Amministrazione di sostegno – Consenso informato – Poteri sanitari – Valutazione concreta – Proporzionalità – Motivazione individualizzata

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1396 del 22/01/2026

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Amministrazione di sostegno – Poteri in ambito sanitario – Consenso informato – Estensione dei poteri rappresentativi – Valutazione concreta della capacità residua – Necessità di motivazione individualizzata – Divieto di richiamo astratto al principio di autodeterminazione

In materia di amministrazione di sostegno, il giudice non può negare l’estensione dei poteri dell’amministratore in ambito sanitario sulla base di un generico richiamo al principio di autodeterminazione di cui all’art. 32 Cost., dovendo invece accertare in concreto se il beneficiario sia ancora in grado di formare ed esprimere un consenso informato attuale, autentico e consapevole; ove risulti una infermità mentale abituale idonea a compromettere la capacità decisionale, l’attribuzione di poteri sostitutivi in materia terapeutica, ai sensi degli artt. 411 c.c. e 3 l. n. 219/2017, è legittima purché proporzionata, necessaria e adeguatamente motivata in relazione alle risultanze istruttorie.

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Cassazione civile sez. I – ordinanza 22/01/2026, n. 1396

FATTO E DIRITTO


1. Il procedimento trae origine dal ricorso con il quale i sig.ri Ro.Pa., Ca.Ch. e Ca.Ci., odierni ricorrenti, adivano il giudice tutelare per sentire accolta la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno in favore del sig. Ca.Gi., allora ottantacinquenne.

1.1 Con un primo provvedimento, datato 8.08.2023 e poi prorogato in data 9.09.2023 fino alla designazione definitiva avvenuta il 13/5/2024, il giudice tutelare nominava in via provvisoria e successivamente in via definitiva, l'avv. Be.Io.. Il provvedimento di proroga della nomina provvisoria dell'amm.tore di sostegno veniva reclamato dal beneficiario, che invocava l'insussistenza dei presupposti per la proroga. Si costituivano gli odierni controricorrenti proponendo reclamo incidentale.

1.2 In parziale accoglimento delle ragioni di questi ultimi, rigettati i motivi di reclamo principale del beneficiario, il Tribunale con provvedimento del 13.12.2023 decideva di estendere i poteri dell'amministratore provvisorio attribuendogli altresì la possibilità di procedere, in nome e per conto del beneficiario, alla gestione dei conti correnti intestati o cointestati del beneficiario (con operatività anche a mezzo bonifici e home banking anche dispositivo) fissando un limite di spesa per quanto riguarda le carte di credito in uso e in possesso del beneficiario di Euro 10.000 mensili e un limite di spesa per i bonifici effettuati dal beneficiario di Euro 10.000 mensili, nonché di provvedere a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi all'azienda della quale il beneficiario detiene partecipazioni azionarie.

1.3 Il 20.03.2024, istruita la causa e depositata la CTU disposta dal giudice tutelare, si teneva udienza all'esito della quale il giudice si riservava di provvedere.

Pendente la riserva, il 24.04.2024 l'amministratore di sostegno depositava due istanze con le quali chiedeva che il giudice adito stabilisse che il complessivo importo di Euro 20.000 fosse utilizzabile solo tramite carta di credito (e non anche tramite bonifico) e che le fosse concesso di sostituire l'organo amministrativo della società Edilverde e Beni internazionali Spa. Le istanze venivano accolte con provvedimento del 29.04.2024.

2. In data 13.05.2024 il giudice tutelare emanava il decreto di nomina definitiva confermando l'incarico conferito all'avv. Be.Io. con i poteri definiti dal provvedimento di reclamo del 13.12.2023 ed integrati dai provvedimenti autorizzativi del 29.04.2024.

Il provvedimento definitivo veniva impugnato da entrambe le parti.

2.1 In particolare, per quanto d'interesse in questa sede, gli odierni ricorrenti con reclamo chiedevano al Tribunale di Bologna di attribuire all'amministratore il potere di assumere ogni iniziativa necessaria per le esigenze di protezione, di cura e di assistenza, anche domiciliare del beneficiario; di prestare il consenso informato a terapie/interventi necessari alla cura del beneficiario, non essendo in grado di prestarlo autonomamente; di custodire i documenti del signor Ca.Ci. validi per l'espatrio; di limitare la capacità di testare e di donare del sig. Ca.Ci..

3. Con il provvedimento n. r. g. 6723 del 29.10.2024 il collegio, in parziale accoglimento del reclamo incidentale dei sig.ri Ro.Pa., Ca.Ch. e Ca.Ci. così statuiva: confermava l'amministrazione di sostegno, revocava i poteri conferiti con il provvedimento autorizzativo del 29.04.2024 relativi alla gestione societaria, e rigettava sia le domande relative alla limitazione della capacità di testare e donare del beneficiario sia la richiesta di ampliare i poteri dell'amministratore di sostegno alla prestazione del consenso informato e all'assunzione di iniziative di cura e assistenza del beneficiario sia la richiesta di custodire i documenti di viaggiare per impedire la libertà di circolazione dell'amministrato.

3.1 Il rigetto dei motivi di reclamo degli odierni ricorrenti era così motivato dal giudice del merito: "Se si ritiene infatti proporzionato alla tutela della persona del beneficiario il limite della somma mensile di cui può liberamente disporre, sarebbe sproporzionato e lesivo della dignità personale del beneficiario porre un limite alla libera circolazione e ai viaggi anche all'estero, così come la facoltà di testare e donare, non potendosi considerare il beneficiario privo della capacità di intendere e di volere, ma soggetto non in grado di comprendere informazioni complesse e ritenere in mente quanto comunicato ai fine di apprezzare pienamente le conseguenze della scelta e utilizzarle in previsione di una scelta realmente autonoma e ponderata. Né in base ai principi costituzionali di autodeterminazione ex art. 32 e alla convenzione di Oviedo del 1997 può accogliersi la richiesta dei reclamanti incidentali che all'Ads siano conferiti adeguati poteri in ordine alla valutazione della necessità e alla predisposizione di un'adeguata assistenza infermieristica e medica così da poter monitorare e preservare la salute del beneficiario. Residua quindi al sig. Ca.Ci. la capacità di poste in essere un atto personalissimo che non necessita di informazioni complesse quale quello di testare e di scegliere se e come farsi curare, non essendo previsto nell'ordinamento un dovere di curarsi, ma al contrario, il diritto a non curarsi" (p. 8 dell'ordinanza gravata).

4. Avverso tale provvedimento i sig.ri Ro.Pa., Ca.Ch. e Ca.Ci. propongono ricorso per cassazione ex art. 473 bis 58 c.p.c. affidandolo a tre motivi.

Il sig. Ca.Gi. e l'Avv. Be.Io. restano intimati.

4.1 Con il primo motivo i ricorrenti censurano la violazione o falsa applicazione di legge per violazione degli artt. 404,409, e 411, c.c. e dell'art. 3L. 219/2017, e per contrarietà ai principi giurisprudenziali della 5.C. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. Ad avviso dei ricorrenti, il giudice del merito avrebbe escluso l'estensione dei poteri dell'amministratore in ambito sanitario con una motivazione apodittica, disattendendo le risultanze istruttorie dalle quali risulterebbe l'ingravescenza delle condizioni psicofisiche del beneficiario.

4.2 Con il secondo motivo si censura la violazione o falsa applicazione di legge per violazione degli artt. 404,409,411 c.c. e 591 c.c. anche con riferimento all'art. 1 L. 6/2004 in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice del merito rifiutato di limitare la capacità di testare e donare del beneficiario, nonostante il comprovato stato di vulnerabilità psichica e l'incapacità di provvedere consapevolmente alla cura dei propri interessi patrimoniali.

4.3 Con il terzo motivo di ricorso si censura l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. con riferimento alla libertà di viaggiare. In particolare, i ricorrenti ribadiscono che il giudice del merito, nel rigettare i motivi di reclamo, avrebbe omesso di considerare le risultanze probatorie delle consulenze tecniche d'ufficio dalle quali emergerebbe a piana incapacità del soggetto, da un lato, di avere contezza del proprio stato di salute, di provvedere in autonomia alla cura di sé e della propria salute psicofisica, di essere in grado di viaggiare autonomamente e di assumere scelte strategiche di rilevante complessità in ordine all'amministrazione del proprio patrimonio.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato e può trovare accoglimento.

5.1 Il giudice del merito, nel disattendere la richiesta dei reclamanti volta a conferire all'amministratore di sostegno poteri in ordine alla valutazione della necessità di un'adeguata assistenza infermieristica e medica, ha fondato la propria decisione esclusivamente sulla contrarietà, in via generale, della misura al principio di autodeterminazione sancito dall'art. 32 della Costituzione e dall'art. 5 della Convenzione di Oviedo del 1997. Il provvedimento si limita, tuttavia, ad una lettura astratta e apodittica del diritto alla libertà terapeutica, obliterando ogni valutazione circa la capacità effettiva del beneficiario di formare e manifestare un consenso informato che sia autentico, attuale e coerente con il proprio orizzonte valoriale.

L'interpretazione del quadro normativo prospettata dal giudice tutelare non può essere condivisa.

5.2 Lo scopo cui è rivolto l'istituto dell'amministrazione di sostegno è individuato dall'art. 1 L. 6 del 2004 il quale, innovando il precedente sistema incentrato sugli istituti della interdizione ed inabilitazione, strumenti strettamente finalizzati alla perdita o conformazione limitativa della capacità di agire e funzionali alla gestione dell'assetto economico patrimoniale dell'interdetto o inabilitato, affida al nuovo modello il compito di "tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo e permanente".

5.3 L'istituto assume come cardine la protezione dell'autodeterminazione dell'amministrato in tutti gli ambiti in cui può esprimersi senza, tuttavia, determinare un pregiudizio nell'esercizio di diritti di pari rango quali il diritto alla salute; il diritto ad una condizione di vita dignitosa e non esposta a pericoli; il diritto a conservare il proprio assetto economico patrimoniale senza rinunciare alla propria indipendenza economica, tenuto conto del tenore di vita e delle concreta capacità reddituali personale; il diritto a non rinunciare ad interessi e modalità di vita quotidiana ove non espongano a pericoli connessi all'integrità psico fisica dell'amministrato.

5.4 Il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, nella parte in cui definisce i poteri di assistenza o sostituzione della volontà dell'amministrato, impone quindi un ponderato bilanciamento tra esigenze di protezione e salvaguardia della libertà personale, bilanciamento che si atteggia diversamente a seconda degli ambiti incisi.

5.5. Con specifico riguardo all'autodeterminazione in ambito sanitario, l'ordinamento ammette espressamente che i poteri dell'amministratore di sostegno siano estesi alla prestazione del consenso in ambito sanitario e alla predisposizione di un piano terapeutico volto alla cura del beneficiario allorché la volontà del paziente, che legittimerebbe l'intervento terapeutico, e che è riconosciuta come determinante, sia attinta da una condizione di infermità, provvisoria o definitiva, tale da non poter essere più formata consapevolmente e liberamente. In tale prospettiva, l'attribuzione all'amministratore di sostegno di poteri di sostituzione nelle scelte di carattere medico, nella misura in cui limita l'esercizio della libertà di scelta, non lede il diritto alla salute, ma ne garantisce l'effettività.

5.6 In tal senso rileva anzitutto l'art. 411 c.c., il quale dispone che "il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo". La norma, nel riconoscere la possibilità di estendere effetti e decadenze in funzione dell'interesse del beneficiario, consente di conferire all'amministratore poteri decisionali che possono incidere anche nell'ambito sanitario, ove ciò risulti necessario, proporzionato e adeguato allo stato di vulnerabilità accertato.

5.7 A questa conclusione conducono anche gli artt. 1 e 3 della legge n. 219 del 2017.

L'art. 1 qualifica il consenso informato come espressione della dignità e dell'autodeterminazione della persona, e ne richiede i requisiti di libertà e attualità, sicché "nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso" della persona interessata. L'art. 3 contempla, tuttavia, le ipotesi in cui il soggetto non sia in grado di esprimere tale consenso e il comma 4 stabilisce che "nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere".

5.8 La giurisprudenza di legittimità non ha mancato di riconoscere la centralità del consenso quale espressione della libertà personale e della dignità del paziente, valorizzandone la funzione di presidiare la scelta in tutte le sue implicazioni. È stato affermato, in particolare, che il consenso non si esaurisce nella mera adesione a un determinato trattamento, ma implica la facoltà di selezionare tra alternative possibili e, in ipotesi, di rifiutare la terapia o di interromperla "in tutte le fasi della vita, anche quella terminale" (Cass., 16 ottobre 2007, n. 21748), così elevando il dissenso terapeutico a manifestazione estrema dell'autonomia individuale. Più di recente è stato affermato che le direttive affidate all'amministratore di sostegno anticipatamente nominato in vista del momento eventuale in cui non si sarà più in grado di autodeterminarsi (d.a.t., disposizioni anticipate di trattamento), possono anche prevedere il rifiuto di determinate cure in quanto l'obbligo di rispettare sempre la dignità umana, sancito dall'art. 32 Cost., e dagli artt. 2,3 e 35 Cost. della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, include il diritto di rifiutare la terapia in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale, senza che tale rifiuto, ove informato, autentico e attuale incontri un limite di ordine pubblico in un inesistente dovere di curarsi (Cass., 20 novembre 2023, n. 32219).

5.9 Eppure, a monte della riflessione sulla insormontabilità del consenso (e del dissenso) del paziente, questa Corte ha sempre posto quale requisito indefettibile la necessaria attualità e autenticità della volontà terapeutica, la quale deve essere consapevole, informata e corrispondente al sentire del paziente nel momento in cui la decisione assume rilievo. Spetta al giudice del merito il compito di verificare in concreto la qualità dell'autonomia residua del beneficiario, la misura della vulnerabilità accertata e la necessità della rappresentanza sanitaria richiesta, motivando sui poteri da conferire secondo un criterio di proporzione e adeguatezza.

5.10 Nel caso di specie, tale valutazione è gravemente carente: il giudice tutelare evoca il carattere personalissimo delle scelte terapeutiche e ne fa discendere l'incompatibilità in radice con la possibilità di un intervento vicario dell'amministratore, omettendo di confrontarsi con le risultanze probatorie della consulenza tecnica d'ufficio ove si legge che il beneficiario "presenta , nell'attualità ed in ordine alla patologia psichiatrica di cui è affetto, una condizione di disturbo cognitivo con alterazioni affettive e comportamentali. Allo stato attuale, tale condizione non appare peraltro oggetto di specifiche cure, né il periziando appare consapevole ed in grado di rivolgersi spontaneamente a specialisti (e neppure al medico di medicina generale) per intraprendere un adeguato e auspicabile percorso diagnostico e terapeutico. Sulla base di tali considerazioni ritengo pertanto di poter propendere per la presenza in Ca.Gi. di una infermità mentale abituale che implica una impossibilità di provvedere autonomamente ai propri interessi personali e relativi alla cura di sé e della propria salute psicofisica" (p. 6 del provvedimento impugnato).

5.11 Tale omissione valutativa, nella quale il giudice del merito è incorso per aver aprioristicamente ritenuto in conflitto con il principio di autodeterminazione ex art 32 Cost. la domanda dei ricorrenti nella parte in chiedevano un ampliamento dei poteri dell'amministratore in ambito medico, pone la decisione fuori dal perimetro normativo ed in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità.

Alla luce delle considerazioni svolte, il motivo è fondato e va accolto.

6 Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si censura rispettivamente la violazione o falsa applicazione di legge per violazione degli art. 404,409,411 e 591 c.c., anche con riferimento all'art. 1 L. 6/2004 e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, anche con riferimento alla libertà di viaggiare, pongono questioni interconnesse.

7 Nel secondo motivo viene evidenziato che il Tribunale avrebbe disatteso la domanda relativa alla limitazione della capacità di testare e di donare, in violazione delle norme in epigrafe, non tenendo in considerazione le risultanze della Consulenza tecnica d'ufficio.

7.1 In particolare, viene affermato nella consulenza tecnica, come riportata nel provvedimento gravato: "Il signor Ca.Ci., inoltre è apparso affatto consapevole delle bizzarrie dei propri comportamenti più recenti, delle conseguenze dagli stessi sia sul piano personale (...) che patrimoniale ed appare evidentemente poco realistico che egli assumo decisioni strategiche, di rilevante complessità e magnitudo economica in autonomia"(p. 5 del provvedimento impugnato) ed ancora: "alla luce di quanto rilevato, sussiste nel caso in esame, a parere della scrivente, in legame diretto e causale tra la sindrome cognitiva (deficit cognitivi e disturbi emotivi e comportamentali) individuata all'esame delle condizioni cliniche e descritta anche dalla documentazione sanitaria esaminata nel periziando e la compromissione permanente e non temporanea della sua capacità di essere autonomo nel provvedere ai propri interessi. Più dettagliatamente e nello specifico va sottolineata soprattutto l'incapacità di rievocare i fatti in modo circostanziato, la tendenza alla reiterazione e alla persistenza dei concetti, con una evidente difficoltà di comprendere appieno quanto gli viene chiesto e detto, soprattutto in condizioni di maggiore complessità e laddove vengano richieste capacità di astrazione e di confrontazione critica, elementi cognitivi necessari al prendere decisioni strategiche quali quelle necessarie per la gestione patrimoniale". (p. 5 del provvedimento impugnato).

8 I motivi sono fondati e possono trovare accoglimento nei termini che seguono.

8.1 Occorre premettere che il beneficiario dell'amministrazione di sostegno non può considerarsi, alla luce delle norme richiamate dai ricorrenti, presuntivamente incapace di testare o di donare. Il legislatore estende ex art. 411 co. 2 c.c. all'amministratore di sostegno l'incapacità di ricevere per testamento di cui all'art. 596 c.c., ma non annovera tra i casi di incapacità tipizzati dall'art. 591 c.c. quello del soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno.

8.2 Da tempo, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ammesso la possibilità che il giudice tutelare, come previsto dall'art. 411 co. 4 c.c., nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno o successivamente possa disporre che gli effetti limitativi alla capacità di testare e donare siano estesi al beneficiario, superando la tesi contraria a mente della quale il carattere eccezionale dell'incapacità di testare e la natura stessa degli atti personalissimi impedissero l'intervento della volontà di un terzo in funzione d'intermediazione o integrazione di quella dell'interessato.

8.3 In particolare, l'indagine che deve svolgere il giudice tutelare nel disporre la limitazione di cui all'art. 591 c.c. consiste nell'accertamento di un grado d'incapacità cognitiva e volitiva, tale da non consentirne l'autonoma formazione ed espressione di una volontà testamentaria libera e consapevole (Cass. 21.05.2018 n. 12460).

8.4 Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince che il Tribunale ha formalmente preso atto ed aderito alle conclusioni della Ctu che "con ampia motivazione immune da vizi logici" (p. 8 del provvedimento) ha accertato le condizioni del beneficiario individuando un quadro clinico compromesso dal progressivo ed irreversibile grave deterioramento cognitivo.

8.5 Il rilievo è rimasto tuttavia privo di conseguenze sulla decisione del giudice del merito. È mancato, infatti, il rilievo del collegamento causale tra l'accertamento condiviso delle condizioni psico fisiche e la ricaduta sulla decisione relativa alla conservazione della capacità di donare e di testare. Nel disattendere la richiesta di una limitazione della capacità del beneficiario di testare e donare, si afferma che le limitazioni sarebbero sproporzionate e lesive della dignità personale del beneficiario in considerazione della somma mensile di cui lo stesso può liberamente disporre, erroneamente correlando la capacità di amministrare liberamente la porzione di patrimonio rimessa alla sua disponibilità ordinaria, con la piena capacità di compiere atti dispositivi sull'intero patrimonio, mortis causa o donandi causa. Tuttavia, la disponibilità quotidiana di una somma di denaro, pur rilevante, attiene alla gestione corrente delle necessità economiche del soggetto e presuppone un giudizio di adeguatezza riferito al fabbisogno e alla relativa capacità di spesa; la capacità di testare e di compiere liberalità donative, per contro, richiede un diverso e più elevato grado di consapevolezza, non solo in quanto potenzialmente relativa all'integrità e all'interezza dell'asse patrimoniale e alle sorti di questo oltre la propria morte, ma anche in quanto condizionata da elementi esistenziali e valoriali che concorrono ad integrare il carattere personalissimo dell'atto.

8.6 Alla diversa afflittività della misura sulla sfera giuridica del soggetto deve necessariamente corrispondere una valutazione autonoma fondata su un parametro qualitativo diverso: tale valutazione è stata del tutto pretermessa dal giudice del merito.

9 Anche il terzo motivo può trovare accoglimento risultando del tutto omesso l'esame delle ultime esperienze di viaggio in autonomia dell'amministrato e la sua dimostrata incapacità di non mettere in grave pericolo la sua salute, così come anche in relazione a questo specifico potere non vi è stato un confronto neanche minimo con le valutazioni del Ctu.

10 In conclusione, il limite di astrattezza che ha caratterizzato la valutazione dei motivi del reclamo relativi alle scelte sanitarie e alla capacità di testare e donare si riscontra anche in relazione alla libertà di circolazione. È mancata l'indagine sull'attualità delle condizioni dell'amministrato risultate in aggravamento nel corso del procedimento ed anche qualsiasi giudizio prognostico.

Le limitazioni della libertà di autodeterminarsi possono essere anche conformate secondo le disposizioni del giudice tutelare o del giudice del reclamo. Esse hanno un elevato grado di flessibilità e di adeguamento alle condizioni anche economico patrimoniali individuali non potendo, però, essere frutto di considerazioni meramente generali ed astratte.

11 In definitiva, il ricorso è fondato in relazione a tutti e tre i motivi e deve essere accolto.

12 Alla cassazione del provvedimento impugnato segue il rinvio al Tribunale di Bologna in diversa composizione anche per la decisione sulle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte,

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Bologna in diversa composizione anche per la decisione sulle spese processuali del giudizio di legittimità.


Così deciso in Roma, il 19 novembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2026.

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