In tema di mantenimento dei figli minori, il genitore presso il quale il minore vive stabilmente può essere tenuto a corrispondere un assegno perequativo in favore dell’altro genitore, per i tempi di permanenza del figlio presso quest’ultimo, quando ciò risponda all’interesse del minore a mantenere rapporti costanti con il genitore meno abbiente in un ambiente adeguato e con modalità non incompatibili con la sua ordinaria condizione di vita.
In tema di assegno perequativo per il mantenimento dei figli, la disparità economica tra i genitori, anche se rilevante, non è sufficiente da sola a giustificare il contributo a carico del genitore collocatario; il giudice deve valutare tutti i criteri indicati dall’art. 337-ter c.c., e cioè le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura.
Cassazione civile sez. I, ordinanza 28/04/2026 (ud. 25/02/2026), n. 11635
(Dott. ACIERNO Maria - Presidente; Dott. TRICOMI Laura - Consigliere Rel.)
FATTI DI CAUSA
1.- Con la sentenza n.3623 pubblicata il 31.12.2024, nel giudizio divorzile tra Fi.Fa. e Fa.Gi., la Corte di appello di Milano ha rigettato gli appelli principali proposti da entrambe le parti e l'appello incidentale di Fi.Fa. e, per l'effetto, ha confermato la sentenza Tribunale di Milano n. 6855/2023 emessa in data 12.07.2023, depositata il 25.08.2023, compensando per intero le spese di lite e del curatore speciale del minore tra le parti appellanti.
In sintesi, il Tribunale, per quanto di interesse, aveva disposto l'affido condiviso del minore Ga., n. il (Omissis), ad entrambi i genitori prevedendo la residenza anagrafica e il domicilio del minore presso l'abitazione paterna; aveva limitato la responsabilità genitoriale materna in merito alle questioni di carattere medico - sanitario relative al minore; aveva confermato i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore; aveva disposto l'obbligo per Fi.Fa. di versare alla madre un contributo al mantenimento per il figlio nella somma di Euro 2.000 mensili oltre le spese straordinarie previste nella misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre.
Fi.Fa. ha proposto ricorso con quattro mezzi notificato il giorno 27/06/2025 e depositato il 1/07/2025, che va qualificato come ricorso principale; ad esso Fa.Gi. ha replicato con controricorso e ricorso incidentale con nove motivi depositato il 5/09/2025.
A questo ricorso incidentale Fi.Fa. ha replicato con controricorso.
Fa.Gi. ha proposto anche separato ricorso con nove mezzi notificato il 30/06/2025 e depositato il 18/07/2025, che va qualificato come ricorso incidentale; ad esso ha resistito Fi.Fa. con controricorso e ricorso incidentale con quattro motivi.
L'Avvocato Mo.Ma., curatrice speciale del minore, è rimasta intimata.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.- Fi.Fa. ha proposto ricorso principale e ricorso incidentale.
I motivi svolti nei due atti sono i medesimi quattro e vengono di seguito esaminati.
2.1.- Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 111 Cost. per omessa pronuncia sull'impugnazione proposta in via incidentale da Fi.Fa. in relazione alle domande di: -affidamento super esclusivo del figlio al padre; - affido condiviso con attribuzione al padre dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale oltreché sulle questioni inerenti la salute, anche sulle questioni inerenti lo sport e/o lo svolgimento delle attività extrascolastiche"; - riduzione delle frequentazioni madre-figlio.
Il ricorrente deduce che la sentenza avrebbe scrutinato solo l'appello principale della madre avente ad oggetto il rispristino della responsabilità genitoriale, ma non l'appello incidentale del padre.
Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 111 Cost per mancanza assoluta di motivazione. Sostiene che nel dispositivo la Corte di appello ha respinto l'appello incidentale da lui proposto senza che la sentenza esponesse la motivazione posta a fondamento del rigetto del gravame.
I primi due motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono inammissibili.
Va osservato che la Corte di appello ha affermato che "Le due impugnazioni principali e quella incidentale sono tutte infondate e vengono respinte" (fol.14) per poi procedere all'esame unitario delle domande, sinteticamente riportate nella stessa sentenza, proposte dalle due parti avverse sui temi comuni concernenti collocazione e affido del minore, regolamentazione del diritto di frequentazione, oltre che disciplina ed esercizio della responsabilità genitoriale, ed è pervenuta, all'esito del complessivo esame delle risultanze istruttorie e della valutazione dell'interesse del minore, a confermare la regolamentazione dei rapporti genitori/figlio e del connesso esercizio della responsabilità genitoriale nei termini già delineati in maniera specifica con la decisione di primo grado, avendo specificamente accertato che il minore risiede stabilmente a M, presso l'abitazione paterna da oltre quattro anni e che il suo centro di interessi è in M sin da quando aveva tre anni, senza che ciò limiti il suo diritto a mantenere un rapporto di frequentazione con la madre ed il ramo parentale materno, procedendo ad esaminare anche la qualità del rapporto esistente con la madre, ed ha proceduto ad esaminare anche la qualità del rapporto esistente con la madre non ravvisando elementi critici atti ad indurre una modifica del regime attuale.
Ne consegue che la motivazione della pronuncia reiettiva dei motivi di appello svolti sul punto dal padre, oggetto delle presenti censure, si evince dalla complessiva statuizione e risulta certamente rispondente al c.d. "minimo costituzionale" e niente affatto apparente, in quanto diffusamente e prevalentemente centrata sull'interesse del minore.
2.2.1. - Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 337 ter c.c. La censura concerne la statuizione con cui la Corte di merito ha affermato che "I documenti depositati dalla difesa di Fa.Gi. e sopra richiamati sono sufficienti per ritenere che le entrate e le disponibilità economico-finanziarie siano superiori rispetto a quelle prospettate. Esse giustificano l'assegno perequativo nonostante il collocamento prevalente del minore presso il padre". Deduce il ricorrente che la Corte distrettuale non ha rettamente applicato l'art.337 ter c.p.c. perché la disparità economica tra le parti non è l'unico criterio da seguire per la determinazione dell'an e del quantum dell'assegno perequativo e, nel caso di specie non si è tenuto conto dei tempi di permanenza presso il padre collocatario, delle capacità economiche e lavorative della madre e della valenza dei tempi di cura, gravanti prevalentemente presso il padre.
Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente in punto di previsione e quantificazione dell'assegno di mantenimento per il minore posto a carico del padre, presso il quale è prevalentemente collocato, in favore della madre per i tempi di permanenza del minore presso di lei.
2.2.2.- I due motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati nei termini di seguito precisati.
2.2.3.- I criteri attributivi e determinativi dell'assegno periodico sono stabiliti dall'art.337 ter, quarto comma, c.p.c., che stabilisce "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.".
Va osservato che, con la decisione impugnata, la Corte di appello ha evidenziato che il minore vive stabilmente presso l'abitazione paterna, mantenendo i rapporti di frequentazione con la madre regolati dalle previsioni dettate sin dal primo grado; ha, poi, esaminato le condizioni economiche reddituali delle parti, rimarcando la notevole sproporzione esistente ed ha confermato il diritto della madre a riceve un assegno di mantenimento per il minore perequativo ammontante ad Euro 2.000,00 mensili. Segnatamente, la Corte di appello ha motivato rimarcando la cospicua disponibilità economica e reddituale del padre e l'elevata sperequazione tra le condizioni economiche delle parti (fol.15, sent. imp.); quindi ha affermato che "Non può essere ridotto l'assegno di mantenimento indiretto per il figlio a carico di Fi.Fa." e, evidenziate anche ulteriori disponibilità economiche del Fi.Fa. di rilevante valore (Polizza assicurativa Generali PAN EUROPE, Fondo (Omissis); credito nei confronti dei genitori ed altro), ha concluso che le superiori entrate e le disponibilità economico-finanziarie del padre giustificavano l'assegno perequativo nonostante il collocamento prevalente del minore presso di lui (fol.17).
2.2.4.- Questa statuizione si rivela inficiata dalla denunciata violazione di legge perché non sono stati presi in esame, né si è data compiuta applicazione ai criteri attributivi e determinativi dettati in tema di assegno di mantenimento periodico perequativo per la prole al fine di assicurare una decisione effettivamente rispondente all'interesse ed ai reali bisogni della prole.
2.2.5.- Giova ricordare che entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i figli proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo (Cass. n. 2536/2024; Cass. n.4145/2023).
In via preliminare vanno accertate, anche in via presuntiva, quali siano le concrete esigenze di vita della prole, anche in considerazione della sua età e delle particolari condizioni, trattandosi di un elemento primario di valutazione, altresì rimarcandosi che l'aumento delle esigenze economiche dei figli è notoriamente legato alla loro crescita e normalmente non ha bisogno di specifica dimostrazione.
L'entità dell'assegno di mantenimento, inoltre, dipende anche dal tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, dal momento che la frattura familiare conseguente alla dissoluzione dell'unione non deve incidere negativamente sui figli compromettendone la qualità di vita, che deve rimanere "tendenzialmente" analoga.
Costituiscono altri parametri idonei ad influire sulla misura dell'assegno indiretto i tempi di permanenza presso ciascun genitore (e, quindi, il mantenimento soddisfatto in via diretta), le risorse patrimoniali dei genitori e la valenza dei compiti domestici e di cura assicurati ai figli, dovendosi sottolineare che la valenza dell'espressione "risorse economiche" è di ampio respiro, sicché il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale, se prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, dovendo, in caso di specifica contestazione di una di esse, effettuare i dovuti approfondimenti rivolti ad un pieno accertamento delle rispettive risorse economiche di ciascun genitore (incluse eventuali disponibilità monetarie, investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di benessere e di fondate aspettative per il futuro (cfr. Cass. n. 9915/2007).
L'accertamento delle disponibilità reddituali e patrimoniali dei genitori, peraltro, può essere effettuato, a tali fini, anche in assenza di richiesta della parte, d'ufficio dal giudice (Cass. n. 35710/2021).
Va aggiunto che il genitore collocatario può essere gravato del mantenimento ordinario dei figli in via esclusiva qualora l'altro genitore (che sarebbe tenuto a contribuire con l'assegno perequativo) versi in condizioni di indigenza estrema senza sua colpa o inerzia colpevole o si trovi nella concreta impossibilità di provvedere. In questa ipotesi l'onere della prova grava sul genitore non collocatario che chiede di essere esonerato della relativa contribuzione perequativa (Cass. n. 34374/2023, in motivazione).
Il quadro normativo e giurisprudenziale richiamato non comporta, tuttavia che debba essere escluso in via automatica a carico del genitore collocatario e tenuto al mantenimento ordinario dei figli minori, una eventuale contribuzione in favore del genitore non collocatario, che versi in condizioni di indigenza, per le esigenze dei minori nei periodi di permanenza del minore presso quest'ultimo; inoltre, la previsione di un assegno perequativo per il mantenimento del minore a favore del genitore non collocatario per i tempi di permanenza presso quest'ultimo può intervenire anche quando, pur non ricorrendo l'indigenza del genitore non collocatario nei termini prima precisati, si palesi l'interesse del minore a mantenere i costanti rapporti con il genitore meno abbiente in un ambiente adeguato e con modalità che non si pongano in conflitto con la sua ordinaria e prevalente condizione di vita, goduta presso il genitore collocatario, perché tale da indurre una significativa situazione di conclamato disagio o una difficoltà significativa nell'esercizio del diritto della prole alla bigenitorialità (Cass. n. 25449/2023, in motivazione).
Nel caso in esame la Corte di appello ha riconosciuto il diritto di Fa.Gi., genitore non collocatario, a ricevere la corresponsione dell'assegno perequativo per il mantenimento del minore da parte di Fi.Fa., genitore collocatario, sulla scorta dell'accertamento delle capacità reddituali platealmente superiori del padre; tuttavia, non ha preso in esame lo specifico interesse del minore, né gli altri criteri attributivi e determinativi, necessari al fine di determinare e quantificare l'onere in misura proporzionata al caso concreto ed ai reali bisogni del minore di guisa che si palesa una falsa applicazione dell'art.337 ter c.c.
2.2.6.- In sintesi, va affermato che:
"In tema di assegno di mantenimento perequativo per i figli minori, il genitore collocatario può essere gravato del mantenimento ordinario in via esclusiva o prevalente anche mediante la corresponsione di un assegno perequativo a favore del genitore non collocatario per i tempi di permanenza della prole presso quest'ultimo, quando, pur non ricorrendo una condizione di non autosufficienza economico reddituale non dovuta ad inerzia colpevole, si palesi l'interesse della prole a mantenere i costanti rapporti con il genitore non collocatario meno abbiente in un ambiente adeguato e con modalità che non si pongano in conflitto con l'ordinaria e prevalente condizione di vita, goduta presso il genitore collocatario, perché tale da indurre una significativa situazione di conclamato disagio o una difficoltà estrema nell'esercizio del diritto della prole alla bigenitorialità in misura che sia proporzionata al caso concreto e ai reali bisogni della prole".
2.2.7.- Nel caso di specie, la Corte di merito ha circoscritto la sua valutazione all'unico criterio di cui dà conto, e cioè la notevole, e incontestata, sperequazione reddituale tra gli ex - coniugi.
Tuttavia, il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno di mantenimento perequativo per la prole non consegue in maniera automatica al solo accertamento della sussistenza una disparità economica, anche rilevante, tra i genitori.
Il dovere di mantenere la prole è una delle principali espressioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale e va assolto da entrambi i genitori, pur se nel rispetto del principio di proporzionalità: detto principio si esplica alla luce dei criteri attributivi e determinativi delineati dal legislatore, mediante l'apprezzamento di una pluralità di elementi anche ove venga in discussione la previsione di un assegno di mantenimento perequativo da corrispondere al genitore non collocatario che deve rispondere allo specifico e centrale interesse della prole, ai suoi reali bisogni e tenere conto della peculiarità del caso concreto.
La decisione in esame non ha dato retta applicazione ai principi esaminati ed alla disposizione normativa in esame, di guisa che la stessa, sul punto, va cassata con rinvio. La Corte di appello in sede di rinvio dovrà procedere al riesame alla luce dei principi espressi.
3.- Il ricorso incidentale proposto da Fa.Gi. sia in via diretta che in sede di controricorso presenta, in entrambi i casi, i seguenti nove motivi:
3.1.- Il primo motivo denuncia violazioni plurime ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. di norme di diritto e, in particolare, illegittima limitazione/ablazione della responsabilità genitoriale materna nelle scelte sanitarie ai sensi degli artt. 330-333 c.c., nel quadro degli artt. 2, 3, 30, 31 e 32 Cost., degli artt. 3, II co., art. 18, I e II co., 24, 27 II co. della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (N.Y. 20.11.1989 rat. con L. 176/1991) e dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Roma, 4.11.1950 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 24 Trattato dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 1, co. 2.
La ricorrente deduce che la sentenza impugnata ha ablato/limitato la responsabilità genitoriale materna in punto di scelte sanitarie per il figlio senza che fosse accertato l'eventuale pregiudizio, senza prevedere alcuna misura eventuale di sostegno e recupero, senza considerare che il comportamento materno costituisce diritto dovere e che, al contrario, è il comportamento paterno che ha comportato pregiudizio al minore.
Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per aver la Corte di appello di Milano posto alla base della propria decisione sulla limitazione/ablazione della responsabilità genitoriale materna sulle scelte sanitarie, un unico "documento", la dichiarazione della dott.ssa Ga. -privo di valore probatorio ex se - acquisito agli atti in piena violazione del principio del contraddittorio e dei diritti di difesa della ricorrente, contestato anche con produzione di documentazione da cui emergeva, in tesi, inveridicità e inattendibilità, non considerate. Motivazione meramente apparente.
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, riferito sempre alla dichiarazione della dott.ssa Ga., ritenuta prova atipica, fornita tutt'al più del valore di mero indizio, ma priva anche di tale valore in quanto discordante con le altre prove documentali piene.
I primi tre motivi vanno trattati congiuntamente e vanno disattesi.
La decisione impugnata risulta congruamente motivata: invero, la Corte di appello, dopo avere rimarcato che il tema della salute del minore è al centro del conflitto genitoriale, ha preso in esame e congruamente appezzato le dichiarazioni della dott. ssa Ga., soggetto qualificato sia per la sua veste professionale di pediatra, sia quale medico curante dal bambino dal 2021, e i fatti da essa descritti, dai quali si evinceva che il bambino veniva stato sottoposto a frequenti controlli medici da parte della madre, pur in assenza di riscontrate patologie, in ragione di timori e dubbi ripetutamente espressi dalla madre sulle sue condizioni di salute e non confermati da evidenze cliniche; ha osservato che, in altre circostanze la madre aveva impedito gli interventi medici necessari ed ha conclusivamente rimarcato che, a seguito del provvedimento limitativo il bambino "ha potuto condurre una vita quasi normale, senza passare da un medico all'altro" (fol. 18).
Le censure non colgono nel segno laddove pongono in dubbio la rilevanza sia pure indiziaria delle dichiarazioni in questione e non smentiscono il contenuto delle stesse, ma lo svalutano (rappresentando che gli episodi sarebbero stati pochi).
Va, quindi osservato che la riproposizione degli episodi che, nel corso del lungo iter giudiziario, hanno visto contrapposti i genitori sui temi sanitari non fa che confermare quanto affermato dalla Corte di appello circa la centralità del tema nel conflitto tra genitori; peraltro, risulta evidente anche dalla esposizione dei motivi che la narrazione era stata tutta focalizzata sulla rappresentazione del differente approccio paterno rispetto a quello materno sul tema, senza che sia individuato alcuno tra i fatti narrati che assuma carattere di decisività atta a inficiare la statuizione criticata dalla ricorrente. Anzi, proprio la palese evidenza del contrasto genitoriale, senza che siano emersi pregiudizi al minore conseguenti a specifiche condotte contestate al padre e senza che sia stata dimostrata la necessità dei controlli ripetutamente propugnati dalla madre, la quale - come osservato dalla Corte di appello mantiene un immutato atteggiamento in ordine alle scelte medico sanitarie -, conferma la adeguatezza della misura adottata nel superiore interesse del minore.
3.2.- Il quarto motivo denuncia la violazione di legge ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 3 con riferimento all'art. 3 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (New York, 20.11.1989, rat. con L. 176/1991), all'art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Roma, 4.11.1950), all'art. 24 Trattato dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, all'art. 6 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori (25.01.1996, rat. con L. 77/2003) all'art. 337 ter c.p.c. in relazione al collocamento del figlio minorenne, confermato presso il padre.
Il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione inesistente o meramente apparente ex art. 360 n. 4 c.p.c. con riferimento all'art. 3 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (New York, 20.11.1989, rat. con L. 176/1991), all'art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Roma, 4.11.1950), all'art. 24 Trattato dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, all'art. 6 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori (25.01.1996, rat. con L. 77/2003) all'art. 337 ter c.p.c. in relazione al collocamento del figlio minorenne, confermato presso il padre.
Il sesto motivo di ricorso lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c. con riguardo all'art. 337 ter c.c. La ricorrente sostiene che la Corte di appello di Milano ha rigettato sul punto la domanda della madre di collocamento del figlio presso di sé, confermandolo presso il padre sebbene la psicologa abbia rilevato il disagio del minore per tale assetto e malgrado il padre non se ne prenda cura, delegandone sistematicamente l'accudimento a terzi, come documentato inequivocabilmente nel corso del giudizio, il che non è stato affatto considerato.
I tre motivi vanno trattati congiuntamente per connessione e vanno disattesi.
È opportuno premettere che, in linea generale, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna al regime di affido condiviso, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale, ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Cass. n. 4790/2022, Cass. n. 19323/2020).
Nel caso di specie, la Corte di appello ha congruamente motivato la decisione in esame, in quanto maggiormente funzionale agli interessi del bambino, in linea con i principi che regolano la materia ed ha valorizzato plurime circostanze che non risultano smentite o confutate, e cioè che il bambino risiede da "oltre quattro anni presso l'abitazione paterna e un eventuale inversione dei tempi attuali di permanenza tra i genitori, diretto al trasferimento di madre-figlio a R, comporterebbe uno sradicamento del minore dal suo habitat, il cui centro di interessi è a M sin da quando aveva tre anni.
Non vi sono ragioni per modificare l'assetto relativo al collocamento prevalente del bambino presso il padre. I tempi di frequentazione del bambino con la madre sono ampi e consentono un equilibrato rapporto con il genitore, inoltre, non è emerso un autentico bisogno di Ga. di trascorrere "pari tempo" con ciascun genitore, quanto piuttosto il desiderio di compiacere la madre nella sua richiesta di tempi paritetici." ed ha sottolineando che tale assetto non limita il diritto del bambino a mantenere un rapporto di frequentazione con la madre e con i parenti del ramo materno, posto che i tempi di permanenza presso la madre prevedono oltre al lungo fine settimana, in alternanza, periodi infrasettimanali ampi; che i periodi di vacanze estive e invernali sono stati ripartiti in parti uguali tra i genitori e che ogni periodo di vacanza (comprese le festività ebraiche) potranno essere ripartite tra i genitori in ugual misura.
La censura non affronta il merito della decisione, che non ha mancato di prendere in esame quanto manifestato dal minore, ma si limita a sollecitare inammissibilmente in sede di legittimità un diverso apprezzamento dei fatti.
3.3. - Il settimo motivo denuncia la violazione dell'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, come interpretata dal Comitato ONU nel Commento n. 12 all'art. 12 e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sull'art. 8 CEDU, l'art. 24 TDFUE, gli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori, nonché l'art. 336 bis c.c. in tema di ascolto del minore, come interpretato dalla giurisprudenza interna e, inoltre, la nullità della sentenza per motivazione inesistente o solo apparente sul punto ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.
Il motivo è inammissibile.
Nei procedimenti minorili, l'audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d'appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed eseguita, non essendo l'ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito (Cass. n.437/2024); inoltre il giudice può disporre l'audizione del minore infradodicenne, valutandone in modo discrezionale ed officioso la capacità di discernimento, tenuto conto delle emergenze processuali, senza esser tenuto a motivare l'omissione di tale adempimento se l'audizione non è stata richiesta allegando le ragioni dell'avvenuta maturazione del minore, in maniera tanto più specifica e persuasiva quanto più egli è lontano dall'età degli anni dodici; al contrario, in caso di richiesta di audizione, tale dovere di motivazione si affievolisce quando manca all'età legale del discernimento un lasso di tempo che può considerarsi significativo, a meno che non emerga un'eccezionale maturità del minore o altre gravi ragioni (Cass. n.4595/2025).
Nel caso in esame non risulta che il curatore speciale del minore abbia richiesto l'audizione dello stesso, sicuramente infradodicenne e la censura, oltre a riprodurre la normativa e la giurisprudenza in tema, nemmeno illustra se ed in che modo la richiesta sia stata accompagnata dall'allegazione delle ragioni dell'avvenuta maturazione del minore, in maniera specifica e persuasiva, secondo il canone di specificità richiesto ex art.366 c.p.c.
3.4.- L'ottavo motivo denuncia la violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento agli artt. 19 e 20 Cost nonché all'art 30 Cost., agli artt. 8, 9 e 14 della Convenzione EDU, all'art. 14 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, all'art. 10 della Carta di Nizza, all'art. 315 bis c.c. e 316 c.c. e, inoltre, la nullità della sentenza per motivazione inesistente o meramente apparente ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. con riferimento agli artt. 19 e 20 Cost. nonché all'art 30 Cost., agli artt. 8, 9 e 14 della Convenzione EDU, all'art. 14 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, all'art. 10 della Carta di Nizza, all'art. 315 bis c.c. e 316 c.c. Lamenta che la Corte di appello di Milano abbia rigettato la richiesta della ricorrente di regolamentare le festività ebraiche, tacciandola di strumentalità ai fini dei maggiori tempi di frequenza madre-figlio, violando così diritti fondamentali di entrambi alla libertà di culto e religione con una motivazione inesistente o meramente apparente.
Il motivo è infondato perché la Corte di appello, lungi dall'escludere la regolamentazione della frequentazione del minore con i genitori in occasione delle festività ebraiche, ha previsto che anche le festività ebraiche andavano ripartite tra i genitori in ugual misura, cadendo ogni anno in giorni diversi con la conseguente impossibilità di prevedere un calendario stabile, con motivazione congrua e logica, rispettosa di una ripartizione sostanzialmente paritaria delle relative giornate. Non si ravvisa alcuna violazione della libertà di culto e religione e la motivazione sicuramente supera il c.d. "minimo costituzionale".
3.5.- Il nono motivo denuncia la violazione dell'art. 5 L. 898/1970
A parere della ricorrente, la Corte di appello di Milano non ha applicato i criteri di riconoscimento dell'an dell'assegno divorzile, non considerando l'enorme sperequazione reddituale e patrimoniale delle parti, i sacrifici fatti dalla Fa.Gi. per permettere al marito di lavorare serenamente nei primi quattro anni di matrimonio e il sacrificio da questa posto in essere per il trasferimento a M, ove avrebbe perso tutti i contatti lavorativi e ha quindi omesso anche si stabilirne il quantum.
Il motivo è inammissibile perché lungi dal prospettare una violazione di legge, sollecita un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, laddove la decisione è congruamente motivata in considerazione della breve durata della convivenza matrimoniale (dicembre 2013/gennaio 2014), delle capacità lavorative della parte e delle specifiche circostanze fattuali accertate - tra cui il fatto che Fa.Gi. "al momento della contrazione del vincolo, non lavorava e, dunque, non può aver sacrificato alcun aspettativa professionale" - in ragione delle quali la Corte territoriale ha escluso la sussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento dell'assegno divorzile (fol.18-19, sent. imp.).
4.- In conclusione, vanno accolti i motivi terzo e quarto, di identico contenuto, dei ricorsi principale e incidentale proposti da Fi.Fa., inammissibili gli altri; vanno respinti i ricorsi principale e incidentale proposti da Fa.Gi.; la decisione impugnata va cassata nei limiti dell'accoglimento con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese di lite anche del presente grado.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
- Accoglie i motivi terzo e quarto, di identico contenuto, dei ricorsi principale e incidentale proposti da Fi.Fa., inammissibili gli altri; rigetta i ricorsi principale e incidentale proposti da Fa.Gi.; cassa la decisione impugnata nei limiti dell'accoglimento e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione per il riesame e le spese;
- Dispone il raddoppio il contributo unificato, ove dovuto;
- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 febbraio 2026.
Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2026.