Il genitore è obbligato a rimborsare la spesa per un corso privato di inglese sostenuta dall’altro genitore senza un accordo preventivo?
La Cassazione, sez. I civile, con l'ordinanza n. 17017 del 25 giugno 2025, risponde di sì.
La vicenda
Nel caso di specie, una madre aveva iscritto il figlio a un corso di inglese e chiesto all’ex marito il rimborso della propria quota.
Il padre si era rifiutato, sostenendo di non essere stato informato in anticipo.
Il decreto ingiuntivo inizialmente ottenuto dalla donna è stato revocato in appello, ma la Cassazione ha ribaltato la decisione.
I principi in materia
Secondo la Suprema Corte, le spese prevedibili e ricorrenti (come quelle scolastiche, mediche ordinarie e corsi di lingua) non richiedono il preventivo consenso dell’altro genitore (Cass. n. 14564/2023, n. 2467/2016).
Solo per le spese straordinarie, cioè quelle imprevedibili, eccezionali o particolarmente onerose, è necessario l'accordo preventivo.
Tuttavia, anche in mancanza di questo accordo, il rimborso può comunque essere riconosciuto se la spesa è coerente con l'interesse del minore e il tenore di vita familiare.
La decisione della Corte
Nel caso concreto, la Cassazione ha considerato il corso di inglese una spesa ordinaria, proprio in quanto è ormai comune integrare l’educazione scolastica dei figli con l’apprendimento di una lingua straniera. Si tratta di un'esigenza consolidata nel tessuto sociale, utile per il percorso universitario e professionale.
Il padre, inoltre, non aveva mai manifestato un dissenso motivato, come previsto dalle sentenze di separazione e divorzio. Il suo silenzio è stato quindi interpretato come consenso.
Altre spese contestate (atletica, visite mediche, passaporti, serratura e allarme) sono state anch’esse considerate rimborsabili per le stesse ragioni: prevedibilità, utilità, interesse del minore.
Cosa ci portiamo a casa?
Il rimborso per un corso di lingua straniera, specie l’inglese, è dovuto anche senza accordo preventivo, se la spesa è ordinaria, prevedibile e utile al percorso di crescita del minore.
E se l’ex tace? È come se avesse detto di sì.
Cassazione civile sez. I, ordinanza 25/06/2025 (ud. 04/06/2025) n.17017
RILEVATO CHE
Ci.Ca. ha impugnato, innanzi al Tribunale di Roma, la sentenza con la quale il giudice di Pace di Roma aveva respinto l'opposizione da lui promossa avverso il decreto ingiuntivo notificatogli dalla moglie separata, Po.Al., avente ad oggetto il pagamento pro quota di alcune voci di spese straordinarie relative al mantenimento dei figli minori (poste a suo carico in ragione di due terzi nella sentenza di separazione).
Con sentenza del 10.8.23 il Tribunale di Roma, in totale riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di Pace in favore della parte appellata, osservando che: la sentenza impugnata era affetta da grave carenza motivazionale, in quanto nessuna delle doglianze dell'opponente era stata esaminata in modo specifico, mentre la decisione di confermare il decreto ingiuntivo era stata fondata su motivazione apodittica e generiche affermazioni, prive di aderenza specifica al caso; occorreva dunque ripercorrere - non avendovi provveduto il primo giudice - le varie voci di spesa straordinaria reclamate dalla creditrice opposta riguardanti: il corso di lingua inglese nel novembre 2017 e nel febbraio 2018, il corso di atletica della figlia Gi., alcune visite mediche, rilascio di passaporti ai due figli, sostituzione di una porta blindata e manutenzione dell'allarme della casa familiare di proprietà dell'ex marito proprietario; tutte spese per le quali era stata contestata la mancanza di previo concerto dei genitori, della relativa necessità o della documentazione degli esborsi.
Po.Al. ricorre in cassazione, avverso la sentenza di secondo grado, con unico motivo, illustrato da memoria. Ci.Ca. resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione accelerata della causa, in ragione dell'improcedibilità del ricorso per vizi della procura speciale; la ricorrente ha chiesto, ex art. 380 bis, cpc, che la causa venisse decisa.
RITENUTO CHE
L'unico motivo denunzia omesso esame di fatti decisivi ai fini del giudizio in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c, e violazione e falsa applicazione dei principi vigenti in tema di ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie dei figli, ex art. 337 ter c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.
Al riguardo, la ricorrente assume che: seguendo l'iter argomentativo della sentenza impugnata, emerge come il Tribunale abbia omesso di esaminare in modo compiuto una serie di dati che erano chiaramente fondati sulle risultanze dei documenti acquisiti agli atti di causa; in particolare, il Tribunale non ha minimamente tenuto conto che le sentenze di separazione (n. 10267/2017) e di divorzio (n. 570/2021 e n. 5488/2023) emesse tra le parti in causa - e comunque in linea con il protocollo vigente nel Tribunale di Roma in materia di spese straordinarie - avevano stabilito altresì che "in relazione alla possibile conflittualità coniugale, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nella immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta"; il che non era mai avvenuto, né era stato provato dall'ex coniuge; nel corso del giudizio di divorzio il giudice di Pace, in data 25 luglio 2019, aveva statuito proprio a fronte dei comportamenti ripetutamente omissivi ed inadempienti del Ci., richiamando, a tal fine, un passo della sentenza di separazione n. 10267/2017 del Tribunale di Roma, passata in giudicato, a tenore del quale "..in relazione alla possibile conflittualità coniugale che anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta"; la sostanziale non opposizione alle richieste della ricorrente, pur con contestazione di alcune modalità esecutive, aveva consentito alla stessa di agire per ottenere l'adempimento delle obbligazioni economiche gravanti sull'ex marito in relazione al rimborso delle quote spettantile per le spese straordinarie suindicate.
Anzitutto, va osservato che non sussiste la fattispecie d'improcedibilità oggetto della proposta di definizione accelerata.
Invero, tale proposta è stata così formulata: "la procura alle liti allegata al ricorso, conferita con scrittura privata, reca sotto il nome dell'assistita una firma inintelligibile, priva di autenticazione del difensore o di altro soggetto legittimato a svolgere siffatta funzione certificativa; essa, inoltre, risulta priva di attestazione di conformità all'originale analogico (....) e la mancata attestazione di conformità rende ulteriormente insanabile i vizi di forma della procura ed ostacola la possibilità di ricondurre gli atti posti in essere dal difensore all'effettiva volontà della parte, rendendo il ricorso improcedibile e propone la definizione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.".
Orbene, in caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione (SU. N. 2077/2024).
E' stato altresì evidenziato che ciò che rileva essenzialmente ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è che il conferimento della procura alle liti avvenga all'interno della finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso: dunque, rispettivamente, né prima, né dopo (per tutte: Cass., S.U., n. 35466/2021); in questa finestra temporale la procura rilasciata su foglio separato ed afferente a ricorso redatto in modalità analogica (come nel caso di specie) "si considera apposta in calce" al ricorso stesso in forza di presunzione legale assoluta, giacché l'art. 83, terzo comma, c.p.c. così stabilisce qualora vi sia la "congiunzione materiale" tra la prima e il secondo, ossia in ragione di una operazione materiale di incorporazione (la "collocazione topografica") tra due atti che nascono tra loro separati sia temporalmente, che spazialmente è la cui relazione fisica, instaurata dall'avvocato, è requisito necessario, ma anche sufficiente per soddisfare la prescrizione che il difensore stesso sia "munito di procura speciale", come richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 365 c.p.c.; a maggior ragione tanto vale in ambito di processo civile telematico (PCT), nelle ipotesi - anch'esse contemplate dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c., a seguito della novella recata dalla legge n. 69 del 2009 - di procura nativa digitale o di copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo che afferiscano a ricorso nativo digitale, ossia di documenti informatici che possono essere congiunti (ossia, associati), virtualmente (con l'inserimento nel messaggio PEC ovvero nella busta telematica), soltanto in un momento successivo alla loro formazione (SU, n. 2075/2024).
Nella specie, va rilevato che alla busta telematica risultano allegati, da un lato, la procura su supporto cartaceo (ma priva di autentica del difensore), dall'altro, il messaggio PEC di notifica del ricorso al difensore domiciliatario di controparte per cassazione con allegata la relazione di notificazione e la procura speciale in formato p7m con firma digitale del difensore; con la conseguenza che - alla stregua degli autorevoli precedenti sopra richiamati - la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.
Va altresì escluso il vizio relativo all'autenticità della firma apposta sulla procura speciale e alla mancanza d'autenticazione.
Invero, l'art. 83, comma 3 c. p.c., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica", o "vera"), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce e, quindi, la autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma dell'atto recante la procura a margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata norma (Cass., n. 28004/2021; n. 18381/2024).
Premesso ciò, ritenuta insussistente, per quanto esposto, l'improcedibilità segnalata nella suddetta proposta, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Anzitutto, la doglianza è meritevole d'accoglimento in ordine alla questione della frequenza di corsi di inglese extrascolastici da parte del figlio Fi., che il Tribunale ha ritenuto non possano annoverarsi tra le spese "necessarie", escludendo che fosse dovuta la somma da corrispondere dal Ci. all'ex moglie per tale spesa. Occorre preliminarmente escludere che la critica in esame involga il merito dei fatti, venendo invece in rilievo la corretta qualificazione, in termini di sussunzione, della spesa riguardante il suddetto corso di lingua.
Al riguardo, va osservato che, in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole; tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare (Cass., n. 14564/2023; n. 2467/2016).
Ora, circa il predetto corso d'inglese, la motivazione del Tribunale riguardo alla "non necessità", non è condivisibile sia per la sua genericità ed apoditticità, sia perché in evidente conflitto con l'ordinaria dinamica dell'educazione di figli minori. Invero, risponde all'ormai consolidata consuetudine delle famiglie del nostro Paese (ma non solo) somministrare ai figli in età minore un'educazione in lingue straniere (specie in relazione all'inglese), integrativa di quella impartita dagli istituti scolastici frequentati, al fine di poter affrontare adeguatamente sia gli studi universitari, sia il percorso lavorativo da intraprendere in età adulta.
Tale consuetudine risponde ad obiettive ed inequivoche esigenze invalse nel tessuto sociale, in esso ormai profondamente radicate, da rendere incontestabile sia il carattere ordinario delle spese straordinarie afferenti ai corsi di lingua inglese, sia la relativa utilità per il figlio che ne fruisce.
Ne consegue, per quanto esposto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che per le spese in questione la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro.
Circa la spesa per il corso di atletica della figlia Gi., anche qui il ricorso coglie nel segno.
Infatti, la necessità della spesa non può essere esclusa per la sola, generica, contestazione che l'orario di tale corso avrebbe impedito o limitato (come lamentato) il diritto di visita della figlia da parte del padre.
Quanto alle visite mediche, va osservato che esse, per quanto allegato, rientrano tra quelle sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, mentre il preventivo accordo riguarda, come detto, solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole.
Nella specie, il Tribunale non ha considerato che la visita ortopedica specialistica per il figlio Fi., affetto da scoliosi, era stata prescritta dalla pediatra.
Quanto all'asserita mancata documentazione della spesa per il rilascio dei passaporti ai due figli, va rilevato che la produzione - incontestata - dei documenti in questione lascia evidentemente presumere l'avvenuta spesa, per definizione certa nel suo ammontare trattandosi di documenti pubblici rilasciati da autorità pubbliche.
Infine, è da ritenere che anche la critica relativa alle spese per la sostituzione della serratura e per l'allarme elettronico sia da accogliere, in quanto dai documenti prodotti - e posti a sostegno del motivo - si desume che tutte le spese fatturate riguardino i danni causati dal furto perpetrato nella medesima casa e comunque il rafforzamento delle difese della stessa, ciò che risponde anche alla tutela dei figli da atti delittuosi e dunque al loro interesse.
Per quanto esposto, in accoglimento dell'unico motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa al Tribunale, anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del 4 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2025.