Disconoscimento di paternità – Identità personale del figlio – Verità biologica – Legami familiari – Bilanciamento

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1596 del 24/01/2026

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Disconoscimento di paternità – Identità personale del figlio – Verità biologica – Legami familiari – Bilanciamento

In tema di disconoscimento di paternità, il quadro normativo e giurisprudenziale non comporta una precostituita prevalenza del favor veritatis, ma richiede un bilanciamento in concreto tra il diritto all’identità personale del figlio, inteso sia come diritto alla verità biologica e alla certezza degli status, sia come diritto ai legami affettivi sviluppati all’interno della famiglia. Ne consegue che tale diritto può dirsi inciso dal disconoscimento dello status di figlio solo quando esso abbia avuto nel tempo espressione quale appartenenza a un determinato contesto familiare, non essendo sufficiente il solo rischio di sofferenza psicologica non collegato alla recisione di un rapporto familiare effettivamente esistente.

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Cassazione civile, sez. I, ordinanza 24/01/2026 (ud. 17/12/2025) n. 1596

FATTI DI CAUSA


1. - Ve.Fr. e Gi.Ca. ricorrono con quattro motivi per la cassazione della sentenza del 12 dicembre 2024, con cui la Corte d'Appello di Salerno, decidendo all'esito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 27140 del 2021, aveva dichiarato che Ve.Fr. non è figlio di Ve.Pi., per l'effetto accertando che al primo spettavano lo status di figlio naturale e il cognome della madre Gi.Ca., con ordine al competente ufficiale dello stato civile di procedere ad annotazioni e incombenti relativi.

2.- La Corte d'Appello, reiterando le proprie precedenti conclusioni, ha così deciso, in riassunzione, l'impugnazione proposta Ve.Fr. e Gi.Ca. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Salerno aveva accolto la domanda di disconoscimento di paternità proposta da Ve.Pi., per impotenza a generare.

3.- Questa Corte con ordinanza n. 27140 del 2021, disattesa l'eccezione di decadenza, nella ritenuta inapplicabilità ratione temporis della nuova versione dell'art. 244, quarto comma, cod. civ. - secondo la quale l'azione in esame non può essere proposta oltre cinque anni dalla nascita del bambino -, aveva annullato la sentenza impugnata.

Si è fatto applicazione del principio di diritto per il quale l'interesse del minore "disconoscendo" va apprezzato previo bilanciamento tra il diritto all'identità personale declinato con riguardo all'affermazione della verità biologica e il correlato interesse alla certezza degli status e la diversa sua accezione, correlata ai legami affettivi sviluppatisi all'interno della famiglia e, quindi, alla loro stabilità.

La ricerca della paternità di un infraquattordicenne non è ammessa dove risultati il suo interesse contrario alla privazione dell'acquisito status di figlio legittimo di colui che abbia promosso l'azione di disconoscimento o, ancora, all'assunzione dello stato di figlio naturale del destinatario dell'azione di disconoscimento.

Si è così ritenuto che i giudici di appello nel far prevalere il "favor veritatis" avevano omesso tale doveroso bilanciamento, non provvedendo ad accertare il concreto interesse del minore.

Nel giudizio di merito il giudice non aveva inoltre proceduto all'ascolto dell'infradodicenne capace di discernimento, in tal modo incorrendo in una nullità per violazione del contraddittorio, per un adempimento mancato che, attivabile anche d'ufficio, era sancito da norme imperative dettate a tutela dell'esclusivo interesse del minore.

4.- Nel corso del giudizio in riassunzione veniva disposta c.t.u. e ascoltato Ve.Fr. che, divenuto maggiorenne, provvedeva a nominare quale suo difensore l'avvocato già individuato come suo curatore.

4.1.- La Corte d'Appello, nel valutare il profilo dell'identità personale "che scaturisce dai legami affettivi familiari", ha riferito come Ve.Fr. avesse ricordato in sede di ascolto di avere "solo ricordi negativi del padre", per poi riportare davanti a c.t.u., "in una fase successiva e quindi meno spontanea", l'evidenza dell'acquisto di un gelato e di giocattoli con Ve.Pi.

La Corte territoriale ha quindi concluso nel senso che quanto qualificato, nel racconto del disconoscendo, in termini di "ricordi vaghi" non avrebbe riscontrato l'esistenza di legami affettivi che potessero giustificare "la preminenza di un diritto di Ve.Fr.a salvaguardare la propria identità quale figlio del Ve.Pi.".

Laddove la disposta c.t.u., negli esiti, aveva rimarcato gli "effetti devastanti" individuati in un possibile "disturbo psicotico" che il disconoscimento della paternità avrebbe potuto arrecare al figlio, la corte di merito ha invece ritenuto che nulla di significativo fosse emerso quanto alla "preesistenza di legami affettivi e familiari", estremo su cui soltanto, chiamata a investigare nel giudizio di rinvio, avrebbe dovuto costruirsi, secondo il principio dettato dalla Corte di cassazione, il diritto all'identità del figlio di cui era stata accertata, per altro verso, la diversa identità biologica.

I giudici di appello in sede di rinvio hanno quindi accolto la domanda di disconoscimento della paternità naturale proposta da Ve.Pi. non ravvisando profili di mantenimento dello status in pregiudizio dell'identità del figlio.

5.- Resiste con controricorso Ve.Pi.

È stata fissata la trattazione camerale del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per violazione del principio del "favor minoris", dei diritti alla bigenitorialità, alla certezza giuridica, all'unicità della condizione giuridica e sociale dell'individuo e della sua identità personale, nella stabilità dei legami affettivi acquisiti con la nascita (artt. 2, 3 e 30 Cost.).

I ricorrenti fanno altresì valere la mancata e/o errata valutazione dell'interesse del minore, con violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2, 3e 30 Cost., ultimo comma, dell'art. 244 cod. civ., dell'art. 104 commi 7 e 9, D.Lgs. n. 154 del 2013, dell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, dell'art. 3 della Convenzione di Strasburgo).

2.- Con i successivi motivi i ricorrenti denunciano: la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per errore di percezione nell'esame della c.t.u. e motivazione illogica e/o apparente; la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti costituito dalla consulenza tecnica d'ufficio, per essersi la corte discostata dalle conclusioni del c.t.u.; la violazione dell'art. 132, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. per mancanza e/o insufficiente motivazione delle ragioni per cui la corte di merito ha ritenuto di non aderire alle conclusioni del nominato consulente tecnico di ufficio.

3.- Nel trattare congiuntamente i motivi proposti, i ricorrenti deducono quindi quanto segue.

Le motivazioni adottate dal giudice d'appello rivelerebbero un grave vizio motivazionale laddove la sentenza impugnata afferma che la consulenza tecnica di ufficio, per brevità c.t.u., nella parte conclusiva, si sarebbe del tutto "scollegata" a quanto in precedenza evidenziato, affermando l'esistenza di "effetti devastanti che potrebbero portare il ragazzo ad un disturbo psicotico".

La relazione di c.t.u. in più punti avrebbe evidenziato le criticità psicologiche del giovane Ve.Fr. e la Corte d'Appello, discostandosene, avrebbe deciso sostituendo alla valutazione tecnico-scientifica un proprio personale apprezzamento, soggettivo, atecnico e di "natura morale".

I giudici di appello non avrebbero tenuto conto delle dichiarazioni rese da Ve.Fr.che, in sede di ascolto, aveva riferito che a lui sarebbe dispiaciuto se si fosse stabilita la non paternità di Ve.Pi., a tanto legando la perdita de "l'appartenenza" e del suo "equilibrio".

La corte di merito avrebbe concluso nel senso che non vi erano elementi per giustificare la preminenza di un diritto di Ve.Fr. a salvaguardare la propria identità come figlio di Ve.Pi., "senza valutare in alcun modo i devastanti effetti psicologici sul minore di una modifica dello status, come ampiamente emersi e prospettati nella Relazione di CTU".

In modo contraddittorio il giudice di appello aveva ascoltato il minore e, all'esito, disposto c.t.u. di cui aveva poi escluso la rilevanza pur a fronte delle conclusioni sfavorevoli, in essa contenute, al disconoscimento.

La motivazione impugnata sarebbe stata pertanto perplessa, contraddittoria e incomprensibile, collocandosi al di sotto della soglia del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, della Costituzione.

La sentenza avrebbe violato il principio del "favor minoris" con riferimento al corno di giudizio integrato dal diritto alla certezza giuridica e alla identità personale.

I ricorrenti richiamano, inoltre, la necessità di evitare ogni automatismo nell'applicazione delle norme che riguardano la filiazione, e riferiscono, in tal senso, anche della giurisprudenza costituzionale nella parte in cui ha rimarcato l'incompatibilità della tutela dell'identità personale con modelli rigidamente astratti e presunzioni assolute, "insensibili alla complessità delle situazioni personali, che possono in concreto smentire la generalizzazione posta a base della presunzione stessa" (è citata, la sentenza della Corte costituzionale, n. 183 del 2023).

Anche la giurisprudenza convenzionale avrebbe valorizzato la complessità delle relazioni all'interno della famiglia, in cui si compongono il senso della identità personale, i legami biologici, giuridici e sociali, nonché i sentimenti, le aspirazioni, i diritti e i doveri dei singoli e che quindi si trova a ricevere tutela nei termini di cui all'art. 8 CEDU (sono citate le sentenze: Corte EDU Moretti e Benedetti c. Italia del 27 aprile 2010; X., Y. e Z. c. Regno Unito, del 22 aprile 1997; Paradiso e Campanelli c. Italia, 27 gennaio 2015 e, sullo stesso caso, Grande Camera, 24 gennaio 2017).

La Corte costituzionale avrebbe affermato la necessità di una ragionevole comparazione del "favor veritatis" con altri valori costituzionali e riconosciuto che "il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia" (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2014) e tanto laddove già l'Assemblea costituente, all'art. 30 della Costituzione, con il riconoscere la possibilità di imporre limiti alla ricerca della paternità, aveva "chiaramente manifestato la scelta di non attribuire un valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale".

I ricorrenti richiamano, ancora, la giurisprudenza di legittimità e il principio secondo il quale il tema del disconoscimento della paternità non comporta la prevalenza del "favor veritatis" sul "favor minoris", ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale, legato all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli "status", e quello alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia.

Il bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento, in concreto, dell'interesse superiore del minore (sono citate, tra le altre, Cass., Sez. I, 6 ottobre 2021 n. 27140, Cass., Sez. I, 21 febbraio 2020, n. 4791; Cass., Sez. I, 3 aprile 2017, n. 8617).

La motivazione della sentenza gravata non avrebbe fatto buon governo dei principi richiamati, non valutando, in alcun modo, l'effettivo interesse del minore, da quest'ultimo pure dapprima rappresentato in sede di ascolto il 4 aprile 2023 e, quindi, meglio evidenziato nella relazione di ctu, con particolare riguardo alle conseguenze, riferite all'avvertita identità personale e sociale, del disconoscimento sulla psiche del minore collegate alla perdita di "status" di figlio di Ve.Pi.

4.- Resiste con controricorso Ve.Pi. che, in via preliminare, eccepisce la nullità della procura alle liti, rilasciata dai ricorrenti al loro difensore, Avvocata Filomena Vitale del Foro di Salerno, per difetto del requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ. e, nel merito, deduce l'inammissibilità dei motivi per difetto di specificità dovuto, anche, alla critica in via cumulativa svolta, nella natura vincolata del giudizio di legittimità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata dai ricorrenti al loro difensore per difetto di specialità.

In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, terzo comma, cod. proc. civ., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso (Cass. SU 19 gennaio 2024, n. 2075).

La compiuta indicazione del provvedimento impugnato, quanto a parti, data di adozione e pubblicazione e numero di registro, contenuta nel corpo della procura integra, di quest'ultima, la richiesta specificità o specialità senza che gli incongrui contenuti sui poteri processuali ivi pure attribuiti al difensore - che pure compresi nella procura alle liti in atti meglio si correlano a quelli propri dell'impugnazione di merito - valgano ad escludere la riferibilità del mandato difensivo al proposto ricorso per cassazione, nella evidente volontà impugnatoria della parte.

2.- Nel resto, i motivi proposti sono tutti inammissibili perché non specifici e inconcludenti.

2.1.- La scelta dei ricorrenti di affidare ad una trattazione congiunta, nell'asserita loro "connessione", l'esposizione dei motivi realizza una mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei che impropriamente fanno riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.

Costante giurisprudenza di questa Corte non consente la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.

Una siffatta cumulativa formulazione, disattendendo il principio di specificità, mira infatti a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, in modo inammissibile, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle doglianze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (tra le altre: Cass., Sez. L., 6 febbraio 2024, n. 3397; in termini: Cass. Sez. I, 23 ottobre 2018, n. 26874).

2.2.- I motivi sono ancora inammissibili perché non colgono neppure la ratio della decisione impugnata.

2.2.1.- Come ormai da tempo affermato da questa Corte (Cass., Sez. I, 6 ottobre 2021, n. 27140; in termini, Cass., Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26767), in tema di disconoscimento di paternità, il quadro normativo di riferimento definito dalla Costituzione, la Carta europea dei diritti fondamentali e dalle previsioni del codice civile (artt. 30 Cost.; 24 (Diritti del bambino), comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu), art. 244 (Termini dell'azione di disconoscimento) cod. civ.), insieme a quello giurisprudenziale, non comporta una precostituita prevalenza del "favor veritatis" sul "favor minoris".

La giurisprudenza costituzionale ha conosciuto, con sempre maggiore intensità, negli anni più recenti, un percorso di progressivo riconoscimento del legame affettivo-familiare quale strumento integrativo della identità della persona, valorizzando della cellula familiare la natura di momento in cui si forma la personalità dell'individuo (così per l'art. 2 Cost., sui diritti personali assoluti e, pure indicato, l'art. 8 Cedu, sulla vita privata e familiare della persona).

Tanto è avvenuto, da ultimo, con le sentenze che, pronunciate sull'istituto dell'adozione del maggiorenne (art. 292 e ss. cod. civ.) - di cui si è valorizzato l'utilizzo ad integrazione di nuove formazioni sociali giuridicamente rilevanti -, hanno riconosciuto rilievo giuridico ai rapporti affettivi di fatto a definizione, anche, di nuovi modelli familiari e di legami di solidarietà tra individui in cui continua a trovare espressione e sviluppo l'identità della persona (da ultimo: sentenza, n. 215 del 2025; in precedenza: sentenza n. 5 del 2024; sentenza n. 135 del 2023; sentenza n. 79 del 2022).

Si tratta di relazioni tanto più rilevanti laddove poi a venire in considerazione è l'equilibrato sviluppo della personalità del minore che trova riconoscimento anche, e soprattutto, nelle vissute relazioni affettivo-familiari (vedi, Corte costituzionale, sentenza n. 68 del 2025).

Nell'indicato contesto, va riscritto il diritto all'identità personale inteso nella sua duplice accezione di diritto alla verità biologica, nel connesso interesse alla certezza degli "status" e alla stabilità dei rapporti familiari, e ai legami affettivi e personali che trovano sviluppo all'interno di una famiglia, specie quando si tratta di un minore infraquattordicenne e venga in considerazione il suo preminente interesse.

Con l'ulteriore precisazione, come ha ancora ritenuto questa Corte, che il bilanciamento delle due indicate declinazioni non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (Cass., Sez. I, 6 ottobre 2021, n. 27140; in termini, Cass., Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26767).

3.- A fronte degli indicati principi, di cui l'impugnata sentenza ha fatto corretta applicazione, il proposto mezzo lascia invece che insieme all'accertamento del diritto all'identità personale da declinarsi sub specie della esistenza di consolidati rapporti familiari dell'individuo fondanti la sua personalità, acquistino rilievo, in modo indistinto, le possibili condizioni di squilibrio psicologico, non in quanto diretto effetto causale della negata identità familiare, quanto, e piuttosto, perché espressive di un indistinto e diffuso aggravio psicologico comunque connesso a una dolorosa vicenda di vita della persona.

La Corte d'Appello ha ritenuto infatti che il possibile rischio dell'equilibrio psichico del ricorrente (rischio di scompenso psicotico), su cui pure si è espresso il nominato tecnico di ufficio, non sarebbe stato determinato dalla recisione e negazione del legame familiare - in realtà mai realizzatosi per le dichiarazioni rese all'interno dei due contesti di ascolto del minore, davanti al giudice e da parte del ctu -, ma da una relazione da sempre sofferta e mai stabilmente avviatasi con colui che il ricorrente avrebbe voluto come proprio padre.

I giudici d'appello, in modo concludente, riferiscono infatti che il ricorrente aveva solo ricordi negativi del padre, rammentando, in particolare, un episodio in cui Ve.Pi. aveva minacciato, armato, madre e figlio perché se ne andassero via di casa, e la mancanza di rapporti con i nonni paterni, da cui il giovane Ve.Fr. ricordava di avere ricevuto, qualche volta, del denaro.

Su queste premesse, la corte salernitana, con una ortopedica lettura degli esiti della disposta ctu, che non segna alcun travalicamento di competenze, ma che riafferma, motivatamente, la capacità decisionale della prima, esclude che aspirazioni e speranze del giovane Ve.Fr.possano altrimenti integrare la necessaria relazione familiare, costitutiva della identità personale, illegittimamente negata in caso di disconoscimento dello status di figlio Ve.Pi.

3.1.- Nessuna dispercezione della relazione tecnica e nessuna contraddizione, tale da infirmare l'espressione stessa del processo logico della sentenza impugnata, è tra l'ascolto del minore, la disposizione della consulenza tecnica psicologica e la decisione della corte di merito di discostarsi dalle conclusioni dell'ammesso mezzo tecnico.

La corte di merito in ragione delle spiegate puntuali ragioni rifugge, pure, da ogni preteso automatismo applicativo di negazione delle dedotte relazioni affettive.

Neanche è configurabile l'omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che, ricostruito in ricorso solo parzialmente e in non perspicua valutazione delle risultanze riportate nell'impugnata sentenza, vale in effetti a sovrapporre una diversa e alternativa lettura del merito.

3.2.- Il diritto all'identità personale può dirsi inciso dal diniego dello status di figlio solo quando il primo abbia avuto nel tempo espressione e riconoscimento, in quanto avvertito dal singolo come appartenenza ad un determinato contesto familiare, inteso come insieme di affetti e relazioni, e come tale vissuto nei rapporti con gli altri e dalla socialità di appartenenza.

3.3.- Siffatta ratio, concludentemente esposta nell'impugnata sentenza, non risulta attinta dai motivi con cui i ricorrenti si dolgono e contestano gli esiti del giudizio.

I ricorrenti non fanno valere, infatti, attraverso contrarie evidenze, una relazione familiare e sociale diretta a fondare, a fronte delle altrimenti scarne e insufficienti circostanze indicate in sentenza (quelle sull'acquisto di gelati e giocattoli), l'esistenza di uno stabile legame tra Ve.Fr. e Ve.Pi., ma si trovano, piuttosto, a richiamare, per una autonoma causalità, la sofferenza del giovane di un vissuto contrassegnato da assenze, speranze, mancate conoscenze e cattivi rapporti personali che si vogliono aggravati da un esito negativo del giudizio.

4.- Il ricorso va, in via conclusiva, dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal controricorrente che liquida in Euro 3.000,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi nonché al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.


Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2026.

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