Espulsione dello straniero – Valutazione dei legami familiari – Doveri del giudice di pace

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.32244 del 11/12/2025

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Espulsione dello straniero – Legami familiari – Vita privata e familiare – Art. 13, comma 2-bis, T.U. immigrazione – Art. 19, comma 1.1, T.U. immigrazione – Art. 8 CEDU – Valutazione in concreto – Motivazione apparente – Giudice di pace

In tema di espulsione dello straniero, il giudice di pace, anche nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione, è tenuto a valutare in concreto la natura e l’effettività dei legami familiari dello straniero presenti sul territorio nazionale (coniugio, figli, convivenza, durata del soggiorno, condizioni di salute), non potendo ritenere assorbente il solo rigetto della domanda di protezione internazionale o del permesso di soggiorno.

L’omessa considerazione di tali elementi integra vizio di motivazione e comporta la cassazione del provvedimento, in applicazione dell’art. 13, comma 2-bis, e dell’art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. n. 286/1998, nonché dell’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte cost., sent. n. 202/2013.

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Cassazione civile, sez. I, ordinanza 11/12/2025, n. 32244

RILEVATO CHE


Con ricorso depositato ex art. 18 D.Lgs. n. 150/2011, Bi.Al., cittadino albanese, adiva il giudice di pace di Perugia, notificando il ricorso all'Ufficio territoriale del Governo di Perugia e alla Questura di Perugia, chiedendo di annullare il provvedimento d'espulsione, emesso nei suoi confronti dal Questore adducendo il difetto di motivazione, e di aver presentato istanza di protezione internazionale.

Si costituiva il Prefetto.

Con sentenza del 29.10.2024 il giudice di pace rigettava il ricorso, osservando che: dagli atti non emergeva l'asserito difetto di motivazione del provvedimento impugnato in quanto era chiaramente indicato che lo straniero era destinatario del decreto di rigetto dell'istanza di protezione speciale disposto a suo carico dal Questore di Perugia a seguito del parere sfavorevole della Commissione Territoriale; inoltre, era stata rigettata dal Tribunale la sua precedente istanza di riconoscimento della protezione internazionale; tali ragioni erano assorbenti rispetto ad ogni altra deduzione.

Lo straniero ricorre in cassazione con due motivi. Non si sono costituire le parti intimate.

RITENUTO CHE

Il primo motivo denunzia la violazione degli artt. 13 lett. a) e b) e 19, comma 2, lett. c) del T.U.I., 8 della CEDU, lamentando che: il decreto di espulsione e l'ordinanza impugnata hanno omesso di considerare la violazione dei legami familiari e della vita affettiva e privata del ricorrente, circostanze che, seppur accertate, il giudice ha ritenuto irrilevanti; il giudice di pace aveva omesso di considerare il procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno pendente presso il Tribunale di Perugia dal 2024, pur avendo sospeso il provvedimento di espulsione per gravi motivi in data 4.06.2024.

Il secondo motivo denunzia la violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115,116 e 132c.p.c. nonché degli artt. 13 lett. a) e b) TUI e dell'art. 19, comma 2, lett. c) con vizio di motivazione, e della L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 36, 8 CEDU, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Si censura altresì il provvedimento per motivazione apparente.

Al riguardo, il ricorrente lamenta che: il giudice di pace inspiegabilmente, pur avendo sospeso il provvedimento di espulsione in considerazione della pendenza del procedimento per permesso di soggiorno, nulla ha detto in ordine al procedimento pendente davanti al Tribunale di Perugia, avente ad oggetto il riconoscimento della protezione speciale e dove il provvedimento impugnato era sospeso ed il procedimento rinviato per la decisione in merito; la sentenza impugnata ha rigettato il ricorso senza fare alcun cenno ai familiari del ricorrente ed in particolare della moglie, omettendo qualsiasi motivazione in ordine al procedimento pendente davanti al Tribunale, Il primo motivo è fondato.

Al riguardo, occorre tener conto della sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato), nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che "ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al "familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato".

In particolare, la Corte Cost., nella suddetta pronuncia, ha affermato che la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati. Nell'ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari.

Ad analoghe considerazioni conduce anche l'esame dell'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, pure evocato a parametro interposto, in riferimento all'art. 117 Cost., comma 1.

Sull'abbrivio della Corte Cost., questa Corte ha ritenuto che, in tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica - con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost. Tuttavia il giudice del merito è tenuto, onde pervenire all'applicazione della tutela rafforzata di cui al citato art.13, comma 2 bis, a dare conto di tutti gli elementi qualificanti l'effettività di detti legami (rapporto di coniugio, durata del matrimonio, nascita di figli e loro età, convivenza, dipendenza economica dei figli maggiorenni etc.) oltre che delle difficoltà conseguenti all'espulsione, senza che sia possibile, fuori dalla valorizzazione in concreto di questi elementi, fare riferimento ai criteri suppletivi relativi alla durata del soggiorno, all'integrazione sociale nel territorio nazionale, ovvero ai legami culturali o sociali con il Paese di origine (Cass., n. 781/2019).

È stato poi precisato che il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. n. 286 del 1998 ha valenza di norma protettiva di carattere generale, ribadendo che, anche nel giudizio di opposizione all'espulsione disposta ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, dello stesso D.Lgs., e non nel solo caso di cui all'art 13, comma 2 bis, il giudice di pace deve tenere conto del rischio che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del cittadino straniero, prendendo specificamente in esame la natura e l'effettività dei suoi legami familiari, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo paese d'origine (Cass., n. 22508/2023; n. 20075/2024; n. 8724/2023).

Nella specie, il ricorrente si duole che tali principi risulterebbero violati in quanto le scarne argomentazioni a supporto del rigetto dell'opposizione sul punto (cfr. pag. 2 e 3 dell'ordinanza impugnata) contengono affermazioni apodittiche e contraddittorie, e inoltre, l'ordinanza impugnata non contiene alcun cenno alle motivazioni riguardando il diritto di soggiorno del ricorrente in Italia e della sua moglie Bi.Me.

Invero, il giudice di pace ha omesso qualsiasi motivazione in ordine alla questione prospettata dal ricorrente sulla sua vita privata e familiare (è sposato, risiede da anni in Italia, con un figlio ed è invalido), avendo fondato la decisione impugnata sul rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno e della domanda di protezione internazionale, questioni ritenute erroneamente assorbenti.

Il secondo motivo va considerato assorbito dall'accoglimento del primo.

Per quanto esposto, il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio della causa, anche in ordine alle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo.

Cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al giudice di pace di Perugia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 20 novembre 2025.

Depositato in Cancelleria l'11 dicembre 2025.

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