Processo civile – Sospensione atipica – Regolamento di competenza – Artt. 295 e 296 c.p.c. – Art. 297 c.p.c. – Estinzione del processo

Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.14226 del 14/05/2026

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Processo civile – Sospensione del processo – Sospensione atipica – Sospensione anomala – Casi tassativi – Accordo delle parti – Motivi di opportunità – Regolamento di competenza – Corte di cassazione – Corte costituzionale – Corte di giustizia UE

Non è consentita al giudice alcuna facoltà discrezionale di sospensione del processo civile, d’ufficio o sull’accordo delle parti, fuori dai casi tassativi stabiliti dalla legge e per mere ragioni di opportunità, quali l’attesa di una pronuncia della Corte di cassazione in altri giudizi, la pendenza di una questione di legittimità costituzionale o di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE; il provvedimento che disponga una sospensione atipica del processo civile è impugnabile con regolamento di competenza. (Nella specie, la sospensione atipica era stata disposta in appello, su concorde richiesta delle parti, in attesa della decisione della Corte di cassazione su un’impugnazione relativa a una domanda analoga).

Processo civile – Sospensione del processo – Sospensione atipica – Artt. 295 e 296 c.p.c. – Regolamento necessario di competenza – Mancata impugnazione – Art. 297 c.p.c. – Estinzione del processo – Prosecuzione della causa – Fissazione dell’udienza

In presenza di un erroneo provvedimento di sospensione del processo, difforme dal modello legale degli artt. 295 e 296 c.p.c., anche se non tempestivamente impugnato mediante regolamento necessario di competenza, non trova applicazione l’art. 297 c.p.c.; ne consegue che il giudice non può dichiarare l’estinzione del processo per mancata richiesta di prosecuzione entro il termine di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, potendo invece, una volta riscontrata l’erroneità dell’ordinanza di sospensione, fissare, su istanza di parte o d’ufficio, l’udienza per la prosecuzione della causa.

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Cassazione civile sez. un., sentenza 14/05/2026 (ud. 24/02/2026) n. 14226

(Dott. D'ASCOLA Pasquale D'Ascola - Primo Presidente; Dott. SCARPA Antonio - Consigliere Rel.)

FATTI DI CAUSA

1.- La Regione del Veneto ha proposto ricorso, notificato il 16 marzo 2023 ed iscritto al n. R.G. 6232/2023, articolato in unico motivo, avverso la sentenza n. 705/2022 della Corte d'Appello di Venezia, pubblicata il 17 gennaio 2023.

L'Azienda U.L.S.S. n. 2 "Marca trevigiana" (successore dell'Azienda U.L.S.S. n. 8) ha proposto ricorso notificato il 18 marzo 2023 ed iscritto al n. R.G. 7569/2023, articolato in tre motivi, avverso la stessa sentenza n. 705/2022 della Corte d'Appello di Venezia.

Ha resistito con controricorsi Gi.Re.

2. - La causa ha per oggetto la domanda per differenze retributive avanzata dal dottor Gi.Re. in relazione allo svolgimento dell'incarico di direttore generale presso l'Azienda U.L.S.S. n. 7 (negli anni 1995-1999) e presso l'Azienda U.L.S.S. n. 8 (negli anni 2000-2007), sul presupposto dell'adeguamento dei compensi spettanti ai direttori sanitari, amministrativi e dei servizi sociali rispetto agli incrementi delle retribuzioni della dirigenza del comparto sanitario intervenuti negli anni 2000-2007. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Treviso con sentenza n. 73/2013 condannò la Regione del Veneto a pagare al dottor Gi.Re. la somma complessiva di Euro 588.732,33, oltre interessi e rivalutazione, di cui Euro 253.886,77 a carico dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 ed Euro 334.845,55 a carico dell'Azienda U.L.S.S. n. 8.

3. - La sentenza di primo grado è stata appellata dall'Azienda U.L.S.S. n. 8 e dalla Regione del Veneto.

4. - Riunite le impugnazioni, all'udienza del 16 febbraio 2017 è stata disposta la sospensione del giudizio in base a quanto risultante dal relativo verbale: "(i) procuratori delle parti concordemente chiedono che sia disposta la sospensione del presente processo fino alla decisione da parte della Corte di Cassazione del primo giudizio relativo a domanda analoga a quella proposta in causa da direttore generale di ASL.

L'avv. Spadaro si impegna a non dare esecuzione alla sentenza di 1 grado favorevole prima della pronuncia di Cassazione. La Corte dispone che la causa sia sospesa, nei termini dell'accordo tra le parti".

5. - La Regione del Veneto ha poi provveduto alla riassunzione mediante ricorso depositato il 14 febbraio 2022, dopo che la Corte di cassazione aveva pronunciato la sentenza n. 12640/2021, pubblicata il 12 maggio 2021, nonché la sentenza n. 12940/2021, pubblicata il 13 maggio 2021, nelle cause tra A.P., direttore generale di altre ASL, le medesime aziende sanitarie e la Regione del Veneto.

6. - Su conforme eccezione dell'appellato, la Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato estinto il giudizio per la tardività della riassunzione effettuata il 14 febbraio 2022. La Corte di Venezia ha affermato che all'udienza del 16 febbraio 2017 era stata disposta non la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma la sospensione "volontaria" di cui all'art. 296 c.p.c., ipotesi comunque soggetta ai termini di cui all'art. 297 c.p.c.

7. - La sentenza impugnata, per argomentare la ritenuta operatività nella specie degli artt. 296e 297 c.p.c., ha prestato adesione alla ricostruzione operata nella sentenza n. 7580/2013 di questa Corte, pubblicata il 26 marzo 2013, inerente ad un caso di riassunzione di processo sospeso per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito di questione sollevata da altro giudice.

7.1. - La Corte d'Appello ha quindi definito "irrilevante la questione, sulla quale le parti si sono pure soffermate, relativa al passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Cassazione n. 12640/2021" ed ha poi sostenuto che il dies a quo del termine di riassunzione dovesse rinvenirsi nella data di decisione del primo giudizio pendente in Cassazione (12 maggio 2021), evincendosi sotto più aspetti che la Regione del Veneto fosse "a conoscenza" della pronuncia della sentenza n. 12640 del 2021, essendo, del resto, essa stessa parte di quel processo.

7.2. - La Corte d'Appello ha parimenti escluso che vi fosse stata una tempestiva riassunzione del giudizio ad opera dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 (che non era stata parte del procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di cassazione, culminato con la sentenza n. 12640 del 2021). Ciò in quanto la U.L.S.S. n. 2 si era comunque costituita soltanto con memoria del 10 ottobre 2022, dopo quindi la riassunzione effettuata dalla Regione del Veneto mediante il ricorso depositato il 14 febbraio 2022 e dopo la pronuncia e la comunicazione a tutte le parti, in data 9 marzo 2022, del decreto di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo, segnante, in ogni caso, la "legale conoscenza dell'intervento della sentenza della Corte di Cassazione e dell'avvenuta riassunzione da parte della Regione".

8. - Fissata per la decisione dei ricorsi dinanzi alla Sezione Lavoro l'adunanza del 5 febbraio 2025, i difensori della Regione del Veneto, nel ricorso iscritto al NRG. 6232/2023, e il difensore della Azienda U.L.S.S. n. 2 "Marca trevigiana", con riferimento al ricorso iscritto al NRG 7569/2023, in data 20 gennaio 2025 hanno presentato, a norma dell'art. 376, comma 2, c.p.c. istanza di rimessione alle Sezioni Unite, perché le stesse si pronunciassero sulla questione della c.d. sospensione anomala o atipica e della individuazione del dies a quo da cui far decorrere il relativo termine per riassumere un giudizio così sospeso.

8.1. - Con provvedimento del 28 gennaio 2025, il Presidente Aggiunto, ritenuto che ricorressero i presupposti di cui all'art. 374, comma 2, c.p.c., ha assegnato i ricorsi alle Sezioni Unite per pronunciare sulla questione di massima di particolare importanza se sia configurabile la sospensione impropria in senso lato del processo civile, se ad essa sia applicabile l'art. 297 c.p.c. e quale sia eventualmente il dies a quo di decorrenza del relativo termine.

8.2. - Ha depositato memorie il Pubblico Ministero, chiedendo di accogliere i ricorsi e di enunciare il principio di diritto nei termini di seguito esposti.

Hanno depositato memorie altresì Gi.Re. e l'Azienda U.L.S.S. n. 2 "Marca trevigiana".

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorso proposto dalla Regione del Veneto, iscritto al n. R.G. 6232/2023, e il ricorso proposto dall'Azienda U.L.S.S. n. 2 "Marca trevigiana", iscritto al n. R.G. 7569/2023, devono essere riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c. Essendo stato notificato il 16 marzo 2023 il ricorso iscritto al n. R.G. 6232/2023, quello poi notificato il 18 marzo 2023 ed iscritto al n. R.G. 7569/2023, ancorché formulato con atto a sé stante, si converte in ricorso incidentale.

2. - L'unico motivo del ricorso spiegato dalla Regione del Veneto deduce la nullità della sentenza impugnata per falsa applicazione dell'art. 297 c.p.c., in violazione degli artt. 152 c.p.c. e 14 preleggi. La doglianza critica le argomentazioni offerte dalla sentenza n. 7580 del 2013, cui si è conformata la Corte d'Appello di Venezia, osservando che l'art. 297 c.p.c. si riferisce soltanto alla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. e non ne è consentita una applicazione analogica. Tanto meno corretta, ad avviso della ricorrente principale, è la riconduzione della sospensione anomala o atipica alla c.d. sospensione volontaria di cui all'art. 296 c.p.c., la quale non pone alcun problema di prosecuzione del giudizio, in quanto è disposta per un tempo predefinito (non superiore a tre mesi). La conseguenza di tale ricostruzione è che alla sospensione volontaria non potrebbe mai applicarsi l'art. 297 c.p.c., perché quest'ultimo presuppone che l'istanza venga proposta dopo la cessazione della causa di sospensione. Dunque, la sospensione c.d. anomala o atipica andrebbe modellata sulla fattispecie di quella necessaria, con la quale condivide il connotato della indeterminatezza del momento in cui cesserà la causa della sospensione e quindi la potenziale applicabilità dell'art. 297 c.p.c.: ma l'art. 297, inequivocabilmente, si applica alla sola sospensione necessaria.

Il primo motivo del ricorso proposto dall'Azienda U.L.S.S. n. 2 "Marca trevigiana" deduce la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 152, 296 e 297 c.p.c. per l'erronea declaratoria di estinzione del giudizio. La censura espone che non vi è ragione per ricondurre una sospensione come quella disposta all'udienza del 16 febbraio 2017 dalla Corte d'Appello di Venezia alla fattispecie della sospensione volontaria ex art. 296 c.p.c.

La ricorrente incidentale osserva che il giudizio si trovava nella fase della decisione e che il provvedimento non determinava il periodo in cui il processo rimaneva sospeso, dovendosi comunque attendere la pronuncia della Corte di cassazione sul caso analogo. Dal provvedimento del 16 febbraio 2017 risulterebbe che i giudici di appello avessero non soltanto assecondato una richiesta delle parti, quanto ritenuto opportuno soprassedere temporaneamente dalla decisione. Si trattava, quindi, di un caso di sospensione ulteriore rispetto a quelli regolati dagli artt. 295 c.p.c. e 296 c.p.c., cui non sarebbe applicabile l'art. 297 c.p.c.

Il secondo motivo del ricorso proposto dall'Azienda U.L.S.S. n. 2 "Marca trevigiana" denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 152, 296 e 297 c.p.c., con riferimento alla declaratoria di estinzione del giudizio, evidenziando che, anche a voler ammettere che nella fattispecie per cui è causa dovesse operare l'art. 297 c.p.c., la riassunzione effettuata dalla Regione del Veneto non si sarebbe comunque rivelata tardiva. La Corte d'Appello di Venezia, affermando che la decorrenza del termine di riassunzione dovesse intendersi segnata dalla data della decisione del "caso-guida" all'esame della Corte di cassazione, avrebbe creato un termine perentorio non previsto dalla legge, mutuato dal primo comma dell'art. 297 c.p.c., che tuttavia si riferisce al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia pregiudicante di cui all'art. 295 c.p.c.

Da ultimo, il secondo motivo del ricorso incidentale assume che la sentenza della Corte di cassazione n. 12640/2021, pubblicata il 12 maggio 2021, sarebbe passata in giudicato il 12 novembre 2021, sicché il termine di tre mesi ai sensi del primo comma dell'art. 297 c.p.c. sarebbe venuto a scadere proprio il 14 febbraio 2022, giorno coincidente con quello del deposito del ricorso per la riassunzione effettuato dalla Regione del Veneto.

Il terzo motivo del ricorso proposto dall'Azienda U.L.S.S. n. 2 "Marca trevigiana" censura, infine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 296e 297 c.p.c., con riferimento alla declaratoria di estinzione del giudizio nei riguardi della medesima ricorrente incidentale. La doglianza evidenzia che solo con la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza ricevuta il 9 marzo 2022 il difensore dell'Azienda U.L.S.S. n. 8 ebbe notizia della decisione resa dalla Corte di cassazione nel caso analogo, allorché, quindi, la causa era stata già riassunta mediante il ricorso depositato il 14 febbraio 2022 dalla Regione del Veneto, sicché alcuna ulteriore riassunzione poteva esigersi da parte dell'Azienda sanitaria.

3. - Il controricorrente Gi.Re. resiste alle avverse censure, ritenendole inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis n. 1) c.p.c., in quanto la Corte d'Appello di Venezia avrebbe deciso la questione di diritto in modo conforme alla sentenza di questa Corte n. 1699/1987, pubblicata il 17 febbraio 1987, nonché alla sentenza n. 12735/1992, pubblicata il 28 novembre 1992, ed ancora alla sentenza n. 7580/2013, pubblicata il 26 marzo 2013. Il controricorrente replica che, sulla base dei due precedenti più remoti appena richiamati, il termine per la riassunzione, decorrente dalla pubblicazione della decisione sul caso analogo, avrebbe dovuto reputarsi quanto meno ordinatorio, in virtù del principio dettato dall'art. 152, comma 2, c.p.c., senza che nella specie risultasse formulata alcuna utile istanza di proroga prima della sua scadenza. Il controricorso di Gi.Re. avverte che, in ogni modo, non potrebbe ammettersi, in forza del principio della ragionevole durata del processo, un meccanismo di riassunzione della causa rimesso alla mera volontà delle parti.

4. - Il Pubblico Ministero nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 378, comma 1, c.p.c., ha chiesto di accogliere i ricorsi, enunciando il seguente principio di diritto: "(è) inammissibile la sospensione del giudizio in attesa della decisione su una questione di costituzionalità o su una pregiudiziale eurounitaria, sollevate in altro giudizio ovvero di una decisione della Corte di cassazione su un altro giudizio, anche se vi è l'accordo fra le parti ed il giudice non abbia fissato un'udienza per la prosecuzione. In caso sia disposta una tale sospensione e le parti non abbiano richiesto il regolamento di competenza ex art. 42 cpc, il termine per la riassunzione del giudizio è quello perentorio di cui all'art. 297 cpc, che decorre dalla comunicazione, da parte della cancelleria, o dalla notificazione della controparte del provvedimento in attesa del quale era stata disposta la sospensione ovvero dalla dichiarazione proveniente dalla stessa parte che, riassumendo il processo, affermi di essere a conoscenza del provvedimento".

5. - Per l'identità dei profili affrontati nelle rispettive censure, possono esaminarsi congiuntamente l'unico motivo del ricorso avanzato dalla Regione del Veneto e il primo motivo del ricorso proposto dall'Azienda U.L.S.S. n. 2 "Marca trevigiana".

5.1. - Questi motivi investono la questione - ritenuta di massima di particolare importanza nel decreto emesso in data 28 gennaio 2025 dal Presidente Aggiunto - se sia configurabile la sospensione impropria in senso lato del processo civile, se ad essa sia applicabile l'art. 297 c.p.c. e quale sia eventualmente il dies a quo di decorrenza del relativo termine.

Tale questione concerne dunque, in via più generale, il punto di equilibrio tra i poteri di iniziativa del giudice e quelli delle parti, riguardando, così, non soltanto considerazioni di tecnica processuale, ma anche, e prima ancora, lo scopo del "giusto processo civile", che, come spiegava già la sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 1986, "vien celebrato non già per sfociare in pronunce procedurali che non coinvolgono i rapporti sostanziali delle parti che vi partecipano - siano esse attori o convenuti - ma per rendere pronuncia di merito rescrivendo chi ha ragione e chi ha torto".

5.2. - Come avverte lo stesso decreto di assegnazione dei ricorsi a queste Sezioni Unite, si tratta di tema che riguarda sia la disciplina della sospensione concordata su istanza delle parti di cui all'art. 296 c.p.c., sia la ricostruzione di quelle ipotesi di c.d. "sospensione impropria" in senso lato, le quali comprendono le numerose e frequenti fattispecie in cui il processo subisce un periodo di stasi, o perché la sua definizione dipende dalla risoluzione di una medesima questione su cui è attesa una pronuncia della Corte di cassazione da rendere in altri giudizi dinanzi ad essa pendenti, o perché il giudice deve applicare una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale, oppure abbia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E.

5.3. - Dalla ricognizione di alcune recenti decisioni delle sezioni semplici di questa Corte, richiamate nel decreto del 28 gennaio 2025 e che di seguito saranno riprese, emerge, secondo quanto afferma il medesimo provvedimento del Presidente Aggiunto, una difformità di interpretazioni circa l'ammissibilità e gli eventuali conseguenti effetti della c.d. sospensione "impropria" in senso lato del processo.

Ciò rivela l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità delle censure ai sensi dell'art. 360-bis n. 1) c.p.c., sollevata dal controricorrente: il provvedimento impugnato ha infatti risolto una questione di diritto in ordine alla quale non sussiste un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

I profili di contrasto riguardano: a) se la sospensione impropria in senso lato del processo civile, pur diffusa nella prassi, costituisca una sospensione facoltativa praeter o contra legem; b) se, una volta che essa sia stata comunque disposta, le parti debbano chiedere la fissazione di un'udienza nel rispetto dell'art. 297 c.p.c.; c) quale sia, infine, il dies a quo di decorrenza del relativo termine.

5.4. - Il decreto di assegnazione dei ricorsi a queste Sezioni Unite segnala che la questione in esame emerge anche nelle pronunce della Corte costituzionale, la quale ha talvolta stigmatizzato la prassi della "sospensione impropria" disposta in attesa della decisione sulla questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto le stesse norme, sollevata da altro giudice.

Nel medesimo decreto si menziona altresì la sentenza del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria) 22 marzo 2024, n. 4, attinente alla configurabilità e agli effetti della c.d. sospensione impropria "in senso lato" del processo amministrativo.

6. - Queste Sezioni Unite, ancora di recente, con la sentenza n. 21763/2021, del 29 luglio 2021, nel definire l'ambito della sospensione necessaria del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., con riguardo (salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica) al rapporto di pregiudizialità tecnica fra due cause, differenziandola dalla c.d. sospensione facoltativa prevista dall'art. 337, comma 2, c.p.c., hanno ricondotto la soluzione prescelta ai principi costituzionali, convenzionali e sovranazionali della ragionevole durata del processo e della effettività della tutela giurisdizionale. La relazione di pregiudizialità tecnica fra le due cause, richiesta dall'art. 295 c.p.c., suppone, in particolare, un rapporto giuridico pregiudiziale che appartiene alla fattispecie di un distinto rapporto giuridico pregiudicato, e non già la semplice rilevanza della medesima questione di interpretazione o di legittimità della norma da applicare devoluta da altro giudice.

La sentenza n. 21763 del 2021 ha definito la sospensione ex art. 295 c.p.c. come "una vicenda anomala o di crisi del processo di cognizione, che influisce sull'andamento normale del processo, cui imprime un arresto dello svolgimento".

Accanto alla sospensione necessaria, si pone la sospensione c.d. volontaria, la quale, tuttavia, postula l'istanza "di tutte le parti", può essere disposta "per una sola volta" e si protrae "per un periodo non superiore a tre mesi".

6.1. - La sentenza n. 21763 del 2021 ha, in verità, confermato la propensione ormai consolidata da tempo per una lettura restrittiva dell'istituto della sospensione necessaria del processo, emergente già dalle pronunce delle Sezioni Unite n. 10027/2012 del 19 giugno 2012 e n. 14060/2004 del 26 luglio 2004, ove si osservava che la vicenda contemplata dall'art. 295 c.p.c. "determina l'arresto del processo dipendente per un tempo indeterminato e certamente non breve, poiché la paralisi del processo è destinata a protrarsi fino al passaggio in giudicato della decisione sulla causa pregiudiziale (art. 297, comma 1, c.p.c.), onde evitare il rischio di conflitto tra giudicati. In tal modo, in funzione della realizzazione del valore processuale dell'armonia dei giudicati, viene sacrificato il valore processuale della sollecita definizione dei giudizi". Questa lettura restrittiva dell'art. 295 c.p.c., secondo i precedenti ora ricordati, oltre ad essere imposta dal testo dell'art. 111, secondo comma, Cost. fissato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, troverebbe conferma prima ancora nella riformulazione dell'art. 42 c.p.c. operata dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, con la previsione che i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 dello stesso codice possono essere impugnati con l'istanza di regolamento di competenza.

In tal senso, l'ordinanza n. 14670/2003 di queste Sezioni Unite, pubblicata il 1 ottobre 2003, chiariva che nel quadro di disciplina emergente dalla riforma del 1990 del codice di rito non vi è più spazio "per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal Giudice fuori dai casi tassativi di sospensione legale. Atteso che, ove pure ammessa in tesi, una tale facoltà - oltre che inconciliabile con il rilevato "disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo" sotteso alla riforma dell'art. 42 c.p.c. e sottolineato anche dal giudice delle leggi (sent. n. 182/96) - si porrebbe comunque in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3) e della tutela giurisdizionale (art. 24) che con il canone, infine, della "durata ragionevole", che la legge deve assicurare nel quadro del "giusto processo" ai sensi del novellato art. 111 Cost. (cfr. Cass. 11987/01)". Con la conseguenza che "una volta esclusa l'immanente possibilità di una sospensione facoltativa ope iudicis del giudizio, ne deriva come logico corollario, per ragioni sistematiche, la impugnabilità, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., di ogni provvedimento di sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, e che il ricorso debba essere accolto, ogni qualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione ex lege. Attese che, altrimenti, ne deriverebbe la incoerente conseguenza di sottrarre al controllo di questa Corte proprio i provvedimenti adottati per mere ragioni di opportunità e in assenza delle condizioni previste, in via eccezionale, dal legislatore".

6.2. - Questo approccio giurisprudenziale convalida la diffusa esegesi dottrinale che guarda alla sospensione del giudizio come istituto di carattere eccezionale, che contrasta con la funzione primaria del processo di garantire alle parti una risposta finale nel merito alle loro domande di giustizia, ed è perciò ammissibile solo nei casi stabiliti dalla legge, non essendone possibile un'applicazione analogica, né derogarvi quanto alla struttura o alla durata.

La sospensione è descritta in dottrina come una "vicenda anormale del processo", o, altrimenti, come una "crisi del procedimento", o ancora come una causa di improponibilità della domanda che si risolve in un "diniego di giustizia, sia pure temporaneo".

7. - La controversia in esame concerne, per il vero, una ipotesi di sospensione del processo che non appare immediatamente riconducibile ad alcuna delle molteplici fattispecie tipiche elaborate dal legislatore, accomunate dall'effetto di provocare uno stato di quiescenza che limita o vieta il compimento di atti del procedimento.

7.1. - Va detto che gli studiosi osservano come queste numerose previsioni normative di sospensioni del processo, in particolare di cognizione, si diversificano tra di loro sia quanto ai meccanismi di operatività (risultando automatiche, oppure subordinate ad un provvedimento del giudice, che è poi talvolta vincolato, talaltra discrezionale), sia quanto alla loro durata (talvolta subordinata alla scadenza di un termine predefinito, talaltra invece correlata alla data incerta di cessazione della causa che vi ha dato origine), sia quanto ai tempi stabiliti per la tempestività della riassunzione.

7.2. - Sovviene, con riguardo almeno all'ultimo punto, il principio affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 1970 (pubblicata il 4 marzo 1970), che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma primo, del codice di procedura civile, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione, anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso.

La Corte costituzionale, con enunciazioni cui può attribuirsi portata generale, evidenziò che "se appare razionale che sia assegnato agli interessati e non all'ufficio il compito di rimettere in moto il meccanismo del processo dopo che sia venuta meno la causa della sospensione, non può dirsi legittimo il criterio secondo cui la decorrenza del relativo termine (...) è ricollegata a fatti che, in ipotesi non eccezionali né rare (e tutte riflettenti la stessa esigenza), dalle parti del processo sospeso non sono conosciuti non solo all'atto in cui essi si verificano ma neppure successivamente, o sono conoscibili solo con l'impiego di una diligenza più che normale. (...). La parte è per ciò solo posta in posizione di evidente svantaggio; ma lo è anche se la cessazione della causa della sospensione possa da lei essere conosciuta in quanto ciò avviene a mezzo di indagini che non sempre sono producenti e che comunque sono non facili e onerose. E non si garantisce, in tal modo, il regolare e normale svolgimento del contraddittorio. Le parti del processo civile sospeso, e segnatamente quelle interessate alla prosecuzione, non hanno assicurato il diritto di difesa in modo effettivo ed adeguato e nel rispetto del principio di eguaglianza".

A tali principi si è ispirata da ultimo anche la sentenza n. 12154/2021 di queste Sezioni Unite, pubblicata il 7 maggio 2021, in tema di interruzione del processo, al fine di evitare quella che si è definita una "estinzione misteriosa o silenziosa" per le parti.

8. - Il provvedimento nella specie reso dalla Corte d'Appello di Venezia all'udienza del 16 febbraio 2017 aveva disposto la sospensione della causa "nei termini dell'accordo tra le parti", avendo i procuratori delle stesse "concordemente" avanzato richiesta in tal senso. La durata della sospensione, convenuta tra le parti e pedissequamente ordinata dal Collegio, non era parametrata alla scadenza di un termine computato a giorni, a mesi o ad anni, ma rimesso al verificarsi di un evento incertus quando, individuato con riguardo al momento della "decisione da parte della Corte di Cassazione del primo giudizio relativo a domanda analoga a quella proposta in causa da direttore generale di ASL". A ciò si accompagnava un pactum de non exequendo inerente alla sentenza di primo grado appellata e affidato al medesimo termine finale. Nulla invece si conveniva fra i contendenti in ordine alla decorrenza ed alla durata del distinto e successivo termine per richiedere la fissazione dell'udienza in cui il processo dovesse proseguire una volta intervenuta la pronuncia della Corte di cassazione sul "caso-guida" individuato.

9. - Le questioni rimesse alla decisione di queste Sezioni Unite dal decreto del 28 gennaio 2025 pronunciato dal Presidente Aggiunto postulano, allora, che si dia risposta a più interrogativi: a) dapprima, se il giudice possa disporre di sua iniziativa una sospensione del processo al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; b) se le parti possano comunque validamente accordarsi fra di loro che il processo rimanga sospeso per un periodo di tempo anche superiore a quello consentito dall'art. 296 c.p.c., ovvero, come nel caso in esame, in relazione al futuro verificarsi di un evento incertus quando, quale la decisione della Corte di cassazione su una identica questione di diritto sollevata in una diversa causa; c) se, una volta comunque disposta la sospensione "atipica" del processo civile, ad essa trovi applicazione la regolamentazione, ovvero una delle regolamentazioni, dettate nel Libro II, Capo VII, Sezione I del codice di procedura civile.

10. - Sul primo profilo, deve ribadirsi quanto sostenuto da queste Sezioni Unite già nell'ordinanza n. 14670 del 2003 (nonché, più di recente, tra le tante, da Cass. 27 novembre 2018, n. 30738; Cass. 25 novembre 2010, n. 23906; Cass. 31 gennaio 2007, n. 2089; Cass. 15 marzo 2006, n. 5767).

Al giudice non è data una facoltà discrezionale di sospensione officiosa del processo civile, esercitabile fuori dei casi tassativi stabiliti dalla legge per motivi di opportunità. Il provvedimento che dichiari la sospensione atipica, comunque adottato, può essere impugnato con istanza di regolamento di competenza.

A ciò inducono l'art. 24, primo e secondo comma, l'art. 111, secondo comma Cost., l'art. 6, par. 1, CEDU, come anche l'art. 183, comma 4, c.p.c. e l'art. 81-bis disp. att. c.p.c. (disposizione, quest'ultima, intesa dalla sentenza n. 216/2013 della Corte costituzionale, pubblicata il 18 luglio 2013, come "diretta emanazione" dell'art. 175 c.p.c., perseguendo "l'esigenza di rendere conoscibili alle parti (sia pure in modo non rigido) i tempi del processo stesso, la necessità di evitare (per quanto possibile) inutili rinvii e ancora la possibilità di realizzare il principio di ragionevole durata del processo" e così "introducendo elementi di prevedibilità concreta del momento nel quale la causa arriverà a decisione").

10.1. - Quanto, del resto, all'incidenza sulla ragionevole durata del processo del periodo di sospensione legalmente atipica, conseguente alla necessità di applicare una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale, ovvero disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E., la giurisprudenza di questa Corte non è affatto univoca nel considerare che lo stesso debba essere detratto dal relativo computo della pendenza del giudizio, agli effetti dell'art. 2, comma 2-quater, della L. n. 89 del 2001 (Cass. 31 maggio 2022, n. 17573; Cass. 21 giugno 2021, n. 17686; Cass. 16 gennaio 2017, n. 839).

10.2. - Dalla impugnabilità nelle forme dell'art. 42 c.p.c. del provvedimento che disponga una sospensione facoltativa ope iudicis del processo, si è fatta discendere, peraltro, la conseguenza che la mancata proposizione del regolamento nel termine di cui all'art. 47, comma 2, c.p.c. consuma il potere di impugnazione e preclude la revocabilità dell'ordinanza dal giudice che la abbia pronunciata (Cass. Sez. Un. n. 21763 del 2021; Cass. 25 agosto 2015, n. 17129; Cass. 7 maggio 2024, n. 8748).

11. - Il decreto di assegnazione dei ricorsi a queste Sezioni Unite segnala, peraltro, una "prassi" che riguarda le frequenti fattispecie in cui il processo subisce un periodo di sospensione disposta dal giudice, solitamente sull'accordo delle parti, o perché la sua definizione dipende dalla risoluzione di una medesima questione su cui è attesa una pronuncia della Corte di cassazione in altri giudizi dinanzi ad essa pendenti, o perché il medesimo giudice deve applicare una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale, oppure abbia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E.

11.1. - L'esistenza di una diffusa pratica giurisprudenziale che emerge e si consolida nella realtà del contenzioso e che delinea schemi procedimentali di sospensione dei giudizi, pur non previsti dalla legge, i quali hanno finito per assumere un'identità specifica, in relazione alla loro evidente rispondenza ad esigenze durevoli delle parti delle cause civili, non può non indurre queste Sezioni Unite a verificare se occorra riconsiderare l'appena ribadita chiusura all'ammissibilità di sospensioni atipiche dei processi, coniugando le richiamate pretese di coerenza dogmatica con le aspirazioni di uniformità della decisione del singolo caso alle pronunce delle Alte Corti europee o nazionali dotate di efficacia vincolante o persuasiva.

11.2. - È proprio su questo aspetto che il decreto adottato dal Presidente Aggiunto il 28 gennaio 2025 registra una difformità di interpretazioni, simboleggiata da alcuni recenti precedenti citati.

11.3. - Indicativamente, Cass. 3 ottobre 2024, n. 26008, ha ritenuto che non possa essere dichiarata l'estinzione del processo tributario se il giudice, dopo aver disposto la sospensione "anomala" del processo, in attesa della decisione su una questione rilevante di legittimità costituzionale sollevata in altro giudizio, abbia fissato l'udienza di prosecuzione del giudizio nel termine ex art. 43 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (vigente ratione temporis) decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale e la parte abbia manifestato in tale udienza la propria intenzione di proseguire il giudizio.

Identicamente, Cass. 19 gennaio 2024, n. 2028, ha sostenuto che il dies a quo del termine per la riassunzione del processo oggetto di sospensione anomala, per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito di questione sollevata da altro giudice, è costituito dal giorno di pubblicazione della relativa pronuncia nella Gazzetta Ufficiale.

Nello stesso senso si era orientata Cass. 26 marzo 2013, n. 7580 (richiamata nella sentenza della Corte d'Appello di Venezia qui impugnata), con la precisazione che il riferimento, per la decorrenza del termine di riassunzione ex art. 297 c.p.c., alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale integra un idoneo sistema di pubblicità legale e scongiura l'esito di rimettere alla mera volontà delle parti la prosecuzione del giudizio, altrimenti versante in una quiescenza sine die.

11.4. - Cass. 16 gennaio 2025, n. 1139, ha viceversa statuito che la pendenza tra altre parti, su analoga questione, di un giudizio di legittimità costituzionale o di un procedimento ex art. 267 TFUE davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, non giustifica la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., con la conseguenza che, in tali casi, il giudice, ove ritenga la questione rilevante ai fini del decidere, può solo rinviare la trattazione del processo in attesa della sua decisione, salva la possibilità di una sospensione su accordo delle parti.

Cass. 7 marzo 2024, n. 6121, ha del pari escluso che possa darsi una sospensione "impropria" del processo per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale su questione - riguardante la disciplina applicabile nella causa - sollevata in altro giudizio, con la conseguenza che il provvedimento che dispone la sospensione del processo è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. (divenendo altrimenti "definitivo"). Nello stesso senso, quanto all'inammissibilità della sospensione, si erano espresse Cass. 26 giugno 2013, n. 16198; Cass. 24 novembre 2006, n. 24946.

Si deve inoltre alla sentenza di queste Sezioni Unite del 10 maggio 1996, n. 4394, l'affermazione che il sistema di pubblicità legale, previsto per le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale e consistente nella loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è diretto a rendere conoscibili tali pronunce alla generalità dei consociati, ma non è sufficiente ad assicurarne la conoscenza legale da parte dei soggetti specificamente interessati alla prosecuzione del giudizio.

Così già le sentenze 28 novembre 1992, n. 12735, 22 dicembre 1989, n. 5779, e 17 febbraio 1987, n. 1699, nel definire rispondente ad una valutazione di mera opportunità la sospensione atipica del processo per pendenza di giudizio di legittimità costituzionale della norma giuridica in esso applicabile su questione sollevata da altra autorità giurisdizionale, attribuivano carattere ordinatorio, in virtù del generale principio di cui all'art. 152, comma 2, c.p.c., al termine per la riassunzione del procedimento decorrente dalla pubblicazione della sentenza costituzionale nella Gazzetta Ufficiale a modello dell'art. 297 c.p.c., oppure escludevano del tutto che decorresse alcun termine per la riassunzione, rimettendo alla parte più diligente o all'iniziativa del giudice di porre fine, dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, all'anomala causa di sospensione, fissando la nuova udienza in cui il giudizio debba riprendere.

12. - La diversità degli approcci al tema in esame è confermata anche dai riferimenti che possono farsi alla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa.

12.1. - Come pure considerato nel decreto di rimessione dei ricorsi a queste Sezioni Unite, la Corte costituzionale, nel verificare l'ammissibilità degli interventi dei terzi nei giudizi di legittimità costituzionale, in ragione dell'incidenza sulla situazione sostanziale vantata dall'interveniente derivante non già dal riflesso della pronuncia sulla legge, quanto dall'immediato effetto che la stessa può produrre sul rapporto oggetto del giudizio principale, ha ripetutamente stigmatizzato la prassi della cosiddetta "sospensione impropria", vale a dire, appunto, di quella sospensione disposta senza l'adozione di un'ordinanza di rimessione alla Corte, in attesa della decisione sulla questione, avente ad oggetto le stesse norme, sollevata da altro giudice. Per la Corte costituzionale questa prassi si esprime nell'adozione di un provvedimento di sospensione "difforme da univoche indicazioni normative" (ordinanza n. 202 del 2020), priva le parti interessate della possibilità di accedere al giudizio di legittimità costituzionale e riduce, nel giudizio stesso, il quadro delle varie posizioni soggettive in gioco. Quando, dunque, il giudice deve fare applicazione di norma già sospettata di illegittimità costituzionale e condivide la valutazione di non manifesta infondatezza della questione, egli dovrebbe ritenersi tenuto a sollevare a sua volta la questione (sentenze n. 164 del 2023 e n. 218 del 2021).

12.2. - Al contrario, la sentenza del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria) 22 marzo 2024, n. 4, ha affermato che:

"(...) (b) la c.d. sospensione impropria "in senso lato" del processo, ossia disposta, in un dato giudizio, nelle more della soluzione, in un diverso giudizio, di un incidente di costituzionalità, o di una pregiudiziale eurounitaria, o di una rimessione all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato avente carattere pregiudiziale anche nel giudizio de quo, costituisce, al pari della c.d. sospensione impropria "in senso stretto" (ossia disposta nel giudizio in cui viene sollevata questione di costituzionalità o questione pregiudiziale eurounitaria), una sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., per la definizione di una questione avente carattere "pregiudiziale", avuto riguardo alla portata "normativa" delle decisioni della Corte costituzionale e della CGUE, e al valore di precedente parzialmente vincolante delle pronunce dell'Adunanza Plenaria;

(c) la sospensione impropria "in senso lato" va adottata previo contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e solo se le parti o almeno una di esse non chiedano di poter interloquire davanti la Corte costituzionale, la CGUE, la Plenaria, nel qual caso va disposta una nuova rimessione (con conseguente sospensione impropria "in senso stretto" nelle prime due ipotesi);

(d) un effetto equivalente a quello sub (c) può essere conseguito mediante una sospensione sull'accordo delle parti ex art. 296 c.p.c.; una sospensione ai sensi dell'art. 296 c.p.c. è inoltre adottabile allorché la questione rilevante nel giudizio de quo sia analoga, ma non identica, a quella già pendente davanti la Corte costituzionale, la CGUE, la Plenaria; in ogni caso, la sospensione ex art. 296 c.p.c. va disposta nel rispetto dei relativi presupposti normativi, tenendo conto che il termine massimo di durata della sospensione, ivi previsto, non è né perentorio né elemento indefettibile della fattispecie, e va modulato caso per caso sulla scorta di una valutazione prognostica circa il tempo necessario per la definizione della questione pregiudiziale pendente in diverso giudizio;

(e) le esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, sottese alla c.d. sospensione impropria "in senso lato", possono essere soddisfatte, oltre che con la sospensione ex art. 295 c.p.c. (o 296 c.p.c.), anche a mezzo del rinvio dell'udienza a data fissa (o eccezionalmente a data da destinarsi) o della cancellazione della causa dal ruolo, nel rigoroso rispetto dei relativi presupposti normativi".

A seconda del modello adottato, conclude la sentenza del Consiglio di Stato, le parti hanno poi l'onere di presentare istanza di fissazione di udienza al fine della prosecuzione del processo entro il termine perentorio di cui all'art. 80, comma 1, c.p.a., ovvero il processo riprende, senza impulso di parte, all'udienza indicata o fissata d'ufficio.

13. - Deve comunque affermarsi, in base a quanto finora argomentato, che nel quadro della vigente disciplina del processo civile non è consentito al giudice disporre d'ufficio la sospensione del procedimento per attendere la pronuncia su una questione di legittimità costituzionale, o su questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE o su un ricorso per cassazione proposti in un diverso giudizio, potendo altrimenti essere impugnato il relativo provvedimento dichiarativo della sospensione con istanza di regolamento di competenza.

14. - Può ora affrontarsi il successivo quesito, inerente alla possibilità che le parti si accordino comunque validamente fra di loro perché il processo rimanga sospeso finché non sia emessa in un separato giudizio la decisione dalla Corte costituzionale, dalla Corte di Giustizia UE o della Corte di cassazione che possa spiegare efficacia vincolante o persuasiva rispetto al rapporto sostanziale oggetto della causa da sospendere.

14.1. - Tale quesito coinvolge il tema più ampio della ammissibilità degli accordi che incidono sullo svolgimento del processo civile, che è poi il problema delle relazioni tra autonomia privata delle parti ex art. 1322 c.c. e disciplina legislativa delle regole processuali, ovvero delle facoltà e dei limiti di negoziabilità di queste ultime. Nella specie, dovrebbe trattarsi di un accordo legalmente atipico, avente ad oggetto non l'esercizio dei poteri spettanti alle parti, quanto una deroga consensuale alle norme in materia di cause della sospensione del processo, durata ed effetti della stessa, termini per la riassunzione ed eventuale estinzione del giudizio.

In dottrina si ricorda l'esperienza tedesca dell'accordo sul processo modello, con il quale le parti, allorché pendono cause che presuppongono l'esame di questioni identiche o analoghe, concludono un contratto, assimilabile ad una transazione, in forza del quale viene trattata una sola controversia, mentre le altre sono temporaneamente sospese, e si pattuisce che il contenuto della decisione resa sul caso-guida vincoli anche il giudice nella definizione delle cause sospese.

14.2. - Viene da osservare, tuttavia, in ordine al vincolo contrattuale derivante per il giudice civile dall'accordo c.d. sul processo modello, come lo stesso giudice sia soggetto "soltanto alla legge" (art. 101, comma secondo, Cost.), la giurisdizione si attui mediante il giusto processo "regolato dalla legge" (art. 111, comma primo, Cost.) e nel pronunciare sulla causa il giudice debba "seguire le norme del diritto", salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità (art. 113, comma 1, c.p.c.).

Di recente, questa Corte ha altresì sostenuto che, al di fuori dai casi espressamente stabiliti dal legislatore, non esiste nel nostro ordinamento un "processo convenzionale", ovvero un atto di disposizione diretta del processo o dei diritti processuali (Cass. 29 settembre 2023, n. 27590).

Per di più, ai fini delle questioni qui in esame, dovrebbe affermarsi la validità, o, come altrimenti si richiede, la meritevolezza di tutela, di un contratto con cui attore e convenuto pattuiscono una atipica quiescenza del processo, pur sempre pendente, e cioè una temporanea improponibilità dell'azione e inesercitabilità della difesa in giudizio, eventualmente stabilendone la durata, predeterminata o meno, nonché i termini e le forme della sua prosecuzione, derogando a regole che appaiono ispirate ad esigenze di ordine pubblico processuale, la cui osservanza non può perciò essere rimessa al potere dispositivo delle parti.

Anche ad intendere la sospensione ex art. 296 c.p.c. come forma espressiva del carattere dispositivo che è proprio del giudizio civile (peraltro ammessa pure dall'art. 106, comma 2, del Codice di giustizia contabile e recepita nel processo amministrativo tramite l'art. 79, comma 1, c.p.a.), essa, dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009, è conformata rigorosamente dal legislatore, richiedendo l'istanza di tutte le parti, la sussistenza di giustificati motivi, la durata non superiore a tre mesi e la contestuale fissazione dell'udienza per la prosecuzione (previsione che rende così ultronea la formulazione dell'istanza prima della scadenza tuttora richiesta dall'art. 297, comma 2, c.p.c.).

Al riguardo, i commentatori hanno criticato le innovazioni volute dalla L. n. 69 del 2009, evidentemente preoccupata di restringere i presupposti di ammissibilità della sospensione volontaria per prevenire un possibile utilizzo dilatorio dell'istituto, di regola volto a favorire una composizione amichevole della controversia, trascurando che le parti possono conseguire lo stesso obiettivo avvalendosi dei semplici tempi di rinvio tra un'udienza e l'altra.

Si ha comunque riguardo a una disciplina processuale cogente, non derogabile da un accordo processuale tra le parti.

Va in proposito osservato, da ultimo, che il "periodo non superiore a tre mesi" indicato dall'art. 296 c.p.c. non costituisce un termine per il compimento di un atto del processo, per il quale abbia senso interrogarsi circa il suo carattere perentorio o ordinatorio. Non si tratta, infatti, di disposizione che prescrive il tempo entro cui debba essere compiuta efficacemente un'attività dei diversi soggetti del procedimento, ma di requisito da accertare per riscontrare la conformità dell'atto al modello legale.

15. - Occorre infine esaminare l'ultimo quesito: se sia stata disposta, non di meno, una sospensione del processo in attesa della decisione che la Corte costituzionale, la Corte di Giustizia UE o la Corte di cassazione debbano rendere in un distinto giudizio, è possibile applicare la regolamentazione, ovvero una delle regolamentazioni, dettate nel Libro II, Capo VII, Sezione I del codice di procedura civile? La risposta a questo punto è quella che attiene specificamente alla decisione sul motivo del ricorso avanzato dalla Regione del Veneto e sul primo motivo del ricorso proposto dall'Azienda U.L.S.S. n. 2 "Marca trevigiana".

15.1. - Si deve dapprima convenire con la tesi interpretativa ad avviso della quale gli artt. 295e 296 c.p.c. (nonché l'art. 297 c.p.c. in relazione all'uno o all'altro) non delineano due schemi generali tipici di sospensione del processo civile, che il giudice e le parti possono arricchire di contenuti, così da rinvenire poi la regola processuale in concreto applicabile nella disciplina della sospensione necessaria o della sospensione volontaria ad tempus che appaia più vicina.

Si tratta, piuttosto, di modelli legali rigorosamente prescritti dal legislatore, che non lasciano al giudice il potere di operare scelte discrezionali, né alcun margine per valutare se e quale attività debba essere svolta per vagliarne la conformità ad essi e quindi la concreta idoneità a produrre effetti.

Nel caso di specie, ad esempio, si è in presenza di un provvedimento che ha disposto la sospensione del processo a tempo indeterminato "nei termini dell'accordo tra le parti", su richiesta concorde dei difensori delle stesse, senza fissare alcuna udienza, nell'attesa che in altro processo - corrente tra soggetti non interamente coincidenti e non collegato al primo da una relazione di pregiudizialità tecnica tra rapporti giuridici - venisse pronunciata sentenza su una causa che doveva affrontare la stessa questione di diritto, ovvero, come letteralmente stabilito, pronunciare su "domanda analoga" a quella qui in esame.

La sospensione così disposta non può ricondursi per assimilazione analogica ad uno dei due schemi tipici di quiescenza del processo regolato dagli artt. 295e 296 c.p.c., ritenendolo prevalente, né può essere sottoposta ad una disciplina combinatoria ricavata per singoli elementi dai contrapposti modelli legali.

15.2. - Neppure in presenza di una sospensione così disposta, e non impugnata mediante regolamento di competenza, il giudice può fare applicazione dell'art. 297 c.p.c.

In coerenza con il principio affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 1970, non possono ritenersi onerate le parti di chiedere la fissazione dell'udienza (non indicata nel provvedimento dichiarativo della sospensione) "entro il termine perentorio di tre mesi" dalla pubblicazione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il caso-pilota, occorrendo per il decorso del termine di riassunzione che della cessazione della causa di sospensione i soggetti interessati alla prosecuzione del giudizio sospeso acquisiscano la conoscenza legale mediante notificazione o comunicazione.

In base all'art. 152 c.p.c., i termini per il compimento degli atti del processo, ordinatori o perentori, "sono stabiliti dalla legge", e possono essere stabiliti dal giudice, anche a pena di decadenza, "soltanto se la legge lo permette espressamente". La fissazione della decorrenza del termine per la richiesta di prosecuzione del processo attuata con riferimento alla data della decisione pubblicata nel giudizio pilota è, pertanto, da considerarsi priva di ogni efficacia (arg. da Cass. 9 maggio 2019, n. 12313; Cass. 29 agosto 2005, n. 17424; Cass. 24 maggio 1996, n. 4805; Cass. 3 maggio 1984, n. 2679).

In presenza di un erroneo provvedimento di sospensione del processo, difforme dal modello legale dell'art. 295 c.p.c., e peraltro neppure riferibile allo schema di cui all'art. 296 c.p.c., benché non impugnato tempestivamente mediante regolamento necessario di competenza, il giudice, quindi, non può dichiarare l'estinzione del processo se le parti non abbiano richiesto la prosecuzione dello stesso entro il termine di tre mesi decorrente dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, eventualmente verificatasi (in tal senso, indicativamente, Cass. 19 aprile 2000, n. 5160; Cass. 10 ottobre 1997, n. 9848; Cass. 16 gennaio 1986, n. 230).

15.3. - L'estensione della impugnabilità mediante ricorso per regolamento di competenza alle ordinanze che dispongano la sospensione "facoltativa" del processo, adottate ope iudicis o, come nel caso in esame, sull'accordo delle parti, è volta a consentire, nel breve termine di trenta giorni di cui all'art. 47, comma 2, c.p.c., il controllo di questa Corte su provvedimenti adottati per mere ragioni di opportunità e in assenza delle condizioni previste, in via eccezionale, dal legislatore, per esigenze legate, come già considerava l'ordinanza n. 14670/2003 di queste Sezioni Unite, all'effettività del principio di eguaglianza, della tutela giurisdizionale e del canone della durata ragionevole del "giusto processo".

Fermo il riesame immediato esercitabile in sede di regolamento sulla legittimità della decisione di sospensione, giacché idonea ad arrecare un irrimediabile pregiudizio al diritto di azione della parte che ne contesti la fondatezza e ad incidere negativamente sui tempi di definizione della controversia, non può altrimenti dirsi definitivamente stabilizzata dalla preclusione del rimedio, e perciò intangibile, la statuizione ordinatoria comportante la descritta precaria ed indeterminata stasi nella gestione del processo, non altrimenti riattivabile per l'inapplicabilità dell'art. 297 c.p.c. Ciò va precisato sia per il caso in cui la sospensione atipica del processo civile sia stata disposta dal giudice di sua iniziativa o su istanza di una delle parti, sia, vieppiù, ove una siffatta sospensione contra legem consegua a conforme richiesta di tutte le parti, evidentemente pertanto prive pure di interesse a rimuovere col rimedio ex art. 42 c.p.c. il provvedimento illegittimo del giudice cui hanno contribuito a dare causa o a permanere.

15.4. - Riscontrata l'erroneità, per difetto dei relativi presupposti, della pronuncia dell'ordinanza sospensiva del processo e per rimediare all'omessa fissazione dell'udienza per il prosieguo, deve, dunque, ritenersi consentita al giudice, su istanza di parte o d'ufficio, l'adozione di un provvedimento recante la fissazione dell'udienza per la prosecuzione della causa. L'eventuale mancata comparizione all'udienza così fissata comporterà evidentemente l'applicazione della disciplina stabilita per l'inattività delle parti.

Peraltro, in presenza di un'ordinanza di c.d. sospensione atipica, non trova diretta applicazione la disciplina dell'integrazione dei provvedimenti istruttori dettata dall'art. 289 c.p.c., ed in particolare il termine perentorio ivi stabilito, non trattandosi di provvedimento che debba soltanto completarsi mediante fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti sono tenute a compiere i successivi atti processuali.

16. - Possono, dunque, enunciarsi i seguenti principi di diritto:

"Non è consentita al giudice alcuna facoltà discrezionale di sospensione del processo civile, d'ufficio o sull'accordo delle parti, esercitabile, fuori dei casi tassativi stabiliti dalla legge, per motivi di opportunità (quale, ad esempio, la necessità di risolvere una questione di diritto su cui sia attesa una pronuncia della Corte di cassazione in altri giudizi dinanzi ad essa pendenti, o perché debba farsi applicazione di una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale, oppure abbia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E.), potendosi perciò impugnare con istanza di regolamento di competenza il provvedimento che dichiari la sospensione atipica del processo civile.

In presenza di un erroneo provvedimento di sospensione del processo, difforme dal modello legale dell'art. 295 c.p.c., né riferibile allo schema di cui all'art. 296 c.p.c., benché non impugnato tempestivamente mediante regolamento necessario di competenza, non trovando comunque applicazione l'art. 297 c.p.c., il giudice non può dichiarare l'estinzione del processo se le parti non abbiano richiesto la prosecuzione dello stesso entro il termine di tre mesi decorrente dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, eventualmente verificatasi. Riscontrata l'erroneità della pronuncia dell'ordinanza di sospensione, è consentita al giudice, su istanza di parte o d'ufficio, l'adozione di un provvedimento recante la fissazione dell'udienza per la prosecuzione della causa".

17. - Facendo applicazione dei principi enunciati, l'unico motivo del ricorso avanzato dalla Regione del Veneto e il primo motivo del ricorso proposto dall'Azienda U.L.S.S. n. 2 "Marca trevigiana" risultano fondati, restando assorbite le ulteriori censure mosse nel secondo ricorso.

17.1. - Come già rimarcato, il provvedimento nella specie reso dalla Corte d'Appello di Venezia all'udienza del 16 febbraio 2017 aveva disposto la sospensione della causa "nei termini dell'accordo tra le parti", avendo i procuratori delle stesse "concordemente" avanzato richiesta in tal senso. La durata della sospensione non era riferita alla scadenza di un termine predeterminato, ma rimessa al sopravvenire della "decisione da parte della Corte di Cassazione del primo giudizio relativo a domanda analoga a quella proposta in causa da direttore generale di ASL".

L'accordo convenuto tra le parti e recepito dalla Corte d'Appello non stabiliva nulla, peraltro, circa la decorrenza e la durata del termine per richiedere la fissazione dell'udienza in cui il processo dovesse proseguire una volta intervenuta la pronuncia della Corte di cassazione sul "caso-guida".

17.2. - La sentenza impugnata della Corte d'Appello di Venezia ha quindi dichiarato estinto il giudizio per la tardività della riassunzione eseguita dalla Regione del Veneto mediante ricorso depositato il 14 febbraio 2022, dopo che la Corte di cassazione aveva pronunciato la sentenza n. 12640/2021, pubblicata il 12 maggio 2021. La Corte di Venezia ha qualificato il provvedimento adottato all'udienza del 16 febbraio 2017 come sospensione "volontaria" ex art. 296 c.p.c. e soggetta ai termini di cui all'art. 297 c.p.c. La sentenza impugnata, in particolare, ha sostenuto che il dies a quo del termine di riassunzione dovesse rinvenirsi nella data di decisione del primo giudizio pendente in Cassazione (12 maggio 2021), essendo la Regione del Veneto venuta "a conoscenza" della pronuncia della sentenza n. 12640 del 2021, in quanto parte anche di quel processo. Secondo la Corte d'Appello di Venezia, altresì tardiva appariva la riassunzione del giudizio compiuta dall'Azienda U.L.S.S. n. 2, essendosi la stessa costituita soltanto con memoria del 10 ottobre 2022.

Risulta così errata la qualificazione della sospensione disposta con il provvedimento del 16 febbraio 2017 come "volontaria" ex art. 296 c.p.c., avendo la Corte d'Appello evidentemente ritenuto che la presenza dell'istanza di tutte le parti bastasse a individuare la fattispecie tipica di riferimento comunque prevalente per ricavarne la disciplina, pur mancando gli altri elementi essenziali che caratterizzano lo schema legale (giustificati motivi, unicità, periodo predeterminato non superiore a tre mesi, fissazione dell'udienza per la prosecuzione). In tal modo, la Corte di Venezia ha tuttavia considerato derogabile il modello tipico dettato dall'art. 296 c.p.c. per effetto di un accordo processuale tra le parti, legalmente atipico, avente ad oggetto una modifica pattizia della disciplina cogente in materia di cause della sospensione del processo, durata ed effetti della stessa, termini per la riassunzione ed eventuale estinzione del giudizio.

17.3. - Non incide sulla conclusione raggiunta nemmeno la difesa articolata in subordine dal controricorrente, secondo cui, nel caso in esame, pur a ritenersi ordinatorio il termine per la riassunzione della causa dopo l'evento della pubblicazione della decisione della Cassazione del 12 maggio 2021, l'estinzione del giudizio si sarebbe comunque verificata per il difetto di un'istanza di proroga proposta prima della sua scadenza. Tale rilievo parte dell'assunto, già smentito, che nella specie trovasse non di meno applicazione l'art. 297 c.p.c. ed è pertanto resistito dal dettato dell'art. 152 c.p.c., non potendo discendere dall'accordo delle parti, né dal provvedimento del giudice, l'estinzione del giudizio per il decorso di un termine non stabilito dalla legge.

18. - Conseguono l'accoglimento del ricorso principale proposto dalla Regione del Veneto e del primo motivo del ricorso incidentale proposto dall'Azienda U.L.S.S. n. 2 "Marca trevigiana", con assorbimento del secondo e del terzo motivo del ricorso incidentale, nonché la cassazione della sentenza impugnata in ragione delle censure accolte, con rinvio dalla causa alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale proposto dalla Regione del Veneto e il primo motivo del ricorso incidentale proposto dall'Azienda U.L.S.S. n. 2 "Marca trevigiana", dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.


Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2026.

 

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