In tema di responsabilità extracontrattuale per morte cagionata da fatto illecito, il coniuge separato, anche di fatto, ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto coniugale, essendo sufficiente l’allegazione e la prova del rapporto di coniugio, dal quale si desume, secondo l’id quod plerumque accidit, in via presuntiva ex art. 2727 c.c., l’esistenza di un legame affettivo di ordinaria intensità.
La separazione, legale o di fatto, non esclude di per sé il diritto al risarcimento, incidendo, di regola, sulla quantificazione del danno, salvo che il danneggiante dimostri la totale insussistenza o definitiva dissoluzione del vincolo affettivo.
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 01/12/2025, n. 31373
FATTI DI CAUSA
Lo.Ig. - deceduto nel corso del giudizio, che è stato proseguito dai suoi figli ed eredi, Lo.Mo., Lo.Cl. e Lo.Co. - ha agito nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al decesso della coniuge Us.Gi., la quale si era gettata dal terzo piano dell'Ospedale "Sirai" di Carbonia dove era ricoverata nel reparto di Neurologia.
La domanda è stata accolta dal Tribunale di Cagliari, che ha condannato l'ente convenuto al risarcimento per Euro 213.000.
La Corte d'Appello di Cagliari, in riforma, l'ha invece rigettata.
Ricorrono Lo.Mo., Lo.Cl. e Lo.Co., sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso la GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA DELLA DISCIOLTA A.T.S. SARDEGNA.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia omesso esame di fatto decisivo e discusso.
La Corte d'Appello, nell'escludere un reale e persistente legame affettivo tra l'attore ed il coniuge, avrebbe omesso di considerare le circostanze di fatto che "la Sig.ra Us.Gi. e il Sig. Lo.Ig. (che peraltro si era allontanato da solo sei mesi) erano sposati da quarantadue anni e che dalla loro lunga unione erano nati tre figli (gli attuali ricorrenti), all'epoca di età compresa tra i ventotto e i trentasette anni", circostanze emergenti dallo stesso atto – prodotto dalla controparte – da cui era stata tratta la prova che i coniugi fossero separati di fatto al momento del decesso della Us.Gi., elemento di cui non aveva tenuto conto il giudice di primo grado.
Il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., in relazione a giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 28222/2019, n. 25415/2013, n. 1025/2013 e n. 10393/2002).
I ricorrenti sostengono che, secondo l'indirizzo di questa Suprema Corte, sarebbe integrata "la permanenza del vincolo affettivo tra coniugi separati nel fatto in sé della presenza di un figlio in comune e del breve tempo intercorso dalla frattura della vita coniugale", richiamando le pronunzie indicate in rubrica che affermano tale principio, che sarebbe stato violato dal giudice d'appello.
Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 345 c.p.c.
I ricorrenti affermano che neppure l'appellante aveva preteso l'integrale rigetto della loro domanda, impetrando solo la riduzione del quantum.
2. Va premesso che, per quanto emerge dagli atti e dalla stessa sentenza impugnata, l'attore aveva proposto la domanda risarcitoria per i danni conseguenti alla morte della moglie allegando semplicemente la sussistenza del rapporto di coniugio, senza far cenno alla separazione di fatto, che successivamente è emerso essere intervenuta qualche mese prima della morte della Us.Gi.
Il Tribunale ha accolto la domanda sulla base del predetto unico presupposto, senza, appunto, tener conto della separazione di fatto insorta tra i coniugi. Ciò emerge dalla stessa sentenza impugnata, in cui si afferma che la separazione sarebbe in realtà desumibile dall'istruttoria documentale nonché da un nuovo documento prodotto dalla parte convenuta solo in secondo grado (produzione ritenuta ammissibile, essendo il documento posteriore al giudizio di primo grado).
L'appello proposto da ATS Sardegna era stato articolato sulla base di due motivi (il terzo non costituiva un vero e proprio "motivo di gravame" e, comunque, è del tutto irrilevante in questa sede, perché riguardava la sospensione dell'esecutività della pronuncia di primo grado).
Il primo motivo, rubricato "Sulla erronea valutazione dei fatti di causa e della documentazione prodotta. Sul mancato espletamento della prova testimoniale dedotta", aveva ad oggetto esclusivamente l'accertamento dell'an della responsabilità dell'ente convenuto per l'evento dannoso sotto il profilo del nesso di causa tra la condotta colposa dei suoi dipendenti e l'evento stesso: tale motivo è stato rigettato dalla Corte d'appello, e tale capo della pronuncia non è oggetto dei motivi del presente ricorso (non avrebbero interesse a inficiarlo, d'altronde, gli attuali ricorrenti).
Il secondo motivo di appello – che è quello accolto dalla corte territoriale con il capo della decisione oggetto del presente ricorso – era invece rubricato "Sull'impugnazione dell'ordinanza in punto di quantificazione del danno riconosciuto in favore dell'appellato in assenza di allegazione e prova del pregiudizio effettivamente subito".
In particolare, l'ente convenuto aveva posto a base del suddetto motivo di gravame proprio la circostanza dell'omessa considerazione, da parte del Tribunale, della separazione tra i coniugi, nella liquidazione del danno in favore dell'attore, anche se "al momento del decesso la Us.Gi. aveva 60 anni e l'attore 64 e che, quindi, i due erano in sostanza prossimi a vivere insieme la loro vecchiaia".
La Corte d'Appello ha accolto tale secondo motivo di gravame. Ha affermato che vi sarebbe stato, in primo luogo, un difetto assoluto di allegazione nelle difese di parte attrice sul punto del legame affettivo tra i coniugi perduto per la morte della Us.Gi. e, comunque, un difetto di prova dello stesso, allegazione e prova di cui l'attore doveva ritenersi onerato in modo specifico proprio per l'esistenza di uno stato di separazione di fatto tra i coniugi: e sul rilievo di tali lacune assertive ed asseverative la corte territoriale non si è limitata a rivedere la liquidazione del quantum del risarcimento ma ha rigettato integralmente la domanda.
3. Tanto premesso, si osserva che i tre motivi del ricorso risultano intimamente connessi sul piano logico e giuridico e, quindi, vanno esaminati congiuntamente.
Come già chiarito, infatti, i ricorrenti assumono, in sostanza, che la Corte d'Appello non avrebbe correttamente ricostruito ed applicato i principi di diritto in materia di allegazione e prova del vincolo affettivo tra coniugi che giustifica il risarcimento della lesione del relativo rapporto in caso di morte di uno di essi, non avendo tenuto adeguatamente conto della effettiva situazione di fatto, pacificamente caratterizzata, nonostante la recente separazione (peraltro solo di fatto), da un legame matrimoniale durato oltre quaranta anni, nonché dalla presenza di tre figli, ed essendo giunta a rigettare integralmente la domanda per difetto di allegazione e prova di tale legame (e del conseguente danno) nonostante che lo stesso ente chiamato a risarcire si fosse limitato, sotto tale profilo, a censurare la pronuncia di primo grado per il quantum della somma risarcitoria, senza sostanzialmente negare in radice la sussistenza del legame affettivo tra i coniugi e del conseguente danno, bensì semplicemente adducendo che il legame si sarebbe attenuato dalla separazione di fatto, con conseguente necessità di un sensibile ridimensionamento dell'importo riconosciuto a titolo risarcitorio al coniuge attore.
4. È opportuno, preliminarmente, richiamare i principi di diritto applicabili in materia di allegazione e prova del vincolo affettivo tra coniugi che porta al risarcimento della perdita del relativo rapporto, in caso di morte di uno di essi causata da un terzo.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'allegazione del solo rapporto di coniugio è, di regola, sufficiente, sulla base dell'id quod plerumque accidit, per fondare il diritto al risarcimento del coniuge, in caso di morte dell'altro coniuge derivante da fatto illecito altrui e, quantomeno, per suscitare l'onere del danneggiante di allegare e provare che, nonostante la natura del rapporto - di coniugio, appunto -, il legame affettivo tra i coniugi fosse di fatto insussistente o di minore intensità rispetto a quello ordinariamente presumibile.
Si afferma, infatti, in linea generale, che "l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo" (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018; Sez. 3, Sentenza n. 9010 del 21/03/2022; Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022).
Ed è, invero, altrettanto consolidato l'indirizzo secondo il quale "il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge anche legalmente separato, attesa – oltre alla pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali e materiali e alla eventuale sussistenza di figli – la non definitività di tale "status" e la possibile ripresa della comunione familiare" (cfr., ad es., Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25415 del 12/11/2013; Sez. 3, Sentenza n. 28222 del 04/11/2019; nel medesimo senso, sotto vari profili: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10393 del 17/07/2002; Sez. 3, Sentenza n. 1025 del 17/01/2013; Sez. 3, Sentenza n. 9010 del 21/03/2022; Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022; Sez. 3, Sentenza n. 21988 del 30/07/2025).
In altri termini, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, cui va data piena continuità:
a) il coniuge danneggiato dall'uccisione dell'altro coniuge può, di regola, semplicemente allegare e provare il rapporto di coniugio, senza dover fornire ulteriori più specifiche allegazioni e prove, in quanto tale rapporto fa presumere un legame affettivo (quanto meno un legame di "ordinaria" intensità);
b) in tal caso, sarà il danneggiante a dover eventualmente allegare e dimostrare che il legame affettivo non sussisteva affatto o era di intensità attenuata (onde, rispettivamente, ottenere l'esclusione o la riduzione del risarcimento);
c) al fine di fornire detta prova, il danneggiante potrà tra l'altro, ovviamente, addurre e dimostrare che vi era separazione legale, o anche di mero fatto, tra i coniugi;
d) la sola prova della separazione, legale o di fatto, non è, però, di per sé sufficiente per escludere del tutto il risarcimento, in quanto esso spetta comunque al coniuge, almeno di regola, anche in caso di separazione legale, considerata – oltre alla pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali e materiali e alla eventuale esistenza di figli – la non definitività di tale status e la possibile ripresa della comunione familiare.
Ne consegue, ulteriormente, sul piano logico, che:
a) il danneggiante, per escludere in toto il suo obbligo risarcitorio, deve dimostrare che la separazione (legale o di fatto, eventualmente insieme ad altre circostanze di fatto) ha, nel caso di specie, sciolto del tutto il legame affettivo tra i coniugi;
b) in mancanza di quest'ultima prova positiva, poiché la separazione (specie se di mero fatto) può avere le più varie motivazioni e modalità di incidenza sul rapporto tra i coniugi e non determina necessariamente e in ogni caso la dissoluzione del legame affettivo tra loro, in caso di separazione il giudice dovrà sempre valutare, sulla base di tutti gli elementi istruttori disponibili, come essa (che sia legale o che sia di mero fatto) abbia concretamente inciso sull'intensità di detto legame, al fine di plasmare specificamente il quantum risarcitorio, peraltro senza escluderlo del tutto solo perché i coniugi erano in uno stato di separazione di fatto o legale;
c) l'esclusione in toto di risarcimento è attuabile soltanto qualora vi siano elementi - anche solo presuntivi - sufficienti per ritenere che la separazione, per le ragioni e le modalità in cui essa si è concretizzata, abbia soppresso ogni vincolo affettivo tra i coniugi.
È, quindi, nel contesto della valutazione della prova dell'insussistenza dell'ordinario legame affettivo tra coniugi (prova, di regola, incombente sul danneggiante) che assume rilievo l'eventuale deduzione e dimostrazione della circostanza che i coniugi stessi erano separati, legalmente o di fatto: ciò fermo restando che la mera separazione, soprattutto se solo di fatto, non può ritenersi, di per sé, sufficiente a dimostrare l'insussistenza, in assoluto, di un legame affettivo, ben potendo tale legame permanere ugualmente, specie in caso di matrimonio di lunga durata, di esistenza di figli e di separazione recente e non irreversibile (tutte circostanze pacificamente ricorrenti nella specie e non considerate dalla Corte d'Appello).
5. La sentenza impugnata non può ritenersi conforme a tali principi di diritto.
5.1 La corte territoriale ha ritenuto insufficienti le allegazioni portate dall'attore in ordine al legame affettivo con la moglie deceduta ai fini del suo diritto al risarcimento, e ha pure ritenuto che l'attore non avesse fornito adeguata prova del legame.
Ha rilevato, cioè, in primo luogo, un difetto della domanda sul piano assertivo, prima ancora che una lacuna sul piano asseverativo a carico dell'attore.
Tuttavia, per quanto sin qui chiarito, l'allegazione del rapporto di coniugio era di per sé sufficiente a sostegno della originaria domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto coniugale, salva la valutazione dell'effettività e dell'intensità del legame affettivo tra i coniugi, questione rilevante, però, solo sotto il profilo asseverativo (in particolare, ai fini del quantum del risarcimento): dunque, il difetto assertivo affermato dalla corte territoriale, in realtà, non ricorreva o, quantomeno, non ricorreva in relazione all'atto introduttivo del giudizio.
5.2 Inoltre, sempre per quanto sopra già affermato, l'onere della prova dell'insussistenza, in assoluto, di un concreto persistente legame affettivo tra i coniugi (così come quella di un legame attenuato, a causa della separazione di fatto, o per altre ragioni) spettava al danneggiante e non certo al danneggiato (che non ne avrebbe avuto interesse); e il risarcimento non poteva essere del tutto escluso, in radice, solo perché era stata provata una separazione di fatto tra i coniugi.
Sotto tale profilo, si sarebbe dovuto senz'altro considerare la durata del matrimonio, quella della separazione e l'esistenza di figli della coppia: tutte circostanze decisive, certamente emergenti dall'istruttoria, ma non prese in esame in concreto dal giudice di appello, il quale, in ultima analisi, si è limitato a ritenere assorbente il difetto di allegazione, nel quale è stato in pratica fatto rientrare il preteso difetto di prova. In tal modo, però, la corte territoriale ha del tutto omesso di valutare gli elementi di prova comunque emergenti dall'istruttoria.
Anche quella relativa al difetto di idonea attività asseverativa, posta a carico dell'attore, risulta, pertanto, affermazione che non può ritenersi pienamente conforme ai principi di diritto applicabili nella materia.
5.3 È infine da aggiungere che, effettivamente, lo stesso motivo di appello dell'ente, che è stato accolto nel giudizio di secondo grado, non poteva dirsi nella sua sostanza giuridica e letterale - anche laddove complessivamente valutata - diretto specificamente a sostenere l'inesistenza in assoluto del legame affettivo tra i coniugi e del conseguente danno attoreo per la perdita del relativo rapporto, già riconosciuto nella sentenza di primo grado, apparendo esso, invece, unicamente diretto a contestare il quantum del risarcimento, che si assumeva essere stato liquidato dal giudice di primo grado in misura eccessiva in considerazione delle circostanze di fatto rilevanti ed emergenti dell'istruttoria e, in ispecie, dell'incidenza della separazione di fatto sull'intensità del legame in questione.
5.4 La Corte d'Appello, allora, in tale complessiva situazione, avrebbe ben potuto, rectius dovuto, procedere alla piena rivalutazione delle circostanze di fatto emerse dall'istruttoria, al fine di determinare la liquidazione equitativa del danno in modo più corretto, non potendo invece denegare il risarcimento in toto, non sussistendo un assoluto difetto di allegazione e prova del danno stesso da parte dell'attore.
Alla effettiva concreta valutazione delle circostanze di fatto emergenti dall'istruttoria in proposito, il giudice di merito dovrà, pertanto, dedicarsi in sede di rinvio alla luce dei principi dettati da questa Suprema Corte ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26300 del 29/09/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 25213 del 19/09/2024) e qui specificamente precisati.
6. Il ricorso va quindi accolto per quanto di ragione e la sentenza cassata in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari, in diversa sezione e diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per la natura della causa petendi, va d'ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità dei ricorrenti e della vittima dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione, con rinvio, anche per le spese del giudizio alla Corte d'Appello di Cagliari.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2025.
Depositato in Cancelleria l'1 dicembre 2025.