In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la Cassazione ha ribadito un principio chiave: se in appello viene utilizzata una tabella "a forbice", il danneggiato può impugnare la decisione e chiedere l'applicazione della più vantaggiosa tabella "a punti", purché ne dimostri la maggiore convenienza.
Lo ha stabilito la Terza Sezione civile della Cassazione con l'ordinanza n. 14285 del 29 maggio 2025.
Un uomo di 62 anni è deceduto a causa di una sepsi durante il ricovero in ospedale. La moglie, ritenendo la struttura sanitaria responsabile, ha citato in giudizio la AUSL competente per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Il Tribunale di Verona ha rigettato la domanda, escludendo il nesso causale tra la degenza e il decesso. La Corte d'appello di Venezia ha invece accolto il ricorso, riconoscendo 170.000 euro a titolo di danno parentale, ma applicando la Tabella milanese senza specificare l'anno di riferimento.
La donna ha presentato ricorso lamentando che la Corte d'appello non avesse tenuto conto delle nuove tabelle "a punti", introdotte a Milano e Roma nel 2022. Secondo la giurisprudenza più recente, queste tabelle permettono una liquidazione più equa e calibrata, e avrebbero potuto portare a un importo risarcitorio più elevato.
La Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando il principio secondo cui, quando la liquidazione del danno avviene sulla base di tabelle "a forbice", il danneggiato può proporre impugnazione e invocare l'applicazione delle tabelle "a punti", se intervenute nelle more del giudizio, dimostrando che queste producono un risultato più favorevole.
Le tabelle "a forbice" indicano un intervallo economico (minimo e massimo) entro cui il giudice stabilisce l'importo del risarcimento, valutando elementi soggettivi come età, legame affettivo e condizioni personali. Offrono flessibilità, ma anche maggiore variabilità applicativa.
Le tabelle "a punti", invece, utilizzano un metodo standardizzato: a ogni punto di danno corrisponde un valore economico fisso. L'importo finale è determinato moltiplicando il valore punto per i punti assegnati. Questo garantisce maggiore precisione, uniformità e trasparenza.
Nel caso specifico, la Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello non aveva chiarito a quale versione della Tabella milanese si riferisse, pur avendo a disposizione la versione aggiornata del 2022. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, chiamata a riesaminare il caso applicando, se del caso, le tabelle a punti.
Alla Corte di rinvio spetta anche la nuova liquidazione delle spese di giudizio.
La pronuncia rafforza il principio di una liquidazione equa e aggiornata del danno parentale. Le tabelle "a punti", sempre più adottate nei tribunali, rappresentano un criterio moderno ed efficace per garantire che il risarcimento sia proporzionato al danno effettivamente subito. In presenza di più sistemi tabellari, è legittimo per il danneggiato richiedere l'applicazione del più favorevole.
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 29/05/2025 (ud. 03/03/2025) n. 14285
FATTI DI CAUSA
Pa.Ra. decedette, a seguito di sepsi, all'età di sessantadue anni, presso l'ospedale di Fracastoro della AUSL 9 Scaligera.
La moglie Ca.El. agì in giudizio, dinanzi al Tribunale di Verona, per ottenere la condanna della AUSL al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivatile dalla morte del coniuge.
Il Tribunale di Verona, nel contraddittorio con la AUSL n. 9 Scaligera, espletata consulenza medico legale di ufficio, rigettò la domanda, affermando che sulla base della consulenza di ufficio non si ravvisava nesso causale tra il periodo di degenza ospedaliera e le cure praticate nel detto torno di tempo e il decesso.
Ca.El. propose impugnazione e la Corte d'Appello di Venezia, nel ricostituito contraddittorio con la AUSL n. 9, con sentenza n. 2788 del 22/12/2022, ha accolto l'impugnazione e ha liquidato in favore della Ca.El. Euro centosettantamila per danno parentale, oltre interessi legali e altre somme che non più vengono in discussione in questa fase del giudizio.
Avverso la sentenza d'appello propone ricorso per cassazione Ca.El., con due motivi.
Resiste la AUSL n. 9 Scaligera con controricorso.
Il Procuratore generale non ha presentato conclusioni.
Entrambe le parti hanno depositato memoria per l'adunanza camerale del 3/03/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono i seguenti.
I) motivo: violazione di legge in relazione all'art. 1226 c.c. e al calcolo tabellare del danno da perdita parentale, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La Corte d'Appello ha applicato la Tabella milanese per liquidare in Euro 170.000,00 il danno da perdita del coniuge senza valutare che al momento della decisione erano disponibili una Tabella elaborata presso il Tribunale di Milano e un'altra presso il Tribunale di Roma che prevedevano il risarcimento a punti, ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità maggiormente aderente alla liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un congiunto. L'applicazione delle tabelle suddette, a punti, avrebbe comportato, sia che si adottassero quelle del Tribunale di Milano che quelle del Tribunale di Roma, la liquidazione di un importo risarcitorio maggiore.
II) motivo: violazione di legge in relazione all'art. 1284, quarto comma, c.c. e alla quantificazione degli interessi, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Ca.El. aveva chiesto, sin dal primo grado di giudizio, che per il periodo successivo all'inizio del processo il saggio degli interessi sull'importo liquidato fosse pari a quello previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al D.Lgs. n. 231 del 9/10/2002. La Corte d'Appello ha liquidato il saggio di interessi "semplice", senza motivare sul punto e incorrendo, in tal modo, in violazione di norme di diritto, per come interpretate dalla giurisprudenza di questa Corte.
Il primo motivo di ricorso deve essere accolto sulla base della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25213 del 19/09/2024 Rv. 672225 - 01) che afferma che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando, all'esito del giudizio di merito, l'ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle "a forbice", il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle "a punti", adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata.
Nella specie, inoltre, la Corte d'Appello, nella pur attenta sentenza, non specifica a quale anno le Tabelle di Milano che ha ritenuto di applicare si riferiscono, e risulta dal ricorso che nell'anno 2022, prima della decisione della causa – in dispositivo vi è la data 16/11/2023 ma la sentenza è pubblicata il 22/12/2022 – era stata edita una nuova versione delle dette tabelle, alla quale, quindi, il giudice dell'appello avrebbe potuto fare riferimento.
Il secondo motivo è infondato, l'art. 1284, quarto comma, c.c. si applica alle obbligazioni pecuniarie, ossia aventi in origine contenuto di somma di denaro, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19063 del 5/7/2023 Rv. 668163 - 01) posto che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi compensativi valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione; la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. La stessa giurisprudenza ha affermato, con orientamento che qui si intende ribadire, che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi compensativi non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. cosicché la ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito.
In conclusione, il primo motivo del ricorso è accolto e il secondo è rigettato.
La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata, in quanto son necessari ulteriori accertamenti di fatto, per rinnovato esame sulla base di quanto affermato ossia che "in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando, all'esito del giudizio di appello, l'ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle "a forbice", il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle "a punti", adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata" alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, affinché valuti l'applicabilità delle Tabelle a punti, individuando, specificamente quale ritenga, se del caso applicabile.
Al giudice di rinvio è, altresì, rimesso di provvedere alla liquidazione delle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; rigetta il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di cassazione, Sezione Terza civile, il giorno 3 marzo 2025.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2025.
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 29/05/2025 (ud. 03/03/2025) n. 14285
FATTI DI CAUSA
Pa.Ra. decedette, a seguito di sepsi, all'età di sessantadue anni, presso l'ospedale di Fracastoro della AUSL 9 Scaligera.
La moglie Ca.El. agì in giudizio, dinanzi al Tribunale di Verona, per ottenere la condanna della AUSL al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivatile dalla morte del coniuge.
Il Tribunale di Verona, nel contraddittorio con la AUSL n. 9 Scaligera, espletata consulenza medico legale di ufficio, rigettò la domanda, affermando che sulla base della consulenza di ufficio non si ravvisava nesso causale tra il periodo di degenza ospedaliera e le cure praticate nel detto torno di tempo e il decesso.
Ca.El. propose impugnazione e la Corte d'Appello di Venezia, nel ricostituito contraddittorio con la AUSL n. 9, con sentenza n. 2788 del 22/12/2022, ha accolto l'impugnazione e ha liquidato in favore della Ca.El. Euro centosettantamila per danno parentale, oltre interessi legali e altre somme che non più vengono in discussione in questa fase del giudizio.
Avverso la sentenza d'appello propone ricorso per cassazione Ca.El., con due motivi.
Resiste la AUSL n. 9 Scaligera con controricorso.
Il Procuratore generale non ha presentato conclusioni.
Entrambe le parti hanno depositato memoria per l'adunanza camerale del 3/03/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono i seguenti.
I) motivo: violazione di legge in relazione all'art. 1226 c.c. e al calcolo tabellare del danno da perdita parentale, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La Corte d'Appello ha applicato la Tabella milanese per liquidare in Euro 170.000,00 il danno da perdita del coniuge senza valutare che al momento della decisione erano disponibili una Tabella elaborata presso il Tribunale di Milano e un'altra presso il Tribunale di Roma che prevedevano il risarcimento a punti, ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità maggiormente aderente alla liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un congiunto. L'applicazione delle tabelle suddette, a punti, avrebbe comportato, sia che si adottassero quelle del Tribunale di Milano che quelle del Tribunale di Roma, la liquidazione di un importo risarcitorio maggiore.
II) motivo: violazione di legge in relazione all'art. 1284, quarto comma, c.c. e alla quantificazione degli interessi, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Ca.El. aveva chiesto, sin dal primo grado di giudizio, che per il periodo successivo all'inizio del processo il saggio degli interessi sull'importo liquidato fosse pari a quello previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al D.Lgs. n. 231 del 9/10/2002. La Corte d'Appello ha liquidato il saggio di interessi "semplice", senza motivare sul punto e incorrendo, in tal modo, in violazione di norme di diritto, per come interpretate dalla giurisprudenza di questa Corte.
Il primo motivo di ricorso deve essere accolto sulla base della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25213 del 19/09/2024 Rv. 672225 - 01) che afferma che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando, all'esito del giudizio di merito, l'ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle "a forbice", il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle "a punti", adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata.
Nella specie, inoltre, la Corte d'Appello, nella pur attenta sentenza, non specifica a quale anno le Tabelle di Milano che ha ritenuto di applicare si riferiscono, e risulta dal ricorso che nell'anno 2022, prima della decisione della causa – in dispositivo vi è la data 16/11/2023 ma la sentenza è pubblicata il 22/12/2022 – era stata edita una nuova versione delle dette tabelle, alla quale, quindi, il giudice dell'appello avrebbe potuto fare riferimento.
Il secondo motivo è infondato, l'art. 1284, quarto comma, c.c. si applica alle obbligazioni pecuniarie, ossia aventi in origine contenuto di somma di denaro, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19063 del 5/7/2023 Rv. 668163 - 01) posto che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi compensativi valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione; la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. La stessa giurisprudenza ha affermato, con orientamento che qui si intende ribadire, che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi compensativi non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. cosicché la ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito.
In conclusione, il primo motivo del ricorso è accolto e il secondo è rigettato.
La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata, in quanto son necessari ulteriori accertamenti di fatto, per rinnovato esame sulla base di quanto affermato ossia che "in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando, all'esito del giudizio di appello, l'ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle "a forbice", il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle "a punti", adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata" alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, affinché valuti l'applicabilità delle Tabelle a punti, individuando, specificamente quale ritenga, se del caso applicabile.
Al giudice di rinvio è, altresì, rimesso di provvedere alla liquidazione delle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; rigetta il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di cassazione, Sezione Terza civile, il giorno 3 marzo 2025.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2025.