Chi deve sostenere le spese legali per il recupero del credito maturato dal difensore d'ufficio?
Con l'ordinanza n. 14179 del 27 maggio 2025, la Cassazione civile, Sezione II, ha risposto a questa domanda, accogliendo parzialmente il ricorso di un avvocato che chiedeva il rimborso delle spese sostenute per ottenere il pagamento del proprio compenso.
Il caso nasce a seguito della decisione del Tribunale di Milano, che aveva riconosciuto al legale la somma di 430 euro per l'attività svolta come difensore d'ufficio in un processo penale, ma aveva rigettato la richiesta di rimborso delle spese per il recupero del credito.
Il legale ricorreva dunque in Cassazione, lamentando la violazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato.
La questione è regolata dal d.P.R. 115/2002, in particolare dagli artt. 82 e 116, che disciplinano il diritto del difensore d’ufficio a ricevere il compenso e i rimborsi a carico dello Stato.
Secondo la giurisprudenza consolidata (tra cui Cass. civ. n. 22579/2019), le spese relative alla procedura di recupero del credito sostenute dall'avvocato non possono restare a carico del professionista, ma rientrano tra i costi rimborsabili dall’erario.
Nel caso in esame, la Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso: il Tribunale di Milano aveva erroneamente escluso il rimborso, assumendo che l’attività svolta in proprio dal difensore fosse esente da costi. Ma la Corte ha chiarito che anche in assenza di bolli e spese vive, il legale sostiene comunque costi effettivi (tempo, notifiche, attività materiali), che devono essere rimborsati dallo Stato.
Diversa la sorte del secondo motivo, relativo alla compensazione delle spese di giudizio. La Corte ha chiarito che la domanda del ricorrente era articolata in due capi distinti: uno per il compenso, accolto, e uno per il rimborso delle spese, rigettato in primo grado. Poiché il ricorrente è risultato soccombente su uno dei due capi, la compensazione parziale delle spese processuali è ritenuta legittima, in linea con gli artt. 91 e 92 c.p.c. e con la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 32061/2022.
La Cassazione ha cassato l’ordinanza del Tribunale di Milano limitatamente al primo motivo, decidendo nel merito: ha riconosciuto all’avvocato la somma di 500 euro per le spese di recupero del credito, condannando il Ministero della Giustizia al relativo pagamento.
Le spese del giudizio di Cassazione sono state invece compensate, in considerazione dell’accoglimento solo parziale del ricorso.
Se sei un difensore d’ufficio e il tuo assistito non paga, non temere: anche le spese di recupero del credito ti devono essere rimborsate dallo Stato.
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 27/05/2025 (ud. 19/11/2024) n. 14179
PREMESSO CHE
L'avvocato Lu.Lo. ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano depositata l'8 maggio 2023, che ha parzialmente accolto l'opposizione del ricorrente e ha liquidato in suo favore l'importo di Euro 430,00, oltre accessori, quale compenso per l'attività professionale svolta nella sua qualità di difensore d'ufficio nell'ambito di un processo penale, rigettando il ricorso limitatamente all'istanza di rimborso delle spese relative alla procedura per il recupero del credito.
Resiste con controricorso il Ministero della giustizia, che sostiene l'inammissibilità o comunque l'infondatezza dei motivi di ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
I. Il ricorso è basato su due motivi, tra loro strettamente connessi.
1) Il primo motivo contesta violazione degli artt. 82 e 116 del D.P.R. 115/2002: il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'attività di recupero sia sostanzialmente priva di spese vive per l'avvocato, in quanto completamente esente da bollo, imposte e spese e poiché egli è perfettamente legittimato a svolgerla in proprio, ponendosi in aperto contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione.
Il motivo è fondato. Il Tribunale di Milano, con l'ordinanza impugnata, si è posto in consapevole contrasto con l'orientamento ormai consolidato di questa Corte che sostiene che le spese relative alle procedure di recupero del credito vantato dal difensore nominato d'ufficio per l'attività svolta nei confronti del proprio assistito non debbano rimanere a carico del professionista, ma rientrino nell'ambito dei costi che l'erario è tenuto a rimborsare (cfr. in tal senso, oltre alle pronunce richiamate dal Tribunale di Milano, Cass. n. 22579/2019).
2) Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.: il Tribunale ha erroneamente compensato le spese sulla base della "parziale soccombenza del ricorrente", ponendosi in contrasto con la pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 32061 del 2022.
Il motivo è infondato. Ad avviso del ricorrente il Tribunale avrebbe violato quanto statuito dalle sezioni unite con la pronuncia n. 32061/2022. Il ricorrente non considera che nel caso in esame non ci troviamo di fronte a una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento in misura ridotta non dà luogo a reciproca soccombenza, ma a una domanda articolata in più capi, il primo relativo alla richiesta di condanna al pagamento del compenso svolto quale difensore d'ufficio nell'ambito di un processo penale e il secondo capo concernente invece la domanda di rimborso delle spese relative alla procedura per il recupero del medesimo credito. Trattandosi di capi diversi ed essendo il ricorrente risultato soccombente rispetto a uno di questi, è giustificata la pronuncia di compensazione parziale delle spese.
II. L'ordinanza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, liquidando in favore del ricorrente i costi da egli sostenuti in Euro 500 per il recupero del suo credito. Le spese del presente giudizio, a fronte del rigetto di uno dei motivi e dell'accoglimento dell'altro, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, rigettato il secondo motivo di ricorso; cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida in favore del ricorrente la somma complessiva di Euro 500 per i costi di recupero del credito, condannando il Ministero della giustizia al pagamento della predetta somma; compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 19 novembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2025.