Danno parentale – Famiglia allargata – Patrigno – Prova presuntiva

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.15532 del 21/05/2026

Pubblicato il

Responsabilità civile – Danno non patrimoniale – Lesione del rapporto parentale – Famiglia allargata – Patrigno – Convivenza – Prova presuntiva

In tema di danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, il pregiudizio conseguente alle gravi lesioni subite dalla vittima primaria è risarcibile anche in favore del patrigno convivente, quando questi sia stabilmente inserito nel medesimo nucleo familiare allargato e alleghi l’esistenza di una relazione affettiva stabile, di consuetudine di vita e di reciproca solidarietà con la vittima. Il vincolo di sangue non costituisce requisito imprescindibile, dovendo il giudice valutare in concreto l’effettività del rapporto familiare e le ricadute della lesione sulla vita domestica.

  • Cfr. Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2020, n. 11212; Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2020, n. 7748; Cass. civ., sez. III, 28 aprile 2024, n. 23300.

Processo civile – Danno parentale – Prova presuntiva – Valutazione differenziata dei familiari – Motivazione apparente

Nel giudizio sul danno parentale patito dai componenti del nucleo familiare della vittima primaria, il giudice può procedere a una valutazione differenziata delle singole posizioni, ma deve esporre le ragioni logiche della diversa decisione. È apparente la motivazione che riconosca il danno non patrimoniale a un familiare convivente e lo neghi ad altro componente della medesima famiglia allargata, in presenza di elementi fattuali omogenei, limitandosi ad affermare la mancanza di “elementi concreti diversi e ulteriori”, senza spiegare perché le allegazioni non siano idonee a fondare una valutazione per presunzioni.

  • Cfr. Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2020, n. 11212; Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2020, n. 7748; Cass. civ., sez. III, 28 aprile 2024, n. 23300.

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Cass. civ., sez. III, ord., 21 maggio 2026, n. 15532

(Presidente Rubino – Relatore Simone)

Svolgimento del processo

1. Bl.Va. e Bl.Ma., Og.Si. e Be.Al., questi ultimi in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui minori Be.Lo. e Be.Ca., convenivano dinanzi al Tribunale di Milano Ch.Ki, e DARAG ITALIA Spa (già Ergo Assicurazioni Spa), al fine di essere risarciti dei danni patiti a causa del sinistro verificatosi il 7.7.2011 in F.

Gli attori avevano dedotto che Bl.Va. , mentre era trasportata sul motociclo di Ch.Ki,(assicurata presso Ergo Assicurazioni Spa), condotto da Fi.Ma., era rimasta vittima di un grave incidente, a seguito della collisione del ciclomotore con altro autoveicolo. Tale sinistro aveva provocato gravissime lesioni a carico dell'attrice, tali da rendere necessaria la parziale amputazione della gamba sinistra.

Il Tribunale, accogliendo parzialmente le domande svolte, condannava i convenuti al risarcimento dei danni in favore di Bl.Va. (euro 820.066,00 a titolo di danno non patrimoniale ed Euro 408.881,08 a titolo di danno patrimoniale), Og.Si. , madre della prima (euro 116.170 a titolo di danno non patrimoniale nonché Euro 10.818,04 a titolo di danno patrimoniale), Be.Al., marito della Og.Si. (euro 11.034,47 a titolo di danno patrimoniale), Bl.Ma. padre di Bl.Va. (euro 3.297,30 a titolo di danno patrimoniale). Il Tribunale, inoltre, accoglieva la domanda di manleva avanzata dalla Ch.Ki., rigettando ogni altra pretesa.

2. La Corte d'Appello di Milano, dinanzi alla quale si era costituita DARAG ITALIA Spa (già Ergo Assicurazioni Spa), con sentenza pubblicata il 15.2.2022, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Bl.Va., Og.Si. e Be.Al., in proprio e nella riferita qualità, condannava gli appellati al pagamento di Euro 25.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito da Be.Lo., e di Euro 20.420,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in favore di Bl.Va. , gravando gli appellati delle spese del grado.

Per quanto ancora di rilievo ai fini del presente giudizio, osservava la Corte d'Appello, quanto al danno non patrimoniale patito dai componenti del nucleo familiare, che era meritevole di tutela la posizione di Be.Lo., fratello di Bl.Va., all'epoca del sinistro di sei anni. Il bambino, infatti, a seguito del sinistro aveva subito un notevole cambiamento riferibile al profondo mutamento delle condizioni di vita del nucleo familiare: la famiglia si era trasferita più volte di casa e aveva dovuto cambiare scuola; si era trovato a vivere con la sorella gravemente invalida in una "situazione altamente dolorosa" che per la sua età era in grado di avvertire e comprendere in concreto. Da tali elementi la corte inferiva gli estremi per accogliere la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Quanto alla posizione di Be.Al., marito di Og.Si. (madre di Bl.Va. ), invece, la corte ne rigettava l'impugnazione in assenza "di elementi concreti diversi e ulteriori non emergenti agli atti" e per l'irrilevanza delle circostanze capitolate nella chiesta prova orale.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre Be.Al., sulla base di un motivo. Resiste con controricorso DARAG ITALIA Spa Ch.Ki. è rimasta intimata.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.

La controricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. – violazione degli articoli 1223, 1226 e 2056 in relazione agli articoli 2727 e 2729 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., 40 e 41 c.p.".

Il ricorrente deduce che la Corte d'Appello con riferimento alla posizione del figlio Be.Lo. ha valorizzato i seguenti elementi: le "mutate modalità di vita dell'intero nucleo familiare di appartenenza"; "la famiglia si è trasferita di casa più volte"; "vivere con la propria sorella maggiore afflitta da una lesione importante di evidente gravità e di irreversibilità"; "situazione altamente dolorosa che all'età di sei anni Be.Lo. era nella piena capacità non solo di avvertire, ma bensì anche di comprendere in concreto". Lamenta il ricorrente che la corte territoriale, mentre ha correttamente preso in considerazione gli indicati elementi per valutare il danno non patrimoniale (nella duplice dimensione del dolore puro per le sofferenze della sorella e delle ricadute della necessità di cambiare casa per adattarsi alle nuove necessità della ragazza sugli aspetti dinamico relazionali) subito dal figlio Be.Lo. per l'incidente che ha visto vittima la sorella, ha, per contro, valutato illogicamente e contraddittoriamente gli stessi elementi là dove da lui addotti, mancando di valorizzarli per poter valutare in via presuntiva il danno non patrimoniale subito dal ricorrente, quale nuovo marito della madre della ragazza danneggiata, con la quale aveva costituito un nuovo nucleo familiare, che comprendeva sia Bl.Va. sia i suoi fratelli, nati dal matrimonio tra lui e la Og.Si. Segnala di aver anch'egli sia risentito negativamente sia delle mutate condizioni di vita all'interno del nucleo familiare, avendo dovuto in prima persona cercare una nuova situazione abitativa idonea alle condizioni della ragazza e affrontare più trasferimenti abitativi, sia delle afflizioni connesse alla grave menomazione di Bl.Va.

Denuncia che, così decidendo, la Corte d'Appello è incorsa nella violazione dei criteri in materia di prova presuntiva in tema di "danno riflesso", in relazione ai quali il diritto vivente ha indicato gli elementi di fatto da valorizzare: l'età della vittima; la gravità delle lesioni patite dalla stessa; la durata dell'invalidità temporanea; la convivenza. Elementi, questi ultimi, tutti sussistenti nel caso di specie, non ostando la circostanza che il Be.Al.non sia il padre di Bl.Va., ma il marito della madre, stante l'uguale dignità sul piano costituzionale di tutti i nuclei familiari, compresi quelli allargati.

2. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Il ricorrente ha declinato il motivo come violazione di legge in tema di prova presuntiva e di liquidazione del danno, tuttavia, nella sostanza le censure rivolte alla decisione impugnata investono la complessiva tenuta logica della motivazione. È, infatti, illogico e contraddittorio che la Corte d'Appello, a parità di elementi fattuali, abbia applicato il ragionamento presuntivo per il figlio Be.Lo. e lo abbia, invece, totalmente negato al ricorrente, escludendo ingiustamente il risarcimento del danno non patrimoniale derivante all'uomo dalla grave menomazione riportata dalla figlia di sua moglie, che fa parte del nucleo familiare formato, oltre che da Bl.Va., da lui, dalla madre della ragazza e dai due figli comuni.

Sebbene non evocato espressamente il paradigma dell'art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., alla stregua dell'insegnamento reso da Cass., Sez. Un., 17931/2013, nonché del principio sovranazionale per cui non è consentito agli organi giudiziari degli Stati membri di dichiarare inammissibile un ricorso, quando la Corte di cassazione sia comunque "messa dal ricorrente in condizione di determinare la base giuridica sulla quale deve procedere al controllo della decisione (impugnata)" (v. Corte EDU, sez. II, 29.3.2011, RTBF c. Belgio, in causa n. 50084/06), è possibile scrutinare il ricorso in termini di verifica della sussistenza di un vizio della motivazione, che la ponga al di sotto della soglia del c.d. "minimo costituzionale".

La Corte d'Appello ha premesso che "(g)li appellanti dal canto loro invocano però l'età della vittima, la gravità delle lesioni riportate, la durata dell'invalidità, la convivenza di essi familiari con la giovane Bl.Va., tutti elementi che non possono che essere considerati nella valutazione della questione in esame, ma l'esame di essi, ad avviso della Corte non conduce alle conclusioni invocate dagli appellanti, dovendosi piuttosto distinguere con riferimento a ciascuno di essi appellanti a seconda degli effetti e delle conseguenze che possono ritenersi derivare a ciascuno il che impone una specifica differenziata valutazione delle singole posizioni o di gruppi di esse" (pagina 21, da riga 10 a riga 18).

Secondo questa traiettoria e, quindi, prendendo in considerazione l'età del fratello della vittima, l'entità delle lesioni e la gravità della menomazione, la necessità di effettuare più trasferimenti di casa e cambiare scuola, nonché la convivenza in un ambiente familiare segnato dalla sofferenza per la condizione di grave menomazione fisica di una componente, la Corte d'Appello ha accolto la domanda svolta per conto del figlio minore.

Di contro, prescindendo dalla posizione di Be.Ca., rimasta estranea al presente giudizio, la corte milanese quanto al ricorrente (padre di Be.Lo. e Be.Ca. e marito della madre della vittima) si è così espressa: "(i)n assenza pertanto di elementi concreti diversi e ulteriori non emergenti agli atti la domanda de qua, così come quella spiegata da Be.Al., oggetto d'appello in quanto rigettata dal primo giudice, non può per le ragioni da quest'ultimo sostenute trovare diversa valutazione, attesa altresì l'irrilevanza della prova orale la cui introduzione è stata reiteratamente richiesta in questa sede su circostanze (cfr. cap. 46, 47, 48, 50, 51) all'evidenza inconferenti e affette da genericità tanto da non consentire un concreto apprezzamento del reale pregiudizio patito dal Be.Al. sia sotto il profilo della sofferenza soggettiva sia con riguardo al conseguito mutamento peggiorativo delle sue abitudini di vita (cfr. Cass. n. 28220/19)" (pagina 22, secondo capoverso).

Tale motivazione è apparente, poiché espone in modo del tutto assertivo e del tutto privo di logica, che le allegazioni del ricorrente non possono integrare quegli elementi "concreti diversi e ulteriori", né indica e quali sarebbero gli elementi dedotti dall'allora appellante tali da dover essere reputati generici e inconferenti e, quindi, inidonei a fondare una valutazione di tipo presuntivo o di escluderne la sussistenza.

È appena il caso di ricordare che il pregiudizio derivante dalla "lesione del rapporto parentale" è predicabile anche con riferimento alle ipotesi di convivenza all'interno di una stabile famiglia allargata e può essere dimostrato per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (v., Cass., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28989; Cass., sez. III, 24 aprile 2020, n. 11212; Cass., sez. III, 8 aprile 2020, n. 7748; v. più di recente Cass., sez. III, 28 aprile 2024, n. 23300). E in tale quadro, è stato sostenuto da questa Corte, "emergerà, con intuitiva evidenza, il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino)" (così, in motivazione, Cass., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28989).

La motivazione resa dalla Corte d'Appello non esplicita in modo comprensibile le ragioni per le quali gli elementi connotanti, indicati in sede di appello, siano stati ritenuti insufficienti e astratti in relazione alla sola posizione del nuovo compagno della madre, padre dei fratelli della danneggiata. In particolare, la Corte non spiega perché tali elementi non siano idonei a innestare un ragionamento inferenziale su una condizione interna - come tale non verificabile sulla base di dati obiettivi - né a escludere la rappresentazione diretta di riflessi negativi sul piano della relazione intrafamiliare. A ciò si aggiunga che la corte neppure spiega le ragioni per le quali la prova testimoniale richiesta sarebbe stata irrilevante per genericità e inconferenza delle circostanze capitolate.

La Corte d'Appello, pertanto, non ha assolto al compito di esternare un ragionamento che, partendo da determinate premesse, pervenga con un certo procedimento enunciativo, logico e consequenziale, a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi, ossia non indica affatto, se non in modo assertivo, per quale ragione le allegazioni contenute nell'impugnazione sono state ritenute prive "di elementi concreti diversi e ulteriori".

3. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, che, in diversa composizione, provvederà a rendere una motivazione effettiva e percepibile riguardo a quanto sopra indicato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

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