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Eccesso di velocità rilevato con tutor: quale tolleranza si applica?

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.15894 del 13/06/2025

Se un veicolo supera il limite di velocità rilevato con sistema tutor, si può applicare una tolleranza maggiore rispetto a quella prevista per l'autovelox?

A questa domanda risponde la Cassazione con l'ordinanza n. 15894 del 13 giugno 2025.

La vicenda

Il caso riguarda una serie di verbali per violazioni dei limiti di velocità da parte di automezzi di proprietà societaria nella zona di Genova.

In primo grado, i verbali vengono annullati per mancata prova della revisione dell'apparecchiatura tutor. In appello, invece, si riconosce la validità della taratura ma si riduce la sanzione ritenendo che il tutor richiederebbe una tolleranza superiore.

La normativa

Secondo l'art. 345, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, la tolleranza applicabile è del 5%, con un minimo di 5 km/h, indipendentemente dal tipo di apparecchiatura utilizzata (autovelox, tutor, ecc.).

La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che il sistema tutor (SICVe) è a tutti gli effetti uno strumento di accertamento tecnico della velocità e, in quanto tale, è soggetto alle stesse regole di tolleranza previste per ogni altro dispositivo di controllo.

La decisione della Corte

Nel caso concreto, la Corte d'Appello di Genova, pur riconoscendo la regolare taratura del tutor, ha applicato una soglia di tolleranza maggiore rispetto al minimo legale, riducendo la sanzione.

Per la Cassazione, questa decisione è errata in diritto: anche il sistema tutor rientra fra le apparecchiature per cui si applica esattamente la stessa riduzione del 5%, senza alcuna deroga. La soglia di tolleranza non cambia a seconda dello strumento utilizzato.

La Cassazione accoglie il ricorso della Prefettura di Genova e cassa la sentenza d'appello, riaffermando un principio chiaro: la tolleranza del 5%, con un minimo di 5 km/h, si applica anche alle rilevazioni effettuate con sistema tutor.

Cosa ci portiamo a casa?

Nessun trattamento di favore per chi supera il limite con il tutor: che si tratti di autovelox o di rilevamento medio, la soglia di tolleranza resta sempre la stessa.

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Cassazione civile sez. II, ordinanza 13/06/2025, (ud. 24/04/2025) n. 15894

(Presidente Tedesco - Relatore Guida)

Rilevato che:

1. Il Giudice di pace di Genova, con sentenza n. 1459 del 2019, in accoglimento del ricorso della (OMISSIS) Srl, depositato 21/06/2019, annullò quattro verbali di accertamento di violazioni amministrative ex art. 142 commi 8 e 12 c.d.s. per superamento, da parte di automezzi, di proprietà della ricorrente, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t, del limite di velocità di 70 km/h, in diversi tratti autostradali, violazione rilevata con il sistema “tutor”, con applicazione della riduzione, comprensiva della tolleranza strumentale, di 5 km/h, pari al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h.

L'annullamento delle sanzioni disposto dal Giudice di pace era motivato dalla mancanza, nei quattro verbali di contravvenzione, delle “indicazioni sull'avvenuta revisione dell'apparecchiatura utilizzata secondo il novellato art. 45 codice della strada a seguito di intervento della Consulta”, ossia in diretta applicazione della sentenza n. 113 del 2015 della Corte costituzionale, la quale aveva sancito la necessità della taratura periodica degli apparecchi di rilevamento denominati “tutor”.

2. Sull'impugnazione della P.A., nel contraddittorio della (OMISSIS) Srl, il Tribunale di Genova, preso atto della fondatezza dell'obiezione dell'appellante, secondo cui i verbali recavano la menzione della revisione delle apparecchiature di rilevamento della velocità, ha comunque derubricato la sanzione a quella – meno grave - prevista dall'art. 142 comma 7 c.d.s., in accoglimento dell'originario motivo di opposizione secondo cui (v. pag. 4 della sentenza) “il Tutor richiede margine di tolleranza maggiore rispetto all'autovelox”;

3. avverso la sentenza d'appello, la Prefettura di Genova ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo.

La società intimata non ha svolto difese.

Considerato che:

1. L'unico motivo di ricorso censura la falsa applicazione dell'art. 142 comma 7 c.d.s. e dell'art. 345 del d.P.R. n. 495 del 1992: la sentenza ha erroneamente applicato una soglia di tolleranza maggiore di quella del 5%, con un minimo di 5 km/h, prevista dalle richiamate disposizioni del codice della strada con riferimento a tutte le apparecchiature di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, compreso il sistema “tutor”;

1.1. il motivo è fondato;

l'art. 345 del reg. esec. c.d.s. (“Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità”), al secondo comma, (tra l'altro) prevede che “[l]e singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h”.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui (come nella specie) l'accertamento dell'osservanza o meno dei limiti di velocità venga effettuato con apparecchiatura “tutor”.

E infatti, per la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, Ordinanza n. 5873 del 08/03/2017, Rv. 643366 – 01; in termini, Cass. nn. 533/2018, 24757/2019), in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità, il sistema di accertamento comunemente detto “tutor” (tecnicamente “SICVe” - Sistema Informativo Controllo Velocità) rientra tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del cod. strada, come disciplinati dall'art. 4, del d.l. n. 121 del 2002 (conv., con modif., dalla legge n. 168 del 2002).

La decisione del Tribunale di applicare alla velocità rilevata con il “tutor” una percentuale di tolleranza maggiore del 5% (o, meglio, di 5 km/h, dato che, in ciascun verbale, era contestata una velocità tra 80 e 90 km/h) e, quindi, di ricondurre la sanzione entro i limiti dell'art. 142 comma 7 c.d.s., non è in linea con le prescrizioni del codice della strada e si discosta dal seguente principio di diritto: “in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità, accertate con il sistema comunemente detto “tutor” (tecnicamente “SICVe” - Sistema Informativo Controllo Velocità) - il quale rientra tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del cod. strada – in base all'art. 345 comma 2 del reg. esec. del c.d.s., al valore della velocità rilevato è applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h”;

2. in accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Genova, in persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

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