Sinistro stradale – Guard-rail divelto – Responsabilità ANAS – Colpo di sonno – Concorso colposo – Rinvio civile ex art. 622 c.p.p.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.12739 del 05/05/2026

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Strade – ANAS – Guard-rail divelto – Barriere laterali di contenimento – Art. 14 cod. strada – Manutenzione stradale – Colpa specifica e generica – Responsabilità civile

La pubblica amministrazione proprietaria o gestrice della strada che abbia collocato una barriera laterale di contenimento deve verificare che essa non assuma, nel tempo, una conformazione tale da costituire un pericolo per gli utenti; ove ometta adeguati interventi manutentivi diretti a ripristinarne le condizioni di sicurezza, risponde sia per violazione delle norme specifiche sugli standard di sicurezza, sia per inosservanza dei generali doveri di prudenza e perizia. Il proprietario della strada, infatti, anche a prescindere dall’applicabilità di una disciplina speciale sugli interventi urgenti, deve valutare in concreto, ai sensi dell’art. 14 cod. strada, se lo stato del tratto stradale o delle sue pertinenze costituisca un rischio per l’incolumità degli utenti.

  • Cfr. Cass. civ., sez. III, 3 maggio 2024, n. 11950; Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2017, n. 10916; Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2026, n. 9580.

Responsabilità civile – Sinistro stradale – Colpo di sonno – Concorso colposo del danneggiato – Art. 1227 c.c. – Causalità concorrente – Causalità esclusiva – Giudizio di fatto

L’accertamento della condotta della vittima ai fini dell’art. 1227, comma 1, c.c., e la valutazione se essa abbia avuto efficacia causale concorrente oppure esclusiva nella produzione dell’evento dannoso, integrano un giudizio di fatto riservato al giudice del merito; ne consegue che il colpo di sonno del conducente e la velocità superiore al limite possono fondare un concorso colposo della vittima, senza necessariamente escludere la responsabilità dell’ente proprietario o gestore della strada quando persista una situazione di pericolo riconducibile alla cosa custodita.

  • Cfr. Cass. civ., sez. III, 18 dicembre 2024, n. 33125; Cass. civ., sez. I, 14 marzo 2025, n. 6838; Cass. civ., sez. V, 14 marzo 2025, n. 6829; Cass. civ., sez. I, 10 marzo 2025, n. 6381.

Impugnazioni penali – Annullamento ai soli effetti civili – Rinvio ex art. 622 c.p.p. – Autonomia del giudizio civile – Nesso causale – Più probabile che non – Responsabilità risarcitoria

Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte d’appello civile, investita della decisione dopo l’annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile e, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, adotta il criterio del “più probabile che non”, non quello penalistico dell’alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle eventuali indicazioni contenute nella sentenza penale di rinvio.

  • Cfr. Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2019, n. 15859; Cass. civ., sez. III, 25 giugno 2019, n. 16916; Cass. civ., sez. III, 10 settembre 2019, n. 22515.

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Cassazione civile, sez. III, sentenza 05/05/2026 (ud. 28/04/2026) n. 12739

(Dott. DE STEFANO Franco - Presidente; Dott. PELLECCHIA Antonella - Consigliera Rel.)

FATTI DI CAUSA

1. Il 21 luglio 2007, alle ore 2:30 ca, ZU.GC., mentre percorreva la SS-131, in località Li Punti (SS), perdeva il controllo della propria autovettura, collidendo contro il guard-rail posto lungo la corsia di marcia, già in precedenza divelto a seguito di altro sinistro e mai ripristinato.

A seguito della collisione, lo Zucca decedeva a causa del perforamento del torace da parte della sezione del guard-rail rimasta obliqua rispetto alla linea stradale, e quindi svincolata da una posizione di sicurezza. 1.1. Con sentenza n. 518/2015, il Tribunale di Sassari, Sezione Penale, assolveva gli imputati VE.VI. (Capo cantoniere sorvegliante), EN.GI. (Capo nucleo di manutenzione-direttore operativo) e MI.CO. (Capo centro di manutenzione-direttore dei lavori), dipendenti di A.N.A.S. Spa, dai reati di cui agli artt. 589e 673 c.p., per insussistenza del nesso di causalità tra lo stato del guard-rail e la morte della vittima.

2. Con sentenza n. 78/2019, la Corte d'Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, in accoglimento dell'impugnazione dei congiunti della vittima, che si erano costituiti parti civili, riformava la sentenza di primo grado ai soli effetti civili, riconoscendo il concorso di colpa di ZU.GC., nella misura del 50%, essendosi verificato il sinistro (anche) per un colpo di sonno della vittima, la quale procedeva ad una velocità di circa 75Km/h in una strada con limite di 50 Km/h. Di poi, condannava EN.GI. e MI.CO., in solido con A.N.A.S. Spa, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle parti civili costituite, congiunti dello ZU.PI.. Confermava, invece, la sentenza impugnata nei confronti del VE.VI..

3. Con sentenza n. 37956/2021, la Quarta Sezione penale di questa Corte, in accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso proposto da A.N.A.S. Spa, annullava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello civile competente.

4. Adita in riassunzione da BA.GI., ZU.PI., ZU.SA., ZU.CO., ZU.TI., ZU.AN. (classe 1936), ZU.AT. (classe 1993) e ZU.CA. e MU.RI., con sentenza n. 385/2023, la Corte d'Appello civile di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, accertava la responsabilità di A.N.A.S. Spa, EN.GI. e MI.CO., nella misura del 50% in concorso con la vittima; per l'effetto, condannava A.N.A.S. Spa, l'EN.GI. e il MI.CO., in solido tra loro, al pagamento di distinte somme, a titolo di provvisionale, in favore di BA.GI., ZU.AT. e ZU.CA., nonché MU.RI. e ZU.AN., e ancora ZU.PI., ZU.SA., ZU.CO. e ZU.TI.. Rigettava, invece, la domanda proposta dai congiunti della vittima nei confronti di VE.VI..

5. Per la cassazione di tale sentenza A.N.A.S. Spa ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

5.1. EN.GI. ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato a tre motivi.

5.2. ZU.PI., ZU.SA., ZU.CO. e ZU.TI., MU.RI., ZU.AN., BA.GI., ZU.AT. e ZU.CA., n.q. di eredi o congiunti di ZU.GC., hanno resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo, cui hanno resistito con controricorso A.N.A.S. Spa e EN.GI..

5.3. VE.VI. ha resistito con controricorso, aderendo al ricorso di A.N.A.S. Spa

5.4. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale sia dei due ricorsi incidentali.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.1. Con il primo motivo del ricorso principale di A.N.A.S. Spa si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., "violazione e falsa applicazione dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 in relazione alla procedura prevista dal regolamento n.423 del 1980", per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente in capo ad A.N.A.S. Spa ed ai suoi dipendenti - EN.GI. e MI.CO. - l'obbligo di attivare le procedure di urgenza di cui agli artt. 2 lett. a) n. 4 e 5 comma 3 n. 6 del D.P.R. 14 marzo 1980, n. 423 "Regolamento per la disciplina dei servizi in economia dell'Azienda nazionale autonoma delle strade".

Assume la ricorrente principale che il giudice del rinvio avrebbe dovuto stabilire se nel caso di specie fosse o meno invocabile la procedura prevista dal Regolamento n. 423 del 1980, astrattamente compatibile, secondo il dictum della Suprema Corte, con la disciplina generale degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 (art. 125), che imponeva o meno ad A.N.A.S., e ai suoi preposti, una valutazione di urgenza ed indifferibilità del lavoro di sostituzione della barriera a seguito del primo sinistro occorso nel 2006.

Deduce, in proposito, che la "situazione di pericolo" asserita dalla Corte d'Appello sarebbe del tutto carente di una effettiva motivazione, avendo il giudice del rinvio acriticamente recepito le prospettazioni del consulente tecnico degli appellanti.

6.2. Con il secondo motivo del ricorso principale di A.N.A.S. Spa si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c., nonché, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere il Giudice del rinvio fatto corretta applicazione dei principi fissati dalla sentenza della Corte di cassazione in tema di omessa rinnovazione dell'istruttoria, in violazione degli artt. 111e 24 Cost. e dell'art. 101 c.p.c.

La ricorrente principale deduce che la Corte di cassazione penale, con la sentenza n. 37956/2021, accogliendo il ricorso proposto da A.N.A.S. Spa in relazione al secondo e terzo motivo, aveva riconosciuto la violazione dell'obbligo di rinnovazione istruttoria da parte del Giudice di secondo grado, il quale aveva ribaltato la decisione di primo grado, ritenendo più condivisibile l'ipotesi ricostruttiva del consulente delle parti civili rispetto a quella del perito e del consulente della difesa, senza, tuttavia, escutere nuovamente perito e consulenti al fine di acquisire le loro precisazioni sugli aspetti centrali della vicenda e sulle divergenze delle loro valutazioni, in violazione dell'obbligo della motivazione rafforzata oltre che del diritto di difesa.

Ritiene che la complessità delle operazioni peritali eseguite ed il contrasto tra le relazioni dei consulenti d'ufficio e delle parti avrebbe dovuto imporre al giudice del rinvio quantomeno di disporre il confronto a chiarimento dei periti.

Assume, così, che la Corte di merito, non procedendo in tal senso, abbia eluso i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio, fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione; ritiene, in proposito, che il giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p. abbia un suo grado di autonomia nella misura in cui la Corte di cassazione si astenga dal formulare il principio di diritto. 7. I due motivi del ricorso principale - congiuntamente esaminati, per ragioni di connessione - sono infondati.

Secondo un consolidato indirizzo interpretativo, nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte d'Appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile e, conseguentemente, adotta, in tema di nesso eziologico tra condotta ed

evento di danno, il criterio causale del "più probabile che non" e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15859 del 12/06/2019, e successive conf.: ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16916 del 25/06/2019; Sez. 3, Sentenza n. 22515 del 10/09/2019).

Il principio generale dell'autonomia e della separazione del giudizio civile risarcitorio rispetto a quello penale è oggi consacrato nell'art. 75 c.p.p. (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17140 del 25/06/2025; Sez. 3, Sentenza n. 26811 del 12/09/2022; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17316 del 03/07/2018; Sez. 3, Sentenza n. 15392 del 13/06/2018; Sez. 1, Sentenza n. 15470 del 22/06/2017; Sez. 3, Sentenza n. 6541 del 05/04/2016; Sez. 3, Sentenza n. 24475 del 18/11/2014).

Tale principio è stato espressamente fissato anche nella giurisprudenza dei Giudici delle leggi: in proposito, è stata la nota Sentenza n. 233 del 11/07/2003 della Corte costituzionale ad affermare, al p.to 3.3., che "L'art. 75 cod. proc. pen. ha definitivamente consacrato il principio di parità delle giurisdizioni, cosicché perfino la possibilità di giudicati contrastanti in relazione al medesimo fatto, ai diversi effetti civili e penali, costituisce evenienza da considerarsi ormai fisiologica" (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 34505 del 29/12/2025).

In proposito, mette conto osservare che, come questa Corte ha precisato, la regola di cui all'art. 384, comma 2, c.p.c. - secondo cui, quando la Corte cassa la sentenza impugnata, rinviando ad altro giudice, questi è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato e comunque a quanto statuito dalla Cassazione - non è applicabile al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p.

Quest'ultimo è infatti regolato, nella forma, dalle disposizioni di cui agli artt. 392-394 c.p.c., ma non coincide né si identifica, dal punto di vista sostanziale, con il giudizio susseguente alla cassazione con rinvio

nell'ambito del giudizio che nasce sin dall'origine in sede civile: il giudice d'appello civile competente per valore, dunque, non resta vincolato alle statuizioni del giudice di legittimità in sede penale, dovendo procedere ex novo mediante applicazione delle regole, processuali e sostanziali, che governano il giudizio civile.

Non è, difatti, configurabile alcun vincolo diretto e specifico derivante dalla sentenza di annullamento in sede penale.

Ciò nonostante, è principio altrettanto consolidato quello per cui "qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza penale, limitatamente alle disposizioni civili, per soli vizi di motivazione, il giudice civile del rinvio conserva tutte le facoltà che gli competono quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio d'appello, egli è tenuto, nonostante l'istituzionale indipendenza dei giudizi e delle relative discipline della responsabilità, a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati" (in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25767 del 26/09/2024; e ancora: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28011 del 14/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 8997 del 21/03/2022). Ne discende che l'istituzionale autonomia dei due giudizi (penale e civile), sul piano strutturale e funzionale, non rende tuttavia del tutto priva di rilevanza l'argomentazione del giudice penale; pertanto, sussiste in capo al giudice civile del rinvio ex art. 622 c.p.p. un onere di aggravamento della motivazione, essendo questo tenuto ad una confutazione delle argomentazioni svolte nella sentenza rescindente in relazione ai passaggi della decisione annullata valutati negativamente, con la conseguenza che,

in caso di reiterazione degli errori già censurati, si configura una sostanziale apparenza della motivazione sui punti in discussione. 7.1. Ciò posto, la doglianza della ricorrente principale non coglie nel segno.

Ed invero, la Corte d'Appello, facendo corretta applicazione dei principi sopra illustrati, ha per vero ricostruito e, di lì, accertato la pericolosità del guard-rail anche a prescindere dalla disciplina specifica evocata dal ricorrente e dalla Corte di Cassazione penale (i.e., art. 125 del D.Lgs. 163/2006, in relazione agli artt. 2 lett. a, n. 4 e 5 comma 3 n. 6 del D.P.R. 14 marzo 1980, n. 423) e dalla necessità di valutare urgenza di intervento, tenendo altresì conto del più ampio corredo istruttorio, comprensivo anche (ma non solo) delle risultanze di cui alle relazioni del c.t.u. ing. Valerio Zironi e del c.t.p. ing. Marco Pes (cfr., in particolare, le non numerate pagg. 9-13 della sentenza impugnata). Al riguardo, va precisato che "la P.A. che, pur avendo collocato una barriera laterale di contenimento per diminuire la pericolosità di un tratto stradale, non curi di verificare che la stessa non abbia assunto nel tempo una conformazione tale da costituire un pericolo per gli utenti ed ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola sia le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali nel rispetto di determinati standard di sicurezza, sia i principi generali in tema di responsabilità civile" (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11950 del 03/05/2024, Rv. 670904 - 01). Del resto, a prescindere dall'applicabilità o meno della normativa speciale richiamata, il proprietario della strada non è esente dall'onere di valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, se quella possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti in relazione alle obiettive caratteristiche dei singoli tratti, atteso che la colpa del proprietario può consistere sia nella inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (Cass., Sez. 3, ordinanza n. 10916 del 05/05/2017, Rv. 644015 - 02) in relazione, evidentemente, alle caratteristiche della cosa (Cass., Sez. 3, ordinanza n. 9580 del 15/04/2026). Tale accertamento, nel suo intrinseco contenuto fattuale, rientra, del resto, nella valutazione discrezionale del giudice del merito ex art. 116 c.p.c., e risulta peraltro sostenuto da motivazione adeguata: vale a dire, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico (cfr., ex multis, Sez. 1, Ordinanza n. 6838 del 14/03/2025; Sez. 5, Ordinanza n. 6829 del 14/03/2025; Sez. 1, Ordinanza n. 6381 del 10/03/2025).

7.2. Il ricorso principale, al quale ha aderito VE.VI. con il suo controricorso, da qualificarsi quindi come ricorso incidentale adesivo al principale, va, pertanto, rigettato.

8.1. Venendo, dunque, al ricorso incidentale proposto da EN.GI. (che deve qui essere esaminato, poiché non proposto in via condizionata all'accoglimento del ricorso principale), con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., "mancanza assoluta di motivazione", poiché la Corte di merito non spiegherebbe in alcun modo le ragioni per cui EN.GI. (Capo Nucleo), menzionato in motivazione soltanto in due luoghi isolati, sarebbe stato ritenuto responsabile di quanto occorso alla vittima del sinistro.

8.2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale proposto da EN.GI. si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 10 D.P.R. 1126/81 e dell'art. 4 D.P.R. 423/80.

Il ricorrente incidentale osserva che tale normativa individua puntualmente gli adempimenti e le mansioni proprie dell'EN.GI., n.q. di Capo Nucleo; riferisce, però, che dall'istruttoria svolta in sede penale risulterebbe che tutti sono stati esattamente adempiuti.

8.3. Con il terzo motivo del ricorso incidentale proposto da EN.GI. si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., "mancato

esame di un fatto decisivo per il giudizio", con riferimento alle risultanze dell'istruttoria penale da cui emergerebbe che l'EN.GI. abbia espletato, ed in epoca ben anteriore all'evento per cui è causa, tutti i compiti a lui assegnati dalle norme richiamate nel precedente mezzo, e che altri adempimenti non erano a lui richiesti e da lui esigibili. Si censura, altresì, la sentenza impugnata in relazione all'accertamento del concorso colposo della vittima, ritenuto dalla Corte di merito soltanto concorrente e non invece esclusivo.

9. I tre motivi del ricorso incidentale proposto da EN.GI. -congiuntamente esaminati, per ragioni di connessione - sono inammissibili.

Nel complesso, essi sono svolti a contestazione delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte d'Appello civile di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, in relazione alla condanna del ricorrente incidentale EN.GI..

Ed invero, ciascun motivo poggia sulla denuncia del vizio di omesso esame delle risultanze probatorie emerse nell'istruttoria penale, da cui dovrebbero ricavarsi - ad avviso del ricorrente incidentale - le ragioni per cui egli debba andare esente da responsabilità in sede civile, per avere esattamente adempiuto gli obblighi cui era tenuto per legge, in ragione della sua qualifica di Capo Nucleo.

In proposito e tuttavia, i motivi del ricorso incidentale difettano, in parte qua, dei requisiti di specificità e di autosufficienza prescritti, a pena d'inammissibilità del mezzo, dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per non avere il ricorrente incidentale dimostrato, all'interno del ricorso medesimo, gli elementi dell'istruttoria penale ritenuti decisivi ai fini della mancata condanna dell'EN.GI. al risarcimento in favore degli eredi o congiunti ZU., né indicato in quale sede la questione - soprattutto in fase di rinvio dinanzi alla Corte d'Appello civile - sia stata specificamente prospettata.

Ne discende che, non avendo il ricorrente incidentale compiutamente indicato gli atti dai quali emergerebbe il denunciato vizio, l'esame delle censure resta qui precluso, non potendo la Corte di cassazione - finanche nella qualità di giudice del "fatto processuale" in caso di deduzione di "errores in procedendo" - procedere ad una autonoma ricerca, ma soltanto ad una verifica, degli stessi (cfr., ex multis, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2771 del 02/02/2017; Sez. U, Sentenza n. 5640 del 26/02/2019; Sez. U, Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Sez. L, Sentenza n. 20924 del 05/08/2019).

Per altro verso, aggiungasi, quale ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso incidentale dell'EN.GI., che costui, nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento dell'efficacia eziologica esclusiva della condotta della vittima nella causazione dell'evento di danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, prima parte, c.c. (integrante un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione), mira a contrapporre, al fondo, una propria valutazione dell'assetto probatorio, diversa da quella operata dalla Corte di merito, non conforme alle sue aspettative (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/10/2005), sollecitando a questa Corte di legittimità una rivalutazione del detto corredo istruttorio, che sia alternativa a quella compiuta dal giudice del merito - pur se a questi riservata, e in quanto tale non sindacabile, nel suo intrinseco contenuto fattuale, in questa sede - facendo assurgere il giudizio di legittimità a giudizio di merito di terzo grado (in tal senso, ex multis, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 33125 del 18/12/2024). In proposito, la Corte d'Appello civile ha piuttosto condotto, sulla base delle risultanze istruttorie, un accertamento tipicamente fattuale, ritenendo che la condotta della vittima assumesse rilevanza eziologica nella causazione dell'evento di danno, ma soltanto concorrente e non invece esclusiva (cfr. le non numerate pagg. 13 ss. della sentenza impugnata), con una statuizione che poggia - peraltro - su una

motivazione neppure implausibile sul piano logico (cfr., ex multis, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6838 del 14/03/2025; Sez. 5, Ordinanza n. 6829 del 14/03/2025; Sez. 1, Ordinanza n. 6381 del 10/03/2025). Infine, la non puntuale specificità della motivazione sulla posizione peculiare del capo nucleo dell'ANAS si risolve con l'implicito, ma sufficiente, richiamo alle emergenze dell'istruttoria in sede penale e comunque valutate dalla Corte d'Appello penale, che erano valse comunque a riconoscere, almeno in un primo momento, la responsabilità dell'EN.GI., tanto da accogliere l'appello delle parti civili costituite; e, benché appunto tanto non elidesse la necessità di una compiuta ricostruzione dell'efficienza causale della condotta colposa comunque riconosciuta in quella sede, tanto deve reputarsi essere stato operato con implicito richiamo alla persistente condizione della cosa custodita dall'ANAS, che il capo nucleo comunque avrebbe dovuto attivarsi più efficacemente per neutralizzare, neppure avendo dimostrato al giudice del merito civile l'inesigibilità dei relativi ulteriori comportamenti. 9.1. Il ricorso incidentale proposto da EN.GI. va, pertanto, dichiarato inammissibile.

10. Venendo, infine, al ricorso incidentale proposto dai congiunti ZU.PI., è superflua l'illustrazione dei motivi di ricorso, palesandosi dagli atti di causa la inammissibilità di quest'ultimo.

Ed infatti, va dato atto che la prima impugnazione della sentenza qui gravata (sentenza n. 385/2023 della Corte d'Appello civile di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari) è, in effetti, dell'A.N.A.S. Spa, ed è stata notificata via p.e.c. agli intimati in data 16/05/2024. Tanto determina, quindi, la tardività del ricorso incidentale dei congiunti ZU., proposto all'interno del controricorso da questi depositato in data 10/07/2024: vale a dire, oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale previsto a norma dell'art. 370 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.

Si applica la sanzione dell'inammissibilità e non quella dell'improcedibilità, la prima assistendo appunto l'irritualità della stessa acquisizione dell'atto al processo, essendo, dopo la riforma del 2023, il deposito la modalità stessa con la quale il controricorso (quand'anche contenente il ricorso incidentale) è acquisito agli atti del già pendente giudizio di legittimità; e permanendo, invece, quella dell'improcedibilità per il solo tardivo deposito di un atto già ritualmente acquisito al processo.

È appena il caso di rilevare che, trattandosi di questione di rito, su di essa non va previamente sollecitato il contraddittorio delle parti.

10.1. Il ricorso incidentale dei congiunti ZU. va, pertanto, dichiarato inammissibile.

11. In definitiva, va rigettato il ricorso principale di A.N.A.S. Spa, al quale ha aderito VE.VI. con il suo controricorso, da qualificarsi come ricorso incidentale adesivo al principale; vanno dichiarati inammissibili il ricorso incidentale proposto da EN.GI. e il ricorso incidentale proposto dai congiunti ZU..

12. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

13. Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli eventuali altri dati identificativi di tutti gli originari attori in riassunzione davanti alla Corte d'Appello civile, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196 del 2003.

P.Q.M.

La Corte:

- rigetta il ricorso principale;

- dichiara inammissibili i ricorsi incidentali;

- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità;

- dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, rispettivamente, per il ricorso principale e per i ricorsi incidentali, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002;

- dispone che, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi di tutti gli originari attori in riassunzione davanti alla Corte d'Appello civile.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di cassazione in data 28 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2026.

 

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