Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall’art. 71, comma 2, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 27/04/2026 (ud. 11/11/2025) n. 11417
(Presidente: P. D’Ascola; Relatore: G. Iofrida)
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, con ordinanza n. 1614 del 28/3/2023, ha accolto parzialmente l’opposizione, ex art.170 d.P.R. n. 115 del 2002, promossa dal custode Z., titolare della Ditta A., avverso quattordici decreti emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari (di seguito, GIP) presso il medesimo Tribunale di declaratoria di «non luogo a provvedere» su altrettante istanze di liquidazione dell’indennità per l’attività svolta di custode/depositario di autovetture.
I veicoli erano stati sottoposti a sequestro penale da parte della Procura della Repubblica, per intervenuta decadenza dal relativo diritto ex art. 71, comma 2, del d.P.R. 115 del 2002: secondo il GIP, il custode doveva essere considerato a tutti gli effetti ausiliario del magistrato, così rientrando tra coloro che sono soggetti a decadenza dal diritto alla remunerazione per l’attività svolta se non richiedono il compenso entro 100 giorni dalla cessazione dell’incarico.
Il Tribunale ha ritenuto non condivisibile l’interpretazione del disposto dell’art. 71 cit. recepita dal GIP, sia pure riconoscendola aderente a un recente arresto della giurisprudenza civile di legittimità (Sez. 2, n. 21482 del 2019), che ha formulato un giudizio opposto rispetto al diverso orientamento interpretativo delle sezioni penali (espresso, tra le altre, da Sez. 4, n. 113 del 28/10/2005 e da Sez. 4, n. 6715 del 10/12/2004). Il Tribunale di Locri ha condiviso l’interpretazione seguita dalla giurisprudenza penale di legittimità, che ha preso in considerazione la complessiva disciplina in materia contenuta nel Testo Unico sulle Spese di Giustizia, d.P.R. n. 115/2002. Ha pertanto valorizzato: a) la natura eccezionale delle norme sulla decadenza, non applicabili oltre i casi espressamente previsti, ai sensi dell'art. 14 disp. sulla legge in generale (cfr., Cass. civ., Sez. lav., 28/09/2006, n. 21032); b) la costante differenziazione, nell’ambito degli ausiliari del giudice della figura del custode giudiziario, c.d. passivo, con compiti di mera conservazione dei beni sequestrati, anche e proprio in materia di indennità; c) l’individuazione con l’art. 3 del d.P.R. n. 115/2002 di categorie autonome di ausiliari, salvo espressa indicazione contraria, dovendo intendersi l’espressione ivi usata di «idoneità al compimento di atti» riferita non ad attività di mera conservazione del bene bensì ad attività di amministrazione attiva dei beni sottoposti a vincolo anche mediante il compimento di atti negoziali; d) la previsione di una norma distinta nel Testo Unico per disciplinare l’indennità di custodia (art. 72 del medesimo d.P.R. 115), che non prevede termini di decadenza; e) l’assenza nel codice di procedura penale, rilevante nella fattispecie, di disposizioni analoghe a quelle di cui agli artt.61-68 c.p.c., dovendosi valorizzare la previsione di cui all’art. 259 c.p.p. che, lungi dall’assimilare il custode ad un ausiliario del giudice o del PM, lo considera fungibile agli uffici di cancelleria o di segreteria.
Il Tribunale, premessa la non applicabilità alla liquidazione dell’indennità di custodia del termine di decadenza di cui all’art.71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, ha ritenuto prescritte alcune pretese, in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite Penali con la sentenza n. 25161 del 24/04/2002, per decorso del termine ordinario decennale decorrente da ogni singolo giorno (non essendo configurabile una prestazione periodica, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione), e ha liquidato la complessiva somma di € 10.271,18, oltre IVA se dovuta, per le attività di custodia di autovetture.
Avverso la suddetta pronuncia, il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 27/4/2023, affidato a un motivo, nei confronti di Z., che ha resistito con controricorso.
La causa è stata tabellarmente assegnata alla Prima Sezione civile di questa Corte.
In vista della pubblica udienza in Prima civile, il P.G. ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
A seguito di ordinanza interlocutoria della Prima Sez. civile n. 15046 del 4/6/2025, all’esito di pubblica udienza, la causa è stata rimessa con decreto della Prima Presidente a queste Sezioni Unite
Il P.G. ha depositato nuova memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
Parte controricorrente ha depositato altra memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il Ministero della Giustizia lamenta con l’unico motivo violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 71, 72 e 168 d.P.R. n. 115 del 2002 e 14 disp. sulla legge in generale, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laddove il Tribunale di Locri ha ritenuto inapplicabile il termine di decadenza di 100 giorni alla liquidazione del compenso del custode nominato dal giudice penale.
In sintesi, il Ministero ritiene maggiormente condivisibile il diverso orientamento della giurisprudenza civile di legittimità, secondo cui la previsione distinta di cui all’art. 72 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Domanda di liquidazione di acconti dell’indennità di custodia) non può essere isolata dall’intero contesto del testo unico che non fornirebbe elementi per differenziare il regime dei compensi degli ausiliari del giudice, ritenendo contrastante l’avversata interpretazione dell’art. 71 del T.U. “Spese Giustizia” (riproduttivo del disposto dell’art.24 del r.d. n. 1043 del 1923), con i principi direttivi della legge delega n. 50 del 1999.
La difesa del Ministero ricorrente ha depositato memoria, richiamando una recente nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione generale degli affari interni - Ufficio I - Servizi relativi alla Giustizia civile del 5 aprile 2024 (resa su quesito posto dal presidente della Corte d’appello di Napoli a seguito di rilievo della Ragioneria Territoriale dello Stato), allegata, ribadendo come non possa trovare giustificazione, alla stregua dell’art.3 Cost., una disciplina differenziata in relazione al termine di presentazione dell’istanza di liquidazione al giudice.
Z. ha resistito con controricorso, deducendo, in via gradata, la natura «incolpevole» della decadenza, determinata dalla circostanza per cui quasi tutte le istanze di liquidazione erano state depositate nel rispetto dei 100 gg in segreteria e/o cancelleria in forma cartacea (come da prassi invalsa nei primi anni di operatività della piattaforma “SIAMM”) e rimaste inevase, sicché - su suggerimento dell’Ufficio di Procura - erano state reiterate ed inserite nel “SIAMM” (in ragione di ciò, il Giudice dell’opposizione aveva disposto a cura dell’opponente il deposito di copie delle richieste di liquidazione, verbale di sequestro con affidamento al custode e della comunicazione del dissequestro o confisca al custode, da cui «emerga il termine dell’attività di custodia»), quando erano da poco decorsi i cento giorni di cui all’art.71 del d.P.R. n. 115, ragione per cui erano rigettate dal GIP con i decreti opposti.
Il Procuratore Generale, in memoria, ha concluso per il rigetto del ricorso e l’affermazione del seguente principio di diritto: «il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall’art. 71, comma 2, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72».
Nella precedente memoria del 2/5/2025, il P.G. ha rilevato che il custode giudiziario è inquadrabile nell’ampio genus degli ausiliari del magistrato, ma si differenzia dalle altre figure espressamente menzionate nel Capo III, per la particolarità del suo incarico, in quanto il custode con la sua attività non contribuisce in alcun modo ad arricchire la conoscenza del giudice, essendo incaricato di conservare un bene dal pericolo di deterioramento o di dispersione o di distrazione cui esso potrebbe andare incontro nel torno di tempo, sovente assai lungo, di durata del processo, penale o civile. La figura del custode giudiziario non è dunque tipica, ma atipica ed in essa ricadono molti incarichi definiti in altro modo dalle norme.
La procura generale ha quindi proposto con diffusa esposizione una lettura restrittiva dellart.71, comma secondo, T.U. sulle Spese di Giustizia, che introduce una decadenza all’esercizio di un diritto.
Il P.G. ha poi aggiunto l’argomentazione circa la natura del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 7, l. 8.3.1999, n. 50, in forza della quale il legislatore delegato aveva il solo mandato di coordinare ed armonizzare la disciplina previgente, senza introdurre innovazioni non necessarie a tale scopo (Corte cost. 212/2003; 53/2005), se non quelle necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo (art. 7, comma 2, lett. d), l. delega). Di conseguenza, fra le innovazioni consentite al legislatore delegato, ai fini sopra citati, non poteva essere compresa una nuova ipotesi di decadenza dai diritti soggettivi del custode giudiziario, in precedenza non prevista in alcun modo dalle norme che il testo unico doveva, unicamente, coordinare ed armonizzare.
Nel presente giudizio di legittimità si controverte sull’applicabilità o meno, a un’istanza del custode di liquidazione dell’indennità, del termine di decadenza (100 giorni dal compimento delle operazioni), previsto all’art.71, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002.
Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nella Parte II, dedicata alle Voci di spesa, Titolo XIII, “Domanda di liquidazione e decadenza”, contempla due articoli, 71 e 72.
L’art.71, “Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte”, recita: «1. Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168. 2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato. 3. In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177».
L’art.72, “Domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia”, recita: «1. L'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute».
4.1. Occorre anzitutto esaminare l’orientamento restrittivo sulla portata dell’art.71, comma 2, d.P.R. 115/2002 (nel senso della non applicabilità all’indennità di custodia).
Il Tribunale di Locri, su opposizione, ex art.170 d.P.R. n. 115 del 2002, del custode avverso decreti GIP di «non luogo a provvedere» sull’istanza di liquidazione dell’indennità, in quanto tardivamente presentata, ha ritenuto non operante il termine di decadenza.
Il Ministero della giustizia sostiene che, stante l’equiparazione del custode agli altri ausiliari del giudice, il termine di decadenza dovrebbe ritenersi, nella fattispecie, pienamente operante.
L’orientamento interpretativo degli artt.71 e 72 del d.P.R. n. 115/2002 richiamato in senso adesivo nell’ordinanza impugnata del Tribunale di Locri è espresso in Cass. pen., Sez. 4, 22 febbraio 2005, n. 6715 e Cass. pen., Sez. 4, 5 gennaio 2006, n. 113 (e anche Cass. pen., Sez. 4, 4 novembre 2005 n. 40177, non citata nell’ordinanza impugnata). Esso ha differenziato la disciplina dei compensi dei periti, da quella dei custodi giudiziari, non estendendo a questi ultimi il termine di decadenza di cento giorni, essendo l'art. 71 del citato testo legislativo, che ripropone il r.d. n. 1043 del 1923, art. 24, norma di carattere eccezionale rispetto a quelle del codice civile che regolano la prescrizione per cui si applica solo alle figure di ausiliari colà espressamente richiamate.
In dette pronunce, in sede penale, si afferma, anzitutto, la natura meramente compilativa del testo unico sulle spese di giustizia di cui d.P.R. n. 115 del 2002. Si fa richiamo al Cass. Sez. Un. Pen. n. 19290 del 25 febbraio 2024 e a Corte Costituzionale n. 212 del 2003 (con la quale, in punto di procedimento giurisdizionale di conversione delle pene pecuniarie, con particolare riguardo alla relativa competenza, sottratta da disposizione del T.U. n. 113/2002, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia, al magistrato di sorveglianza e, in via generale, attribuita al giudice dell'esecuzione, si è ritenuta la modifica della competenza, materia coperta da riserva assoluta di legge, viziata da eccesso di delega ex art.79 Cost.).
Ulteriore conferma di tale interpretazione è stata tratta dall’esame della «tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari», in calce al T.U., allegata, da cui emerge che l’art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002 corrisponde all'articolo 17 del r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701 (riferito all'indennità accordata ai testimoni nel processo penale), all'articolo 27, secondo comma, del r.d. 3 maggio 1923, n. 1043, riferito all'indennità di trasferta dei magistrati e dei funzionari di cancelleria, nonché agli onorari dei periti, interpreti e traduttori, ed all'articolo 24 del medesimo r.d. n. 1043 del 1923, che istituì il termine di decadenza in relazione al «diritto agli onorari e alle indennità stabiliti negli articoli precedenti».
Si è rilevato poi che già all'art. 3 del Testo Unico n. 115/2002, nel fornire la definizione dell'«ausiliario del magistrato», il legislatore ha distinto «il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente in una determinata arte o professione» da altro soggetto «comunque idoneo al compimento di atti» e tale differente disciplina si conferma negli artt.107 (che riguarda gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato), 155 e 156 (che riguardano le spese relative alla procedura di vendita di beni sequestrati e confiscati) del medesimo T.U., nonché nella disciplina delle indennità spettanti, in quanto, mentre le indennità di custodia sono disciplinate, con specifici criteri, dagli artt. 58, 59, 72 e 276 testo citato, le indennità spettanti a testimoni, interpreti ed agli altri ausiliari sono disciplinate dagli artt. 49 e segg., 71 e 275 del Testo Unico citato.
L’art.71 non potrebbe interpretarsi in via estensiva (quanto al termine di decadenza) in forza di una nozione omnicomprensiva del termine «spettanze» riferita al compenso di tutti di ausiliari del giudice (compresi i custodi), obiettandosi che identico lemma («spettanze») si rinviene nell’art. 49 (Elenco delle spettanze) che, al comma 1, stabilisce: «Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico», e che dunque non riguarda i custodi e che lo stesso lemma appare nel comma 1 dell'art. 168 del d.P.R. (Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia) ove, appunto, si usano, separatamente, le espressioni «spettanze agli ausiliari del magistrato» e «indennità di custodia». Quindi la disposizione dell'art. 71 testo citato - in specie, quella che riguarda il tema della decadenza del diritto degli ausiliari del magistrato a percepire le indennità loro spettanti in caso di ritardo nella presentazione della relativa istanza -, nella sua interpretazione logico-sistemica, in coerenza con le altre disposizioni del testo unico, riguarderebbe solo gli ausiliari del giudice, non anche il custode, che costituisce una specifica categoria di ausiliario del magistrato.
Come si evince pure dalla stessa «tavola di comparazione» - che sul punto nulla dice - non esisteva prima una disciplina specifica per la presentazione della domanda di liquidazione dell’indennità dovuta ai custodi, tanto che era oggetto di numerosi contrasti dottrinali e giurisprudenziali sia in ordine all’autorità competente ad emettere il provvedimento sia con riferimento alle modalità ed alle tariffe applicabili (cfr. Corte cost, n. 230 del 1989) sia ai mezzi di impugnazione del decreto di liquidazione (cfr. Corte cost. n.38 del 1988).
All’indennità di custodia si dovrebbe quindi – secondo la tesi delle pronunce di questa Corte in sede penale del 2005-2006, condivise dal Tribunale di Locri - applicare il successivo art. 72, disposizione nuova e di rango regolamentare, che è stata introdotta con l'obiettivo di uniformare - come si legge nella relazione illustrativa del Testo Unico - la disciplina a quella relativa al custode nel sequestro amministrativo (l'articolo 12 del d.P.R. n. 571 del 1982), ponendo esplicitamente la regola della liquidazione alla fine, anche per risolvere l’ulteriore querelle sulla decorrenza del termine prescrizionale, e che non fa riferimento alcuno a decadenze, per cui del tutto arbitrario sarebbe estendere al custode una disciplina espressamente dettata per una diversa categoria di ausiliari. Detta norma, inoltre, richiama anche l'art. 168 dello stesso T.U. che, con riferimento al decreto di pagamento emesso dal magistrato, evoca, tenendole distinte, la «liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato» e la liquidazione «dell'indennità di custodia».
4.2. Nell’ordinanza interlocutoria n. 15047 del 2025, è ampiamente ricostruita la tesi favorevole all'applicazione del termine di decadenza anche ai compensi spettanti al custode giudiziario.
Gli opposti orientamenti della giurisprudenza penale e civile sulla figura del custode, si sono dunque tradotti in statuizioni divergenti sulle modalità di liquidazione dei relativi compensi: secondo la giurisprudenza penale, il diritto al pagamento del custode soggiace solo al termine di prescrizione ordinario, mentre, per la giurisprudenza civile, espressa nelle pronunce 2019, 2023 e 2025, esso è soggetto anche al termine di decadenza di 100 giorni dalla notificazione del provvedimento che definisce il sequestro o dalla conclusione della custodia.
4.3. Occorre compiere una breve disamina della disciplina dell’indennità di custodia ante Testo Unico sulle Spese di Giustizia del 2002 e degli interventi. della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite penali e civili.
Anteriormente all’entrata in vigore del Testo Unico suddetto, si è sempre distinta la normativa applicabile ai compensi dei custodi di beni sottoposti a sequestro penale rispetto alla disciplina (legge n. 319/1980) relativa solo agli ausiliari del giudice aventi una particolare qualificazione professionale (in tal senso, Cass. pen., Sez. 3, 3 novembre 1993, n. 2308, Cass. pen., Sez. 4, 21 giugno 1994, Cass. pen, Sez. 1, 30 gennaio 1998 n. 548, Cass. civ., Sez. 1, 23 aprile 1997 n. 3545).
La stessa Corte Costituzionale (ordinanza n. 38 del 19 gennaio 1988), nel dichiarare la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale sollevata a proposito della diversità di disciplina riservata ai custodi rispetto ai «periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori» per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (art.11, quinto comma, legge n. 319/1980), ha affermato che, in materia processuale, è consentito al legislatore di prevedere procedimenti differenziati e di regolare in modo non rigidamente uniforme i modi della tutela giurisdizionale, a condizione che non siano vulnerati i principi fondamentali di garanzia ed effettività della tutela giurisdizionale, e che la differente disciplina non contrasta con il dettato costituzionale, perché al custode è comunque assicurata una tutela «diversa ma non deteriore rispetto a quella riservata ai diritti degli altri ausiliari del giudice», essendo esperibile avverso il decreto di liquidazione del compenso una impugnazione idonea ad introdurre un giudizio ordinario di cognizione anche sul merito della domanda creditoria, con l'osservanza della regola del contraddittorio. Nella sentenza n. 230 del 1989, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.5 legge n. 836/1965, in punto di compenso irrisorio liquidato al custode di beni sottoposti a sequestro penale rispetto ai custodi di beni sottoposti a sequestro amministrativo, osservando che il riconoscimento di un'indennità di custodia, distinta dal rimborso delle spese di conservazione, finalizzata a compensare l'attività propria del custode quale incaricato dell'esercizio di funzioni a carattere pubblicistico e investito di responsabilità, sia civile che penale, verso le parti private e soprattutto verso l'autorità giudiziaria che lo ha nominato, deve rispondere all’esigenza «di non assegnare alla stessa un contenuto del tutto irrisorio e puramente simbolico, oltreché ingiustificatamente diverso da altre situazioni sostanzialmente analoghe» e sottolineando che, tra l'attività del custode di un bene sottoposto a sequestro penale e quella del custode di un bene sottoposto a sequestro amministrativo, non è dato riscontrare alcun ragionevole motivo che possa giustificare il diverso regime oggi esistente, essendo l'attività ontologicamente identica in entrambe le ipotesi. Quindi, nella sentenza n. 230 del 1989, la Corte Costituzionale ha evidenziato la non diversità di regime tra custode nel sequestro penale e del custode nel sequestro amministrativo di cui al d.P.R. 571/1982 (non abrogato e vigente attualmente), nel quale, giova precisare, non è previsto un termine di decadenza.
Nel caso del compenso per il custode, la disciplina positiva non dettava alcuna disciplina in ordine ai momenti in cui il pagamento può avvenire, salva la possibilità del pagamento di una anticipazione.
Riguardo all’indennità di custodia si è, in effetti, sempre discusso solo dell’applicazione o meno di un termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., in luogo di quello ordinario decennale, essendo oggetto del dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, se la fattispecie costitutiva del diritto al compenso del custode si perfezionasse compiutamente allo scadere dell'unità di tempo presa in considerazione o se invece, essa si perfezionasse solo al momento della restituzione, alla fine del rapporto.
Con l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 268 del 1991 è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, r.d. 3 maggio 1923, n. 1043, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., osservandosi che il diverso termine di prescrizione degli onorari e, rispettivamente, delle tasse per indennità di trasferta dovute ai periti non viola l'art. 3 Cost., trattandosi di situazioni non omogenee in quanto diverse sono le modalità di liquidazione degli uni e delle altre, occorrendo, per gli onorari, la prescritta documentazione degli interessati, mentre, per le indennità, la tassazione avviene d'ufficio da parte del giudice che ha disposto la comparizione del perito.
Con la sentenza delle Sezioni Unite Penali n. 25161 del 24/04/2002, è stato poi affermato il seguente principio di diritto: «Il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale al compenso per l'attività svolta, che non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica, è correlato a una prestazione non periodica, ma continuativa, e matura di giorno in giorno, sicché è soggetto a prescrizione decennale, decorrente da ogni singolo giorno, a meno che nel provvedimento di conferimento dell'incarico sia stabilita una periodicità nella corresponsione del compenso, dovendosi in tal caso ritenere configurabile una prestazione periodica, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».
Le Sezioni Unite penali sono intervenute nella materia del compenso dovuto al custode di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale, risolvendo il contrasto di giurisprudenza relativo al termine di prescrizione del relativo diritto ed alla sua decorrenza in costanza del rapporto di custodia. Si è anzitutto chiarita la pubblica funzione assolta dal custode giudiziario, ausiliario del giudice, e si è affermato che il custode ha diritto al compenso e il relativo credito del custode è commisurato alla durata del rapporto, trattandosi di attività continuativa, ma non sono previste scadenze periodiche alle quali il compenso debba essere pagato, e pertanto deve trovare applicazione, non la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c. ma, la ordinaria prescrizione decennale (art. 2946 c. c.), non configurandosi, stante il rilievo pubblicistico della funzione svolta, una eccezione di prescrizione, potendo la stessa essere rilevata d’ufficio.
Quanto alla decorrenza della prescrizione, le Sezioni Unite penali del 2002, in applicazione dell'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, hanno ritenuto che dovesse aversi riguardo ad ogni singolo giorno, atteso che la disciplina positiva non assoggetta(va) l’indennità giornaliera spettante al custode di cose sottoposte a sequestro penale «ad alcun termine di pagamento che impedisse la decorrenza del diritto alla sua percezione», salva la possibilità del pagamento di acconti, sicché «l'obbligazione alla corresponsione del compenso non ha termine e può essere esatta anche immediatamente (art. 1183 c.c.) maturando in riferimento ad ogni singolo giorno».
Secondo la disciplina vigente al momento dell’arresto delle Sezioni Unite penali, infatti, non era previsto quando e da chi potesse o dovesse essere fatta la liquidazione del compenso al custode giudiziario nel sequestro penale, diversamente da quanto previsto per i sequestri collegati alle infrazioni amministrative.
Il Testo Unico del 2002 ha inteso, nell’art.72, proprio nell’ottica della perfetta equiparazione al custode nel sequestro per sanzioni amministrative, esplicitata nella relazione di accompagnamento, prevedere espressamente che il diritto al compenso del custode matura «alla cessazione della custodia», salvo la possibilità di chiedere acconti. Da evidenziare, in tema di indennità di custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, sotto la vigenza dell’art.12 d.P.R. n. 571/1982, che le Sezioni Unite civili (Cass. Sez. Un. n. 16755/2014) hanno ritenuto che il diritto del custode alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovutegli sorge solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca, ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, e solo da tale momento inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione.
4.4. Successivamente è entrato in vigore il Testo Unico «delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», emanato con d.P.R. 30 maggio 2002 n.115.
L’art. 7, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998 (come modificato dall'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340), ha delegato il Governo ad emanare testi unici intesi al riordino delle materie indicate nelle leggi annuali di semplificazione.
L’art.7, comma 2, nella versione introdotta con la legge n. 340/2000, dispone: «Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, il Governo si attiene ai seguenti criteri e princìpi direttivi: a) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i criteri previsti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59, e successive modificazioni;… d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;…».
L'art. 1 della citata legge n. 50 del 1999 (legge di semplificazione per l'anno 1998) ha, a sua volta, previsto l'emanazione, in attuazione dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997 n. 59, di regolamenti di semplificazione con riferimento a tre procedimenti che coprono l'intera area delle spese di giustizia e sono indicati ai nn. 9, 10 e 11 dell'allegato 1.
Nel Testo Unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 del 2002 sono confluite le norme di legge, emanate con il decreto legislativo n. 113 del 2002, e le norme secondarie, emanate con il d.P.R. n. 114 del 2002, entrambi con la stessa data.
Per gli aspetti procedurali e organizzativi l’obiettivo della loro semplificazione è stato perseguito anche attraverso un’incisiva delegificazione, essendosi rimessa una parte della disciplina allo strumento regolamentare.
L’opera di riordino e di armonizzazione ha comportato l'abrogazione di 94 testi normativi, di cui 70 di livello primario e 24 di livello regolamentare (Parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, Adunanza 21/1/2002). Di particolare rilievo risultano gli interventi di riordino attuati in tema di indennità di custodia, con l'intento di ricondurre a sistema un istituto che aveva registrato variegati orientamenti applicativi e giurisprudenziali, sia per la determinazione del quantum che per le forme di tutela giurisdizionale.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 52 del 2005, ha affermato che il coordinamento delle disposizioni vigenti non può essere «solo formale» «se l’obiettivo è quello della coerenza logica e sistematica della normativa riordinata». I principi sono quelli già posti dal legislatore, «non essendo necessario che sia espressamente enunciato nella delega il principio già presente» e quindi entro i limiti già segnati da principi generali esistenti il testo unico poteva «innovare per raggiungere la coerenza logica e sistematica». Tra i criteri direttivi individuati nella delega del 1999 assumeva rilievo quello previsto dalla lettera d), comma 2, dell'art. 7 cit.: «coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo». Entro questi limiti, il Testo Unico poteva, per raggiungere la coerenza logica e sistematica, innovare e, in relazione alla disposizione in esame (art. 99, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), prevedere la composizione monocratica, anziché collegiale, del giudice dell’opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato o di revoca dell’ammissione già accordata, applicando il principio informatore della materia, già affermato con la riforma del 1998. Sempre la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 174 del 4 maggio 2005, nel dichiarare la non fondatezza, con riferimento all’art.76 Cost., sotto l’aspetto dell’eccesso di delega rispetto ai poteri concessi al Governo dalla lett. d), 2° comma, dell’art. 7 della legge n. 50 del 1999, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 150, 151, 154 e 299 del D.lgs. n. 115/2002, nella parte in cui dispongono la modifica della procedura di restituzione e vendita dei beni sequestrati nel processo penale, ha rilevato che il legislatore del 2002, nel riordinare la materia, si è mosso nell’ambito di una semplificazione procedurale e organizzativa di cui alla lettera a) dell’art.7, che rinvia ai criteri individuati dall’art.20 della legge n. 59/1997, come emerge dalla comparazione della vecchia e della nuova normativa. Poiché la disciplina del Testo Unico riduce i tempi inerenti la procedura di restituzione e di vendita dei beni sequestrati, ciò si traduce, nel pensiero della Corte Costituzionale, in un effetto di semplificazione per l’appunto previsto dalla stessa legge di delegazione.
Con la sentenza n. 306 del 2012, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.71, comma 2, d.P.R. 115/2002, sollevata in relazione all’irragionevolezza della previsione, dettata dal legislatore delegato (che si era limitato a sostituire con il termine «decadenza» l'espressione «prescrizione», contenuta nella disposizione che sino a quel momento aveva disciplinato, per il resto negli stessi termini cronologici, la fattispecie - vale a dire nell'art. 24 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, “Determinazione delle competenze dovute ai testimoni, periti, giurati e ufficiali giudiziari e delle indennità spettanti ai magistrati e cancellieri per le trasferte”), del termine breve (100 giorni dal compimento delle operazioni) decadenziale per l'esercizio del diritto alla liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato. La Corte Costituzionale ha affermato che il termine dettato dalla norma in esame non risulta essere talmente breve da costituire un serio impedimento all'esercizio del diritto sottostante; né la disposizione censurata realizza un irragionevole bilanciamento di interessi costituzionalmente tutelati, rispondendo, invece, ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l'esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio.
Da ultimo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 64 del 2024 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 133, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B)», trasfuso nell'art. 133, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», sollevata anche per eccesso di delega. Si è, in particolare, escluso che tale norma abbia carattere realmente innovativo, rispetto al quadro normativo previgente all'esercizio della delega, pur ribadendo che la possibilità per il legislatore delegato di introdurre norme innovative della disciplina vigente fosse delimitata entro confini rigorosi.
Sulla natura compilativa del Testo Unico di cui al d.P.R. n. 115/2002, si erano già pronunciate, prima del 2009, le Sezioni Unite Penali, nella sentenza n. 36168 del 14/07/2004.
In definitiva, la Corte Costituzionale ha riconosciuto che, se l’obiettivo del riordino formale è quello della coerenza logica e sistematica della normativa riordinata, si deve fare riferimento ai principi già posti dal legislatore, «non essendo necessario che sia espressamente enunciato nella delega il principio già presente», potendo esso rinvenirsi, ad es., nel diritto vivente (sentenze nn. 52 e 174 del 2005).
Va ricordato che già con la sentenza n. 350 del 2007 (in tema di Testo Unico sul riordino di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e di legge delega ex art.76 Cost.), la Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare che la necessità della indicazione di principi e di criteri direttivi idonei a circoscrivere le diverse scelte discrezionali dell'esecutivo riguarda solo i casi in cui la revisione ed il riordino comportino l'introduzione di norme aventi contenuto innovativo rispetto alla disciplina previgente, mentre tale specifica indicazione può anche mancare allorché le nuove disposizioni abbiano carattere di sostanziale conferma delle precedenti.
4.5. Venendo alla disciplina del codice di procedura civile, il Capo III del Titolo I (Degli Organi Giudiziari) del Libro I (Disposizioni Generali) del codice di procedura civile è dedicato al consulente tecnico, al custode e «agli altri ausiliari del giudice».
Gli artt. 61, 62, 63, 64 sono dedicati al consulente tecnico, ausiliario del giudice che, per la obiettività delle indagini e per la forma della sua partecipazione al processo, attraverso l’incarico giudiziale, si avvicina più al giudice che al testimone.
L’art. 65, Custode, disciplina in generale la figura del custode nel procedimento civile (in relazione a un pignoramento o a un sequestro) con compiti esclusivamente di conservazione e amministrazione, la cui nomina può discendere dalla legge ovvero essere demandata alla discrezione del giudice o, ancora, a quella dell’ufficiale giudiziario.
Il custode è stato incluso dalla dottrina nella categoria degli «ausiliari di giustizia», scelta giustificata dai poteri di carattere pubblicistico di cui è investito.
E anche la giurisprudenza (Cass. n. 1343 del 29 maggio 1951, Cass. n. 10252 del 15 luglio 2002, Cass. n. 22860 del 30 ottobre 2007) lo ha inquadrato tra gli ausiliari del giudice, da cui ripete l'investitura oltre ai poteri e sotto la cui direzione e controllo opera e può compiere tutti gli atti di ordinaria e, con l'autorizzazione del giudice, di straordinaria amministrazione. Il custode «esercita una pubblica funzione in quanto ausiliare dell'autorità giudiziaria, così pienamente giustificandosi la sistemazione del codice di procedura civile nel capo III del libro I» (Cass., Sez. 5 civ., n. 23620 dell’11 novembre 2011). Il custode non presta giuramento, a differenza di altri ausiliari del giudice come il consulente tecnico, ma incorre in responsabilità personale ed esclusiva ove cagioni danni alla parte cui spetta la restituzione del bene, nell’ipotesi in cui non lo amministri usando la diligenza del buon padre di famiglia (art.67 c.p.c.). L’art.68, Altri ausiliari, a chiusura del titolo primo del Libro I, ha voluto attribuire genericamente al giudice il potere di ricorrere all'opera di terzi, ai di fuori delle ipotesi tipiche della consulenza e della custodia (ad es. un fabbro, un facchino, un traduttore). Si è ricompresa nella categoria degli ausiliari del giudice, al comma 1, la figura dell’ «esperto in una determinata arte o professione» e, quella ancora più ampia, di «persona idonea al compimento di atti», che, nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario «può nominare per farsi assistere nel compimento di atti che non è in grado di compiere da sé solo», contemplandosi poi, al comma 2, tra gli ausiliari del giudice, anche il notaio, in relazione ai casi in cui la legge consente al giudice di commettergli il compimento di determinati atti.
Con sentenza del 21 novembre 1997, n. 11619 (in relazione alla figura del curatore dell’eredità giacente), le Sezioni Unite civili hanno affermato che gli elementi estrinseci e formali che connotano la figura dell’ausiliario, secondo la definizione datane dall'art. 68 c.p.c. (che, nel prevedere, oltre il custode e il consulente tecnico, gli altri ausiliari, nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga la necessità, ha creato al riguardo una «categoria aperta»), già identificati dalla dottrina, sono l’estraneità all'ufficio ed alle parti, l'avere egli prestato la sua attività in relazione ad un processo od in occasione dello stesso, al fine precipuo di consentirne lo svolgimento o di realizzarne le finalità particolari, l'aver ricevuto l'incarico da un organo giudiziario, l'essere l'incarico stesso caratterizzato da temporaneità ed occasionalità.
4.6. Nel codice di procedura penale mancano disposizioni generali analoghe agli art.65 e 68 c.p.c.
L’art. 259 c.p.p. (Custodia delle cose sequestrate) prevede la possibilità che le cose sequestrate ex art. 253 dello stesso codice (corpo del reato o cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti) - quando non risulti possibile o opportuno l'affidamento in custodia alla cancelleria o alla segreteria - siano depositate, su disposizione dell'autorità giudiziaria, in un luogo diverso e stabilisce che, in tal caso, deve essere determinato il modo della custodia e nominato un custode. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose ad ogni richiesta dell'autorità giudiziaria.
I successivi articoli, poi sostituiti dagli art.150 e ss del T.U. Spese Giustizia, disciplina(va)no la procedura per la restituzione (artt. 262 e 263), i provvedimenti da adottare in caso di mancata restituzione e la disciplina delle spese relative al sequestro penale.
La disciplina prevista dall'art. 259 c.p.p., in tema di sequestro probatorio, è applicabile, in forza del rinvio operato dall’art.104 disp. att. c.p.p., anche al sequestro preventivo con la conseguenza che sussiste, anche in quest'ultima ipotesi, la possibilità di affidare al custode l'amministrazione dei beni sequestrati in ragione di una scelta discrezionale rimessa all'autorità giudiziaria, la quale, viceversa, deve obbligatoriamente procedere in tal senso nell'ipotesi di sequestro di beni pertinenti a delitti di mafia (così, Sez. 3, n. 18790 del 5 marzo 2008).
In relazione al sequestro e alla confisca di prevenzione, si trova la figura dell’amministratore giudiziario, che ha ricevuto una disciplina coerente normativa con il d.lgs. n. 159/2011, cd. “Codice antimafia”, che prevede la nomina obbligatoria (eccetto che per le somme da destinare al F.U.G.) di un amministratore giudiziario in modo da sottrarre i beni agli ambienti criminali dai quali i beni provengano, creando così uno iato o diaframma tra provenienza illecita e gestione ordinaria, al fine di impedire il protrarsi di ogni influenza od inquinamento illecito nella fase dell'amministrazione. L'art. 81, comma 3, periodo 3, del d.lgs. 28.7.1989, n. 271 (Norme di attuazione al codice di procedura penale), dispone che «Quando è nominato un custode, questi dichiara di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il verbale. L'inosservanza di queste formalità non esime il custode, che abbia assunto l'ufficio, dall'adempimento dei suoi doveri e dalla relativa responsabilità disciplinare e penale».
4.7. In relazione alla liquidazione del compenso del custode giudiziario, vanno quindi messe a confronto la disciplina pregressa e quella del T.U. n. 115/2002.
Prima dell’emanazione del T.U. sulle Spese Giustizia, si sono registrate incertezze interpretative, dovute principalmente all'assenza di un preciso quadro normativo, sulla liquidazione del compenso al custode giudiziario, in particolare quello nominato nel procedimento penale.
In tema di procedimento per la liquidazione e la definizione delle controversie in tema di compenso ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, operava la legge 8 luglio 1980, n. 319, che, per giurisprudenza assolutamente prevalente, era ritenuta non applicabile al custode, in quanto riferita solo agli ausiliari del giudice in essa menzionati aventi una particolare qualificazione professionale (Cass. pen., Sez. 3, n. 2308 del 3 novembre 1993 e Cass. civ., Sez. 2, 19 novembre 1997, n. 11493, Cass. S.U. civ., n. 1952 dell’11 marzo 1996)
In materia di sequestro amministrativo di beni, collegato all'applicazione di sanzioni amministrative, alle previsioni della legge di depenalizzazione n. 689 del 1981, n. 689 ha fatto seguito il d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, che, agli artt. 11 e 12, detta una puntuale e completa disciplina delle spese di custodia dei beni sequestrati. Invece, sul compenso dovuto al custode giudiziario (rectius amministratore) dei beni sequestrati in sede di prevenzione penale, ai sensi dell'art. 2-ter della L.31 maggio 1965, n.575, provvedeva la medesima legge all'art. 2-octies, oggi confluito nell’art. 42 del d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 (cd. Codice Antimafia).
Nel Testo Unico sulle Spese di Giustizia del 2002, sono state riunite e coordinate tutte le disposizioni che, sino alla sua emanazione, hanno disciplinato la materia delle «voci e procedure di spesa», del processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario (v. art.2 del d.P.R. 115 del 2002), sia pure con differenziazioni.
L’art.3 del d.P.R. n. 115/2002 contiene la definizione di «ausiliario del magistrato»: («n) "ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge»). In particolare, la definizione di «ausiliario del magistrato» è servita a superare le distinzioni terminologiche all'interno della categoria dei consulenti tecnici tra processo penale e processo civile. Nel Titolo VII («Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario») sono individuate le spettanze degli ausiliari del magistrato per le operazioni eseguite su richiesta dell'autorità giudiziaria, stabilendosi all’art.49, rubricato «Elenco delle spettanze», che agli ausiliari del magistrato spettano «l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico» (comma 1), distinguendosi gli onorari in fissi, variabili e a tempo.
Nella Tavola di corrispondenza, allegata in calce al d.P.R., accanto all’art. 49 cit. è indicata la corrispondenza agli artt.1, 2, 3 e 4 della legge n. 319 del 1980.
Gli artt.50-51 e 52 disciplinano la misura degli onorari, i criteri di determinazione e l’aumento e la riduzione degli onorari.
L’indennità di custodia «nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario» trova invece disciplina a sé, nel Titolo VIII. L’ art.58 stabilisce che «al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione (comma 1), determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali (comma 2), oltre al rimborso di eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene» (comma 3).
Si è proceduto poi ad una riformulazione di più articoli del r.d. n. 2701 del 1865 (“Tariffa in materia penale”, abrogata dal d.P.R. n. 115 del 2002) e, per la determinazione dell'importo, il legislatore delegato ha tenuto conto dell'articolo 5 della legge n. 836 del 1965 (“Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità' giudiziaria ed ai custodi in materia penale”), come risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 230 del 13 aprile 1989, che ne ha dichiarato l’illegittimità per la irrisorietà della misura dell'indennità del custode penale rispetto a quella prevista per il custode di beni sottoposti a sequestro cautelare amministrativo, ai sensi dell'art. 13 legge n. 689/1981, dal d.P.R. n. 571/1982.
Dalla relazione illustrativa emerge che, con la disposizione, si è recepita la giurisprudenza di legittimità in tema di custodia e conservazione, cd. diritto vivente, di considerare unitariamente custodia e conservazione, costituendo la seconda un aspetto della prima.
Nel titolo XIII del d.P.R. n. 115 del 2002, rubricato «Domanda di liquidazione e decadenza» sono contenuti gli artt. 71 e 72, la cui interpretazione è oggetto della questione rimessa alle Sezioni Unite.
L’art.71, norma di natura legislativa, rubricato «Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte», reca la disciplina delle «indennità e spese di viaggio di testimoni e loro accompagnatori» e delle «spettanze degli ausiliari» del magistrato, prescrivendo che «sono corrisposte», previa domanda degli interessati da presentare all'autorità competente, ai sensi degli articoli 165 e 168 (comma 1), disponendo, al successivo comma 2, che la domanda di liquidazione va presentata nel termine di decadenza di «cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato» e di «duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato», prevedendo, al comma 3, un altro termine di decadenza, stabilendosi che in caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177.
Nella relazione illustrativa si precisa che «la norma in commento rielabora gli articoli originari», superando «l’ambiguità terminologica del doppio termine di prescrizione previsto dalla norma originaria», con un chiaro ed esplicito riferimento all’art. 24 del r.d. n. 1043 del 1923, e che «le voci di spesa prese in considerazione sono quelle che risultano dalle norme originarie». Sempre nella relazione illustrativa, si chiariva la natura di termine di «decadenza» di quello previsto per l'incasso dell'importo e la presentazione della domanda, evidenziandosi che «nella norma originaria il termine finale per la presentazione della domanda coincide con quello qualificato di “prescrizione”; quindi si tratta di termine di decadenza, operando poi le regole generali per la prescrizione del diritto», ribadendosi in chiusura di commento che «Con riferimento ai diversi termini di decadenza, si è ripetuto il precetto della norma originaria».
Nella Tavola di comparazione, allegata al Testo Unico, sono richiamati l’art.17 del r.d 1865 n. 2701, relativo all’indennità spettante ai testimoni e 24 e 27, comma 2, del r.d. n.1043 del 1923, relativi alle competenze dovute ai testimoni, periti, giurati e ufficiali giudiziari.
L’art.24 r.d. n. 1043 del 1923 (sulle competenze dovute ai testimoni, periti, giurati e ufficiali giudiziari e le indennità spettanti ai magistrati e cancellieri per le trasferte), abrogato, statuiva: «Il diritto agli onorari e alle indennità stabiliti negli articoli precedenti si prescrive quando siano trascorsi cento giorni dalla data degli atti o dal compimento delle operazioni per cui sono dovuti. Si prescrivono altresì i mandati relativi di pagamento quando non siano stati presentati per la riscossione entro cento giorni dalla data di essi. Sono eccettuate da queste disposizioni le tasse per indennità di trasferta dovuta ai funzionari dell'ordine giudiziario ed ai periti, per le quali il termine utile per la richiesta del mandato all'autorità giudiziaria e per la presentazione del mandato al competente ufficio pagatore sarà di giorni duecento, rispettivamente dal compimento delle operazioni o dalla data del mandato».
L’art.27 stabiliva l’estensione delle disposizioni alla materia civile: «Ai magistrati e ai funzionari di cancelleria per le trasferte in materia civile, ai periti, agli interpreti, ai traduttori, per le operazioni ordinate dall'autorità giudiziaria in detta materia, nonché ai depositari di documenti che dovranno nei giudizi nella stessa materia, trasferirsi avanti l'autorità giudiziaria, saranno rispettivamente applicate, quanto agli onorari ed alle indennità le disposizioni stabilite dal presente decreto per la materia penale. Con le stesse norme saranno liquidate le indennità ai testimoni chiamati a deporre nelle cause civili, purché essi ne facciano domanda alla fine della deposizione».
L’art.72, norma di rango regolamentare, non derivando dal decreto legislativo n. 113 del 2002, ma dal d.P.R. 30 maggio 2002 n. 114 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia, denominato “Testo C”), è intitolato «Domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia» e stabilisce che il compenso deve essere liquidato su domanda del custode da presentare «successivamente alla cessazione della custodia» all'autorità competente ai sensi dell'articolo 168, con la possibilità di richiedere la liquidazione di acconti sulle somme dovute.
Nella relazione parlamentare illustrativa, si è chiarito che «con l'articolo in commento si è perseguito l'obiettivo di uniformare la disciplina a quella relativa al sequestro amministrativo, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale (la sentenza n. 230 del 1989 ritiene ontologicamente identica l'attività del custode per il sequestro disposto dall'autorità giudiziaria e per quello disposto dall'autorità amministrativa), e di superare le incertezze e le diverse interpretazioni registrate nella prassi, dando rilievo alla giurisprudenza di legittimità più recente», con l’aggiunta che, in precedenza, in mancanza di una normativa ad hoc, era invalsa la prassi nei sequestri disposti dal giudice di ritenere necessaria la domanda di acconto, qualificata come atto interruttivo della prescrizione del relativo diritto, con applicazione da parte della giurisprudenza, dapprima, del termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., e successivamente del termine ordinario decennale, proprio sulla base della circostanza che il credito si matura solo con la cessazione dell'incarico. La norma si ispira al modello nel sequestro amministrativo e ponendo esplicitamente la regola della liquidazione alla fine - giustificata dall'adattamento del contratto di deposito a fini pubblicistici - valeva a superare i dubbi e le diverse interpretazioni attualmente esistenti sulla durata della prescrizione. Il riferimento è al principio affermato dalle Sezioni unite penali, nel quadro normativo antecedente all’entrata in vigore del Testo Unico, nella sentenza cit. n. 25161/2002.
La parte VI dedicata al pagamento delle spese di giustizia, detta, al capo II, la disciplina del decreto di pagamento, emesso dal magistrato, introducendo con gli artt. 168 e 170 una disciplina unica per la liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice nonché dell’indennità di custodia.
L’art. 168, rubricato «Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia», prevede che la liquidazione debba essere effettuata dal «magistrato che procede», con decreto motivato (comma 1) da comunicare al beneficiario ed alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo (comma 2), stabilendosi, al comma 3, che nel processo penale la provvisoria esecutività sussiste solo in caso di segreto istruttorio, con decorrenza dei termini per l'opposizione per tutti dalla cessazione del segreto.
Nella relazione illustrativa, si è chiarito che «Sotto il profilo terminologico, l'espressione “spettanze” si riferisce all'onorario, alle spese e indennità di trasferta e alle spese per l'espletamento dell'incarico; l'espressione “magistrato” sostituisce quella di giudice e pubblico ministero» e che «Per quanto riguarda l'indennità di custodia, l'uso del decreto emesso da parte del magistrato che procede emerge dai principi generali ed è confermato dalla prassi; invece, nella norma originaria era il capo dell'ufficio giudiziario competente ad emettere il decreto».
L’art. 170 del d.P.R. 2002 disciplina, invece, l'opposizione al decreto di pagamento «emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino», e - come evidenziato nella relazione di accompagnamento - apporta innovazioni rispetto alla previsione della norma originaria, ossia l’art. 11 della legge n. 319 del 1980.
La disposizione è stata modificata dal d.lgs. 150/2011, nel senso che «1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione.
L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150».
Nella relazione illustrativa, si legge che è stata «estesa alle spese per la custodia e alle spese per la demolizione e riduzione in pristino dei luoghi affidata a imprese private» la procedura prevista dalla norma originaria solo per le spese di consulenza e una tutela giurisdizionale semplificata, aggiungendo che «la ratio dell'estensione, per finalità di riordino, è di prevedere una disciplina uguale di fattispecie analoghe, al fine di superare i contrasti giurisprudenziali creatisi nel vuoto normativo sull'indennità di custodia». Infatti, sulla mancata previsione nella disciplina del campione penale relativamente all'impugnazione del decreto di liquidazione del compenso al custode era sorto un contrasto giurisprudenziale con riferimento all'applicabilità o meno dell'art. 11 della l. n. 319 del 1980 (disciplina di carattere speciale dettata in tema di liquidazione a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori), che ha visto coinvolta anche la Corte costituzionale, la quale con la sentenza n. 38 del 1988 (sopra richiamata) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 11, comma quinto, l. 8 luglio 1980 n. 319.
Va infine ricordato che, con la sentenza n. 19161 del 3 settembre 2009, le Sezioni unite civili hanno statuito la natura civile della controversia introdotta con il procedimento di opposizione, ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato), indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che lo decide spetta sempre alle sezioni civili della Corte di cassazione.
4.8. Alcune pronunce di questo giudice di legittimità sono intervenute sugli artt.71 e 72 T.U. n. 115/2002, in varie questioni non relative direttamente al tema che qui interessa.
Sull’art.71 e sul termine di decadenza di cento giorni entro cui va presentata dall’ausiliario del magistrato l’istanza di liquidazione del compenso, in Cass., Sez. 2, n. 22030 dell’11/09/2018, si è chiarito che il termine decorre dal momento del deposito della relazione, il quale segna il compimento delle operazioni.
In Cass., Sez. 2, n. 4373 del 4 marzo 2015, si è poi precisato, in ordine al rapporto tra termine di decadenza e termine di prescrizione, che solamente nel caso in cui l'ausiliario (un consulente tecnico della Procura della Repubblica nell’ambito di un procedimento penale) formuli tempestivamente la propria richiesta di pagamento nei termini di cui all'art. 71 il relativo diritto rimane soggetto agli ordinari termini prescrizionali, mentre, verificatasi la decadenza, lo stesso non può invocare l'ordinario termine di prescrizione per aggirare l'applicazione delle norme di legge in tema di decadenza e che sono soggette al termine di decadenza di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 1, tutte le spettanze dell’ausiliario del magistrato, compresi i rimborsi delle spese autorizzate per remunerare l'attività di soggetti terzi di cui si avvalga.
In Cass., Sez.2, n. 18797 del 4 luglio 2023, si è affermato, a proposito di un decreto di liquidazione a favore di un consulente tecnico d’ufficio, che la decadenza stabilita dall’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 ha funzione di ordine pubblico processuale, in quanto «Con la pronuncia che chiude il processo, il giudice deve, infatti, anche decidere definitivamente, in applicazione del principio di soccombenza, su quale parte gravi l’onere delle spese anticipate per il pagamento del compenso preventivamente liquidato all’ausiliare» e quindi «la tempestiva presentazione della domanda di liquidazione, prescritta dall’art. dall’art. 71, comma 2, cit., può riverberare i suoi effetti anche sulla sollecita definizione del processo». Si è affermato il seguente principio di diritto: «In tema di spese di giustizia, la previsione del secondo comma dell’art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui la domanda di liquidazione delle spettanze deve essere presentata a pena di decadenza entro cento giorni dal compimento delle operazioni, rispondendo ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l'esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio, opera per tutti gli ausiliari del magistrato, ovvero per il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato può nominare a norma di legge».
Va menzionata anche Cass., Sez. 1, n. 8221 dell’11 aprile 2011, che ha escluso l'applicazione del termine di decadenza, di cui all’art.71, comma 2, nei confronti del commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, ritenendo meglio corrispondente alla posizione ricoperta la definizione (elaborata dalla dottrina) di «ausiliario della giustizia» e «non di ausiliario del giudice delegato», non essendo l’attività svolta riconducibile a nessuna delle fattispecie di cui agli artt. 61 e ss. c.p.c. e non potendosi considerarsi neppure come esperto in una determinata arte o professione o come persona idonea, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., da cui il giudice si faccia assistere, nei casi previsti dalla legge, nel compimento di atti che non è in grado di compiere da sé solo. Invero, la nomina del commissario giudiziale come del curatore è prevista direttamente dalla legge, che ne disciplina i poteri, sicché si tratta di organo normale e necessario della procedura, cui fanno dunque difetto quei caratteri di occasionalità e temporaneità che sono propri degl'incarichi conferiti agli ausiliari del giudice, con la conseguenza che la legge fallimentare, in quanto lex specialis, prevale su quella generale dettata dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in tema di ausiliari della magistratura. Conseguentemente, al procedimento di liquidazione del compenso di tali figure di ausiliari di giustizia non è applicabile neppure la disposizione di cui all'art. 71, comma 2, del d.P.R. cit., ai sensi del quale la relativa istanza dev'essere proposta, a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle operazioni.
La figura di «ausiliario di giustizia» è stata applicata anche in Cass., Sez. 5, n. 23620 dell’11 novembre 2011 (in una controversia tributaria riguardante la contabilizzazione o meno ai fini IRPEG/ILOR dei canoni locativi riscossi, invece, dal custode) al custode di immobile sottoposto a sequestro giudiziario civile ex art.670 c.p.c., essendo un privato che in seguito al provvedimento del giudice viene incaricato di un pubblico ufficio temporaneo, che deve esercitare, imparzialmente, come "longa manus" degli organi giudiziari, ancorché con una certa autonomia (si è ritenuto, respingendosi un ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che, essendo i frutti dell'immobile, assoggettato a sequestro giudiziario, nella disponibilità dell'ufficio cautelare, essi sono estranei rispetto all'imposizione fiscale verso il mero intestatario dell'immobile stesso) .
4.9. All’esito di tale disamina, per dare risposta alla questione sottoposta all’esame di queste Sezioni unite, occorre evidenziare le seguenti conclusioni che ne derivano:
Il T.U. di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sulle spese di giustizia, deliberatamente adottato al fine d'attuare un complessivo riordino e una completa razionalizzazione della materia, ha natura compilativa e le sue disposizioni non possono essere interpretate nel senso volto a determinare delle modifiche incidenti sui diritti, sostanziali o procedimentali, rispetto alla situazione normativa precedente propria delle diverse sotto-materie, essendo stato effettuato l'intervento di «riordino normativo» sulla base dell'art. 7 legge n. 50/1999, n. 50, modificato dall'art. 1 legge n. 340/2000, che ha conferito al Governo la delega per la emanazione di testi unici e di regolamenti di delegificazione (art. 20 legge n. 59/1997) anche per le spese di giustizia.
Tra i criteri direttivi individuati nella delega del 1999 assume rilievo quello previsto dalla lettera d), comma 2, dell' art. 7 cit.: «coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo» e, alla luce di quanto chiarito dalla Corte Costituzionale, il coordinamento delle disposizioni vigenti non può essere «solo formale» «se l’obiettivo è quello della coerenza logica e sistematica della normativa riordinata», potendo il testo unico «innovare per raggiungere la coerenza logica e sistematica», ma entro i limiti già segnati da principi generali esistenti, vale a dire i principi già posti dal legislatore, «non essendo necessario che sia espressamente enunciato nella delega il principio già presente» (potendo, ad es., esso ricavarsi dal diritto vivente). - Il Testo Unico ha innovato sicuramente con l’introduzione della disposizione di cui all’art. 72 del T.U., domanda di liquidazione di acconti dell’indennità di custodia, che, come si evince dalla tavola di corrispondenza allegata al T.U., è disposizione del tutto nuova introdotta con rango regolamentare e con l'obiettivo di uniformare - come si legge nella relazione illustrativa del testo unico - la disciplina del custode a quella relativa al custode nel sequestro amministrativo ex art. 12 del d.P.R. n. 571 del 1982 (che non prevede alcun termine di decadenza, applicandosi l’ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dalla cessazione della custodia), ponendo esplicitamente anche per il custode giudiziario penale e civile la regola della liquidazione «alla fine», in modo da risolvere l’ulteriore querelle sulla decorrenza del termine prescrizionale (vedasi Cass. Pen. S.U. del 2002), il che, pertanto, giustificherebbe un trattamento autonomo del compenso spettante al custode giudiziario ai sensi degli artt. 58 e 59 dello stesso decreto.
L’art.71, norma di rango legislativo, il cui secondo comma contempla il termine di decadenza per la domanda di liquidazione delle spettanze degli ausiliari, deriva invece (vedasi Tavola di comparazione allegata al Testo Unico e relazione illustrativa) dagli artt. 17 r.d. n. 2701/1865, relativo a indennità testimoni, e dagli artt.24 e 27 r.d. n. 1043/1923, relativi sempre indennità a testimoni, periti, giurati, ufficiali giudiziari, interpreti, traduttori, magistrati e cancellieri), che ha abrogato e sostituito.
Dalla Relazione illustrativa non si evince la discussa estensione della previsione decadenziale al custode giudiziario, anzi chiaramente, essa precisa che si provvedeva a una mera riformulazione degli articoli originari, superando l’ambiguità terminologica del doppio termine di prescrizione presente nel testo dell’art.24 r.d. 1043/1923.
Il custode è ausiliario del giudice ma diverso dagli altri, in quanto il suo ausilio non viene richiesto dal giudice al fine di acquisire un contributo alla formazione di un sapere tecnico-scientifico in vista della soluzione di una controversia, ma è necessario per lo svolgimento di un’attività di carattere esecutivo, conservativa del bene e – ove richiesto dalla natura dello stesso e sotto la direzione del giudice – anche di amministrazione, per tutta la durata del procedimento, e il nuovo art.3 del T.U., norma di rango regolamentare, definitoria, ricalca il testo dell’art.68, comma 1 (vedasi Cass., Sez.3, n. 1887 del 29 gennaio 2007), c.p.c., in merito al quale si è comunque sempre operata una distinzione degli ausiliari “altri” rispetto al custode e agli ausiliari tradizionali.
Il suo compito (di conservazione e amministrazione) consiste in un’attività che non si espleta in un unico atto e si esaurisce con la cessazione dell’attività stessa (art.72 T.U.).
La figura del custode giudiziario non è tipica, ma atipica e in essa ricadono molti incarichi definiti in altro modo dalle norme [a solo titolo esemplificativo, nel processo civile: a) custode beni, mobili o immobili, pignorati nell’espropriazione; b) custode di beni oggetto di sequestro conservativo, ex art.671 e ss. c.p.c., e giudiziario, ex art.670 c.p.c., c) amministrazione giudiziaria di immobile, ex art.592 e ss. c.p.c. sempre nel processo di esecuzione; d) nel codice della crisi e dell’insolvenza varie figure cui sono demandati i compiti di custodia; e) nel codice della proprietà industriale, art. 137, comma 4, c.p.i. (sequestro beni di proprietà industriale); f) art. 64 d.P.R. 602/1973 (in tema riscossione imposte sui redditi); g) le altre figure descritte nella memoria del P.G; nel processo penale: a) sequestro penale di prevenzione, d.lgs. 159/2011, Codice Antimafia (art.22 e 42 e 43); b) sequestro penale preventivo, ai sensi dell’art.321 c.p.p. (per prevenire aggravamento conseguenze reato); c) sequestro penale conservativo (art.317 c.p.p.), sequestro penale probatorio (art.253 c.p.p.); d) sequestro amministrativo, d.P.R. n. 571/1982, attuativo l.698/1981 (in ambito di contravvenzioni].
Al di là della natura omnicomprensiva o meno della definizione di ausiliare del giudice di cui all’art. 3 del T.U. (che è anch’essa norma regolamentare), è lo stesso Testo Unico n. 115 del 2002 ad avere espressamente differenziato le due categorie ai fini del trattamento economico vale a dire della liquidazione degli onorari e dell’indennità.
Si deve quindi ritenere che non possa evincersi un principio informatore della materia, anteriormente all’entrata in vigore del Testo Unico n. 115 del 2002, a cui il Governo si sia dovuto attenere, modificando così la normativa primaria vigente per renderla coerente allo stesso, in tema di decadenza del custode giudiziario, alla luce sia della disciplina esistente ante Testo Unico 2002 sia dell’interpretazione data dalla Cassazione penale delle Sezioni Unite (nel 2002, con riferimento, quanto ai custodi, esclusivamente al termine di prescrizione) sia della Corte Costituzionale (con la sentenza n. 230/1989).
Quanto al rinvio che la legge di delegazione n. 50 del 1999 opera ai criteri a loro volta contenuti nell’art. 20 della legge n. 59 del 1997, al comma 5, si fa espressa menzione dell’effetto di «semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti...» e, secondo una dottrina costituzionalista, la disposizione si dovrebbe intendere riferita a criteri valevoli solo per le norme regolamentari, oggetto di riordino conformemente ai criteri della riduzione dei tempi e della semplificazione procedimentale, e non per quelle di rango legislativo (quale quella in esame dell’art.71), oggetto di riserva di legge, che dovevano essere solo interessate da un coordinamento formale e riordino delle diverse disposizioni di un dato settore (oggetto quindi di una raccolta organica in unico testo e non di interventi innovativi della loro portata normativa).
Si deve, inoltre, osservare che la materia della decadenza legale dall’esercizio di un diritto è coperta da riserva di legge e le relative norme che comminano la decadenza sono per costante giurisprudenza di stretta interpretazione, proprio in quanto introducono limiti alla tutela di un diritto.
La decadenza non è causa generale di estinzione dei diritti, a differenza della prescrizione, e pertanto ha un ambito applicativo ristretto ad una serie di specifiche ipotesi, previste dalla legge (decadenza legale). Il fondamento della decadenza è stato individuato nella necessità obiettiva del compimento di particolari atti, entro un termine perentorio stabilito dalla legge (o dai privati, per quella convenzionale) indipendentemente dalle circostanze che abbiano determinato l'inutile decorso del tempo (Cass. Sez. Un., n. 2690 del 21 agosto 1972). La decadenza dipende unicamente dal fatto oggettivo della mancanza di esercizio del diritto nel tempo stabilito ed è ispirata alla esigenza di limitare nel tempo l’esercizio di un diritto quando ciò sembri conveniente ad un interesse superiore, nel caso di decadenza legale, o individuale, nel caso di decadenza convenzionale. Per il principio della non applicabilità in via analogica delle norme in materia di decadenza, che sono di stretta interpretazione si possono menzionare: Cass. n. 32154 del 12 dicembre 2018; Cass. n. 26845 del 25 novembre 2020; Cass. n. 30490 del 28 ottobre 2021; Cass. n. 10077 del 16 aprile 2025, che, in conformità a Cass. n. 35287 del 18 dicembre 2023, in tema di opposizione a decreto liquidazione indennizzo ex art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 (cd. «acquisizione sanante»), ha ribadito che non sono, in ogni caso, consentite interpretazioni estensive e analogiche di norme che condizionano l'esercizio del diritto di azione con riferimento a termini di decadenza e inammissibilità non specificamente previsti dalla legge e che quindi il termine perentorio previsto dall'art. 54, comma 2, del d. P.R n. 327 del 2001 e, successivamente, dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, per l'opposizione alla stima definitiva dell'indennità di esproprio, non è applicabile alla contestazione relativa alla determinazione dell'indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell'art. 42-bis del d. P.R n. 327 del 2001, con la conseguenza che il soggetto attinto dal decreto di acquisizione ha facoltà di contestare la liquidazione e chiederne la determinazione giudiziale nel termine ordinario di prescrizione.
In definitiva, l’estensione ai custodi del termine di decadenza previsto per gli altri ausiliari del giudice non risulta rispondente al criterio, cui è improntato il Testo unico sulle Spese di Giustizia, del coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa riordinata.
5. Per quanto sopra esposto, il ricorso va respinto.
Deve essere affermato il seguente principio di diritto: «Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall’art. 71, comma 2, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ.».
In considerazione della intrinseca complessità della questione di massima oggetto di contrasto giurisprudenziale, ricorrono motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato (cfr. Cass. n. 1778 del 2016, nonché Cass. n. 31629/2023, Cass. n. 11965/2022, Cass. n. 20682 del 2020, Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 14566 del 2021, Cass. n. 24971).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del Ministero ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili l’11 novembre 2025
L’estensore
Giulia Iofrida
Il Presidente
Pasquale D’Ascola