di linea, era caduta all'interno dello stesso a causa della brusca manovra di ripartenza del conducente. Il giudice di primo grado, nel pronunciare la responsabilità del vettore ai sensi dell'art. 1681 c.c., liquidò il danno non patrimoniale subito dall'attrice (corrispondente a un'invalidità permanente quantificata dal c.t.u. nella percentuale del 3-4 per cento) utilizzando il criterio tabellare in uso presso l'ufficio giudiziario.
La decisione fu impugnata dalla ACTV, la quale evidenziò che la liquidazione del danno biologico cd. micropermanente sarebbe dovuta avvenire sulla scorta del parametro contemplato dall'art. 139 cod. ass.
La Corte d'Appello di Venezia rigettò l'appello, confermando l'inquadramento della fattispecie sotto l'egida dell'art. 1681 c.c., anche tenuto conto che "l'appello non (aveva) neppure indicato quale (fosse) la norma del codice stradale violata dall'autista, sicché non sembra corretto parlare di sinistro verificatosi nella circolazione di veicoli a motore" (pag. 4 della sentenza impugnata).
Ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, ACTV Spa.
To.Ca. ha depositato controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso, la società ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 122 e 139 D.Lgs. n. 209/2005, per aver ritenuto inapplicabile alla fattispecie concreta - ai fini della liquidazione del danno da lesione della salute - il D.Lgs. n. 209/2005, nonostante la causa dell'evento lesivo fosse palesemente riconducibile alla circolazione stradale (irrilevante essendo, a tal fine, il titolo contrattuale della responsabilità della società esercente il servizio di trasporto pubblico di linea). Invero - prosegue la ricorrente - "la norma non oper(a) alcuna differenziazione tra le diverse azioni spettanti al danneggiato, che sia quella diretta contro l'assicuratore di cui all'art. 142 Cod. Ass., ovvero quella contro il danneggiante: quel che conta, ai fini dell'applicazione dei criteri risarcitori ivi contemplati, è che il danno biologico tragga origine dalla circolazione del mezzo" (pag. 10 del ricorso per cassazione).
Il motivo è fondato.
L'art. 139 cod. ass. delinea il proprio ambito di applicazione, al comma 1, con riferimento al "risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti".
Elemento dirimente, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, appare, dunque, il collegamento eziologico dell'evento lesivo della salute rispetto alla circolazione stradale (collegamento ben espresso da Cass., n. 4509/2022, che, in motivazione, osserva che "là dove si faccia questione di danni asseritamente derivanti dalla circolazione stradale, la circostanza dell'avvenuto danneggiamento di un soggetto impegnato in detta circolazione non assum(e) di per sé alcun rilievo determinante, occorrendo, ai fini della qualificazione della causa del danno (come segnatamente derivante dalla circolazione stradale), che nella ridetta circolazione stradale sia piuttosto impegnato il danneggiante, sì che possa senza alcun dubbio ricondursi la causa efficiente del pregiudizio denunciato a quella specifica fonte di danno (cfr. l'art. 139 cit., là dove sottolinea l'applicabilità delle tabelle ivi previste ai soli "danni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione stradale"))".
Dal punto di vista della causalità materiale, è evidente che tale collegamento sussista anche allorquando (come nel caso di specie) la circolazione stradale si correli all'esecuzione di un contratto di trasporto in favore del soggetto che ne risulterà danneggiato. In tal caso, infatti, l'obbligo del trasportare implica necessariamente un'attività di circolazione (nell'accezione richiamata dall'art. 122 cod. ass. e, in ultima analisi, dall'art. 3, comma 1, n. 9, del codice della strada), potendosene, quindi, ricavare che - come da ultimo affermato dalla S.C. - "qualunque danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è un danno causato dalla "circolazione", senza che rilevi che il veicolo sia fermo o in movimento, né che il danno sia arrecato dallo spostamento del mezzo o di sue parti, né, infine, che si sia verificato su area pubblica o privata" (Cass., n. 1812/2025).
Occorrerebbe, pertanto, spiegare perché, al cospetto di un danno biologico indubitabilmente originato dalla circolazione stradale (e, dunque, rientrante nella definizione di cui al menzionato art. 139, comma 1, cod. ass.), la liquidazione delle micropermanenti dovrebbe essere effettuata alla stregua di un criterio diverso da quello ivi previsto, per il sol fatto che il titolo della responsabilità dedotto dall'attore abbia matrice contrattuale (art. 1681 c.c.) anziché extracontrattuale (art. 2054 c.c.), in tal modo finendo per far dipendere l'ammontare della liquidazione da un'opzione soggettiva del creditore. Al contrario, l'indifferenza, da tale angolo visuale, del titolo azionato si ricava dalla centralità che - nella prospettiva del danneggiato - assume il rango inviolabile dell'interesse leso (vale a dire il diritto alla salute), la cui tutela "è compresa tra le obbligazioni del vettore, che risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio" (così Cass., S. U., n. 26792/2008, al punto 4.6, dopo aver precisato - al punto 4.1 - che, "se l'inadempimento dell'obbligazione determina […] anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espediente del cumulo di azioni").
Dalle considerazioni sopra svolte discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, affinché proceda alla liquidazione del danno occorso alla signora To.Ca. sulla scorta dei criteri di cui all'art. 139 cod. ass., in applicazione del seguente principio di diritto:
"La liquidazione del danno biologico per lesioni cd. micropermanenti soggiace ai criteri di cui all'art. 139 D.Lgs. n. 209 del 2005 quand'anche il danno si verifichi nell'ambito di un contratto di trasporto su un veicolo a motore".
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2025.