Obbligazioni solidali passive – Regresso – Surrogazione legale – Prescrizione – Condebitori

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.16835 del 29/05/2026

Pubblicato il
Obbligazioni solidali passive – Condebitori – Pagamento del debito – Diritto di regresso – Prescrizione decennale – Decorrenza

In tema di obbligazioni solidali passive, il diritto di regresso tutela l’interesse del debitore che ha adempiuto a ottenere dagli altri condebitori il rimborso della parte eccedente la propria quota, comprensiva del capitale, delle spese necessarie o utili e degli interessi pagati. Tale diritto, previsto dall’art. 1299 c.c., ha natura autonoma, sorge ex novo per effetto del pagamento dell’intero debito ed è soggetto al termine di prescrizione ordinaria decennale, decorrente dalla data del pagamento.

Surrogazione legale – Solvens – Terzietà – Subingresso nel credito – Garanzie – Atti interruttivi – Prescrizione

Il pagamento con surrogazione legale, ai sensi dell’art. 1203, n. 3, c.c., presuppone la terzietà del solvens rispetto al rapporto obbligatorio e un suo interesse giuridicamente qualificato all’adempimento, derivante dall’assunzione del debito altrui o da un titolo contrattuale o legale di garanzia, assicurazione o responsabilità per fatto illecito altrui. Esso produce una duplice vicenda, estintiva del debito e traslativa del credito, con conseguente subingresso del solvens nel credito originario, nelle garanzie reali e personali e nel relativo regime di prescrizione, compresi gli effetti degli atti interruttivi estesi ai condebitori ai sensi dell’art. 1310, comma 1, c.c.

Obbligazioni solidali passive – Obbligazioni asimmetriche – Interesse esclusivo – Regresso – Surrogazione legale – Subingresso nel credito

Nelle obbligazioni solidali passive asimmetriche, contratte nell’interesse esclusivo di uno o di alcuni debitori, la surrogazione legale opera in concorrenza e complementarità funzionale con il regresso. Il condebitore estraneo all’interesse esclusivo altrui, adempiendo, paga infatti una obbligazione totalmente altrui ed è terzo rispetto al rapporto obbligatorio originario, pur essendo titolare di un interesse qualificato all’adempimento. In tale ipotesi, il pagamento produce non solo un effetto estintivo, ma anche un effetto traslativo, idoneo a determinare il subingresso del solvens nel diritto di credito adempiuto.

Obbligazioni solidali passive – Obbligazioni paritetiche – Interesse comune – Regresso – Surrogazione legale – Adempimento parzialmente altrui

Nelle obbligazioni solidali passive paritetiche, o ad interesse comune, resta ferma l’operatività del regresso, ma non trova spazio la surrogazione legale. In tale ipotesi, l’adempimento del condebitore costituisce pagamento di una obbligazione solo parzialmente altrui e non proviene da un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio plurisoggettivo. Manca, quindi, una causa ulteriore rispetto a quella estintiva, idonea a giustificare anche un effetto traslativo del credito.

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Cassazione civile sez. III, sentenza 29/05/2026 (ud. 16/01/2026) n. 16835

(Dott. FRASCA Raffaele G. A. – Presidente; Dott. SPAZIANI Paolo - Rel. Consigliere)

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 26 febbraio 2004, la Corte d'Appello di Brescia,

in sede di rinvio, confermò la sentenza n. 729 del 1994 del Pretore di Bergamo, che aveva condannato la Nuova Sacelit Srl al risarcimento del danno, iure proprio e iure hereditario, in favore degli eredi di un suo dipendente, deceduto per mesotelioma professionale, causato dalla prolungata esposizione alle polveri dell'amianto.

Il giudizio di responsabilità fu fondato sull'accertata violazione, da parte della società, delle norme a tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, in particolare dell'art. 21 del D.P.R. n. 303 del 1956, che imponeva la massima riduzione possibile delle polveri.

La sentenza passò in giudicato nel maggio del 2008, a seguito di rigetto del ricorso per cassazione proposto avverso di essa.

2. Peraltro, sin dal mese di aprile del 1999, la Nuova Sacelit Srl aveva provveduto al pagamento, a favore degli aventi diritto, della somma liquidata a titolo risarcitorio, complessivamente pari a Lire 645.198.948, comprensive di capitale, rivalutazione e interessi.

3. Con citazione notificata il 30 dicembre 2009, la Nuova Sacelit Srl convenne, dinanzi al Tribunale di Brescia, l'INAIL, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri indicati in epigrafe, chiedendone la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 333.217,45 (o, in subordine, di quella ritenuta di giustizia e liquidata anche in via equitativa), oltre rivalutazione ed interessi sino al saldo effettivo.

Dedusse, per un verso, di non essere stata a conoscenza, nel periodo in cui il lavoratore deceduto per mesotelioma professionale era stato alle sue dipendenze (tra il 1961 e il 1985), della pericolosità dell'amianto, del resto oggettivamente ignota a quell'epoca; per altro verso, che aveva fatto uso di tale materiale perché imposto dallo Stato, che ne aveva non solo consentito ma talora addirittura prescritto l'uso sino al 1991, allorché lo aveva invece vietato per essere stata ormai acquisita la consapevolezza della sua pericolosità. Concluse che, pertanto, sussisteva la responsabilità esclusiva o quanto meno concorrente degli enti citati in rivalsa.

4. Con sentenza 21 novembre 2014, n. 3561, il Tribunale di Brescia, in accoglimento dell'eccezione preliminare di merito sollevata dagli enti convenuti, rigettò la domanda per prescrizione e condannò l'attrice nelle spese.

5. Con sentenza 30 ottobre 2019, n. 1568, la Corte d'Appello di Brescia ha rigettato l'impugnazione della Nuova Sacelit Srl, condannandola alle spese del grado.

La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:

I- in primo luogo, andava confermata la statuizione resa dal primo giudice sulla questione preliminare di merito, dal momento che, in conformità a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (è stata citata la pronuncia n. 25698 del 2019 di questa Corte), in tema di rapporti interni nelle obbligazioni solidali passive, "il termine iniziale del decorso della prescrizione coincid(e) con la data in cui il debitore ha eseguito il pagamento", effettuato il quale ("tra marzo e aprile 1999") "la Nuova Sacelit avrebbe potuto esercitare il suo diritto di regresso";

II- in secondo luogo, con riguardo al merito in senso proprio, doveva persino escludersi, sul piano sostanziale, la configurabilità di un diritto di regresso. Questo diritto, infatti, avrebbe presupposto l'accertamento del vincolo di solidarietà tra la Nuova Sacelit Srl e gli enti da essa convenuti, il quale, a sua volta, avrebbe presupposto l'accertamento della responsabilità (anche) di questi enti. Tale responsabilità, però, non solo non era stata accertata ma doveva reputarsi senz'altro inesistente poiché l'evento dannoso era "stato causato da una grave inosservanza da parte dell'impresa delle varie norme dettate a presidio della salute dei lavoratori, con la conseguenza che nessuna responsabilità può essere addebitata né allo Stato né all'INAIL";

III- in terzo luogo, quand'anche l'accertamento fosse stato fondato su una condotta illecita ipoteticamente ascrivibile anche agli enti e idonea, sul piano sostanziale, a far sorgere una loro corresponsabilità ex art. 2055 cod. civ., sarebbe restato, sul piano processuale, che tale responsabilità era stata accertata solo nei confronti dell'impresa con sentenza non avente effetto, ai sensi dell'art. 1306 cod. civ., contro gli altri debitori.

6. Per la cassazione della sentenza della Corte bresciana ricorre la Nuova Sacelit Srl, sulla base di cinque motivi.

Rispondono con due distinti controricorsi l'INAIL e le pubbliche amministrazioni indicate in epigrafe.

7. La trattazione del ricorso, già fissata in adunanza camerale (in vista della quale la Nuova Sacelit Srl aveva depositato memoria), è stata rinviata alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria 30 luglio 2024, n. 21420.

Il Pubblico Ministero presso la Corte ha depositato memorie con conclusioni scritte e ha concluso come in epigrafe.

La parte ricorrente ha depositato ulteriori memorie in vista dell'udienza del 21 ottobre 2025, poi rinviata, e dell'odierna udienza.

Anche l'INAIL ha depositato memoria in vista dell'udienza del 21 ottobre 2025.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata, ai sensi

dell'art.364 n. 4 cod. proc. civ., la violazione del giudicato interno.

La sentenza d'appello è censurata per avere statuito, oltre che sulla questione preliminare di merito, anche sul merito in senso proprio, escludendo la sussistenza del diritto di regresso per insussistenza della corresponsabilità degli enti convenuti.

Ciò perché la pronuncia del Tribunale, in quanto limitata alla declaratoria di estinzione del diritto per prescrizione, avrebbe presupposto, quale accertamento logicamente pregiudiziale, quello sulla sussistenza del diritto medesimo. Vi sarebbe stata dunque una pronuncia tacita sulla positiva esistenza del diritto di regresso azionato in giudizio (pur dichiarato estinto per prescrizione) che non sarebbe stata impugnata dai convenuti (evidentemente, in via incidentale condizionata) e che sarebbe dunque passata in giudicato.

2. Con il secondo motivo, viene nuovamente denunciata, ai sensi dell'art. 364 n. 4 cod. proc. civ., la violazione del giudicato interno.

La sentenza d'appello è censurata per avere statuito, oltre che sulla questione preliminare di merito, sulla inutilizzabilità, ex art. 1306 cod. civ., da parte della Nuova Sacelit Srl, in funzione dell'esercizio dell'azione di regresso, della sentenza che aveva riconosciuto la sua responsabilità.

Ciò perché sulla sussistenza del diritto di regresso si sarebbe già formato il giudicato interno, per essere stato esso pregiudizialmente accertato dal primo giudice con statuizione che non aveva formato oggetto di impugnazione da parte dei convenuti.

2.1. I primi due motivi - da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione - sono manifestamente infondati.

Come ha esattamente osservato il Pubblico Ministero, la pronuncia sull'eccezione preliminare di merito aveva assorbito quella sul merito in senso proprio, sicche la questione della sussistenza della corresponsabilità delle amministrazioni pubbliche convenute era rimasta impregiudicata, senza che fosse configurabile una inespressa statuizione sulla sussistenza del diritto di regresso della società attrice, sulla quale fosse sceso il giudicato.

3. Con il terzo motivo, viene denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1310, 1203, 2055, 2935 e 2945 cod. civ.

Viene censurata la statuizione sull'eccezione preliminare di merito.

La ricorrente deduce che la prescrizione del diritto di regresso nelle obbligazioni solidali decorrerebbe non già dal giorno in cui il condebitore ha eseguito il pagamento, ma dal giorno in cui passa in giudicato la sentenza che ha accertato l'obbligazione plurisoggettiva.

Ciò perché, ai sensi dell'art. 1310, primo comma, cod. civ., l'interruzione della prescrizione determinata dall'esercizio dell'azione da parte del creditore, avendo effetto non solo nei confronti del debitore convenuto ma anche "riguardo agli altri debitori", gioverebbe allo stesso condebitore adempiente, nel momento in cui, eseguito il pagamento, subentra nel diritto del creditore e resta soggetto alle stesse condizioni di esperibilità (viene citata la pronuncia di questa Corte n. 17372 del 2003).

4. Pregiudiziale rispetto al terzo motivo è il quarto, con cui si denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo.

La sentenza d'appello è censurata nella parte in cui ha escluso la sussistenza della responsabilità solidale delle amministrazioni pubbliche.

Ribadendo quanto dedotto in appello, la ricorrente sostiene che, invece, la responsabilità dell'INAIL, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri indicati in epigrafe troverebbe un triplice fondamento: nell'imposizione dell'obbligo di utilizzare l'amianto, nella violazione del dovere di informazione e nella violazione del principio di precauzione.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Lungi dall'essere individuato un fatto storico, decisivo e controverso, di cui il giudice d'appello avrebbe omesso l'esame, viene contestato il motivato giudizio di merito con cui è stata accertata l'esclusiva responsabilità della Nuova Sacelit Srl ed esclusa quella degli enti convenuti.

Questo giudizio si fonda sul rilievo che nel processo presupposto è stato accertato che l'evento dannoso (il decesso del dipendente della società ricorrente) era stato causato, non già dall'utilizzo dell'amianto, bensì dalla violazione, in uno stabilimento in cui si utilizzava amianto, delle misure di sicurezza prescritte dalla legge (in particolare, sulla riduzione della polverosità) già in un'epoca in cui non era nota la pericolosità del detto materiale, con conseguente irrilevanza della condotta statuale diretta a consentirne o persino ad imporne tale utilizzo sino a quando quella pericolosità non è stata accertata.

Tale accertamento sottende l'ulteriore rilievo - fondato su un giudizio probabilistico e formulato sempre sulla base di un motivato apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità - che,

se quelle regole di sicurezza fossero state debitamente rispettate, l'evento dannoso verosimilmente non si sarebbe verificato.

Venendo in considerazione una condotta colposa e una causa efficiente dell'evento dannoso addebitabile unicamente all'impresa, ne discende con coerenza il giudizio circa il carattere esclusivo della sua responsabilità.

4.2. Esclusa la sussistenza della corresponsabilità solidale degli enti convenuti ex art. 2055 cod. civ., e dunque di una obbligazione risarcitoria plurisoggettiva, deve altresì ritenersi definitivamente esclusa la sussistenza dell'azionato diritto di regresso (o, secondo la diversa qualificazione operata dalla ricorrente in sede di memorie illustrative, di surrogazione), sicché perde rilevanza sia la questione dell'avvenuta maturazione del termine di prescrizione di tale diritto, sia quella dei limiti soggettivi, ex art. 1306 cod. civ., del giudicato maturato nel giudizio presupposto.

5. Dichiarato inammissibile il quarto motivo, deve dunque reputarsi assorbito non solo il sopra illustrato terzo motivo di ricorso, ma anche il quinto motivo, con cui viene censurata - per violazione degli artt. 1310, 1203, 2055, 2935 e 2945 cod. civ. - la statuizione con cui la Corte d'Appello ha sancito l'inopponibilità della sentenza di condanna della Nuova Sacelit Srl ai condebitori solidali, assumendone l'irrilevanza in relazione al presunto effetto di interruzione del termine di prescrizione anche nei loro confronti, prodotto dalla domanda dei creditori contro la società.

6. Reputa, tuttavia, il Collegio di enunciare nell'interesse della legge (art.363, terzo comma, cod. proc. civ.) i principi di diritto al lume dei quali avrebbero dovuto trovare soluzione le questioni, di peculiare rilievo giuridico, evocate dal terzo motivo di ricorso.

6.1. Come si è osservato nell'ordinanza interlocutoria n. 21420 del 2024, con il detto motivo di ricorso era evocata la questione se, nell'ambito di una obbligazione soggettivamente complessa ex latere debitoris connotata dal requisito della solidarietà, in ipotesi di adempimento di uno dei condebitori, il termine di prescrizione dell'azione da lui esercitata per il recupero, presso gli altri, degli importi eccedenti la propria quota (nella specie, qualificata come azione "di rivalsa") decorra dal momento in cui egli ha eseguito il pagamento oppure dal momento (eventualmente successivo) in cui è passata in giudicato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti, giusta l'estensione agli altri debitori dell'effetto interruttivo permanente conseguito alla domanda rivolta contro di lui dal creditore originario; effetto di cui lo stesso debitore condannato potrebbe giovarsi dopo che, avendo adempiuto l'obbligazione, sia subentrato nei diritti del creditore soddisfatto.

Nella stessa ordinanza interlocutoria si è anche osservato che, negli orientamenti di questa Corte, l'illustrata questione trova soluzione diversa secondo che l'azione esercitata dal debitore adempiente in confronto dei condebitori si qualifichi come azione di regresso o come azione in surrogazione.

Infatti, nella prima ipotesi, la risalente e consolidata affermazione del principio secondo cui la prescrizione dell'azione di regresso decorre dall'avvenuto pagamento (Cass. 27/06/1975, n. 2540; Cass. 19/09/1991, n. 9784; Cass. 29/08/1995, n. 9100; Cass. 03/11/2004, n. 21056; Cass.11/10/2019, n. 25698) trova fondamento nella regola di cui all'art. 1299 cod. civ., che individua il presupposto del diritto di regresso del debitore in solido nei confronti degli altri condebitori, nel pagamento dell'intero debito, il quale produce l'effetto di liberare questi ultimi dal vincolo verso il creditore e di legittimare il solvens a ripetere da essi la somma eccedente l'ammontare della propria quota; deriva da ciò che il pagamento del debito, in quanto fa sorgere il diritto di regresso, segna anche il dies a quo del termine di prescrizione dello stesso, il quale non può farsi decorrere dal momento precedente della nascita dell'obbligazione solidale - negozio giuridico (se si tratta di

obbligazione solidale ex contractu), fatto dannoso (se si tratta di obbligazione solidale ex delicto ai sensi dell' art. 2055 cod. civ.), altro atto o fatto idoneo a produrla in conformità dell'ordinamento giuridico (se si tratta di obbligazione ex lege) - poiché in tale precedente momento il diritto di regresso non è ancora sorto e dunque non può essere esercitato (arg. ex art. 2935 cod. civ.).

Nella seconda ipotesi, l'altrettanto risalente affermazione del principio che dell'effetto interruttivo della prescrizione provocato in confronto di tutti i condebitori dalla domanda proposta dal creditore contro uno di essi, può giovarsi lo stesso condebitore convenuto dopo che, avendo eseguito la prestazione, sia subentrato nei diritti del creditore (già Cass., Sez. Un., 7/02/1969, n. 409; Cass.30/12/1971, n.3779; Cass. 13/01/1978, n. 157; Cass.18/02/1980, n.1183; più recentemente, Cass. 17/11/2003, n.17372 e Cass.2/02/2006, n. 2268), trova, invece, fondamento nella regola di cui all'art. 1203 n.3 cod. civ., poiché evoca la successione del debitore solidale adempiente nel diritto del creditore e nelle stesse condizioni di esperibilità; il pagamento del debito, in questa diversa prospettiva, costituisce il presupposto, non già (o, comunque, non solo) del diritto di regresso (che legittima il debitore adempiente a ripetere dai condebitori la parte di ciascuno di essi), ma piuttosto del diritto di surrogazione, che legittima il solvens, succeduto nella posizione creditoria, ad esercitare verso i condebitori il medesimo diritto del creditore ormai soddisfatto con le medesime condizioni di esperibilità; ne discende che il debitore che agisce in surrogazione può giovarsi dell'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale proposta nei suoi confronti dal creditore nella cui posizione egli è subentrato, avuto riguardo alla circostanza che tale effetto si è prodotto anche nei confronti degli altri debitori (arg. ex art.1310, primo comma, cod. civ.); la prescrizione, pertanto, non corre per il debitore adempiente, agente in surrogazione, fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio introdotto dall'originario creditore (art.2945 cod. civ.).

6.2. L'applicazione, secondo i casi, dell'uno o dell'altro principio presuppone dunque la previa soluzione del problema se, nella specifica fattispecie processuale, il debitore adempiente abbia agito contro gli altri debitori in regresso o in surrogazione.

La soluzione di questo problema, che si pone in relazione alla singola fattispecie sottoposta all'esame del giudice, presuppone, peraltro, a sua volta, la soluzione di questioni sostanziali di carattere generale che attengono, per un verso, ai rapporti tra l'istituto del pagamento con surrogazione (artt.1201 ss. cod. civ.) e la figura dell'obbligazione solidale passiva (artt.1292 ss. cod. civ.); per altro verso, e più specificamente, ai rapporti tra l'azione in surrogazione, ai sensi dell'art. 1203 n.3 cod. civ., e l'esercizio del diritto di regresso, ai sensi dell'art.1299 cod. civ.

6.3. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato affermato, sin da epoca risalente, il principio, mai smentito e più volte ribadito, secondo il quale, a seguito dell'adempimento dell'obbligazione solidale, da un lato, ha luogo, in favore del solvens, la surrogazione legale di cui all'art.1203, n.3, cod. civ. (dal momento che egli aveva interesse a soddisfare un debito al cui pagamento era tenuto con altri coobbligati o per altri debitori); dall'altro lato egli può esercitare l'azione di regresso, essendo legittimato a ripetere, dagli altri condebitori, la parte di ciascuno di essi (ex aliis, Cass.22/12/1969, n.4030; Cass. 18/03/1982, n. 1762; Cass.4/05/1995, n. 4852; Cass. 28/03/2001, n. 4507; Cass. 11/09/2007, n. 19097; Cass. 5/06/2007, n. 13180; Cass.12/10/2007, n. 21430; Cass.30/10/2007, n. 22860; Cass.17/01/2008, n. 903; Cass. 28/07/2017, n. 18782; Cass. 21/06/2019, n.16797; Cass. 28/11/2019, n. 31062; Cass.13/05/2021, n. 12957; Cass.11/06/2024, n. 16163).

Verrebbero quindi in considerazione due rimedi concorrenti, sia pure, ovviamente, non cumulativi, entrambi utilizzabili dal solvens al fine di recuperare presso gli altri debitori la parte eccedente la propria quota e redistribuire il sacrificio patrimoniale conseguente all'esecuzione della prestazione tra i vari soggetti cointeressati, nella misura corrispondente alla parte di ciascuno di essi.

La tesi della concorrenza dei due rimedi viene giustificata, nelle pronunce di legittimità, talora evocando un comune fondamento strutturale delle due azioni, talaltra evocando una loro reciproca complementarità funzionale.

Nella prima prospettiva, ricostruendo il rapporto tra surrogazione e regresso quale rapporto da genus a species, si reputa che l'azione di regresso spettante al debitore solidale che abbia effettuato il pagamento sarebbe, in sostanza, un'azione di surrogazione, mediante la quale egli subentra nei diritti del creditore soddisfatto (sia pure nei limiti della parte di obbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico), nelle medesime condizioni di esperibilità: pertanto, verificandosi una modificazione dal lato attivo del rapporto obbligatorio, da un lato, il solvens succederebbe anche nelle garanzie reali e personali che accedono alla posizione di credito in cui è subentrato; dall'altro, egli dovrebbe tuttavia soggiacere all'opponibilità, da parte degli altri debitori, dei fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune, ove precedenti alla data dell'adempimento e concretamente opponibili al momento dello stesso (Cass. 18/03/1982, n. 1762; Cass.4/05/1995, n. 4852; Cass. 28/03/2001, n. 4507; Cass. 5/06/2007, n. 13180; Cass. 28/07/2017, n. 18782; Cass.28/11/2019, n.31062).

Questa ricostruzione si pone in evidente rapporto di continuità logica con l'opinione dottrinale secondo la quale il diritto di surrogazione sarebbe l'unica prerogativa che consente al debitore pagante di ripetere dagli altri la prestazione eccedente la parte da lui dovuta, in ragione della portata generale del principio espresso dall'art.1203, n.3, cod. civ., mentre la disciplina dell'art.1299 cod. civ., in ordine al "Regresso tra condebitori", varrebbe, non già ad attribuire un ulteriore diritto (rispetto a quello di surrogazione), bensì semplicemente a precisare i limiti quantitativi e qualitativi che il diritto di surrogazione incontra; ciò, in conformità, del resto, al sistema tracciato dagli artt.1949 e 1950 cod. civ. per la fideiussione, ove il secondo articolo (rubricato "Regresso contro il debitore principale") si limiterebbe a stabilire le modalità con cui si esercita il diritto di surrogazione, previsto, in linea generale, dal primo.

Nella seconda prospettiva, non viene messa in dubbio l'alterità strutturale (e quindi la dualità) dei due diritti e delle relative azioni, in quanto si riconosce ad essi un oggetto differente, comprendendo il regresso (che, quale diritto nuovo sorto in seguito al pagamento, non si estende alle garanzie accessorie del credito originario) anche gli interessi pagati e le spese sostenute dal solvens a causa dell'adempimento; peraltro, proprio avuto riguardo al diverso oggetto, viene delineata la complementarità funzionale dei due rimedi, i quali, sebbene non cumulabili, non sarebbero neppure del tutto alternativi, ma sarebbero, appunto, complementari, e potrebbero dunque essere esercitati entrambi, nei limiti in cui il regresso sia diretto ad ottenere quanto spettante in eccedenza rispetto al credito oggetto della vicenda successoria della surrogazione (Cass.12/10/2007, n. 21430; Cass.30/10/2007, n. 22860; Cass. 21/06/2019, n.16797).

Questa ricostruzione si pone in linea di continuità con il pensiero della dottrina che, pur ammettendo la possibilità che una posizione di vantaggio sia tutelata mediante una pluralità di rimedi giuridici previsti dall'ordinamento, ne esclude sia la cumulabilità (in ragione del divieto generale di arricchimento senza causa e di duplicazione del sacrificio patrimoniale richiesto al debitore), sia la piena alternatività (in ragione dei diversi livelli di tutela conseguibili con ciascuno di essi); pertanto, il debitore adempiente potrebbe bensì esercitare i due rimedi in via complementare, senza, però, poterli cumulare.

6.4. La tenuta della tesi tradizionale che - sulla base dell'identità strutturale o della complementarità funzionale - individua nella surrogazione e nel regresso due rimedi concorrenti in funzione della tutela dell'interesse del debitore adempiente a recuperare presso gli altri debitori la parte di prestazione eccedente la propria quota, deve essere verificata, sul piano dogmatico, alla luce di una analisi che, muovendo dalla distinta identità concettuale dei due istituti, ne esamini la rispettiva compatibilità con le diverse species di obbligazioni solidali passive, nonché alla luce dei riscontri offerti dai dati del diritto positivo.

6.4.1. Il diritto di regresso, quale effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione solidale nel suo lato interno, costituisce una situazione giuridica soggettiva attiva distinta e autonoma rispetto all'originario diritto di credito, la quale tutela l'interesse del debitore solidale che abbia pagato l'intero debito a ripetere dal condebitore non adempiente la parte di prestazione a suo carico o, nel caso in cui l'obbligazione sia stata contratta nel suo interesse esclusivo, per l'intero.

6.4.1.a. Esso diritto sorge ex novo nella sfera giuridica del debitore per effetto del pagamento dell'intero debito: in tal senso può trarsi argomento dalla regola di cui all'art.1299 cod. civ., che, disciplinando il momento funzionale del rapporto obbligatorio solidale (in relazione, cioè, agli effetti della sua esecuzione), associa a quello satisfattivo per il creditore e liberatorio per tutti i debitori (prodottosi nel lato esterno: art.1292 cod. civ.), l'effetto della nascita, nel lato interno, di un'obbligazione restitutoria dei coobbligati non adempienti in favore del solvens; non può invece trarsi argomento contrario dalla disposizione del precedente art.1298 cod. civ., la quale, all'opposto, disciplina, sempre in ordine al lato interno, il momento strutturale dell'obbligazione solidale (in relazione cioè all'origine della stessa e alla sua esistenza in pendenza del termine per l'adempimento e comunque prima della sua estinzione), la cui morfologia, se nei rapporti tra i diversi debitori e il comune creditore si traduce in una pluralità di posizioni di debito e di credito collegate dalla medesimezza e unicità della prestazione (secondo l'ormai consolidata configurazione dell'obbligazione solidale come "fascio" di rapporti obbligatori, in ciò distinta dalla figura, storicamente discussa, della c.d. obbligazione correale), invece nei rapporti interni tra condebitori si caratterizza per la suddivisione del carico della prestazione in relazione alle rispettive quote, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.

Il rilievo che l'art.1298 cod. civ. non disciplina il profilo funzionale dell'adempimento dell'obbligazione solidale (e, quindi, il regresso, che di tale adempimento costituisce l'effetto giuridico destinato a prodursi nel lato interno dell'obbligazione medesima), bensì il profilo strutturale relativo alla morfologia del rapporto obbligatorio plurisoggettivo (sempre, beninteso, in relazione al suo lato interno), consente di individuare nella norma in esame il fondamento positivo, da un lato, della tassonomia delle obbligazioni solidali passive nelle due species delle obbligazioni "paritetiche" (contratte nell'interesse comune di tutti i condebitori in solido) e "asimmetriche" (contratte nell' interesse esclusivo di uno od alcuni di essi); dall'altro lato, della configurazione dell'atto di adempimento quale pagamento di un debito parzialmente o totalmente altrui, secondo che la vicenda estintiva riguardi la prima o la seconda tipologia di obbligazioni solidali passive.

La configurazione del regresso quale diritto distinto e autonomo rispetto all'originario credito, che sorge ex novo nella sfera del solvens per effetto dell'adempimento, secondo la perspicua previsione dell'art.1299 cod. civ., non è messa in dubbio dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nella solidarietà ex delicto, il corresponsabile evocato in giudizio per il risarcimento del danno, può esercitare il "regresso" anche in via preventiva (chiamando in causa altro corresponsabile), in previsione dell'esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato nei suoi confronti (Cass.11/03/1998, n.2680; Cass. 13/11/2002, n. 15930; Cass.15/01/2003, n.490; Cass.19/03/2025, n.7332).

In tal caso, infatti, il debitore convenuto dal creditore, chiamando in giudizio il condebitore, non può da lui ripetere la parte di prestazione risarcitoria a suo carico, non avendola ancora eseguita per l'intero; egli, piuttosto, è legittimato ad esercitare un'azione di accertamento delle rispettive colpe, nonché delle conseguenze derivate dal fatto illecito (o, al limite, un'azione di condanna condizionata al pagamento o alla sua fruttuosa escussione per intero: in tal senso, in termini, Cass. 13/11/2002, n. 15930, cit.); non è invece legittimato ad esercitare l'azione di condanna restitutoria che concreta la proiezione processuale del regresso in senso proprio, dal momento che non è ancora sorto il suo diritto a riavere la parte di prestazione eccedente la sua quota, per non essere stata questa ancora eseguita. Tutte le citate pronunce, del resto, dopo aver formulato la tralatizia affermazione circa la facoltà del responsabile in solido, evocato in giudizio dal danneggiato, di esercitare in via preventiva il regresso verso gli altri corresponsabili mediante la loro chiamata in causa, puntualizzano che, in tal caso, l'estinzione dell'obbligazione (ovverosia il pagamento del debito, spontaneo o coattivo da parte sua), pur non operando come condizione dell'azione cognitiva di "regresso", opera tuttavia come condizione dell'azione esecutiva contro l'altro obbligato.

Le esposte considerazioni inducono un ulteriore rilievo che esalta la "novità" e l'autonomia del diritto di regresso rispetto al credito originario, con particolare riferimento alle obbligazioni solidali ex delicto: in queste obbligazioni, infatti, l'esercizio dell'azione di regresso in senso proprio, ai sensi dell'art.2055, secondo comma, cod. civ., esige, oltre alla condizione dell'avvenuto pagamento dell'intero debito risarcitorio da parte di colui che agisce, il presupposto del previo accertamento della corresponsabilità degli altri danneggianti verso i quali è indirizzata l'azione (Cass., Sez. Un., 7/02/1969, n. 409).

6.4.1.b. Il rilievo che l'adempimento per l'intero dell'obbligazione solidale, quale presupposto dell'effetto del regresso, integra l'adempimento di una obbligazione parzialmente o totalmente altrui (secondo che si tratti di obbligazione ad interesse comune o ad interesse esclusivo) consente di condividere l'opinione dottrinale secondo la quale l'obbligazione di regresso si qualifica come obbligazione di rimborso, assimilabile all'obbligazione prevista dall'art.2031 cod. civ. in relazione alla fattispecie della gestione di affari; infatti, sebbene, a differenza di quello del terzo (art.1180 cod. civ.), l'atto di adempimento del debitore solidale, quale atto non libero ma dovuto, non assuma natura negoziale ma mantenga il carattere di atto giuridico in senso stretto - e sebbene ad esso (allorché, beninteso, si tratti di adempimento spontaneo e non conseguente ad una sentenza di condanna) gli altri condebitori non possano opporre una valida ed efficace prohibitio domini (che, ove opposta, dovrebbe reputarsi illecita, ai sensi dell'art.2031, secondo comma, cod. civ.) - resta tuttavia apprezzabile, nella condotta dell'adempiente, il carattere dell'utiliter coeptum, il quale suppone, in tale ipotesi, l'assoluzione, da parte del solvens, di un onere di preavviso degli altri condebitori, in conformità a quanto del resto prevedono gli artt.1950, secondo comma, e 1952, secondo comma, cod. civ., in relazione al regresso del fideiussore contro il debitore principale.

6.4.1.c. Dall'assoluzione, o meno, di questo onere (che non sussiste nella diversa ipotesi di esecuzione coattiva della prestazione, in seguito a condanna o in sede di esecuzione forzata), dipende la delimitazione dell'oggetto del diritto di regresso. Esso, infatti, oltre, ovviamente, al valore capitale della prestazione eseguita (detratta la parte destinata a restare a carico del solvens), comprende "le spese necessarie o utili" che il debitore adempiente abbia sostenuto, ivi comprese quelle processuali conseguite all'azione giudiziale del creditore, nonché gli "interessi" che abbia pagato in relazione a tali spese o comunque a causa dell'esecuzione della prestazione, per ottenere il finanziamento a ciò necessario, nella consapevole inerzia dei coobbligati (arg. ex artt.2031, primo comma, e 1950, secondo comma, cod. civ.).

6.4.1.d. Quanto alla prescrizione, la rilevata novità e autonomia del diritto di regresso, rispetto al credito adempiuto, induce a ritenere che esso sia soggetto al termine ordinario decennale (art.2946 cod. civ.) decorrente dal pagamento, momento a partire dal quale può essere proposta, ai sensi dell'art.2935 cod. civ., la domanda di regresso in senso proprio, quale domanda di rimborso della parte di prestazione eccedente la quota del solvens, salva la possibilità di esperire, in via preventiva, nei limiti sopra precisati (Punto 6.4.1.a.), la diversa domanda di accertamento delle quote o delle colpe o quella di condanna condizionata al pagamento o alla fruttuosa escussione per intero del regrediente.

Mentre il principio che fissa il dies a quo della prescrizione del diritto di regresso al momento del pagamento dell'intero debito sembra ormai prevalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., in proposito, ex aliis, Cass.29/08/1995, n.9100; Cass. 3/11/2004, n. 21056; Cass. 21/06/2019, n. 16797; Cass.11/10/2019, n. 25698), quello che afferma l'operatività del termine ordinario di cui all'art.2946 cod. civ. trova conferma, anziché smentita, nel tradizionale, autorevole orientamento che, nell'ambito della solidarietà ex delicto per danni prodotti dalla circolazione dei veicoli, da un lato, avuto riguardo all'autonomia del diritto di regresso quale pretesa di rimborso delle somme pagate dal solvens per l'estinzione di un comune debito (in cui, quindi - come osservato in dottrina -, non sono più coinvolti quei rapporti particolari che potevano giustificare la scelta legislativa di abbreviare il termine di prescrizione dell'obbligazione principale), esclude l'operatività, in relazione ad esso, del termine abbreviato di cui all'art. 2947, primo comma cod. civ.; dall'altro lato, tuttavia, ritiene applicabile l'ulteriore termine previsto dal secondo comma di detta disposizione, nell'ipotesi in cui non sia stata già giudizialmente accertata la responsabilità del coobbligato nella determinazione dell'evento dannoso (Cass., Sez. Un., 7/02/1969, n. 409; Cass.21/06/1972, n. 2012; Cass.24/10/1988, n.5748); ipotesi, in cui, appunto, l'azione esercitata verso l'altro responsabile dal debitore perseguito dal danneggiato si qualifica, non come regresso in senso proprio ex art.2055, secondo comma, cod. civ. (non ancora esercitabile, in mancanza del presupposto dell'accertamento della responsabilità concorrente del coobbligato), ma come azione di accertamento o di graduazione delle rispettive colpe e delle conseguenti responsabilità.

Non può dunque essere condivisa l'opinione dottrinale (seguita da antica giurisprudenza: cfr., ad es., Cass. 15/05/1954, n.1518) che individua il termine di prescrizione del diritto di regresso in relazione al titolo (contrattuale o extracontrattuale) dell'obbligazione originaria, poiché essa confonde, quanto alla prescrizione, un diritto sorto ex novo in seguito all'adempimento dell'obbligazione solidale con il diritto di credito correlato a tale obbligazione, ormai soddisfatto.

D'altra parte, l'esigenza di distinguere, sotto il profilo della prescrizione, il regresso dalla surrogazione è stata affermata dal massimo consesso di questa Corte, il quale, con riferimento alle azioni concesse all'impresa designata per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada dall'art.292 del D.Lgs. n. 209 del 2005 (già art.29 della legge n.990 del 1969), ha reputato soggetta al termine di prescrizione decennale l'azione di regresso contemplata dal comma 1 (in quanto azione accordata ex lege, in via autonoma rispetto al diritto del danneggiato) e, invece, al termine di prescrizione breve (stabilito per l'esercizio dei diritti risarcitori e per quelli derivanti dal contratto di assicurazione verso l'impresa in liquidazione coatta) l'azione di surrogazione disciplinata nel comma 2 della citata disposizione (Cass., Sez. Un., 7/07/2022, n. 21514; in senso conforme, Cass. 9/05/2024, n. 12736).

6.4.2. Diversamente dal regresso, la surrogazione "nei diritti del creditore" (così declinata negli artt. 1201 ss. cod. civ.) non si configura come diritto autonomo, ma realizza una modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio e dunque una successione del solvens nell'originario diritto di credito, che muta titolare.

6.4.2.a. La circostanza che, mediante la surrogazione, il solvens non acquista un diritto nuovo e autonomo ma subentra nel medesimo diritto di cui era portatore il creditore ormai soddisfatto, incide sull'oggetto della vicenda successoria, il quale si differenzia, per eccesso e per difetto, dall'oggetto del diritto di regresso.

Da un lato, infatti, come si è veduto, il debitore adempiente succede anche nelle garanzie reali e personali che accedono alla posizione di credito in cui è subentrato, la cui permanenza - per definizione esclusa nel regresso - costituisce invece effetto naturale rilevante della surrogazione, l'impossibilità della produzione del quale, per fatto imputabile al creditore, determina (quanto meno in relazione alle garanzie reali) addirittura l'estinzione dell'obbligazione solidale (arg. ex art.1955 cod. civ.).



Dall'altro lato, tuttavia, l'azione in surrogazione, oltre ad esporre il solvens - come pure si è visto - all'opponibilità, da parte degli altri debitori, dei fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune (ove precedenti alla data dell'adempimento e concretamente opponibili al momento dello stesso), comporta la perdita delle spese necessariamente od utilmente sostenute, nonché degli interessi pagati dopo l'assoluzione dell'onere di preavviso ai condebitori; oneri, tutti, invece, ripetibili con il regresso.

6.4.2.b. Analogamente, in ordine alla prescrizione, la ricostruzione della vicenda surrogatoria, quale successione nel lato attivo dell'obbligazione, implica, non già la decorrenza di un nuovo termine prescrizionale, ma la continuazione della decorrenza di quello originario, che conserverà altresì la medesima durata, salva l'estensione ai condebitori, ex art.1310, primo comma, cod. civ., degli effetti degli atti interruttivi posti in essere dal creditore originario nei riguardi del solvens (e, in particolare, della domanda giudiziale proposta in suo confronto), dei quali anch'egli potrà giovarsi dopo che, avendo adempiuto all'obbligazione solidale, agisca in surroga (e non in regresso) contro di loro.

6.4.2.c. Carattere comune alle diverse ipotesi in cui può articolarsi la figura generale del pagamento con surrogazione, come disciplinata dal codice civile, è l'estraneità del surrogato allo specifico rapporto obbligatorio della cui esecuzione si tratta. La terzietà del solvens, in particolare, contraddistingue tutte e tre le ipotesi di surrogazione legale contemplate dall'art. 1203 cod. civ.

Essa, integrando - come osservato da attenta dottrina - il fondamento stesso dell'istituto, non viene meno neppure nella fattispecie descritta dal numero 3 del citato art.1203, in quanto l'interesse giuridicamente qualificato ad adempiere del terzo deriva appunto dalla circostanza di avere assunto un debito altrui sulla base di un titolo diverso da quello originario ed avente causa distinta e autonoma rispetto a quest'ultimo. L'obbligazione solidale, in tale ipotesi, può derivare dall'assunzione del debito altrui o da un titolo (contrattuale o legale) di garanzia, di assicurazione o di responsabilità per il fatto illecito commesso da altri (cfr., ad es., in materia di danno ambientale, Cass. 15/11/2017, n.26957). In tal senso, il solvens risulta "tenuto con altri o per altri al pagamento del debito" che ha interesse a soddisfare, proprio in quanto estraneo al rapporto obbligatorio originario e al titolo che ne costituisce la fonte.

In ragione dell'alterità del titolo e dell'autonomia della causa che giustifica l'adempimento del terzo (che è estraneo al vincolo del debitore, ma, nondimeno, tenuto in solido con quest'ultimo), nel pagamento con surrogazione si compenetrano due vicende, l'una estintiva, l'altra traslativa.

Il pagamento del debito (totalmente) altrui, per un verso, quale atto (giuridico in senso stretto) di adempimento dell'obbligazione originaria, produce automaticamente l'effetto estintivo (relativo) del debito medesimo, con realizzazione dell'interesse del creditore e liberazione del debitore, cui segue la nascita, nella sfera giuridica del solvens, del diritto di regresso; per altro verso, quale atto - pur sempre non negoziale, dunque non supportato dal particolare animus che caratterizza l'adempimento del terzo ex art.1180 cod. civ., ma tuttavia - posto in essere dal solvens con la consapevolezza della sua estraneità al rapporto obbligatorio della cui esecuzione si tratta, produce altresì il trasferimento del diritto di credito dalla sfera giuridica del creditore (il cui interesse è ormai soddisfatto) in quella del solvens (che ha sostenuto il relativo onere patrimoniale in luogo del debitore). Sotto tale specifico profilo, la surrogazione si accosta all'altro istituto codicistico in cui si realizza la vicenda modificativa del lato attivo del rapporto obbligatorio: la cessione del credito (art.1260 cod. civ.); come nella cessione del credito, infatti, anche nella surrogazione la successione del terzo nella posizione creditoria ha luogo mediante il "passaggio" del diritto dalla sfera giuridica del creditore in quella del terzo, in applicazione dello schema traslativo, ferma la fondamentale differenza per cui la cessione concerne un rapporto non ancora eseguito mentre la surrogazione (recte: il pagamento con surrogazione) dà luogo ad una vicenda traslativa di un credito già adempiuto.

D'altra parte, l'insussistenza di alcuna contraddizione logica tra effetto estintivo e vicenda traslativa è evidenziata dall'autorevole opinione dottrinale, la quale incisivamente rammenta che il credito non è una cosa animata che debba vivere o perire, ma una posizione giuridica che può venir meno in capo ad un soggetto e proseguire in capo ad un altro.

Perché ciò accada, però, è necessario che l'adempimento concerna un debito (totalmente) altrui e che, dunque, abbia una causa ulteriore rispetto a quella puramente estintiva, la quale giustifichi l'effetto (ulteriore) di trasferimento del credito adempiuto: si conferma, pertanto, che l'estraneità del soggetto a favore del quale opera la surrogazione allo specifico rapporto obbligatorio della cui esecuzione si tratta, attiene al fondamento stesso dell'istituto.

6.5. Al lume delle osservazioni che precedono possono essere affrontate le questioni più sopra poste (Punto 6.2.) relative all'ambito di operatività e all'eventuale reciproca interazione degli istituti della surrogazione e del regresso nel momento funzionale dell'esecuzione delle obbligazioni solidali passive, nonché ai limiti della loro rispettiva compatibilità con le diverse species di esse; questione, la cui soluzione - come pure sopra si è detto - è funzionale a rispondere al quesito se, nella specifica fattispecie processuale, il debitore adempiente abbia agito contro gli altri debitori in regresso o in surrogazione e sia quindi soggetto al termine di prescrizione ordinario, decorrente dal momento del pagamento, stabilito per il primo (quale diritto nuovo e autonomo rispetto al credito originario), oppure al diverso termine di prescrizione stabilito per quest'ultimo, con decorrenza dal momento precedente in cui il creditore avrebbe potuto esercitarlo (arg. ex art.2935 cod. civ.), potendo però profittare, in tal caso, degli atti interruttivi posti in essere dal creditore medesimo nei suoi confronti, i cui effetti si estendono agli altri debitori.

Al riguardo, la tenuta del ricordato (Punto 6.3) orientamento tradizionale che - talora sulla base della loro identità strutturale, talaltra della loro complementarità funzionale - individua nella surrogazione e nel regresso due rimedi concorrenti in funzione della tutela dell'interesse del debitore adempiente a recuperare presso gli altri debitori la parte di prestazione eccedente la propria quota, trova un ostacolo dogmatico nel rilievo che l'adempimento per l'intero dell'obbligazione solidale, da un lato, ne determina l'estinzione con effetto liberatorio per tutti i debitori (art.1292 cod. civ.), dall'altro implica la nascita, in capo al solvens, del diritto di regresso (art.1299 cod. civ.).

Il rilievo, precisamente, sembrerebbe escludere in radice la possibile operatività dell'istituto della surrogazione legale: infatti, se il pagamento ha estinto il credito, non si spiega come possa verificarsi il subingresso nello stesso da parte del condebitore adempiente; parimenti, se, per effetto del pagamento del condebitore, gli altri debitori, liberati verso il creditore, sono però obbligati in via di regresso verso il solvens, non si spiega come possano essere obbligati nei suoi confronti per la stessa prestazione anche in via di surrogazione legale.

6.5.1. Il problema dogmatico non sembra essere stato avvertito dalla giurisprudenza, la quale, come si è veduto, pur sulla base di giustificazioni diverse, ammette tralatiziamente la concorrente operatività del regresso e della surrogazione legale nella fase funzionale delle obbligazioni solidali passive, come duplice conseguenza del loro adempimento, senza distinguere tra le varie species di esse.

La dottrina, invece, tende a spiegare la duplicità dei titoli dell'obbligazione dei condebitori verso il debitore adempiente, sull'assunto che essi, una volta liberati dall'obbligazione originaria, in virtù della surrogazione legale restino una seconda volta obbligati a titolo di garanzia per l'adempimento dell'obbligazione corrispondente al diritto di regresso.

In contrario, però, correttamente è stato notato che non è possibile essere obbligati a titolo di garanzia per un debito proprio, sicché non può ammettersi che il medesimo soggetto (il debitore liberato) venga ad avere, a seguito dell'adempimento del condebitore, due obbligazioni aventi ad oggetto la stessa prestazione, la quale sia dovuta una volta a titolo di regresso e un'altra volta a titolo di garanzia dell'adempimento del regresso medesimo.

Piuttosto, deve rilevarsi che la duplicità dei titoli dell'obbligazione del condebitore liberato nei confronti del condebitore adempiente, trova fondamento nella diversità dell'oggetto del diritto di regresso e della vicenda successoria della surrogazione legale. Infatti, poiché -come si è sopra veduto (Punti 6.4.1.c. e 6.4.2.a.), agendo in surrogazione il solvens può far valere anche le garanzie reali e personali che accedono alla posizione di credito in cui è subentrato (possibilità invece, esclusa, nell'ambito del regresso), mentre, invece, agendo in regresso, può chiedere il rimborso delle spese necessariamente od utilmente sostenute per l'adempimento, nonché degli interessi pagati, dopo l'assoluzione dell'onere di preavviso ai condebitori (spese non ripetibili con l'azione in surrogazione), da un lato, deve escludersi il fenomeno (giuridicamente inspiegabile) che il debitore, liberato per effetto del pagamento del condebitore, venga ad essere gravato, nei suoi confronti, da due obbligazioni aventi ad oggetto la medesima prestazione; dall'altro lato, deve invece reputarsi perfettamente logico che l'ordinamento, ritenuto meritevole di tutela l'interesse del solvens a recuperare presso i condebitori la parte di prestazione eseguita eccedente la sua quota e corrispondente alla parte di ciascuno di essi, attribuisca per la realizzazione di tale interesse rimedi giuridici concorrenti e complementari, funzionali al raggiungimento di livelli diversi di tutela, riconoscendo al titolare la facoltà di scegliere di esercitare l'uno o l'altro o di integrarli tra loro, senza però poterli cumulare.

6.5.2. Quanto all'ulteriore ostacolo logico alla predicata operatività della surrogazione legale quale conseguenza dell'adempimento dell'obbligazione solidale passiva (ostacolo derivante dalla difficoltà di conciliare l'estinzione del credito con il subingresso nello stesso del debitore adempiente), autorevole dottrina reputa che il suo superamento postuli la necessità di circoscrivere l'oggetto della vicenda successoria alle garanzie personali o reali che assistevano l'obbligazione originaria.

La surrogazione legale, dunque, non determinerebbe il subingresso del debitore adempiente nella posizione creditoria originaria, ormai estinta, ma solo nei diritti di garanzia costituiti a favore del creditore; tali diritti, non potendo più accedere ad un credito ormai venuto meno in seguito al suo soddisfacimento, si sgancerebbero da esso e si aggancerebbero all'obbligazione sorta in via di regresso.

In tal senso, si trae argomento dalla lettera del dettato normativo, il quale descrive la surrogazione come vicenda successoria "nei diritti del creditore" (cfr., in particolare, l'art.1202 cod. civ.); nonché dalla differenza di questo dettato rispetto a quello utilizzato dal legislatore per descrivere la diversa vicenda della cessione del credito, nell'ambito della quale il cedente trasferisce il "credito" e non i "propri diritti" (cfr.l'art.1260 in relazione all'art.1201 cod. civ.).

In proposito, può osservarsi che la terminologia utilizzata dal legislatore non implica in alcun modo la necessità di restringere l'oggetto della surrogazione alle garanzie reali e personali dell'obbligazione adempiuta, giacché tra i "diritti del creditore" rientra prima di tutto il diritto (principale) di credito, mentre i diritti accessori vi rientrano proprio perché seguono la sorte del diritto principale.

Del resto, al di là della non coincidenza formale, non è ravvisabile alcuna differenza sostanziale tra il dettato normativo della vicenda successoria della surrogazione e quello della vicenda successoria della cessione, quali vicende che realizzano entrambi una modificazione soggettiva nel lato attivo dell'obbligazione, sia pure, la prima, in relazione ad un credito già adempiuto e, la seconda, in ordine ad un rapporto non ancora eseguito: infatti, dal combinato disposto degli artt. 1260e 1263 cod. civ., in tema di cessione del credito, risulta che al cessionario si trasferisce il credito insieme alle garanzie reali e personali (oltre che agli altri accessori e ai privilegi), ovverosia proprio i "diritti del creditore", individuati nel loro insieme con formula ellittica negli artt. 1201e 1202 cod. civ. come oggetto della vicenda successoria della surrogazione.

La configurabilità dogmatica di uno "sganciamento" dei diritti di garanzia dal credito originario e del loro "agganciamento" al diritto di regresso trova, poi, un insormontabile ostacolo non solo nel principio generale di accessorietà delle garanzie (quali diritti accessori destinati a seguire la sorte di quello principale) ma anche - e principalmente -nei rilevati caratteri di novità e autonomia del diritto di regresso (v., supra, Punto 6.4.1.a.), quale diritto sorto ex novo in conseguenza dell'adempimento, nel cui oggetto sono comprese le spese sostenute e gli interessi pagati in ragione dell'adempimento medesimo, ma non le garanzie che accedevano all'obbligazione adempiuta.

6.6. La conferma che l'oggetto della vicenda successoria della surrogazione comprende in primo luogo il diritto di credito ormai adempiuto (e solo in via conseguenziale le garanzie reali e personali che accedevano ad esso), implica la necessità di circoscrivere l'operatività dell'istituto alle obbligazioni solidali ad interesse esclusivo, escludendola con riguardo alle obbligazioni solidali ad interesse comune.

6.6.1. Nelle prime, infatti, come si è veduto (supra, Punti 6.4.1.a. e 6.4.1.b.), poiché l'obbligazione non si divide tra i diversi debitori, ma grava in via esclusiva su quello, tra essi, nel cui unico interesse è stata contratta (arg. ex art.1298 cod. civ.), il pagamento dell'intero debito da parte del condebitore si qualifica come adempimento di una obbligazione totalmente altrui.

Il solvens, pertanto, resta estraneo allo specifico rapporto obbligatorio vertente tra il condebitore (o i condebitori) e il creditore ed ha un interesse giuridicamente qualificato ad eseguire la prestazione sulla base di un titolo (distinto rispetto a quello originario) consistente, di volta in volta, nell'assunzione del debito altrui o in un titolo, contrattuale o legale, di garanzia, di assicurazione o di responsabilità per il fatto illecito commesso da altri.

Proprio l'estraneità del solvens al rapporto adempiuto quale rapporto obbligatorio totalmente altrui, consente all'atto di adempimento di produrre ad un tempo (secondo le modalità sopra evidenziate: Punto 6.4.2.c.) l'effetto estintivo relativo del debito (cui consegue la nascita, in capo all'adempiente, del diritto di regresso per l'intera prestazione eseguita) e l'effetto traslativo dello stesso (che, attraverso la vicenda successoria della surrogazione legale, "passa" dalla sfera giuridica del creditore soddisfatto in quella del debitore adempiente).

Nell'ambito delle obbligazioni ad interesse esclusivo, pertanto, non si ravvisa alcun ostacolo dogmatico all'operatività, unitamente al regresso, dell'istituto della surrogazione legale. In quanto l'adempimento concerne un debito totalmente altrui, esso, pur restando un atto non negoziale, è connotato, nondimeno, da una causa ulteriore rispetto a quella puramente estintiva, coincidente con l'interesse giuridicamente qualificato del solvens, la quale giustifica l'effetto di trasferimento, sulla sua sfera giuridica, del credito adempiuto e relativamente estinto.

Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito è legittimato, dunque, nell'ambito di una obbligazione solidale c.d. "asimmetrica", ad agire verso il condebitore (o i condebitori) sia in regresso (chiedendo il rimborso dell'intera prestazione eseguita, nonché - nel caso di utilità dell'iniziativa esecutiva preceduta dal preavviso ai condebitori - delle spese necessarie ed utili sostenute e degli interessi pagati), sia in surrogazione (facendo valere le garanzie reali e personali che accedevano al credito nella cui titolarità è subentrato), soggiacendo ai relativi termini di prescrizione, eventualmente differenti, e alla diversa decorrenza, con possibilità, limitatamente al caso di azione in surrogazione, di fruire degli effetti degli atti interruttivi posti in essere nei suoi confronti dal creditore soddisfatto, i quali si estendono ai condebitori, ex art.1310, primo comma, cod. civ.

Non può pertanto condividersi la, pur autorevole, opinione dottrinale che esclude che il diritto di regresso possa sorgere a seguito dell'adempimento di una obbligazione solidale ad interesse esclusivo, sull'assunto che esso presupporrebbe la circostanza che il gruppo dei debitori sia unito da un "interesse comune", nonché, quindi, la "divisione", tra di loro, dell'obbligazione, ai sensi dell'art.1298 cod. civ.

Si è visto, infatti (Supra, Punto 6.4.1.a.), che l'art. 1298 cod. civ. disciplina, non già il momento funzionale dell'adempimento dell'obbligazione solidale (e dunque il regresso, che dell'adempimento costituisce l'effetto), bensì il momento strutturale della morfologia dell'obbligazione solidale passiva in relazione al lato interno, distinguendo, sotto tale profilo, le obbligazioni in cui il carico della prestazione si divide tra i debitori (perché contratte nell'interesse comune) e quelle in cui la prestazione resta interamente a carico di uno (o di taluni) di essi, perché contratte nel suo (o nel loro) interesse esclusivo.

La norma in esame pone quindi il fondamento positivo della configurazione dell'atto di adempimento quale pagamento di un debito parzialmente o totalmente altrui, secondo che la vicenda estintiva riguardi la prima o la seconda tipologia di obbligazioni solidali passive, ma non ne disciplina gli effetti, i quali vengono regolati interamente dall'art.1299 cod. civ.

Questa disposizione, a sua volta, nel prevedere il diritto di regresso quale effetto dell'adempimento totale del condebitore, non lo circoscrive alla tipologia delle obbligazioni solidali ad interesse comune, prevedendone invece espressamente l'operatività anche in quelle ad interesse esclusivo, mediante l'esplicita estensione, all'ipotesi dell'insolvenza del condebitore nel cui interesse esclusivo l'obbligazione è stata assunta, della regola secondo cui la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento (art.1299, secondo e terzo comma, cod. civ.).

6.6.2. Nelle obbligazioni solidali c.d. "paritetiche" (o ad interesse comune), ferma l'operatività del regresso, non trova invece spazio la surrogazione legale.

Il pagamento dell'intero debito da parte del condebitore - che si configura, in relazione a questa tipologia, come adempimento di un'obbligazione solo parzialmente altrui (Supra, Punto 6.4.1.a.) - non proviene, infatti, da un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio plurisoggettivo e, per conseguenza, non unisce alla causa estintiva una causa ulteriore (coincidente con un interesse giuridicamente qualificato ad eseguire la prestazione sulla base di un titolo diverso da quello originario), atta a giustificare la produzione, oltre che di un effetto (relativamente) estintivo, anche di un (ulteriore) effetto di carattere traslativo.

Nell'ambito di una obbligazione solidale c.d. "paritetica", il condebitore che ha eseguito l'intera prestazione può, dunque, recuperare presso i condebitori la parte di ciascuno di essi unicamente con l'azione di regresso, la quale, nell'ipotesi in cui si apprezzi l'utilità o la necessità dell'iniziativa esecutiva, lo legittima non solo a ripetere l'importo eccedente la propria quota, ma anche a chiedere il rimborso delle spese necessarie od utili con gli interessi dal giorno in cui le stesse sono state fatte (art.2031, primo comma, cod. civ.); venendo in considerazione un diritto nuovo e autonomo rispetto al credito originario, che sorge a seguito dell'avvenuto pagamento dell'intero debito (e che, nella solidarietà ex delicto, presuppone altresì l'accertamento giudiziale della responsabilità concorrente degli altri danneggianti), esso potrà essere esercitato nel termine ordinario decennale di prescrizione, con decorrenza dal giorno dell'adempimento (cfr., Supra, Punto 6.4.1.d.).

6.7. L'analisi sinora condotta sul piano logico-dogmatico in ordine al diverso ambito di operatività degli istituti della surrogazione e del regresso, nelle due tipologie di obbligazioni solidali passive, trova conferma nei dati del diritto positivo.

È agevole, infatti, rilevare che, mentre la disciplina dell'obbligazione solidale (artt. 1292 ss. cod. civ.) non contiene alcun riferimento alla surrogazione legale, individuando l'unico effetto dell'adempimento di tale obbligazione, relativamente al lato interno, nella nascita, in capo al solvens, del diritto di regresso, invece la vicenda successoria della surrogazione è specificamente regolata, insieme al regresso, nell'ambito delle disposizioni dedicate alla fideiussione, che costituisce l'ipotesi tipica e più rilevante di obbligazione solidale passiva ad interesse esclusivo.

Tali disposizioni (cfr., in particolare, gli artt. 1949e 1950 cod. civ.) non solo prevedono la concorrenza dei due rimedi a favore del fideiussore che ha pagato il debito, per far valere le sue ragioni nei confronti del debitore principale, ma ne differenziano l'oggetto, sancendone la complementarità funzionale e prevedendo la possibilità che possano reciprocamente integrarsi, pur senza poter essere cumulati: per un verso, il regresso viene esteso agli interessi e alle spese fatte dal fideiussore dopo aver dato preavviso al debitore principale (artt. 1950, secondo comma e 1952, secondo comma, cod. civ.); per altro verso, la surrogazione comprende necessariamente - a pena di estinzione della fideiussione se non può verificarsi per fatto imputabile al creditore (art. 1955 cod. civ.) - il subingresso nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore medesimo.

Si conferma, pertanto, da un lato, la concorrente operatività dei due istituti (quali rimedi reciprocamente complementari di riequilibrio dei rapporti tra il condebitore adempiente e gli altri condebitori), nella fase post-esecutiva delle obbligazioni solidali ad interesse esclusivo; dall'altro, l'incompatibilità della vicenda successoria della surrogazione legale con gli effetti dell'adempimento delle obbligazioni solidali ad interesse comune, circoscritti, nel lato interno, al solo diritto di regresso.

Questa soluzione, sul piano del diritto positivo, non è contraddetta dal disposto dell'art.1203, n.3, cod. civ., il cui non univoco dettato normativo, consente bensì, in ragione della sua apparente portata generale, di estendere l'operatività della surrogazione oltre l'ambito della fideiussione, ma tale estensione - avuto riguardo ai risultati dell'analisi sistematica appena svolta (e conformemente, del resto, ad una condivisibile opinione dottrinale) - deve essere limitata alle obbligazioni solidali che, al pari della fideiussione, si costituiscono nell'interesse esclusivo di uno dei condebitori: vengono dunque in considerazione - giova ripeterlo - le obbligazioni solidali che trovano titolo nell'assunzione di un debito altrui, ovvero che derivano da un titolo, contrattuale o legale, di garanzia, di assicurazione o di responsabilità per il fatto illecito altrui.

7. Vanno, dunque, enunciati, nell'interesse della legge, ex art.363, n.3, cod. proc. civ., i seguenti principi:

7.1. "In tema di obbligazioni solidali passive, il diritto di regresso tutela l'interesse del debitore adempiente ad ottenere il rimborso, dagli altri condebitori, oltre che del valore capitale della prestazione eseguita (detratta la parte eventualmente destinata a restare a carico del solvens, delle spese necessarie o utili da lui sostenute, con gli interessi pagati, nella consapevole inerzia dei coobbligati; esso, quale diritto autonomo, sorto ex novo per effetto del pagamento dell'intero debito, ai sensi dell'art.1299 cod. civ., - nonché, nella solidarietà ex delicto, in seguito all'accertamento della responsabilità concorrente dei danneggianti, ai sensi dell'art.2055, secondo comma, cod. civ. - è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, con decorrenza dalla data del pagamento".

7.2. "Il pagamento con surrogazione legale, ex art.1203, n.3 cod. civ., presuppone la terzietà del solvens rispetto al rapporto obbligatorio e il suo interesse giuridicamente qualificato all'adempimento sulla base dell'assunzione del debito altrui o di un titolo contrattuale o legale di garanzia, assicurazione o responsabilità per il fatto illecito commesso da altri; esso dà luogo ad una duplice vicenda (estintiva del debito e traslativa del credito), sicché, realizzatasi una modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio, il solvens subentra anche nelle garanzie reali e personali che accedevano al credito originario e soggiace al relativo termine di prescrizione con la possibilità, tuttavia, di fruire degli effetti degli atti interruttivi posti in essere nei suoi confronti dal creditore soddisfatto, i quali si estendono ai condebitori, ex art.1310, primo comma, cod. civ.".

7.3. "In tema di obbligazioni solidali passive, l'istituto della surrogazione legale trova operatività, in via di concorrenza e di complementarità funzionale con quello del regresso, nella fase post-esecutiva delle obbligazioni solidali passive c.d. "asimmetriche" (contratte nell'intesse esclusivo di taluno dei debitori), dal momento che l'atto di adempimento di tali obbligazioni, posto in essere dal condebitore estraneo al detto interesse, si configura come adempimento di una obbligazione totalmente altrui e viene eseguito da un soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio originario, ancorché portatore di un interesse giuridicamente qualificato all'adempimento derivante dall'assunzione del debito altrui o da un titolo legale o contrattuale di garanzia, di assicurazione o di responsabilità per fatto illecito altrui; il detto pagamento, pertanto, unisce alla causa estintiva una causa traslativa idonea a determinare il subingresso del solvens nel diritto di credito adempiuto e relativamente estinto".

7.4. "Nelle obbligazioni solidali passive c.d. "paritetiche" (o ad interesse comune), ferma l'operatività del regresso, non trova invece spazio la surrogazione legale, giacché l'adempimento posto in essere dal condebitore - che si configura, in relazione a questa tipologia, come adempimento di un'obbligazione solo parzialmente altrui - non proviene da un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio plurisoggettivo e, per conseguenza, non unisce alla causa estintiva una causa ulteriore (coincidente con un interesse giuridicamente qualificato ad eseguire la prestazione sulla base di un titolo diverso da quello originario), atta a giustificare la produzione, oltre che di un effetto (relativamente) estintivo, anche di un (ulteriore) effetto di carattere traslativo".

8. Alla luce dell'analisi effettuata e dei principi enunciati, l'individuazione della tipologia di obbligazione solidale concretamente adempiuta dal debitore in solido, con effetto satisfattivo del creditore e liberatorio dei condebitori, costituisce il primo presupposto per rispondere al quesito se nella singola, specifica fattispecie processuale, il solvens, rivolgendosi ai condebitori per recuperare la prestazione eseguita (detratta la parte eventualmente a suo carico), abbia agito in regresso o in surrogazione.

È, infatti, evidente che se l'adempimento abbia riguardato una obbligazione solidale ad interesse comune (ex lege, ex contractu o ex delicto), l'unica azione ammissibile è quella di regresso, mentre la possibilità di qualificare la domanda in termini di azione in surrogazione sussiste unicamente nell'ipotesi in cui l'adempimento abbia riguardato una obbligazione solidale ad interesse esclusivo, in relazione alla quale sussiste l'ammissibilità e persino la reciproca complementarità di entrambi i rimedi.

La fattispecie prospettata con il ricorso sopra esaminato, si identificava in una ipotesi di corresponsabilità mista, contrattuale ed extracontrattuale (arg. ex comb. disp. artt. 2087e 2055 cod. civ.), e il pagamento effettuato dalla società condebitrice aveva configurato l'adempimento di una obbligazione risarcitoria ad interesse comune; pertanto, l'azione di ripetizione dell'importo pagato, esercitata dalla società adempiente in confronto degli enti convenuti, presunti corresponsabili, non poteva qualificarsi che come azione di regresso e, in quanto soggetta all'ordinario termine di prescrizione decorrente dalla data del pagamento (aprile 1999), al tempo dell'atto introduttivo del presente giudizio (dicembre 2009) doveva effettivamente ritenersi prescritta, senza che potessero rilevare atti interruttivi relativi al diritto dei creditori originari, ormai estinto.

Non può sottacersi, poi, che, vertendosi in ipotesi di solidarietà risarcitoria, il diritto di regresso trovava il suo fondamento normativo nell'art.2055, secondo comma, cod. civ, sicché la sua giuridica esistenza non solo era condizionata all'adempimento del debito risarcitorio ma era anche subordinata al fondamentale presupposto del previo accertamento giudiziale della responsabilità concorrente degli altri presunti danneggianti: in mancanza di tale accertamento, correttamente la Corte d'Appello aveva individuato una ragione di rigetto della domanda, prima ancora che nella prescrizione, nell'inesistenza stessa del diritto di regresso.

In definitiva, il ricorso proposto dalla Nuova Sacelit Srl deve essere rigettato.

9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti.

10. Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte

della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna la società ricorrente a rimborsare alle parti controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida, per le amministrazioni statali indicate in epigrafe, in Euro 8.200,00, oltre alle spese prenotate a debito, e, per l'INAIL, in Euro 10.700,00, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, spese forfetarie e accessori di legge;


ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 16 gennaio 2026.

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2026.

 

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