La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 27102 del 9 ottobre 2025, ribadisce che nei sinistri stradali la vittima ha diritto al risarcimento integrale del danno alla persona, comprensivo non solo del danno biologico, ma anche del danno morale, inteso come sofferenza soggettiva e turbamento interiore derivanti dall’evento.
Nel caso concreto, pur confermando la ripartizione di colpa tra pedone e conducente (70% e 30%), la Corte ha cassato la sentenza d’appello per non aver considerato questa voce di pregiudizio, rinviando la causa alla Corte d’appello di Venezia per una nuova liquidazione secondo le Tabelle di Milano 2021.
Il pedone investito ha diritto, oltre al danno biologico, anche al risarcimento del danno morale per la sofferenza interiore subita? E, se il giudice di merito non ne tiene conto, la decisione è viziata?
Con la pronuncia in esame, la Cassazione risponde affermativamente: il giudice non può limitarsi alla quantificazione del danno biologico, ma deve considerare e motivare anche la componente morale del danno non patrimoniale. La mancata valutazione comporta la cassazione della sentenza con rinvio.
Una donna era stata investita da un furgone Fiat Ducato mentre attraversava la strada a Belluno. Il Tribunale aveva respinto la domanda di risarcimento, ritenendola interamente responsabile.
La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma, aveva invece riconosciuto una responsabilità concorrente (70% a carico della pedone e 30% del conducente), liquidando € 35.154,50 a titolo di danno non patrimoniale, poi ridotti a € 10.546,00 per effetto del concorso di colpa.
Nel ricorso per cassazione, la vittima lamentava, tra l’altro, che la Corte d’appello non avesse riconosciuto il danno morale distinto da quello biologico.
La Corte richiama le norme fondamentali in materia di responsabilità e risarcimento:
art. 2054 c.c. sulla circolazione dei veicoli e art. 1227 c.c. sul concorso di colpa;
art. 2059 c.c. e art. 32 Cost., che tutelano l’integrità psicofisica come diritto inviolabile della persona.
Occorre poi richiamare l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 26972/2008, secondo cui il danno non patrimoniale comprende più componenti (biologico, morale e dinamico-relazionale), da valutare unitariamente ma con distinzione motivata.
Le Tabelle di Milano inoltre prevedono la possibilità di riconoscere anche in via presuntiva la sofferenza soggettiva associata alla lesione accertata.
La Cassazione ha ritenuto corretta la ricostruzione del sinistro e la ripartizione di colpa operata dai giudici di merito. Tuttavia, ha rilevato che la Corte d’appello aveva riconosciuto solo la voce del danno biologico senza esaminare quella del danno morale.
La Corte sottolinea che la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere completa e motivata. Anche quando si applicano le Tabelle di Milano, il giudice deve specificare se la somma riconosciuta comprenda o meno la sofferenza soggettiva. Nel caso di specie, il valore tabellare per un’invalidità dell’11% e per una persona trentenne sarebbe stato superiore, poiché include anche la quota riferita al dolore e all’angoscia legati alla menomazione. L’assenza di tale voce determina un vizio di omessa pronuncia.
Per questo motivo, la Cassazione ha cassato la sentenza sul punto e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova liquidazione che tenga conto anche del danno morale.
Nel risarcimento del danno alla persona derivante da un incidente stradale, il giudice deve considerare tutte le componenti del pregiudizio, compreso il danno morale, e motivare adeguatamente la liquidazione. In mancanza, la sentenza è suscettibile di cassazione.
Cassazione civile sez. III, ordinanza 09/10/2025 (ud. 11/09/2025) n. 27102
FATTI DI CAUSA
1.Sc.Fr. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Belluno Fo.Cl. e la compagnia assicuratrice Unipol Sai Spa richiedendo il risarcimento di danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il giorno 06.06.2013 ore 16,15 allorquando, mentre stava attraversando la strada comunale, denominata Via Stadio, era stata investita dall'autovettura, modello Fiat Ducato, targata (Omissis), assicurata per la r.c.a. con la Spa UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, condotta dal proprietario Fo.Cl. A sostegno della domanda deduceva che: a) il Fiat Ducato era impattato violentemente contro di lei con lo spigolo anteriore destro, proiettandola con forza in avanti e facendola cadere rovinosamente a terra; b) il mezzo investitore, dopo l'impatto, aveva proseguito la marcia per alcuni metri, raggiungendo la posizione di quiete (rilevata in prossimità del margine destro, rispetto alla direzione tenuta dal mezzo, in corrispondenza con l'ingresso della Scuola primaria dell'Infanzia, ubicata alla sua sinistra); c) a causa del sinistro aveva riportato lesioni di significativa entità tanto da essere ricoverata presso il P.S. dell'Ospedale di B.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa, sostenendo che la responsabilità del sinistro era ascrivibile in via esclusiva alla Sc.Fr., mentre il Fo.Cl. veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita tramite prove per testi e consulenza medico legale, integrata poi da altro elaborato peritale, relativo all'accertamento del danno biologico subito dalla pedone.
Il Tribunale di Belluno con sentenza n. 57/2019 dichiarava la Sc.Fr. responsabile del sinistro e, conseguentemente, rigettava la domanda attorea, compensando le spese di lite ad eccezione di quelle della CTU che poneva definitivamente a carico dell'attrice.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado la Sc.Fr. proponeva gravame insistendo nell'accoglimento della domanda originaria.
Anche nel giudizio di appello si costituiva la compagnia mentre il Fo.Cl. rimaneva contumace.
La Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 1951/2021, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava il Fo.Cl. e la Unipol Sai, in solido tra loro, a corrispondere alla Sc.Fr. la somma di Euro 2.477,35 inclusiva anche di spese mediche già espressa in termini monetari correnti, oltre interessi sull'importo devalutato alla data del sinistro ed annualmente rivalutato di anno in anno sino alla data della sentenza, oltre al 50% delle spese relative ai due gradi del giudizio di merito, con spese di c.t.u. definitivamente a carico della compagnia.
2.Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la Sc.Fr.
Ha resistito con controricorso la compagnia.
Per l'odierna adunanza il Procuratore generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il Difensore della compagnia ha presentato memoria insistendo nella declaratoria di inammissibilità e/o di infondatezza dei motivi di ricorso.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Ai fini della decisione giova premettere che il giudice di primo grado aveva ritenuto che dalle acquisite risultanze processuali (dichiarazioni testimoniali assunte, schizzo planimetrico e relativi rilievi fotografici redatti dal personale di PS intervenuto nell'immediatezza) era risultata provata l'esclusiva responsabilità della Sc.Fr. per non aver correttamente utilizzato le strisce pedonali.
D'altra parte, la corte territoriale ha ritenuto che dalle acquisite emergenze probatorie risultava provato: da un lato, che il Fo.Cl. al momento del sinistro percorreva la strada ad una velocità che, pur essendo ridotta, non era adeguata allo stato dei luoghi (pioggia battente – presenza di una scuola); e, dall'altro, che la condotta della pedone, "per i suoi caratteri, non configurava una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola a produrre l'evento"; ha quindi attribuito ex art. 2043 e 2054 c.c. la responsabilità del sinistro nella misura del 70% alla condotta della pedona e nella minore misura del 30% alla condotta di guida del Fo.Cl.; e, applicando le tabelle milanesi, ha liquidato il danno non patrimoniale, tenuto conto del grado di corresponsabilità, nella misura di Euro 10.546,00 (già inclusivo di spese mediche accertate in Euro 530,06), oltre accessori, somma alla quale ha detratto quanto dalla Sc.Fr. già percepito dall'Inps.
2. La Sc.Fr. articola in ricorso sette motivi.
3. I primi quattro motivi concernono l'an debeatur.
3.1. Precisamente la ricorrente:
-con il primo motivo denuncia "in relazione all'art. 360 c.p.c. 1 co. n. 4 – Nullità della sentenza di secondo grado per Violazione degli artt. 132, n. 4 e dell'art. 111 Cost., comma 6 e art. 118 disp. att. c.p.c." nella parte in cui la corte territoriale avrebbe operato una ricostruzione della dinamica del sinistro (e, per l'effetto, avrebbe configurato un concorso di colpa a suo carico), secondo la quale lei sarebbe stata investita nell'atto di attraversare la strada, al di fuori delle strisce pedonali, senza spiegare il percorso logico e argomentativo seguito per addivenire alla suddetta ricostruzione o comunque articolando un apparato motivazionale meramente assertivo; si duole che la corte territoriale non ha sottoposto a disamina nessuna delle argomentazioni, che lei aveva svolto per sostenere che l'investimento era avvenuto (non mentre lei stava attraversando la strada, ma) mentre si trovava ferma sul margine destro della carreggiata;
-con il secondo motivo denuncia "in relazione all'art. 360 c.p.c. 1 co. n. 3 - Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 20541 co. e 1227 comma 1 c.c." nella parte in cui la corte territoriale ha ad essa attribuito un concorso di colpa sulla scorta del mero accertamento della commissione di una condotta colposa (che sarebbe stata costituita dall'attraversamento della sede stradale al di fuori delle strisce pedonali, in violazione del disposto di cui all'art. 190 C.d.S.), prescindendo dall'accertamento e dalla verifica dell'ulteriore imprescindibile presupposto, costituito dal fatto che detta condotta colposa avesse effettivamente spiegato efficienza eziologica nel determinismo dell'incidente;
-con il terzo motivo denuncia "in relazione all'art. 360 c.p.c. 1 co. n. 4 – Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, n. 4 e dell'art. 111 Cost., comma 6 e art. 118 disp. att. c.p.c." nella parte in cui la corte territoriale ha ad essa attribuito un concorso di colpa senza motivare o comunque argomentando con motivazione apparente;
-con il quarto motivo denuncia "in riferimento all'art. 360 c.p.c. 1 co. n. 3, Violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 c.c., comma 1 e 1227 c.c., comma 1, in relazione agli artt. 190 e 191 C.d.S., come interpretati da un consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex pluribus, Cass. pen. n. 4378/2021)" nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che lei avesse violato (con conseguente suo concorso di colpa) l'obbligo di concedere la precedenza al conducente del veicolo investitore, per il solo fatto di aver intrapreso l'attraversamento della sede stradale al di fuori delle strisce pedonali, senza considerare che, invece, al fine di valutare su quale tra i due soggetti coinvolti nell'evento dannoso incombeva l'obbligo di concedere la precedenza all'altro, sarebbe stato necessario accertare a quale distanza dalle strisce pedonali era avvenuto l'attraversamento, onde valutare se, anche in considerazione del contesto spazio – temporale in cui si era verificato il sinistro, si potesse ritenere che l'attraversamento fosse avvenuto in prossimità delle strisce pedonali e, quindi, nell'ambito di un'area in cui l'obbligo di concedere la precedenza al pedone grava, comunque, sul conducente del veicolo investitore.
3.2. Il primo motivo è infondato.
Invero, come è noto, è denunciabile davanti a questa Corte soltanto l'anomalia motivazionale consistente nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" (S.U. n. 8053/2014). Ne consegue che, al di fuori dell'omesso esame, di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., il sindacato di questa Corte sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale", richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost, risultante in via diretta dal testo della sentenza, senza che sia necessario esaminare le risultanze processuali.
Nulla di tutto questo nel caso di specie, nel quale la corte territoriale – dopo aver premesso che il giudice di primo grado aveva ascritto la responsabilità dell'evento all'attrice "per via del materiale istruttorio depositato come le foto allegate e le dichiarazioni testimoniali Bez e Nesello oltre che lo schizzo planimetrico dell'accertatori intervenuti unitamente al verbale PS"; non senza aggiungere che il pedone era stato investito per non aver correttamente utilizzato le strisce pedonali - ha richiamato le emergenze istruttorie acquisite nel primo grado di giudizio sulle quali ha basato la sua decisione ("documentazione prodotta", "descrizione operata dagli agenti accertatori", "emergenze probatorie acquisite nel giudizio di primo grado", "testimonianze escusse") richiamando in particolare nella parte motiva della sentenza il verbale delle Autorità intervenute con la descrizione e ricostruzione del sinistro operata dagli agenti accertatori e le testimonianze assunte, in base alle quali ha ritenuto di attribuire la prevalente responsabilità dell'accadimento del sinistro ex art. 2054 c.c. alla Sc.Fr. nella misura del 70%.
3.3. Inammissibili sono i motivi secondo, terzo e quarto, che, in quanto tutti attinenti all'an debeatur, sono qui trattati congiuntamente.
L'inammissibilità delle censure, sottese a tutti detti motivi, consegue al fatto che le stesse, al di là dei vizi di legge evocati, mascherano nella sostanza una richiesta di riesame del merito e, in particolare, della ricostruzione fattuale, operata dai giudici di merito, in punto di luogo dell'attraversamento e di dinamica del sinistro. La ricorrente sollecita una rivalutazione del giudizio di fatto sull'attribuzione di responsabilità e sulla comparazione delle condotte, ma sono questi profili che, come è noto, sono estranei al sindacato di legittimità.
4. I motivi quinto e sesto attengono al quantum debeatur.
4.1. Precisamente la ricorrente:
-con il quinto motivo denuncia "in relazione all'art. 360 c.p.c. 1 co. n. 4 –Nullità della sentenza per Violazione degli artt. 132, n. 4 e dell'art. 111 Cost., comma 6 e art. 118 disp. att. c.p.c." nella parte in cui la corte territoriale ha determinato l'entità della invalidità permanente, da lei riportata, senza motivare o comunque argomentando con motivazione apparente;
-con il sesto motivo denuncia "in relazione all'art. 360 c.p.c. 1 co. n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c." nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di statuire in merito alla domanda di liquidazione del danno non patrimoniale, nella componente costituita dal c.d. danno morale, inteso come dolore, "sofferenza soggettiva"; ovvero in via alternativa, qualora fosse ritenuto da questa Corte che la sentenza di secondo grado conteneva una pronuncia di rigetto della richiesta di ristoro del danno morale, "nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, n. 4 e dell'art. 111 Cost., comma 6 e art. 118 disp. att. c.p.c." nella parte in cui la corte territoriale ha rigettato la domanda di ristoro del danno non patrimoniale nella componente di danno morale, omettendo di articolare qualsivoglia apparato motivazionale a giustificazione del rigetto.
4.2. Il quinto motivo è infondato.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, la corte di merito non è incorsa nel vizio denunciato.
Essa invero, a fronte della CTU che aveva concluso per la sussistenza di un'invalidità permanente dell'11-12%, ha determinato una i.p. all'11%, considerando che la danneggiata non aveva riportato particolari lesioni permanenti, e ha liquidato il danno accertato sulla base delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano. In particolare, essa ha individuato la percentuale di invalidità più appropriata al caso di specie, tenendo conto delle risultanze della ctu, e sulla base di essa ha effettuato la quantificazione del danno utilizzando le tabelle milanesi, ovvero un criterio equitativo uniforme utilizzato dai giudici di merito.
4.3. Fondato è invece il sesto motivo.
L'odierna ricorrente con l'atto di appello (p. 32) e in sede di precisazione delle conclusioni, aveva chiesto che la corte territoriale, in riforma della sentenza di secondo grado, condannasse i convenuti al risarcimento dei danni patiti nelle voci e nella misura illustrate nella comparsa conclusionale dimessa in primo grado (pp.14-17), sulla scorta delle risultanze della CTU medico – legale. In particolare, in sede di atto di appello, la Sc.Fr. aveva osservato che le tabelle milanesi "contemplano un valore punto di danno non patrimoniale permanente, che comprende una liquidazione congiunta sia del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione", per poi aggiungere che, applicando le tabelle, "ad un soggetto dell'età dell'attrice (29enne all'epoca dell'infortunio), cui è stata riscontrata una compromissione della validità biologica nella percentuale sopra indicata del 12%, va riconosciuto un valore punto di invalidità pari ad Euro 2.420,24 e attribuito un demoltiplicatore pari a 0,860...".
Orbene, la corte di merito, statuendo sulle richieste attoree, ha operato la liquidazione dei danni non patrimoniali, nei termini che seguono (pp. 9 e 10):
"... il Collegio determina equitativamente un i.p. all'11% tanto che il danno accertato dovrà essere quantificato secondo questa tabella ; Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021 Età del danneggiato alla data del sinistro 30 anni Percentuale di invalidità permanente 11% Punto danno biologico Euro 2.351,07 Punto base I.T.T. Euro 110,00 Giorni di invalidità temporanea totale 45 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 65 Danno non patrimoniale risarcibile Euro 22.112,00 Invalidità temporanea totale Euro 4.950,00 Invalidità temporanea parziale al 75% Euro 2.475,00 Invalidità temporanea parziale al 50% Euro 3.300,00 Invalidità temporanea parziale al 25% Euro 1.787,50 10 Totale danno biologico temporaneo Euro 12.512,50 Spese mediche Euro 530,00 TOTALE GENERALE: Euro 35.154,50 E così complessivamente viene determinato un danno non patrimoniale per Euro 35.154,50 già inclusivo di spese mediche accertate in Euro 530,06 ed applicata la diminuzione di percentuale di concorso di colpa pari al 70% la liquidazione del danno complessivamente determinato viene stabilito nella misura di Euro 10.546,00".
La corte di merito, così motivando, ha attribuito alla Sc.Fr. Francesca, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale permanente, un importo risarcitorio pari ad Euro 22.112,00, riconoscendo alla danneggiata il solo ristoro della componente del danno non patrimoniale costituita dal danno biologico e non anche il ristoro della componente costituita dal danno morale. Invero, dalle Tabelle liquidatorie Milanesi ed. 2021, in concreto applicate, si ricava come il montante risarcitorio, comprensivo del ristoro di entrambe le componenti (danno biologico e danno morale), previsto per un soggetto dell'età attrice, che abbia riportato la percentuale di invalidità dell'11%, ammonti ad Euro 28.082,00.
In estrema sintesi ed in definitiva, la corte di merito, operando la liquidazione dei danni sopra riportata, ha di fatto omesso di statuire in merito alla richiesta di ristoro del danno non patrimoniale nella componente costituita dal "dolore" e dalla "sofferenza soggettiva" (c.d. danno morale), componente che, come indicato dalle stesse Tabelle liquidatorie milanesi, ben può essere liquidata in via di presunzione con riferimento ad un dato tipo di lesione.
Ne consegue che, in accoglimento del motivo, la sentenza impugnata va cassata.
5. Per effetto dell'accoglimento del sesto motivo resta assorbito il settimo motivo con il quale la ricorrente denuncia "in relazione all'art. 360 c.p.c. 1 co. n. 3 c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in punto di liquidazione delle spese di lite" nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di riconoscere il ristoro delle spese di assistenza tecnica di natura medico legale, da essa sostenute nel corso del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte dichiarati infondati i motivi primo e quinto, dichiara inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto, accoglie il sesto motivo di ricorso, assorbito il settimo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame della domanda di ristoro del danno non patrimoniale nella componente di danno morale.
Così deciso in Roma, l'11 settembre 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2025.