In tema di trasporto aereo, il passeggero che subisce un ritardo del volo ha diritto alla compensazione pecuniaria forfettaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, diretta a ristorare il disagio generalizzato derivante dalla perdita di tempo, ferma restando la distinta azione per gli eventuali danni ulteriori e individuali ai sensi della Convenzione di Montreal.
Nel trasporto aereo internazionale soggetto alla Convenzione di Montreal del 1999, una volta provati il contratto di trasporto e il ritardo del volo, incombe sul vettore l’onere di dimostrare una causa di esonero da responsabilità per caso fortuito o forza maggiore, ai sensi dell’art. 19 della Convenzione; in difetto, al passeggero spetta l’indennizzo convenzionale per il ritardo, nei limiti dell’art. 22.
Cassazione civile sez. III, ordinanza 21/05/2026 (ud. 20/11/2025) n. 15556
(Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Presidente; Dott. PELLECCHIA Antonella - Consigliera Rel.)
FATTI DI CAUSA
1. - I signori CA.LO. e KA.SA. convenivano in giudizio la società AMERICAN AIRLINES Inc. dinanzi al Giudice di Pace di Roma, esponendo di aver acquistato due biglietti per il volo (OMISSIS) del 24 giugno 2018, sulla tratta Miami-Milano, giunto a destinazione con oltre tre ore di ritardo.
Chiedevano pertanto il risarcimento del danno ai sensi della Convenzione di Montreal del 1999.
Nella resistenza della società AMERICAN AIRLINES Inc., con sentenza n. 31627/2019 il Giudice di Pace accoglieva la domanda, condannando la società AMERICAN AIRLINES Inc. al pagamento di Euro 600,00 in favore di ciascuno a titolo di danno non patrimoniale.
2. - Successivamente, con sentenza n. 1853/2023 il Tribunale di Roma rigettava il gravame interposto dalla società AMERICAN AIRLINES Inc.
3. - Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello la società AMERICAN AIRLINES Spa propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso il CA.LO. e la KA.SA..
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione" degli artt. 1223, 1226 e 2697 c.c., nonché dell'art. 132, n. 4. - c.p.c.
Si duole della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'impugnata sentenza, avendo il giudice d'appello ritenuto gravare sugli attori l'onere di provare il danno conseguenza dell'inadempimento e non essere stata nella specie fornita prova dei danni patrimoniali e non patrimoniali nonché escluso la possibilità di procedere alla valutazione equitativa dei medesimi difettando la prova della relativa esistenza, per poi rigettare l'appello, confermando la condanna al pagamento della compensazione pecuniaria di Euro 1.200,00 ex artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal.
4.2. - Con il secondo motivo la ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione" dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 261/2004, nonché degli artt. 7 del medesimo Regolamento e 1223 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Si duole che il giudice dell'appello abbia riconosciuto ai passeggeri un'indennità assimilabile alla "compensazione pecuniaria" prevista dall'art. 7 del Regolamento, pur in assenza dei presupposti applicativi dello stesso. In particolare, il giudice di merito avrebbe desunto tale compensazione dal generico richiamo alla giurisprudenza unionale sul ritardo superiore a tre ore e dall'utilizzo, nella motivazione, del termine "compensazione pecuniaria", applicando così in via diretta o analogica il Regolamento n. 261/2004.
Lamenta che, avendo il volo origine da aeroporto situato al di fuori dell'Unione europea (Miami) ed essendo esso operato da vettore non comunitario, difettano nella specie i presupposti soggettivi e oggettivi di applicazione del Regolamento.
4.3. - Con il terzo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 2697 e 1223 c.c. nonché degli artt. 115 e 112 c.p.c.
Si duole che il giudice dell'appello abbia riconosciuto un risarcimento del danno in assenza di qualsivoglia allegazione e prova di un pregiudizio effettivo, limitandosi a valorizzare il solo accertato inadempimento del vettore.
Lamenta che controparte si è limitata ad allegare il mero inadempimento del vettore, senza formulare alcuna specifica allegazione in ordine ai danni asseritamente subiti, confidando nell'applicazione analogica del Regolamento n. 261/2004; e che le deduzioni svolte in grado di appello (fondate su affermazioni generiche circa un presunto "disagio" normalmente derivante da lunghe permanenze in aeroporto senza assistenza) non sono riferibili al caso di specie, riguardante un ritardo di circa quattro ore di volo durante il quale non vi è stato alcun "sballottamento" tra aeroporti né situazioni assimilabili. Lamenta essersi liquidato un danno in assenza sia di una specifica allegazione degli elementi costitutivi del pregiudizio, sia della prova della relativa esistenza.
4.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 29 della Convenzione di Montreal del 1999, deducendo che la conferma della condanna risarcitoria da parte del Tribunale sarebbe avvenuta in assenza di qualsiasi allegazione e prova di un pregiudizio effettivo e reale, in contrasto con il principio risarcitorio che permea l'intera disciplina convenzionale.
Lamenta che la Convenzione di Montreal fonda il risarcimento del danno su un criterio strettamente compensativo, come emerge dal combinato disposto degli artt. 22 (che stabilisce limiti massimi di responsabilità) e 29 (che esclude espressamente qualunque forma di riparazione punitiva, esemplare o comunque non risarcitoria), sicché il danno non può mai considerarsi "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato. Si duole che il Tribunale, dopo aver affermato che il riconoscimento di un indennizzo svincolato dalla prova del danno non trova fondamento né nell'ordinamento interno né nel sistema della Convenzione, ed avendo escluso la prova tanto del danno patrimoniale quanto di quello non patrimoniale, abbia tuttavia confermato la condanna risarcitoria sul solo
presupposto dell'accertato inadempimento del vettore e della mancata dimostrazione del caso fortuito o della forza maggiore. 5. I motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il passeggero che subisce un ritardo aereo ha diritto alla compensazione pecuniaria forfettaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, che ristora il disagio generalizzato per la perdita di tempo. Qualora intenda ottenere un risarcimento per danni ulteriori e individuali (patrimoniali o non patrimoniali), può agire ai sensi della Convenzione di Montreal (cfr. Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 8 marzo 2024, n. 6430). In questo secondo caso, sebbene il vettore sia gravato da una presunzione di responsabilità per l'evento-ritardo, l'onere di provare l'esistenza, la natura e l'entità del danno-conseguenza grava interamente sul passeggero.
Per il danno non patrimoniale, in particolare, è richiesta la rigorosa prova di una lesione grave a un diritto costituzionalmente protetto, che superi la soglia del mero disagio o fastidio, non essendo il danno risarcibile in via automatica.
Ebbene, nella specie i motivi di ricorso sono tutti incentrati sul dedotto difetto di prova del disagio lamentato dai controricorrenti; tuttavia, la compagnia ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, mancando di coglierne il fondamento. In conformità con i principi sopra richiamati il giudice di merito ha preliminarmente accertato -sulla base dell'acquisito compendio probatorio-che la relazione negoziale intercorrente tra le parti integrasse un contratto di trasporto aereo internazionale, con conseguente applicabilità alla fattispecie della disciplina dettata dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 12 del 2004.
Ha quindi evidenziato che i passeggeri CA.LO. e KA.SA. hanno fornito adeguata dimostrazione del titolo del rapporto di trasporto e avevano puntualmente allegato l'inadempimento da parte del vettore, stante il ritardo aereo e la violazione degli obblighi di assistenza imposti dalla Convenzione di Montreal.
A fronte di tali allegazioni la società convenuta non ha invero assolto l'onere, su di essa gravante, di provare l'esistenza di una causa di esonero da responsabilità per caso fortuito o forza maggiore ai sensi dell'art. 19 della Convenzione.
In applicazione degli artt. 19 e 22 della Convenzione medesima il giudice dell'appello ha pertanto correttamente riconosciuto il diritto dei passeggeri alla compensazione pecuniaria prevista per il ritardo del trasporto aereo, nella specie circoscritta al solo indennizzo convenzionale, non essendo stati forniti elementi idonei a comprovare ulteriori danni risarcibili. 6. All'inammissibilità dei motivi consegue l'inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza.
La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma ex art. 96, 3 co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti: a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.800,00 (di cui Euro 1.600,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della somma di Euro 1.600,00 ex art. 96, 3 co., c.p.c.
Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 20 novembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2026.