In tema di revisione dell’assegno divorzile, la costituzione di una nuova famiglia, la nascita di un figlio e l’assunzione di nuovi obblighi di mantenimento possono costituire fatti sopravvenuti, ma non determinano automaticamente la riduzione o l’eliminazione dell’assegno dovuto all’ex coniuge, essendo necessario accertare se tali circostanze abbiano inciso in modo effettivo e negativo sulle capacità reddituali e patrimoniali dell’obbligato.
Nel giudizio di revisione dell’assegno divorzile, quando la domanda mira a escludere la spettanza del diritto già riconosciuto, il giudice deve verificare se i fatti sopravvenuti dimostrino la sopraggiunta indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge beneficiario, desumibile da redditi, cespiti patrimoniali, stabile disponibilità di una casa di abitazione, capacità e possibilità effettive di lavoro personale e dagli altri indici rilevanti nel caso concreto; il relativo onere di allegazione e prova grava sull’ex coniuge obbligato, ferma la prova contraria del beneficiario.
Cassazione civile sez. I, ordinanza 11/05/2026 (ud. 06/05/2026), n. 13683
(Dott. GIUSTI Alberto - Presidente; Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere-Relatore)
RILEVATO CHE
Con ricorso del 08.05.2023 depositato presso il Tribunale di Barcellona P.G., Bo.Pi., premesso lo scioglimento del matrimonio con Ma.Gi., chiedeva, per sopraggiunte nuove circostanze (tra cui, in particolare, l'allontanamento della ex coniuge dalla casa familiare a lei assegnata) dichiarare che l'ex coniuge non aveva diritto all'assegno divorzile.
Con sentenza del 30.4.2024 il Tribunale rigettava la domanda, osservando che: dalla documentazione fiscale depositata dal ricorrente si evinceva la percezione da parte di quest'ultimo di un reddito complessivo di Euro.41.746,00 nell'anno 2022, di Euro.20.294,00 nell'anno 2021 e di Euro.1.794,00 nell'anno 2020; egli, tuttavia, non aveva allegato idonea documentazione comprovante le proprie condizioni reddituali all'epoca del divorzio, sicché, in mancanza di una puntuale prova delle risorse di cui egli disponeva, non era possibile accertare la riduzione della sua capacità economica complessiva; peraltro, dalla documentazione sopra indicata, non si evinceva alcuna compromissione delle proprie sostanze a seguito dell'obbligo contributivo disposto in favore del figlio Bi., tale da accogliere la domanda di revisione e/o eliminazione dell'assegno divorzile previsto in favore dell'ex moglie; la Ma.Gi., di contro, aveva dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa; le circostanze asserite dal ricorrente, da un lato, non dimostravano un "persistente e sufficientemente consistente" mutamento delle condizioni dell'ex coniuge beneficiario e, dall'altro, non rappresentavano circostanze di fatto nuove posto che, già in sede di scioglimento del matrimonio, era stata data evidenza che l'ex moglie svolgeva attività lavorativa "in maniera saltuaria, non continuativa, a titolo di collaborazione", percependo un "reddito precario", sicché la situazione della parte resistente, di fatto, non risultava modificata rispetto alla pronuncia di divorzio.
Con sentenza del 17.4.2025 la Corte territoriale rigettava l'appello del Bo.Pi., osservando che: ferma la prova (positivamente conseguita sull'iniziativa dell'appellante, della sopravvenienza di nuova famiglia, nascita del figlio, nuova separazione e nuova obbligazione di mantenimento per Euro 1.000,00 al mese), nulla poteva affermarsi circa l'effettiva incisione in negativo di detta sopravvenienza sulle capacità reddituali-patrimoniali dell'appellante; non sussistevano elementi idonei a ricostruire l'andamento complessivo nel tempo della condizione in questione dell'appellante (e cioè, delle disponibilità e potenzialità che lo stesso aveva al tempo del divorzio), sì da poterne comparare il corso fino all'attualità.
Bo.Pi. ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d'appello, affidandosi a sei motivi. Ma.Gi. resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
Il primo motivo deduce nullità del decreto per omessa, illogica o apparente motivazione, in violazione degli art. 132 c.p.c., 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte territoriale ritenuto "verosimile" che i redditi del ricorrente fossero "congrui" al mantenimento contemporaneo di entrambi i nuclei familiari del ricorrente, oltre il mantenimento di sé stesso e della sua azienda.
Il ricorrente lamenta altresì che la Corte di merito non aveva nemmeno preso in considerazione il fatto che l'ex moglie per tutti i 24 anni di matrimonio non avesse voluto mai lavorare, senza compiere alcun accertamento in ordine alla effettiva capacità reddituale e lavorativa, e che non era stata nemmeno marginalmente valutato il mantenimento del nuovo nucleo familiare con la seconda moglie ed il figlio, pur dovendo la costituzione della nuova famiglia essere valutata ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno dovuto all'ex coniuge.
Il secondo motivo denunzia violazione dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970, per non aver la Corte d'Appello, pur non astenendosi dal procedere alla valutazione comparativa sottesa al giudizio di revisione di cui all'art. 9 L. 898/1970, deciso in maniera coerente rispetto alle allegazioni fattuali del ricorrente relative all'insorgenza di un significativo fatto nuovo rappresentato dall'avvenuta costituzione di una nuova famiglia e dalla conseguente assunzione di non secondari obblighi di mantenimento verso i suoi componenti, e dalla conseguente contrazione dei redditi.
Il terzo motivo denunzia travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, vizio di motivazione per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché violazione degli artt. 5, c.6, l div. 868/1970 e 2697 c.c., 115 c.p.c.
Al riguardo, il ricorrente lamenta che: erano state disattese tutte le prove testimoniali e documentali che, invece, dimostravano sia che la Ma.Gi. svolgesse attività lavorativa, sia che il di lei tenore di vita era incompatibile con quanto richiesto e "presuntivamente" ritenuto dalla Corte d'Appello; non era stato valutato il fatto che il ricorrente aveva prodotto le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni dai quali era emerso chiaramente come il reddito percepito fosse inferiore ad Euro 20.000 annui.
Il quarto motivo denunzia travisamento dei fatti, vizio di motivazione per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, violazione degli artt. 5, c.6, della L. 1 dicembre 1970, come modificato dall'art. 10 della L. 6 marzo 1987 n. 74, in relazione all'art. 2697 c.c., e 115 c.p.c., per non aver l'ex moglie dimostrato di avere provato a lavorare e di non esserci riuscita per cause non imputabili alla stessa.
Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 L. n. 898/1970, 2697 c.c., 115 c.p.c. e vizio d'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo, rappresentato dal riconoscimento del diritto della Ma.Gi. all'assegno divorzile, per aver la Corte d'Appello totalmente disatteso l'ampio supporto probatorio offerto ed acquisito a fondamento dell'attuale tenore di vita goduto dalla medesima, omettendo di considerare le sue potenzialità lavorative.
Il sesto motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., 5 D.M. 10.3.2014 n. 55, per aver la Corte territoriale applicato erroneamente il principio della soccombenza, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali unicamente sul presupposto della dichiarazione di valore contenuta all'atto di iscrizione della causa al ruolo generale, senza applicare il valore "reale" al giudizio pari alla rendita mensile di Euro 500,00 e dunque lo scaglione compreso tra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00 della tabella 12 allegata al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
Preliminarmente, va osservato che, trattandosi di procedimento che richiede l'intervento necessario del pubblico ministero ai sensi dell'art. 70 c.p.c., non opera il limite della cd. "doppia conforme", di cui all'art. 360, quarto comma, c.p.c. (a seguito ella riforma di cui al D.Lgs. n. 149/2022).
Il primo motivo è inammissibile poiché la motivazione è stata espressa e soddisfa il minimo requisito costituzionale; invero, la Corte territoriale ha escluso che i fatti sopravvenuti avessero inciso sulle capacità reddituali del ricorrente a far fronte all'assegno divorzile a favore dell'ex moglie. La doglianza tende in sostanza al riesame dei fatti.
Va altresì rilevato che la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata "rebus sic stantibus"; tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 898 del 1970, dal giudice di tale norma, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni (Cass., n. 4170/2024; n. 17618/2013).
Ne consegue l'inammissibilità dell'ulteriore critica afferente al mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'ex moglie, non trattandosi di fatto sopravvenuto, bensì di questione esaminata in sede di liquidazione dell'assegno divorzile in ordine alla quale si è formato il giudicato.
Il secondo motivo è del pari inammissibile, perché diretto a provocare un diverso apprezzamento dei fatti, in ordine all'esame dei fatti sopravvenuti.
Terzo, quarto e quinto motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili perché parimenti tesi al riesame dei fatti.
Anzitutto, non risulta violato il principio della distribuzione dell'onere della prova. Al riguardo, il giudice richiesto della revisione dell'assegno divorzile che incida sulla stessa spettanza del relativo diritto (precedentemente riconosciuto), in ragione della sopravvenienza di giustificati motivi dopo la sentenza che abbia pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve verificare se tali motivi giustifichino, o meno, la negazione del diritto all'assegno a causa della sopraggiunta "indipendenza o autosufficienza economica" dell'ex coniuge beneficiario, desunta dai seguenti "indici": possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri "lato sensu" imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), stabile disponibilità di una casa di abitazione, nonché eventualmente altri - rilevanti nelle singole fattispecie - senza, invece, tener conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; il tutto sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dall'ex coniuge obbligato, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'ex coniuge beneficiario (Cass., n. 15481/2017).
Ora, nella specie, la Corte ha esaminato i fatti allegati dal ricorrente e li ha pienamente valutati, escludendo, come detto, la sussistenza dei presupposti della richiesta revisione dell'assegno divorzile. Le doglianze in questione sono dirette a suscitare un diverso apprezzamento dei fatti allegati o dei mezzi di prova acquisiti.
Il sesto motivo è parimenti inammissibile, per carenza di decisività, in quanto la somma liquidata nella sentenza d'appello, per Euro 4.869,675- oltre accessori- rientra nell'ambito del valore medio degli onorari relativi allo scaglione invocato dal ricorrente, come allegato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 6 maggio 2026.
Depositato in Cancelleria l'11 maggio 2026.