R.C.A. – Veicolo non assicurato – Diritto al risarcimento – Azione diretta

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.13863 del 13/05/2026

Pubblicato il
Circolazione stradale – Veicolo privo di copertura assicurativa – Violazione dell’obbligo assicurativo – Sanzioni amministrative – Diritto al risarcimento – Esclusione – Insussistenza

La circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa r.c.a. comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’ordinamento e delle misure sul veicolo, ma non determina la perdita del diritto al risarcimento del danno subito dal conducente o proprietario danneggiato in conseguenza della responsabilità altrui, non esistendo alcuna norma che ricolleghi alla scopertura assicurativa una simile esclusione della tutela risarcitoria, neppure ai sensi dell’art. 1227 c.c.

  • Cfr. Cass. 1799/2022; Cass. 21896/2025; Cass. 13738/2020; Cass. 1269/2018.

Assicurazione obbligatoria – Artt. 122 e 144 cod. ass. – Obbligo di assicurazione – Azione diretta del danneggiato – Diversità di piani – Scopertura assicurativa del veicolo del danneggiato – Legittimazione all’azione diretta

In materia di assicurazione obbligatoria r.c.a., l’art. 122 cod. ass., che impone l’obbligo di assicurazione e vieta la circolazione del veicolo non assicurato, e l’art. 144 cod. ass., che disciplina l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile, operano su piani distinti; pertanto, la violazione dell’obbligo di copertura assicurativa non incide sulla legittimazione del danneggiato all’esercizio dell’azione diretta.

  • Cfr. Cass. 1799/2022.

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

Cassazione civile, sez. III, ordinanza 13/05/2026 (ud. 03/02/2026) n. 13863

(LINA RUBINO Presidente ; STEFANIA TASSONE – Consigliere Rel.)

FATTI Dl CAUSA

1. FA conveniva avanti al Giudice di Pace di Nola GP e la sua compagnia assicuratrice per la r.c. auto, X s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni tutti patiti a seguito del sinistro avvenuto il 13 febbraio 2012, alle ore 16.30 circa, in X. Esponeva in particolare l'attore che la P , alla guida dell'autoveicolo X , lo aveva tamponato mentre conduceva il motociclo X di proprietà di FA , facendolo cadere a terra e causandogli lesioni.

2. Avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Nola accoglieva la domanda risarcitoria proponeva appello X s.p.a.

FA resisteva al gravame, mentre rimaneva intimata GP.

3. Con sentenza n. 1192/2022 il Tribunale di Nola, in riforma della decisione del Giudice di Pace, rigettava la domanda risarcitoria proposta da FA , compensando integralmente le spese processuali.

4. Avverso tale sentenza, FA propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la compagnia assicurativa. Resta intimata GP

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.l, cod. proc. civ.

Il ricorrente e la società controricorrente hanno depositato rispettive memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso non articola i motivi in modo puntuale mediante numerazione progressiva; nondimeno, le censure all'impugnata sentenza risultano individuabili nel corpo dell'atto, perché precedute da rubrica in grassetto.

Alla p. 5 del ricorso il ricorrente denuncia "Violazione e/o falsa applicazione della disciplina relativa all'art. 193 cod. stradale".

Censura l'impugnata sentenza là dove ha ritenuto sussistere la responsabilità esclusiva del danneggiato nella produzione dell'evento lesivo, sul preminente rilievo per cui egli aveva condotto in circolazione un motociclo privo di copertura assicurativa ed aveva pertanto tenuto una condanna contra legem, tale, dunque, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., da elidere in radice qualsivoglia diritto al risarcimento, ed è quindi pervenuta ad affermare che "l'aver posto in circolazione ovvero l'aver condotto un veicolo che non poteva assolutamente circolare costituisca un comportamento illecito ed illegittimo così grave da essere immeritevole di tutela da parte dell'ordinamento m.

Sostiene che, invero, non esiste norma alcuna che ricolleghi alla scopertura assicurativa la conseguenza della perdita o dell'esclusione del diritto al risarcimento del danno.

2. Alla p. 6 del ricorso il ricorrente denuncia "Violazione e/o falsa applicazione della disciplina relativa al risarcimento dei danni cosi' come inserita nel codice delle assicurazioni e nel codice civile 1. violazione e/o falsa applicazione della disciplina relativa all'art. 193 cod. stradale".

Lamenta come abbia errato la corte di merito nel consentire, ad una circostanza dalla rilevanza esclusivamente amministrativa (la mancanza di copertura assicurativa), di produrre effetti sul piano civilistico, in relazione alla tutela risarcitoria. Evoca un precedente arresto di questa Corte, la sentenza n. 1179/22, in tema di interpretazione degli artt. 122 e 144 del codice delle assicurazioni private, ove si è espressamente precisato che: "la copertura assicurativa e il diritto al risarcimento si pongono su due piani diversi: la prima è una norma di carattere amministrativo che regola i rapporti tra privato e Stato, la seconda è una norma di carattere civile che regola i rapporti tra cittadini".

3. Alla p. 7 del ricorso il ricorrente denuncia "Violazione e/o falsa applicazione della disciplina relativa al risarcimento dei danni così come inserita nel codice delle assicurazioni e nel codice civile. Violazione dell'art. 2054 cc e 2043 c.c.".

Afferma che ha errato la corte di merito nel trascurare che "L'illecito civile da circolazione stradale si inquadra nella figura normativa descritta dall'art. 2043 c.c. integrata dall'art. 2054 c.c. che ha provveduto ad introdurre un sistema di presunzione relativo all'accertamento dell'elemento soggettivo dell'illecito. il 1 0 comma dell'art. 2054 c.c. pone dunque a carico del conducente l'obbligo di risarcire il danno cagionato, salvo che dimostri l'assenza di colpa offrendo la prova liberatoria specifica che la disposizione contempla. La scopertura assicurativa non è contemplata tra gli elementi atti a liberare il conducente".

4. Le summenzionate censure, che possono essere considerate alla stregua di tre motivi di impugnazione della sentenza di appello, risultano esser precedute, a p. 3 del ricorso, da alcune osservazioni preliminari svolte "ai fini della valutazione di ammissibilità del presente ricorso", in cui il ricorrente prospetta ulteriori doglianze, le quali, sebbene non numerate, sono così rubricate:

-) "Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia violazione dell'art. 329 c.p.c., 115 c.p.c. Vizio di ultrapetizione", in cui si lamenta che il giudice d'appello ha fondato il rigetto della domanda risarcitoria sul rilievo della scopertura assicurativa del motociclo condotto dal danneggiato, circostanza tuttavia sulla quale si sarebbe formato giudicato interno, in difetto di specifica impugnazione e perché prospettata solo tardivamente nella comparsa conclusionale dell'appellante compagnia assicurativa;

-) "Violazione e/o falsa applicazione della normativa relativa alla circolazione stradale così come indicata nell'art. 193", con cui si lamenta che il giudice di appello avrebbe dovuto considerare ininfluente, ai fini risarcitori, la circostanza connessa alla mancata copertura assicurativa del sinistro condotto occasionalmente dall'A

-) "Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto relative all'azione di risarcimento danni, così come disciplinata dal codice civile e dal codice delle assicurazioni art. 144 e 148 Dlgs 209/05",- con cui si lamenta che il giudice di secondo grado non considera affatto il diritto del conducente ad ottenere il risarcimento delle lesioni subite, indipendentemente dalla circostanza connessa alla copertura assicurativa.

4.1. E' peraltro possibile osservare che solo la prima delle summenzionate censure riveste rilevanza autonoma, mentre le altre due rispettivamente corrispondono al (primo) motivo dedotto a p. 5 del ricorso ed al (secondo) motivo dedotto a p. 7.

5. Tanto premesso, occorre anzitutto rilevare che la censura, autonomamente sviluppata a p. 3 del ricorso e che critica l'impugnata sentenza per vizio di ultrapetizione (v. Cass., n. 16899/2023: E' pur vero, in linea generale, che "In tema di giudizio di cassazione, l'omessa considerazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, dedotti come eccezione, non configura un vizio di motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma un "error in procedendo", per omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c., con la conseguenza che la sua deduzione in sede di legittimità postula che la parte abbia formulato l'eccezione in modo autonomamente apprezzabile ed inequivoco e che la stessa sia stata puntualmente riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini, con l'indicazione specifica dell'atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta").

Essa è, tuttavia, infondata nel merito.

E' sufficiente, al riguardo, rilevare che secondo costante orientamento di legittimità, "In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello" (Cass., n. 15228/2014; Cass., n. 18742/2019).

6. Il primo ed il secondo motivo, che per la stretta connessione possono essere scrutinati congiuntamente, sono invece fondati.

6.1. Come ricordato dal ricorrente, questa Suprema Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sul punto con la sentenza n. 1799 del 2022, ove ha rilevato che: -) l'art. 122 del codice delle assicurazioni private prevede l'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore e stabilisce che, se non è adempiuto, "non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate" (primo comma), facendovi conseguire la sanzione amministrativa (cfr. comma 1-quater) prevista dall'art. 193 del codice della strada; -) per altro verso, l'art. 144, "Azione diretta del danneggiato", prevede - sempre per quanto qui interessa - che il danneggiato per il sinistro causato dalla circolazione di un veicolo obbligato all'assicurazione "ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione" (primo comma), con litisconsorzio necessario includente il "responsabile del danno" (terzo comma) e termine di prescrizione dell'azione diretta verso l'assicurazione pari a quello cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile (quarto comma)"

Ne deriva che le due citate disposizioni attengono a diversi piani e che la violazione dell'obbligo di copertura assicurativa di cui all'art. 122 non incide affatto sulla legittimazione all'esercizio dell'azione diretta di cui all'art. 144.

Si è inoltre precisato che "Qualora, invero, il legislatore avesse inteso deprivare un danneggiato dalla fruizione dell'azione ex articolo 144 perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era il proprietario non era stato assicurato, logicamente avrebbe dovuto inserire nel titolo X - "Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti" -, e in particolare nel suo capo I - "Obbligo di assicurazione" - expressis verbis, o comunque in modo inequivoco, una siffatta considerevole sanzione, tale da comportare l'esclusione dalla,per così dire, certezza economica del risarcimento, la quale è l'origine dell'assicurazione obbligatoria r.c.a. E se per il trasportato "occasionale", privo di qualunque specifico rapporto con la proprietà e/o l'utilizzo del veicolo, ciò sarebbe contrario ad ogni principio di uguale tutela, come sancito nel più alto livello normativo, per il proprietario e il conducente comunque si tratterebbe di una deminutio di tale calibro da rendere appunto necessaria una scelta espressa da parte del legislatore, considerato che, tra l'altro, un'assoluta inammissibilità impedirebbe di fruire degli effetti del contratto assicurativo dell'altro veicolo anche nel caso in cui questo rivesta il ruolo di responsabile civile in misura completa, senza alcun concorso di colpa riconducibile a chi però in tal modo non sarebbe legittimato ad agire ex articolo 144, pervenendo così a un'assoluta illogicità nel bilanciamento dei valori e delle correlate tutele normative".

6.2. Nel dare continuità a tali principi di diritto, valga ancora rimarcare che la messa in circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa conduce all'applicazione di una sanzione amministrativa ed al fermo del veicolo, ma non può privare di tutela risarcitoria l'assicurato proprietario o il conducente non proprietario (né tanto meno l'eventuale trasportato), il che ulteriormente si desume dalla necessità di interpretare la normativa interna in conformità al diritto unionale (il riferimento, nel caso di specie, è alla direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, ed in particolare all'art. 18, che sancisce che "gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato ai sensi dell'articolo 3 possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro") anche per quanto concerne l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, con particolare riguardo, quindi, alla posizione del danneggiato (cfr. cass., n. 21896/2025; Cass., n. 13738/2020; cass., n. 1269/2018). Del resto, mettersi alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa per la r.c. auto significa accettare il rischio di pagare di tasca propria i danni cagionati ai terzi, ma non anche rinunciare ad essere risarciti dei danni patiti in proprio come conseguenza delle responsabilità altrui nelle condotte di guida.

7. Il primo ed il secondo motivo, dunque, sono fondati e vanno accolti, poiché l'interpretazione resa dal giudice d'appello non risulta correlata alla ratio di tutela del danneggiato che anima e sorregge tutto il codice delle assicurazioni, da interpretarsi anche in riferimento al principio, posto dalla giurisprudenza unionale, per cui vulneratus ante omnia reficiendus; il terzo motivo, nella misura in cui non risulta specificatamente correlato alla ratio decidendi dell'impugnata sentenza, va invece dichiarato inammissibile.

8. L'impugnata sentenza va cassata con rinvio al Tribunale di Nola, in persona di diverso Magistrato, per nuovo esame, in applicazione dei sopra indicati principi di diritto.

9. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il terzo.

Cassa l’impugnata Sentenza e rinvia al tribunale di Nola, in persona di diverso Magistrato, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio nella Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 3 Febbraio 2026.

Il presidente
Lina Rubino

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472