Il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una ‘persona che si presenta come produttore’ di detto prodotto, ai sensi di tale disposizione, qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome di tale fornitore o con un elemento distintivo di quest’ultimo e, dall’altro, con il nome del produttore» -, osservando come, in tal modo, sia stata «delineata in modo inequivoco e completo la figura del fornitore/produttore ai fini della responsabilità insorta nei confronti del consumatore, illustrando come il fornitore possa giungere a presentarsi al consumatore quale produttore, creando quindi una estensione di responsabilità, che, dal lato del consumatore, significa un aumento di tutela, nell’ottica di un - necessario, considerato il tipo di mercato che si imprime sul rapporto tra le parti - favor consumatoris.
Cassazione civile, sez. III, sentenza 15/12/2025 (ud. 30/09/2025) n. 32673
FATTI DI CAUSA
1. Le.Fa. conveniva davanti al Tribunale di Bologna St. Spa quale venditrice e Ford Italia Spa quale produttrice della propria auto Ford Mondeo Ghia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che l'attore avrebbe subito per un sinistro automobilistico in cui l'air-bag della vettura non aveva funzionato.
Si costituivano le convenute, resistendo; in particolare, Ford Italia negava di essere la produttrice, tale qualificando Ford Werke Aktiengesellschaft - appartenente al suo gruppo industriale -, come sarebbe emerso dalla fattura di vendita che allo scopo Ford Italia produceva. Essa, inoltre, negava di essere responsabile del difetto del prodotto lamentato, in quanto il fornitore non ne risponderebbe se il produttore è individuato e comunque ne risulta comunicata l'identità al consumatore, come sarebbe avvenuto nel caso di specie.
Con sentenza non definitiva del 6 novembre 2012 il Tribunale accoglieva nell'an debeatur la domanda attorea, dichiarando la responsabilità extracontrattuale della convenuta per difetto di fabbricazione dell'air-bag, e rimetteva la causa in istruttoria per la quantificazione del risarcimento.
Proponeva appello Ford Italia; gli appellati si costituivano resistendo.
La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 21 dicembre 2018, rigettava il gravame.
2. Presentava ricorso Ford Italia sulla base di tre motivi, nella parte conclusiva chiedendo, se necessario, il rinvio pregiudiziale alla CGUE per acquisire la risposta ad alcuni quesiti. Gli intimati non si difendevano.
Chiamata la causa a udienza pubblica cameralizzata del 9 febbraio 2023, il Procuratore Generale concludeva per iscritto nel senso dell'accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso. Il ricorrente depositava memoria.
Con ordinanza interlocutoria del 6 marzo 2023, questa Suprema Corte rimetteva la causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in ordine a una questione pregiudiziale di interpretazione di norma unionale.
Con sentenza del 19 dicembre 2024 la CGUE ha indicato la corretta interpretazione. La causa, quindi, è stata rimessa in ruolo per la pubblica udienza del 30 settembre 2025 - alla quale la ricorrente non è comparsa -.
Il P.G., che ha depositato memoria, ha concluso, modificando la sua originaria richiesta, per l'integrale rigetto del ricorso.
RAGIONI DI DIRITTO
3. Con il primo motivo del ricorso si denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello ha condannato l'attuale ricorrente "per un titolo estraneo alle allegazioni attoree", cioè come produttrice e non anche quale fornitrice.
4. Con il secondo motivo si denunciano omesso esame di fatto discusso nonché decisivo e falsa applicazione dell'articolo 4 D.P.R. 224/1988.
Il giudice d'appello avrebbe correlato l'obbligo dell'attuale ricorrente - quale fornitrice convenuta - di chiamare in causa la (vera) produttrice al fatto che la convenuta avrebbe potuto essere estromessa solo dopo tale estensione del contraddittorio. Ciò sarebbe infondato, e pure irrilevante per stabilire se l'interessato alla chiamata in causa del produttore sia il consumatore/attore oppure il fornitore/convenuto e, in secondo caso, quali siano le conseguenze dell'omissione della chiamata in causa.
Si afferma di "censurare l'omesso esame del fatto decisivo - perché comportante la ritenuta applicabilità alla fattispecie dell'art. 4 del D.P.R. 224/88... - rappresentato dalla concorde individuazione del produttore operata dalle parti in limine litis": il riferimento sarebbe appunto al testo dell'articolo 4, primo comma, D.P.R. 224/1988, che indica come presupposto della responsabilità del fornitore la mancata individuazione del produttore; e nel caso in esame l'individuazione di quest'ultimo non sarebbe stata controversa.
Il non avere considerato che l'identità del produttore era stata individuata concordemente dalle parti avrebbe impedito al giudice d'appello di rilevare l'assenza della condicio juris ("Quando il produttore non sia individuato...") della responsabilità dell'attuale ricorrente. In un simile contesto, in cui quest'ultima sarebbe stata appunto la fornitrice, essa "avrebbe dovuto essere assolta dalla domanda, ponendosi, il tema della chiamata in causa del produttore, al diverso fine - al quale la Ford era indifferente - della condanna del produttore nei confronti dell'attore".
L'omesso esame denunciato sarebbe "decisivo anche sotto diverso profilo di una falsa applicazione, per vizio di sussunzione, della norma applicata", in quanto, se non era controversa l'identificazione del produttore - "già individuato concordemente dalle parti in un soggetto diverso" -, l'articolo 4 citato non sarebbe applicabile: pertanto il giudice d'appello avrebbe erroneamente sussunto la fattispecie nell'articolo 4, "perché il presupposto di fatto della sua applicabilità, la mancata individuazione del produttore, era negato dalle convergenti allegazioni delle parti".
5. Con il terzo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione dell'articolo 4 D.P.R. 224/1988 e della direttiva CEE 85/374. In questo motivo viene introdotta la proposta di "duplice richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale" alla CGUE.
5.1 Conoscendo il consumatore l'identità del produttore, confermata dalla fornitrice in tempo che il consumatore potesse chiedere di chiamarlo in causa, "il tema della causa, donde la causalità del vizio di violazione di legge" qui appunto denunciato, sarebbe se, per l'omissione di tale richiesta, il consumatore dovesse soccombere nel giudizio promosso avverso la fornitrice, "cui era assodata l'estraneità al processo produttivo". Al riguardo il giudice d'appello ha risposto nel senso che l'attuale ricorrente non avrebbe avuto soltanto l'onere di comunicare al danneggiato l'identità del produttore, ma avrebbe pure dovuto chiamarlo in causa, essendo questa l'unica via per essere estromessa. In tal modo la corte territoriale si sarebbe posta in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, e precisamente con Cass. 11710/2009, Cass.5428/2002 e Cass. 13432/2010.
5.2 In particolare, Cass. 20 maggio 2010 n. 11710 afferma che, qualora il danneggiato agisca per danno da prodotto difettoso nei confronti del fornitore, quest'ultimo è privo di legittimazione passiva (rectius: titolarità passiva del rapporto) se il prodotto è fabbricato da un soggetto avente sede all'interno della Unione Europea, come nel caso de quo. D'altronde per l'accertamento dell'origine infracomunitaria del prodotto non occorre la partecipazione del produttore al giudizio, ben potendo "risultare dalle prove costituite prodotte al riguardo dal fornitore convenuto pur nella mancata estensione del contraddittorio al produttore". Quindi l'evocazione in giudizio del produttore si rapporta "all'esclusivo interesse del consumatore ad ottenerne la condanna in luogo del fornitore esonerato, perché ai fini dell'assoluzione di quest'ultimo dalla domanda è sufficiente che l'identità del produttore sia individuata": infatti il fornitore non risponde verso il consumatore "né in via solidale con il produttore, né in via vicaria, ma solo in via subordinata alla mancata individuazione di quest'ultimo". Pertanto risulta comunque incongruo "attribuire al fornitore convenuto l'onere della chiamata in causa del produttore strumentalmente alla propria estromissione", non potendo questa essere disposta in caso di contumacia del chiamato.
In realtà - si ribadisce - quel che interessa al fornitore per la sua assoluzione dalla domanda è soltanto l'accertamento dell'identità del produttore, non la sua partecipazione al giudizio.
Ancora, Cass. 15 aprile 2002 n. 5428 esclude che erri il giudice d'appello qualora dichiari il difetto di legittimazione passiva di una società importatrice di autoveicolo entro l'Unione Europea rispetto all'azione extracontrattuale esercitata dal consumatore per vizio del prodotto.
Conforme agli arresti già citati, Cass. 1 giugno 2010 n.13432 osserva che l'onere di informazione dell'identità del produttore previsto dall'articolo 4 D.P.R. 224/88 "è previsto dalla legge in considerazione delle esigenze di tutela del consumatore". Dunque, se nel caso in esame fosse corretto l'assunto del giudice d'appello, detta norma non avrebbe senso e sarebbe stato "erroneamente individuato il soggetto da tutelare": nella prospettiva della corte territoriale, infatti, quest'ultimo sarebbe il fornitore, e non il consumatore, poiché il consumatore, convenendo il fornitore, "avrebbe già individuato la propria giusta parte passiva". Ergo, il consumatore non avrebbe alcun interesse a chiamare in giudizio il produttore, mentre l'interesse a chiamarlo l'avrebbe il fornitore, per essere "sostituito dal produttore come parte soccombente" oppure per ottenere nei suoi confronti una condanna di manleva dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda attorea nei confronti propri. D'altronde, se fosse onere del fornitore/convenuto la chiamata in causa, "non vi sarebbe alcuna ragione per far gravare su quest'ultimo un onere di previa, o comunque tempestiva (per la chiamata in causa) comunicazione al consumatore dell'identità del produttore".
Inoltre la corte territoriale, sempre ad avviso della ricorrente, confonde il tema della identificazione del produttore con il tema dell'accertamento che il soggetto indicato sia effettivamente il produttore, il primo tema concernendo la corretta instaurazione del contraddittorio verso la "parte potenzialmente titolare del lato passivo", e il secondo invece "l'accertamento della qualità di produttore, e quindi di giusta parte passiva, non più potenziale ma effettiva, in capo al soggetto indicato dal fornitore".
5.3 A questo punto la ricorrente rimarca che "nessun particolare valore interpretativo della norma può peraltro riconoscersi al fatto che di questa si debba dare un'interpretazione favorevole al consumatore anche oltre la voluntas legis, come sembra ritenere la Corte d'Appello", in quanto il favor nei suoi confronti sarebbe già stato raggiunto con la direttiva comunitaria: quindi "la norma in esame... non necessita di ulteriori estensioni interpretative indiscriminatamente favorevoli al consumatore", già integrando "un equo contemperamento degli interessi delle parti nel riconoscimento che del danno da prodotto difettoso debba in primis rispondere il produttore, e che il fornitore possa essere chiamato a rispondere... solo quando il produttore non risulti individuato".
Tuttavia - rileva ancora la ricorrente - un ulteriore precedente di legittimità, Cass. ord. 7 dicembre 2017 n. 29327, ha affermato che è produttore, ai fini della responsabilità per danno da prodotto, anche il fornitore che abbia distribuito in Italia un prodotto contrassegnato con un marchio in tutto o in parte corrispondente alla propria denominazione, invocando l'articolo 3, terzo comma, D.P.R. 224/1988. Per l'ipotesi in cui, nonostante la sentenza qui impugnata si fondi sull'articolo 4 e non sull'articolo 3 del decreto, si reputi la pronuncia del giudice d'appello "conforme a legge sulla base di tale precedente", respingendo quindi il ricorso con correzione della motivazione della sentenza impugnata, la ricorrente argomenta specificamente sul punto, criticando l'interpretazione dell'articolo 3, terzo comma, D.P.R. 224/1988 che detto arresto di legittimità avrebbe scelta "senza alcuna aderenza al dato normativo, sia interno, sia comunitario," mentre l'articolo 3, terzo comma, "sanziona, con l'estensione della responsabilità, un preciso contegno commissivo, e non puramente omissivo" del fornitore che aggiunga per sue ragioni ("pubblicitarie, commerciali o di altro tipo") al marchio di fabbrica il marchio proprio, così "impedendo al consumatore di distinguere con certezza il produttore, il cui marchio... non viene apposto con la precisazione che si tratti di un marchio di fabbrica e non di un marchio di commercio". La norma allora sanziona "un comportamento confusorio del fornitore", che se ne avvantaggia e che pertanto dal marchio deve ricavare responsabilità come quella del produttore; nella fattispecie in esame non ricorrerebbero però tali elementi identificativi, non avendo Ford Italia "apposto la propria denominazione, né in senso reiterativo, né in senso distintivo, nel marchio del produttore".
Tuttavia "l'unico profilo che consentirebbe di accertare la responsabilità della Ford" ricorrente risiederebbe, secondo Cass. ord. 29327/2017, nel fatto oggettivo che questa ha una denominazione in tutto o in parte coincidente con il marchio del produttore; la coincidenza però "non identifica affatto un titolo di responsabilità... perché non rende al consumatore più problematica l'identificazione del produttore".
5.4 Per l'ipotesi in cui non si diverga da Cass. ord. 29327/2017, la ricorrente aggiunge la proposta di sottoporre alla CGUE il quesito seguente: se sia conforme all'articolo 3, primo comma, direttiva 85/374/CEE - e, se non sia conforme, perché non lo sia - l'interpretazione che estenda la responsabilità del produttore al fornitore, anche se quest'ultimo non abbia materialmente apposto sul bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, soltanto perché il fornitore abbia una denominazione, un marchio o un altro segno distintivo in tutto o in parte coincidenti con quello del produttore.
5.5 Invoca poi la ricorrente il terzo comma di tale articolo 3 - "Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che quest'ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Le stesse disposizioni si applicano ad un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome dell'importatore di cui al paragrafo 2, anche se è indicato il nome del produttore." - per sostenerne il significato (come d'altronde emergerebbe dai lavori preparatori della direttiva) nel senso che "la responsabilità del fornitore è esclusa in caso di comunicazione dell'identità del produttore, sul presupposto, ovviamente, che il soggetto indicato si riconosca, o sia riconosciuto, come tale; accertamento quest'ultimo che, come già osservato, non richiede però la necessaria presenza in giudizio del produttore". E il D.P.R. 224/1988 avrebbe correttamente rappresentato il testo della norma comunitaria, non rispettato dalla sentenza impugnata.
Qualora però si ritenga "plausibile" l'interpretazione del giudice d'appello "perché non preclusa dal senso fatto palese dalle parole usate dal Legislatore sia comunitario, sia interno", insorgerebbe la necessità di un ulteriore quesito: se sia conforme alla Direttiva del Consiglio della Comunità Europea del 25 luglio 1985 (85/374/CEE) l'interpretazione della norma implementativa interna, nella specie l'articolo 4 D.P.R. 224/1988, nel senso che non basti al fornitore, per sottrarsi alla responsabilità per danno da prodotto, indicare al consumatore i dati identificativi del produttore in tempo utile per permetterne la chiamata in causa da parte del primo, dovendo il fornitore altresì farsi carico della chiamata in causa del produttore stesso ai fini della sua individuazione, non altrimenti conseguibile in sede giudiziale.
La ricorrente conclude per la decisione nel merito nel senso del rigetto della domanda del Le.Fa., con condanna di quest'ultimo alle spese dei tre gradi di giudizio.
6. Per una migliore comprensione è opportuno riassumere il contenuto della sentenza d'appello.
6.1 La corte territoriale ha esaminato congiuntamente i due motivi del gravame: il primo contestava l'esistenza dell'obbligo, attribuito all'appellante dal Tribunale, di chiamare in causa il produttore contrapponendo la sufficienza dell'indicarne i dati identificativi, e il secondo lamentava ultrapetizione per avere il Tribunale condannato la appellante quale fornitrice del veicolo, benché l'attore ne avesse chiesto la condanna quale produttrice.
La motivazione è assai concisa, e prende le mosse dalla condivisione dell'interpretazione dell'articolo 4 D.P.R. 224/1988 adottata dal Tribunale nel senso che "estende al fornitore la responsabilità del produttore quando questi non sia individuato" per "assicurare al consumatore una tutela più ampia", cosicché il fornitore, per "liberarsi dalla responsabilità in questione", non risulta obbligato soltanto a indicare i dati identificativi del produttore, ma deve altresì provvedere a chiamarlo in causa "al fine della sua 'individuazione' (accertamento) in sede giudiziale e della propria conseguente estromissione".
L'interesse processuale alla chiamata - continua la corte territoriale - appartiene a chi mira a essere estromesso, qui Ford Italia, "la quale non vi ha, invece, provveduto".
Per questo correttamente "il fornitore Ford Italia è stato sottoposto alla stessa responsabilità", non avendo inciso l'essere stata tale parte citata quale fornitrice, in quanto "la sua posizione era equiparata a quella del produttore non evocato, mentre parte attrice non era onerata dalla chiamata in causa". E "per il resto" la domanda attorea "è rimasta identica nel petitum dall'inizio alla fine e la Ford Italia Spa ha pienamente svolto le proprie difese di merito in vece del produttore".
6.2 Ad avviso della Corte d'Appello, dunque, l'onere di individuazione del produttore normativamente imposto al fornitore non si arresta all'indicarne i dati identificativi, bensì include la chiamata in causa in modo che si possa verificare in sede giurisdizionale se i dati identificativi forniti siano corretti, id est che il chiamato sia davvero il produttore. Ciò denoterebbe un intento di rafforzamento della tutela del consumatore, la cui posizione viene presidiata, nel caso in cui il produttore non sia stato "immesso" nel giudizio, dall'assunzione della responsabilità del produttore da parte del fornitore che avrebbe dovuto introdurvelo e invece ha omesso di chiamarlo oppure ha chiamato un soggetto che non è in realtà il produttore. Per la corte territoriale, dunque, una garanzia ibrida tra il mezzo processuale e quello, in realtà fonte di impulso di tutto l'insieme, sostanziale, che ha unito i due motivi d'appello.
7. Passando allora a scrutinare i motivi, dato atto - come già si era rilevato nell'ordinanza interlocutoria - che il primo è ictu oculi infondato in quanto il giudice ha potere di qualificazione della domanda, il secondo e il terzo motivo costituiscono il reale contenuto del ricorso e meritano un vaglio congiunto, alla luce ora dell'intervento della CGUE.
7.1 Preliminarmente occorre - ancora, come nell'ordinanza interlocutoria - rimarcare l'erroneità dell'interpretazione, adottata dal giudice di merito, dell'articolo 4 D.P.R. 224/1988 nel senso che il fornitore abbia l'obbligo non solo di rendere noti al consumatore i dati identificativi del produttore, ma altresì di chiamare in giudizio quest'ultimo "al fine della sua 'individuazione' (accertamento) in sede giudiziale e della propria conseguente estromissione".
Del - qui applicabile ratione temporis - D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224, Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987 n. 183, l'articolo 4, Responsabilità del fornitore, statuisce al primo comma: "Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se abbia omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto". Il secondo comma descrive il contenuto che deve essere versato nella richiesta del consumatore e il terzo assegna al fornitore che la richiesta non abbia ricevuta prima dell'avvio del giudizio in cui è parte convenuta il termine di tre mesi (aumentabile nel caso del quarto comma) per rendere noti all'attore i dati del produttore.
È il quinto comma, presumibilmente (la corte territoriale ne omette uno specifico richiamo), la fonte dell'obbligo ravvisato dal giudice d'appello in capo al fornitore, poiché così stabilisce: "Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel processo a norma dell'art. 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l'indicazione. Nell'ipotesi prevista dal comma terzo, il convenuto può chiedere la condanna dell'attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio".
Da un lato il riferimento alla estromissione, collocato immediatamente dopo la previsione della chiamata ex articolo 106 c.p.c., e dall'altro quello alla condanna al rimborso delle spese processuali potrebbero avere effettivamente suscitato l'interpretazione del giudice d'appello nel senso che la chiamata sia onere del fornitore convenuto. Si tratta, però, di una deformante lettura della norma dato che non la connette proprio con l'articolo 106 c.p.c., il quale è chiaramente incompatibile con una siffatta interpretazione poiché fin dall'incipit la osta consentendo a tutte le parti già costituite di avvalersi - in presenza naturalmente dei relativi presupposti sostanziali - dell'istituto della chiamata in causa ("Ciascuna parte può chiamare...").
7.2 Va peraltro rilevato - e qui risiede il nucleo della questione da dirimere - che la pronuncia impugnata, pur motivata in modo non del tutto limpido, lascia comunque intendere di reputare sussistente la responsabilità di Ford Italia per il suo trovarsi in una posizione "equiparata a quella del produttore non evocato". La presenza di questo tema - che significa applicazione (anche) dell'articolo 3 D.P.R. 224/1988 - come non confinato in effetti alla chiamata in causa è stata avvertita dalla ricorrente, che pur la nega in tesi; ed è una presenza agevolmente ancora sostenibile considerato che, pur avendo poi qualificato il giudice di merito diversamente la domanda, l'attore ha espressamente convenuto Ford Italia come produttrice, e non come fornitrice.
La stessa ricorrente, nella premessa del ricorso, espone che "Le.Fa. conveniva in giudizio la Ford e, sul presupposto che questa fosse la produttrice del veicolo Ford Mondeo Ghia..., ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno da lui subito in occasione di un incidente automobilistico nel quale il sistema air-bag del veicolo non aveva funzionato", per poi riportare la sua immediata contestazione per cui produttrice sarebbe stata Ford WAG.
È dunque prospettabile, si ripete, che l'attore abbia in effetti agito nei confronti di Ford Italia non quale fornitrice, bensì quale produttrice di un'automobile che sarebbe stata difettosa; e il giudice di legittimità, in applicazione dell'articolo 384, quarto comma, c.p.c., potrebbe respingere il ricorso correggendo la motivazione della sentenza che ne è oggetto, in quanto, se Ford Italia è stata convenuta come produttrice, la sua condanna al risarcimento come correlata "alla stessa responsabilità del produttore" (così si esprime, nella stringata motivazione della sua pronuncia, la corte territoriale) può confermarsi. Tuttavia, la qualificazione come produttrice per Ford Italia non è sostenibile sulla base dell'omessa chiamata in causa di Ford WAG - che, come si è visto, non è onere suo -, bensì sulla base dei rilievi fatti propri in una vicenda affine (che si considererà infra) esternati da Cass. sez. 3, ord. 7 dicembre 2017 n. 29327.
E infatti la ricorrente ha affrontato la relativa tematica, incluso appunto detto arresto, giungendo a proporre, in subordine, i già sopra riportati quesiti diretti alla CGUE.
8.1 L'articolo 3 D.P.R. 224/1988, rubricato Produttore, dopo avere al primo comma definito: "Produttore è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente e il produttore della materia prima", estende la qualità di produttore al terzo comma: "Si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione".
Questa norma rispecchia direttamente il contenuto della direttiva 85/374/CEE, sia con riferimento agli introduttivi considerando, sia con riferimento all'articolo 3 della direttiva stessa.
Dei considerando anteposti dalla direttiva agli articoli, due sono attinenti al caso in esame:
"considerando che ai fini della protezione del consumatore è necessario considerare responsabili tutti i partecipanti al processo produttivo se il prodotto finito o la parte componente o la materia prima da essi fornita sono difettosi: che per lo stesso motivo è necessario che sia impegnata la responsabilità dell'importatore che introduca prodotti nella Comunità europea e quella di chiunque si presenti come produttore apponendo il suo nome, marchio o altro segno distintivo o fornisca un prodotto il cui produttore non possa essere identificato";
"considerando che, se dello stesso danno sono responsabili più persone, la protezione del consumatore implica che il danneggiato possa chiedere il risarcimento integrale del danno ad uno qualsiasi dei responsabili".
In questo quadro, l'articolo 3 della direttiva 85/374/CEE così statuisce:
"1. Il termine "produttore" designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome,... marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.
2. Senza pregiudizio della responsabilità del produttore, chiunque importi un prodotto nella Comunità europea ai fini della vendita, della locazione, del "leasing" o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell'ambito della sua attività commerciale, è considerato produttore del medesimo ai sensi della presente direttiva ed è responsabile allo stesso titolo del produttore.
3. Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che quest'ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Le stesse disposizioni si applicano ad un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome dell'importatore di cui al paragrafo 2, anche se è indicato il nome del produttore."
8.2 Nel caso in esame è dunque sostenibile che Ford Italia Spa venga a condividere la qualità di produttrice di Ford WAG "apponendo il proprio nome", in modo del tutto evidente, al prodotto, così realizzando quella "autopresentazione" cui si riferisce l'articolo 3, terzo comma, D.P.R. 224/1988, sulla scia del primo comma dell'articolo 3 della direttiva 85/374/CEE.
La questione da dipanare, peraltro, è allora come debba intendersi l'espressione "apponendo il proprio nome": vale a dire, se l'apposizione debba essere soltanto una materiale impressione dell'elemento distintivo sul prodotto o se l'apposizione sia lato sensu, e dunque includa pure (sembra un'inversione, ma in realtà è una mera espansione) la presenza dell'elemento distintivo rinvenibile sul prodotto anche nei dati identificativi del soggetto, che in tal modo "si presenta come produttore", oggettivamente generando una confusione di individuazione del produttore che ben può risolversi a favore del soggetto debole, il consumatore, anche se il dettato normativo non appare inequivoco, bensì compatibile con più letture.
9. La ricorrente, ut supra anticipato, critica Cass. ord. 29327/2017, che riguarda proprio una vicenda affine, la quale per responsabilità estesa a quella del produttore coinvolge ancora Ford Italia, per la comunanza, nelle modalità appena descritte, dell'elemento distintivo "Ford".
In sostanza, nel caso trattato da Cass. ord. 29327/2017 il ricorrente aveva lamentato l'esclusione della responsabilità del distributore per i subiti danni da prodotto qualora il prodotto sia commercializzato con marchi o segni distintivi confusivi delle posizioni di produttore e di distributore. Questa Corte, nella suddetta ordinanza, reputa la censura fondata per violazione dell'articolo 3, terzo comma, D.P.R. 224/1988 (anche in quel caso applicabile ratione temporis), norma che il giudice d'appello non avrebbe correttamente applicato "escludendo la responsabilità del distributore in un caso in cui tanto il produttore, quanto il distributore, pacificamente utilizzavano il medesimo segno distintivo". Di qui la cassazione della pronuncia impugnata con l'assegnazione, al giudice di rinvio, del principio per cui "il distributore o l'importatore rispondono del danno causato del vizio costruttivo del prodotto, se abbiano un marchio od una ragione sociale coincidenti in tutto od in larga parte con quelli del produttore, e sotto tali segni distintivi abbiano commercializzato il prodotto".
Cass. ord. 29327/2017 si fonda in termini unicamente oggettivi sulla coincidenza, in tutto o nella parte predominante per il percipiente (questo è il significato logico, nel contesto, di "larga parte"), del marchio o della ragione sociale del produttore stricto sensu rispetto al marchio o alla ragione sociale del soggetto (distributore/fornitore, importatore), che così viene equiparato, quanto alla responsabilità verso il consumatore, al "comunista" di tali elementi distintivi.
10. Peraltro, nella precedente ord. interl. n. 6568/2023 pronunciata da questa Corte nella presente causa si è constatato che detta questione interpretativa avrebbe potuto essere risolvibile anche in modo diverso.
Invero, nel momento in cui la sovrapponibilità, in misura assoluta o comunque realmente rilevante in termini di ordinaria percezione, dei segni e dei dati identificativi giunge ad un livello di "confusione", da parte del consumatore, nell'identificazione del fornitore o importatore che lo dovrebbe distinguere dal produttore, l'interpretazione dell'articolo 3, primo comma, della direttiva 85/374/CEE ("Il termine " produttore" designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchi marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso."), che quanto alla seconda parte ("nonché ogni persona ecc.) pare conformemente riversato nella norma nazionale di cui all'articolo 3, terzo comma, D.P.R. 224/1988 (""Si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione."), si è trovato dinanzi ad un bivio.
Questa l'alternativa insorta: la tutela del consumatore rilasciata mediante l'estensione della responsabilità del produttore a chi produttore non è ma ne condivide significativi dati esterni è offerta soltanto per quando, come già si anticipava, l'"apposizione" sia una materiale impressione dell'elemento distintivo sul prodotto effettuata da chi non è produttore per volutamente fruire di un'ambiguità rispetto al produttore, oppure anche per quando il produttore e chi non è produttore condividono comunque e oggettivamente elementi alquanto consistenti nei propri dati identificativi? (Il secondo è il caso che qui ricorre, in cui sia la ricorrente sia la produttrice condividono nella loro denominazione l'elemento "Ford", senza che la ricorrente sia attivata per apporre sul prodotto un elemento per creare confusione al consumatore). Vale a dire: la condivisione di elementi identificativi adeguati a "confondere" deve ritenersi frutto di una intenzionale specifica apposizione perché sia rafforzata la tutela del consumatore oppure anche una semplice coincidenza va ricondotta a un'attività di confondere i soggetti ("apponendo... si presenta come produttore") da sanzionare oggettivamente con la responsabilità paritaria rispetto all'effettivo produttore?
11. In accoglimento della richiesta della ricorrente si è proposto alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, il seguente quesito, dalla medesima prospettato: se sia conforme all'articolo 3, primo comma, direttiva 85/374/CEE - e, se non sia conforme, perché non lo sia - l'interpretazione che estenda la responsabilità del produttore al fornitore, anche se quest'ultimo non abbia materialmente apposto sul bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, soltanto perché il fornitore abbia una denominazione, un marchio o un altro segno distintivo in tutto o in parte coincidenti con quello del produttore.
Si è ritenuto che l'interpretazione della norma di cui tale quesito avrebbe chiesto risposta costituisse, invero, questione pregiudiziale rispetto al restante thema decidendum in quanto, qualora fosse risultata corretta l'interpretazione maggiormente estensiva - cioè la seconda ipotesi sopra indicata -, avrebbe dovuto giudicarsi infondato il ricorso, previa eventuale correzione/integrazione motivazionale della sentenza d'appello, mentre, in caso contrario, il ricorso avrebbe meritato accoglimento.
12. Con la sentenza del 19 dicembre 2024 la Corte di giustizia dell'Unione Europea, Quinta Sezione, C-157/23, Ford Italia, si è pronunciata dichiarando che l'articolo 3, par. 1, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985, relativa all'avvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, va interpretato nel senso che "il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una 'persona che si presenta come produttore' di detto prodotto, ai sensi di tale disposizione, qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest'ultimo coincida, da un lato, con il nome di tale fornitore o con un elemento distintivo di quest'ultimo e, dall'altro, con il nome del produttore".
13. La Corte di Lussemburgo perviene a questo dictum come segue.
13.1 Premesso che la direttiva in questione è finalizzata ad operare "un'armonizzazione completa delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri" così che, pertanto, il loro margine discrezionale nella disciplina della responsabilità per danno da prodotti difettosi "è totalmente determinato da tale direttiva e deve essere dedotto dal tenore letterale, dalla finalità e dall'impianto sistematico di quest'ultima" (qui si invoca la sentenza 10 gennaio 2006, C-402/2003, Skov e Bilka, punti 22 e 23), il giudice afferma che "le persone contro le quali il consumatore ha il diritto di intentare un'azione in base al regime di responsabilità previsto dalla direttiva 85/374 sono enumerate agli articoli 1 e 3 di quest'ultima" in modalità "tassativa" - come già riconosciuto nell'appena citata sentenza 10 gennaio 2006, C-402/2003, Skov e Bilka, punti 32 e 33 -.
Descritto, allora, il contenuto letterale dell'articolo 1 - che "imputa al produttore la responsabilità per danno da prodotti difettosi" - e dell'articolo 3, par. 1 - che "definisce il termine 'produttorÈ come designante, in particolare, il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente" -, la Corte unionale precisa come segue: "Sebbene, in forza dell'articolo 1 della direttiva 85/374, il legislatore dell'Unione abbia scelto di imputare, in linea di principio, al produttore la responsabilità per i danni causati dai suoi prodotti difettosi, l'articolo 3 di tale direttiva designa, tra gli operatori che hanno partecipato ai processi di fabbricazione e di commercializzazione del prodotto in questione, quelli che possono parimenti doversi assumere la responsabilità istituita da detta direttiva" (ancora si cita la già richiamata sentenza del 10 gennaio 2006, qui per i punti 29 e 30). Prosegue subito la Corte di Lussemburgo il suo percorso: "Al riguardo, occorre constatare che l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 contiene, in sostanza, un'alternativa, di cui solo la prima parte riguarda la persona che è almeno parzialmente coinvolta nel processo di fabbricazione del prodotto interessato. Per contro, la seconda parte dell'alternativa designa una persona che si presenta come produttore apponendo su tale prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2022, Keskinainen Vakuutusyhtio Fennia, C-264/21,... punto 26)... Dal tenore chiaro e inequivocabile di tale articolo 3, paragrafo 1, risulta quindi che la partecipazione della persona che si presenta come produttore al processo di fabbricazione del prodotto non è necessaria affinché quest'ultima sia qualificata come 'produttore', ai sensi di detta disposizione (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2022, Keskinainen Vakuutusyhtio Fennia, C-264/21,... punto 27)... Pertanto, una persona come, nel caso di specie, la ricorrente nel procedimento principale, che non fabbrica veicoli, ma che si limita ad acquistarli dal loro fabbricante per distribuirli in un altro Stato membro, può essere considerata 'produttore', ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 85/374, se, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, si è presentata come tale avendo apposto sul veicolo in questione il proprio nome, marchio o altro segno distintivo", considerato che - ancora si osserva, nel punto 37 della sentenza -, così facendo, "la persona che si presenta come produttore dà l'impressione di essere implicata nel processo di produzione o di assumerne la responsabilità". Ne deriva che "l'utilizzo di tali dimensioni equivale, per detta persona, ad utilizzare la sua notorietà al fine di rendere tale prodotto più attraente agli occhi dei consumatori, ciò che giustifica che, in cambio, la sua responsabilità possa sorgere a titolo di tale utilizzo (sentenza del 7 luglio 2022, Keskinainen Vakuutusyhtio Fennia, C-264/21,... punto 34)".
13.2 A questo punto, la Corte UE argomenta proprio sulla vicenda in esame: "... la controversia principale solleva la questione della responsabilità del distributore ufficiale in Italia di un prodotto difettoso, vale a dire, nel caso di specie, la Ford Italia, che non ha materialmente apposto esso stesso il proprio nome, marchio o altro segno distintivo su tale prodotto, in quanto il marchio figurante su quest'ultimo, vale a dire Ford, è stato apposto nel corso del processo di fabbricazione di tale prodotto e corrisponde al nome del fabbricante di quest'ultimo. Occorre quindi verificare se il fatto che tale marchio corrisponda anche a un elemento distintivo del nome di tale distributore sia sufficiente affinché quest'ultimo possa essere qualificato come 'persona che si presenta come produttore', ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374... Al riguardo, è vero che la formulazione di tale disposizione, riferendosi a una persona 'che si presenta come produttore' 'apponendo' sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, potrebbe lasciar intendere che tale qualificazione sia subordinata ad un intervento attivo di tale persona, consistente nell'apporre essa stessa una siffatta menzione sul prodotto... Tuttavia, da un lato, occorre rilevare che tale riferimento riguarda essenzialmente, come indicato al punto 37 della presente sentenza, il comportamento di una persona che utilizza l'apposizione del proprio nome, marchio o altro segno distintivo su un prodotto per dare l'impressione di essere coinvolta nel processo produttivo o di assumerne la responsabilità... in tale prospettiva, quando detta persona fornisce il prodotto in questione, è indifferente che abbia materialmente apposto essa stessa una siffatta menzione suddetto prodotto o che il suo nome contenga la menzione che è stata apposta su di esso fabbricante e che corrisponde al nome di quest'ultimo. Infatti, in entrambe le ipotesi, il fornitore sfrutta la coincidenza tra la menzione di cui trattasi e la propria denominazione sociale per presentarsi al consumatore come responsabile della qualità del prodotto e suscitare in tale consumatore una fiducia paragonabile a quella che questi nutrirebbe se il prodotto fosse venduto direttamente dal suo produttore. In entrambi i casi il fornitore deve quindi essere considerato una persona che 'si presenta come produttore', ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374... Dall'altro lato, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell'interpretazione di una disposizione di diritto dell'Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 24 novembre 2022, Cafpi e Aviva assurances, C-691/21... nonché giurisprudenza ivi citata)... Al riguardo, dell'articolo 5 della direttiva 85/374, letto alla luce del quarto e del quinto considerando di quest'ultima, emerge che il legislatore dell'Unione ha adottato un'accezione ampia della nozione di 'produttore' al fine di tutelare il consumatore (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2022, Keskinainen Vakuutusyhtio Fennia, C-264/21,... punto 31)... Infatti, dal quarto considerando della direttiva 85/374 emerge che il legislatore dell'Unione ha tenuto conto del fatto che la tutela del consumatore esige che la responsabilità di 'chiunque' si presenti come produttore apponendo il suo nome, marchio o qualsiasi altro segno distintivo sul prodotto sussista allo stesso titolo della responsabilità del 'vero' produttore. Inoltre, dell'articolo 5 di tale direttiva, letto alla luce del quinto considerando di quest'ultima, si evince che la responsabilità della persona che si presenta come produttore non è diversa da quella a cui è sottoposto il 'vero' produttore e che il consumatore può scegliere liberamente di chiedere il risarcimento integrale del danno ad uno qualsiasi dei responsabili, essendo la loro responsabilità solidale (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2022, Keskinainen Vakuutusyhtio Fennia, C-264/21,... punto 32)... Risulta quindi che l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 ha lo scopo di facilitare l'onere di dover determinare il vero produttore del prodotto difettoso... A tale riguardo, dalla relazione introduttiva per l'articolo 2 della proposta di direttiva della Commissione del 9 settembre 1976, all'origine della direttiva 85/374, articolo che è divenuto, senza modifiche sostanziali, l'articolo 3 di tale direttiva, emerge che il legislatore dell'Unione ha ritenuto che la tutela del consumatore non sarebbe sufficiente se il distributore potesse 'rinviare' il consumatore al produttore, il quale può non essere conosciuto dal consumatore (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2022, Keskinainen Vakuutusyhtio Fennia, C-264/21,... punto 33)... Di conseguenza, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 deve essere interpretato, alla luce del contesto in cui si inserisce tale disposizione e dell'obiettivo perseguito dalla normativa di cui essa fa parte, nel senso che la nozione di 'persona che si presenta come produttore', ai sensi di detta disposizione, non può riguardare esclusivamente la persona che ha materialmente apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto. Decidere diversamente porterebbe a restringere la portata della nozione di 'produttore' e a compromettere in tal modo la tutela del consumatore. In particolare, si deve ritenere che il fornitore di un prodotto 'si presenti come produttore' quando il nome di tale fornitore o un elemento distintivo di quest'ultimo coincida, da un lato, con il nome del fabbricante e, dall'altro, con il nome, il marchio o un altro segno distintivo apposto sul prodotto da quest'ultimo".
14. L'ampia e limpida risposta della Corte unionale alla questione che le era stata trasmessa ai sensi dell'articolo 267 TFUE assorbe ogni altro profilo, conducendo a riconoscere sine dubio l'infondatezza del secondo e del terzo motivo del ricorso, ovvero dalle censure che hanno indotto a rivolgersi alla suddetta corte. È stata infatti delineata in modo inequivoco e completo la figura del fornitore/produttore ai fini della responsabilità insorta nei confronti del consumatore, illustrando come il fornitore possa giungere a presentarsi al consumatore quale produttore, creando quindi una estensione di responsabilità, che, dal lato del consumatore, significa un aumento di tutela, nell'ottica di un - necessario, considerato il tipo di mercato che si imprime sul rapporto tra le parti - favor consumatoris.
15. Per concretizzare la tutela con la direttiva comunitaria occorre sempre interpretare questa in relazione al favor consumatoris che vi è insito, in quanto una ratio non può interagire con le specifiche applicazioni della norma se non è identificata in toto, vale a dire raffrontata e misurata con la concreta realtà giuridica che insorge da tali applicazioni.
Il che è stato evidenziato con assoluta chiarezza, ut supra già rilevato e dimostrato, dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea nella sentenza con cui ha risposto alla questione nella specie rilevante.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Non vi è luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2025.