Compensi forensi e spese stragiudiziali – Liquidazione giudiziale – Minimi tariffari – Fase di trattazione – Danno emergente

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.15525 del 21/05/2026

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Responsabilità civile – Spese stragiudiziali – Danno emergente – Infruttuosità dell’attività – Successivo giudizio – Risarcibilità

Le spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale costituiscono danno emergente risarcibile quando siano causalmente collegate all’altrui inadempimento o illecito e non risultino superflue o irragionevoli, non potendo la loro risarcibilità essere esclusa per il solo fatto che l’attività svolta non abbia prodotto il risultato sperato e sia stato comunque necessario instaurare il giudizio.

  • Cfr. Cass. n. 1444/2021; Cass. n. 997/2010.

Avvocato – Compensi professionali – Parametri forensi – D.M. n. 55 del 2014 – Minimi tariffari – Inderogabilità – Liquidazione giudiziale

In tema di liquidazione giudiziale dei compensi professionali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi, atteso il loro carattere inderogabile.

  • Cfr. Cass. n. 9815/2023; Cass. n. 9818/2023; Cass. n. 17613/2024.

Avvocato – Compensi professionali – Fase istruttoria o di trattazione – Assenza di attività istruttoria in senso stretto – Spettanza del compenso

Ai fini della liquidazione del compenso per la fase istruttoria o di trattazione, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014, è sufficiente la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria in senso stretto, rilevando anche le attività difensive diverse da prove orali e CTU, tra cui l’esame degli scritti e dei documenti delle altre parti.

  • Cfr. Cass. n. 33045/2025; Cass. n. 4837/2024; Cass. n. 29857/2023; Cass. n. 8561/2023.

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Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza 21/05/2026 (Ud.13/01/2026) n. 15525.

(Luigi Alessandro Scarano Presidente; Laura Giraldi Consigliere Rel.)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 3.3.2025 il Tribunale di Milano riformava parzialmente la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Milano il quale, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla signora RP condannava la società R a pagare la somma di euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 5 Reg. CE 261/2004 a cagione del ritardo del volo Torino - Bari dell’11.4.2022, negando viceversa il riconoscimento degli interessi maturati e delle spese stragiudiziali sostenute per ottenere il pagamento prima del giudizio.

Nela resistenza della R il Tribunale di Milano successivamente accoglieva parzialmente il gravame interposto dalla P , condannando la R alla corresponsione anche degli interessi legali sulla somma di euro 250,00, riconosciuta ex art. 5 Reg. CE 261/2004 ma rigettando la domanda di rimborso delle spese stragiudiziali.

Avverso la pronuncia del giudice dell’appello la P propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi.

Resiste con controricorso e memoria la R .

La ricorrente ha depositato atto che non può qualificarsi memoria, in difetto dei relativi requisiti di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione>> del D.M. 55/2014.

Si duole che la corte di merito abbia liquidato le spese di lite del giudizio di secondo grado di giudizio in soli euro 240,00 compensandole per la metà, così violando i parametri minimi della tariffa di cui al dm. 55/2014.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al DM n. 55/2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal DM n. 37/2018 non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (v. Cass. n.9815/2023; Cass. n.9818/23; Cass. n. 17613/24).

Orbene, nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha effettivamente liquidato le spese di lite in importo inferiore al minimo tariffario, che per controversie come nella specie di valore fino ad euro 1.100,00 prevede la corresponsione per tutte le fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale), della somma di euro 332,00.

Va al riguardo precisato che il compenso per la fase di istruttoria/trattazione deve essere riconosciuto, atteso che l’odierna ricorrente e allora appellante ha anche svolto attività di esame degli atti difensivi della controparte ed ha depositato le note conclusionali nel giudizio di appello.

Ai fini della liquidazione del compenso per la c.d. fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del DM n. 55 del 2014, è invero sufficiente la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, e ciò in quanto rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di CTU ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del DM n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui per «l'esame degli scritti o documenti delle altre parti». La fase di trattazione/istruzione è quindi sostanzialmente «ineludibile» (Cass. n.33045/2025, Cass. n. 4837/2024, Cass. n. 37994/2022, Cass. n. 34575/2021, Cass. n. 4698/2019). Il compenso per la fase istruttoria o di trattazione spetta infatti al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (Cass. n. 29857/2023, Cass. n.8561/2023).

D’altra parte, a nulla rileva che la ricorrente non abbia impugnato la decisione di compensazione parziale delle spese processuali, non incidendo tale disposizione sull’importo liquidato.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «violazione dell’art. 4 comma l bis del D.M. 55/2014: mancata applicazione in sede di impugnazione (motivo n. 3 dell’art. 360 c.p.c.)»

Si duole che il Tribunale non abbia considerato la circostanza per la quale nella redazione degli atti di causa erano stati utilizzati link ipertestuali per ogni richiamo documentale ivi effettuato (atto di citazione in appello – note conclusive autorizzate), ed il compenso liquidato non è stato pertanto ulteriormente aumentato del 30% ai sensi dell’art.1 bis dell’art.4 dm 55/2014.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente si limita invero ad indicare che l’utilizzo dei link ha riguardato alcuni atti difensivi senza tuttavia invero suffragare la mossa censura in ossequio al requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.

I ricorrenti non hanno, altresì, precisato in quale modo le tecniche informatiche utilizzate fossero idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione degli atti e, in particolare, in quale modo potevano ritenersi tali da consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.

A questa Corte, dunque, non risulta possibile verificare in concreto l’idoneità e adeguatezza degli strumenti informatici utilizzati ad agevolare l'esame separato degli atti processuali dagli stessi formati e degli allegati richiamati negli atti processuali (Cass. n. 30709/2025) e, dunque, l’applicabilità della maggiorazione prevista dall’art. 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55/2014 introdotto dal D.M. n. 37/2018, maggiorazione che non è frutto di automatismo, ma presuppone appunto l’idoneità allo scopo della modalità informatica utilizzata.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia «violazione dell’art. 13 comma VI bis I del D.P.R. n. 115/2002: dimezzamento del rimborso del contributo unificato (motivo n. 3 dell’art. 360 c.p.c.)»

Lamenta che il contributo unificato, in forza della citata disposizione, può essere posto a carico esclusivamente della parte soccombente senza alcuna possibilità di relativa compensazione.

Il motivo è inammissibile.

Atteso che la norma richiamata riguarda espressamente i ricorsi proposti innanzi ai Tribunali amministrativi ed al Consiglio di Stato (art.13 c.6-bis) con riferimento ai quali è normativamente prevista una diversa regolamentazione delle spese anche per l’ipotesi di compensazione, non può sottacersi come la ricorrente invero non consideri che nell’impugnata sentenza la condanna e la conseguente ripartizione ha riguardato le spese di lite, e non anche il contributo unificato.

Con il quarto motivo la ricorrente denunzia «violazione dell’art. 20 del D.M. n. 55/2014 e succ. mod.» in considerazione della autonomia dell’attività stragiudiziale espletata (motivo n. 3 dell’art. 360 c.p.c.).

Si duole che il giudice del gravame abbia escluso la risarcibilità delle spese stragiudiziali sostenute per l’incarico conferito ad agenzia per la gestione della pratica relativa alla richiesta della somma dovuta ex art. 5 Reg. CE 261/2004 erroneamente affermandone il carattere autonomo rispetto alla successiva attività giudiziale svolta.

Con il quinto motivo la ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.» sempre con riferimento all’attività stragiudiziale espletata (motivo n. 3 dell’art. 360 comma I c.p.c.).

Si duole che erroneamente la domanda proposta sia stata qualificata quale condanna al rimborso di una somma versata laddove essa invece doveva leggersi quale domanda di condanna al pagamento.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la risarcibilità delle spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale non può dipendere dall’effetto concreto dell’intervento del soggetto incaricato di gestire il sinistro e laddove il giudice faccia applicazione di tale criterio si pone «in manifesta contraddizione con la premessa giuridica che giustifica la considerazione della spesa stragiudiziale supportata dal danneggiato come danno emergente, riconoscibile in sede giudiziale. Tale considerazione, infatti, suppone che il diritto al risarcimento del danno sia riconosciuto in sede giudiziale e, quindi, per definizione che non lo sia stato in sede stragiudiziale. Ciò, implica necessariamente che l'attività di assistenza stragiudiziale non sia stata idonea a realizzare il suo scopo, quello della consecuzione del risarcimento nei modi e nei termini esplicitati da essa, prima del giudizio» (v., con riferimento all’ipotesi di assistenza stragiudiziale rispetto al risarcimento per sinistro stradale, Cass. n. 1444/2021, Cass. n. 997/2010).

E’ pertanto erronea l'esclusione della sussistenza del danno per le spese sopportate che venga fatta dipendere dal fatto che il danneggiante, o il soggetto tenuto al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento, sia rimasto fermo sulle sue posizioni, nonostante l'attività del terzo incaricato stragiudizialmente, e che sia stato quindi, comunque, necessario intraprendere il giudizio, come nella specie.

Alla fondatezza nei suindicati termini del 1°, del 4° e del 5° motivo, motivo, inammissibili il 2° e il 3° motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1°, il 4° e il 5° motivo nei termini di cui in motivazione; dichiara inammissibili il 2° e il 3° motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Milano, in diversa composizione.


Così deciso in Roma il 13.1.2026 nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente
Luigi Alessandro Scarano

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