In caso di morte causata da fatto illecito, il danno morale catastrofale, consistente nella sofferenza provata dalla vittima per la percezione della gravità della propria condizione e dell’approssimarsi della morte, è risarcibile, ove sia accertato lo stato di coscienza della vittima, indipendentemente dalla durata dell’agonia; la maggiore o minore durata della sopravvivenza rileva non ai fini dell’an debeatur, ma ai fini della quantificazione del risarcimento.
Il danno morale catastrofale si distingue dal danno biologico terminale: il primo presuppone la cosciente percezione, da parte della vittima, della gravità della propria condizione e dell’approssimarsi della morte, ed è risarcibile anche in caso di agonia breve; il secondo consiste nel pregiudizio alla salute patito nel periodo di sopravvivenza tra lesione e morte, ed è risarcibile solo se tra l’evento lesivo e il decesso intercorre un apprezzabile lasso di tempo, a prescindere dalla cosciente percezione della vittima.
Cassazione civile sez. III, sentenza 29/05/2026 (ud. 28/04/2026) n. 16890
(Dott. DE STEFANO Franco - Presidente; Dott. CRIVELLI Alberto - Consigliere Rel.)
FATTI DI CAUSA
1. I famigliari di Fr.Pa., meglio identificati in epigrafe, evocavano in giudizio il COMUNE DI NAPOLI, Lu.De. e Fa.Ci. al fine di sentirli condannare al risarcimento del danno conseguente al decesso del loro congiunto, di cui gli attori erano rispettivamente genitori e fratelli, avvenuto nell'occasione del fatto accaduto il 25 ottobre 2005 nel quartiere Ponticelli di Napoli, allorché il suddetto minore si introduceva in un edificio abbandonato e al rustico di proprietà del Comune, ente di cui il Lu.De. era ingegnere funzionario - e in tale veste aveva sia progettato le opere di recinzione e messa in sicurezza; sia diretto i relativi lavori e infine rilasciato certificato di regolare esecuzione - lavori questi ultimi affidati in appalto alla Cooperativa Dea 84, di cui era legale rappresentante Fa.Ci.
Nell'edificio suddetto, che sarebbe stato privo di chiusure ai varchi d'accesso, il giovane Fr.Pa. cadeva dalla tromba delle relative scale, prive di ringhiere e parapetti, dal sesto fino al primo piano, riportando lesioni di gravità tale da provocarne il decesso alcune ore dopo. I famigliari del giovane si erano costituiti parte civile nel processo penale, che si concludeva con la condanna dei responsabili Fa.Ci. e Lu.De., e la condanna generica degli stessi e del Comune al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile, oltre al pagamento di una provvisionale. Tali statuizioni civili erano confermate dalla Corte d'Appello penale, che peraltro accertava la prescrizione del reato.
Nel giudizio civile, instaurato per la liquidazione dei danni a seguito del riconoscimento della responsabilità civile in sede penale, il Comune chiedeva di essere manlevato sia dalla propria assicuratrice GENERALI ITALIA Spa, che dalle coassicuratrici Generali, Unipolsai e Allianz. Così pure il Lu.De. chiedeva la chiamata dell'assicuratrice Ina Assitalia, ora anch'essa GENERALI ITALIA Spa
Veniva autorizzata la chiamata della sola Generali Italia Spa Il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti del Comune e del Lu.De., mentre respingeva sia la domanda degli attori verso il Fa.Ci., sia quella di manleva svolta nei confronti della Generali Italia Spa In particolare: a) veniva esclusa la responsabilità del Fa.Ci., in quanto le opere risultavano ultimate e non era configurabile una responsabilità contrattuale dell'appaltatore e, del resto, i lavori erano terminati nel 2003 e l'edificio era tornato da allora nel possesso del Comune; b) Comune e Lu.De. avevano invece violato gli obblighi di custodia, avendo fatto realizzare solo opere volte a impedire l'accesso a terzi non autorizzati e non di messa in sicurezza del sito; c) veniva affermato il concorso di colpa del danneggiato, essendosi clandestinamente e volontariamente introdotto nell'edificio, con l'imprudenza di risalire l'intero corpo di fabbrica; d) veniva infine ritenuta prescritta l'azione verso l'assicuratrice ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., essendo, poi, il rischio estraneo a quelli garantiti. Sia il Comune che il Lu.De. proponevano appello principale, mentre i famigliari di Fr.Pa. proponevano appello incidentale. La Corte partenopea: a) rilevava la tardività dell'appello incidentale autonomamente proposto da Mariarca Caravella, nelle more riunito; b) accoglieva l'appello dei famigliari laddove gli stessi imputavano al primo giudice di aver compiuto un nuovo accertamento dell'ai debeatur e di aver rigettato la domanda nei riguardi del Fa.Ci., in violazione del giudicato formatosi sul punto a seguito della definitività delle statuizioni civili contenute nella sentenza d'appello penale; c) in parziale accoglimento del gravame proposto dal Comune e dal Lu.De., affermava la maggior corresponsabilità del danneggiato, quantificandola nel 40%, disponendo la diminuzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.; d) confermava la quantificazione del danno; e) confermava il rigetto della domanda di manleva, in considerazione dell'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., in quanto il relativo diritto si prescrive in due anni dalla richiesta del risarcimento da parte del danneggiato.
Propone allora ricorso in cassazione il Lu.De., affidandosi a tre motivi; resistono i genitori e i fratelli di Fr.Pa. con controricorso, spiegando altresì contestuale ricorso incidentale, fondato anch'esso su sette motivi; altresì resiste GENERALI ITALIA Spa, anch'essa proponendo ricorso incidentale, ma condizionato, fondato su un unico mezzo; nonché Fa.Ci., anch'egli proponendo ricorso incidentale, basato anch'esso su un unico mezzo.
Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta. Da ultimo i difensori del ricorrente principale, dei congiunti della vittima e di Generali Italia Spa hanno depositato memorie illustrative. La causa è stata infine trattata all'udienza pubblica in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A. RICORSO PRINCIPALE E RICORSO INCIDENTALE DI GENERALI ITALIA Spa
1. Con il primo mezzo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2952, secondo e quarto comma, cod. civ., osservandosi che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto l'intervenuta prescrizione rispetto ai diritti nascenti in capo all'assicurato Lu.De. con riferimento al contratto di assicurazione stipulato dal comune per la responsabilità civile dei propri dipendenti. Invero, la stessa avrebbe trascurato l'effetto sospensivo, ai sensi dell'art. 2952, quarto comma, cod. civ., della nota 4 giugno 2008, con cui il Comune rendeva edotta l'assicuratrice dell'azione esercitata dai danneggiati a mezzo di costituzione di parte civile.
Insiste poi il ricorrente anche sulla copertura del rischio in virtù della polizza.
2. Con l'unico mezzo del ricorso incidentale condizionato proposto da GENERALI ITALIA Spa, da esaminarsi congiuntamente al primo motivo di ricorso principale in relazione alla stretta connessione tra gli stessi, si denuncia omessa pronuncia in ordine all'eccepito giudicato in ordine all'intervenuta prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa, derivante dalla sentenza definitiva resa dal Tribunale di Napoli al n. 2686/18.
3. Il motivo proposto dal ricorrente principale è fondato, perché la Corte territoriale ha tenuto solo conto dell'effetto interruttivo della denuncia del sinistro da parte del Comune, ma non ha considerato che, in virtù del quarto comma dell'art. 2952 cod. civ., attraverso la comunicazione da parte dell'assicurato della richiesta da parte del danneggiato, il corso della prescrizione si sospende.
Orbene, pacificamente la nota dell'ente comunale datata 4 giugno 2008 conteneva il riferimento alla costituzione di parte civile dei danneggiati, che costituisce domanda risarcitoria, per cui nella specie è intervenuta la sospensione del termine prescrizionale, che si è protratta finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, o ormai irreversibilmente accertato con sentenza passata in cosa giudicata, non rilevando la mera esecutività della sentenza di condanna (Cass. 10091/14, Cass. 1872/06 e Cass. 15149/00).
Va altresì precisato che la norma derogatoria, contenuta nel quarto comma (Cass. 10595/2000), si applica anche al caso in cui l'assicuratore contesti l'esistenza della copertura (Cass. n. 2544/90). 3.1. Deve allora considerarsi, a questo punto, il motivo del ricorso incidentale condizionato (appunto all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale) proposto dall'assicuratrice.
Invero, con sentenza n. 2686/18, depositata il 19 marzo 2018, intervenuta fra Ina Assitalia (oggi GENERALI ITALIA Spa) e Lu.De., con riferimento al fatto per cui è causa, veniva definita la controversia inerente al diritto di manleva dell'odierno ricorrente principale nei riguardi della suddetta compagnia, in virtù della polizza azionata anche in questa sede.
Orbene, siffatta pronuncia accoglieva l'eccezione di prescrizione proposta dall'assicuratrice; e la sentenza risulta effettivamente attestata di passaggio in giudicato da parte della cancelleria del 18 dicembre 2024 (data addirittura successiva all'iscrizione a ruolo della causa in cassazione).
Tuttavia, la ricorrente incidentale, nel corso dei gradi di merito, non ha mai provato che la suddetta sentenza fosse passata in giudicato, il cui attestato risulta prodotto solo in questa sede (tanto da avere come visto una data successiva all'introduzione stessa del giudizio di legittimità), cosa non consentita.
Infatti, nel giudizio di legittimità, è opponibile anche per la prima volta il giudicato, del resto pure rilevabile d'ufficio, qualora lo stesso emerga da atti prodotti nel giudizio di merito oppure quando lo stesso si sia formato solo successivamente alla sentenza impugnata, oppure allorché si sia formato dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello e, pertanto, successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica, in cui il quadro fattuale sul quale la decisione di secondo grado può e deve fare riferimento è da considerarsi chiuso (Cass. n. 14883/19; Cass. n. 5370/24). In effetti, in tale ultima ipotesi la produzione del relativo documento non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 cod. proc. civ. (Cass. 1534/18; Cass. Sez. U. 13916/06).
Poiché, nella specie, invece, si ha che il giudicato non si è formato successivamente alla sentenza impugnata, come emerge dallo stesso
attestato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. (che infatti dà atto della mancata proposizione di impugnazioni di ogni tipo nei confronti della sentenza, che si ricorda risale al 2018), la produzione in parola viola l'art. 372 cod. proc. civ. ed è dunque inammissibile.
Né può ritenersi che la prova del giudicato possa essere fornita altrimenti che attraverso l'attestazione di cui all'art. 124 disp. att. cod. proc. civ., ed in particolare a mezzo di non contestazione da parte della controparte (Cass. n. 2524/99; Cass. sez. U, n. 460/99; Cass. n. 12770/04; Cass. n. 22644/04; Cass. n. 20438/06; Cass. n. 10623/09; Cass. n. 19883/09; Cass. n. 9746/17; Cass. n. 6024/17; Cass. n. 4803/18; Cass. n. 20974/18; Cass. n. 26310/21; Cass. n. 6868/22; Cass. n. 36258/23; Cass. n. 33927/25, che segnala solo un isolato precedente difforme, Cass. n. 2827/25; Cass. n. 4940/26).
Va in proposito osservato che, attenendo la questione circa il giudicato ad un aspetto che trascende l'interesse della singola parte processuale, riguardando in particolare l'ordine pubblico processuale, tanto appunto da poter essere oggetto di rilievo officioso, non può la relativa prova essere affidata alla non contestazione, dunque ad un comportamento processuale di una parte, ma deve essere recata in giudizio attraverso un dato formale, appunto prescelto dal legislatore nell'attestazione in predicato. Il fatto, poi, che l'art. 124 disp. att. cod. proc. civ. detti, in particolare, la regola circa la formazione dell'attestazione, non toglie che appunto la relativa previsione sia significativa della modalità di prova del giudicato medesimo per le finalità preminenti che si sono indicate. Non rileva l'approfondimento della questione circa la possibilità - o meno -di sostituirsi le risultanze della suddetta attestazione all'ipotesi di espressa, univoca e incondizionata, ammissione del passaggio in giudicato da parte delle altre parti processuali: infatti, la circostanza è irrilevante nel caso di specie, perché tale ammissione non consta essersi avuta nel corso dell'odierno giudizio.
Va dunque affermato il seguente principio di diritto
"La prova del giudicato esterno dev'essere fornita attraverso il relativo attestato di cui all'art. 124 disp. att. cod. proc. civ. (salvo il caso di espressa ammissione da parte delle controparti), attenendo ad una questione di ordine pubblico processuale. Tale prova può essere fornita per la prima volta in cassazione solo allorché il giudicato si sia inequivocabilmente formato dopo la pronuncia della sentenza impugnata ovvero dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello e, pertanto successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica.".
In definitiva, il ricorso incidentale condizionato di Generali Spa dev'essere rigettato.
4. Col secondo mezzo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1227 e 2909, cod. civ., 651 e 652, cod. proc. pen., ed omesso esame della deduzione dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate e del relativo nesso.
Il ricorrente principale eccepisce, conformemente a quanto già dedotto in sede d'appello, l'assenza di effetti vincolanti degli accertamenti penali nei confronti del giudice civile in ipotesi, ricorrente nella specie, di sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato, assunta in sede
d'appello penale.
4.1. Il motivo è inammissibile.
Preliminarmente, deve confermarsi che l'ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, salvo limitate eccezioni, tra cui proprio quanto previsto dall'art. 652 cod. proc. pen., inerente all'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno, ove il danneggiato dal reato si sia costituito parte civile o sia stato posto in condizione di farlo e sempre che non abbia
esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2, cod. proc. pen.
Tutto ciò, in effetti, impedisce qualsiasi applicazione analogica della disposizione, al di fuori dei casi da essa previsti di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, pronunciata in seguito a dibattimento, nel giudizio in cui vi è stata la partecipazione del danneggiato come parte civile o nel quale comunque questi sia stato messo in condizione di partecipare. Nella specie è pacifica la decisione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione e la partecipazione a quel giudizio delle parti danneggiate in qualità di parti civili.
Va peraltro preso in esame il fatto che la sentenza d'appello del giudice penale ha stabilito la provvisionale, accertando la responsabilità civile del ricorrente principale.
A tal riguardo, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 5660/2018; Cass. n. 4318/2019; Cass. n. 8477/2020; Cass. n. 11467/2020; Cass. n. 23960/2022; Cass. n. 36617/2023), già la sola condanna generica al risarcimento dei danni, disposta ai sensi dell'art. 539, primo comma, cod. proc. pen. nei confronti dell'imputato prosciolto ex art. 531 stesso codice, presupponendo il riconoscimento del relativo diritto in favore della costituita parte civile, postula l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, restando impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'an -in concreto - e al quantum del danno risarcibile.
Il giudice civile quindi, alla stregua di quanto precede, non può procedere al riesame delle questioni concernenti l'accertamento della condotta colposa e della responsabilità civile, in quanto le stesse risultano coperte dal giudicato formatosi sulla pronuncia di condanna generica. Egli invece è tenuto a procedere, analogamente all'ipotesi disciplinata nel processo civile dall'art. 278 cod. proc. civ., all'accertamento circa l'esistenza e l'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e quindi anche del nesso di derivazione causale tra il fatto accertato in sede penale e le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati (c.d. causalità giuridica), rispetto al quale accertamento non sussiste alcun limite derivante dal giudicato penale, fermo restando la sussistenza del fatto e la sua commissione da parte del responsabile e restando in definitiva impregiudicato l'accertamento della "esistenza" e quantificazione di un danno risarcibile. La conclusione si applica allora, a maggior ragione, in caso in cui, come nella specie, sia stata altresì pronunciata la provvisionale penale, che resta pur sempre una condanna, benché allo stato degli accertamenti già eseguiti in ordine al quantum.
Tanto discende invero dal fatto che la stessa condanna alla provvisionale presuppone, in sé, l'avvenuto accertamento della responsabilità dell'autore del reato rispetto al fatto illecito, sotto il profilo del nesso di causalità materiale, restando, peraltro, compito del giudice civile l'accertamento della causalità giuridica (in tal senso Cass. n. 6895/24; Cass. n. 30992/23), come si ricava dal disposto dell'art. 539, secondo comma, cod. proc. pen., in base al quale, infatti, si provvede alla provvisionale su richiesta della parte nei limiti in cui si ritenga raggiunta, già in sede penale, la prova del danno.
Infatti, pur dovendosi muovere dal rilievo circa l'"indefinita provvisorietà" della provvisionale, per cui l'accertamento sulla esistenza e sulla entità del danno operato dal giudice penale non assurge (neppure nei limiti suddetti) a immutabile irretrattabilità, potendo essere sine tempore rimesso in discussione in un ordinario giudizio civile (ancora Cass. n. 6895/24), fondato com'è su un accertamento "allo stato" (così come nella condanna generica al risarcimento è fondata sulla mera potenzialità dannosa), la stessa provvisorietà non investe l'accertamento stesso della responsabilità, e in particolare (per quanto qui rileva in ispecie) il nesso di causalità materiale.
Va dunque affermato il seguente principio di diritto:
"In ipotesi di accertamento della responsabilità civile in sede penale, il giudice civile, investito della liquidazione del danno, non può procedere al riesame delle questioni concernenti l'accertamento della responsabilità civile con riferimento alla condotta colposa e al nesso di causalità materiale, in quanto sulle stesse si è formato il giudicato derivante dalla condanna generica o dalla provvisionale pronunciata in sede penale. Egli deve invece procedere, analogamente all'ipotesi disciplinata nel processo civile dall'art. 278 cod. proc. civ., all'accertamento circa l'esistenza e l'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto, individuato solo come "potenzialmente" dannoso in sede penale - in cui inoltre, in caso di condanna ad una provvisionale, viene effettuato anche un accertamento "allo stato" del danno che, dunque, non è vincolante per la decisione in sede civile - e, quindi, in particolare, deve verificare il nesso di causalità giuridica tra il fatto accertato in sede penale e le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati, rispetto al quale non sussiste alcun limite derivante dal giudicato penale". Così stando le cose appare allora evidente l'erronea lettura della giurisprudenza di questa Corte fornita dal motivo, che è impostato come se spettasse al giudice civile di riesaminare il nesso di causalità materiale e le questioni concernenti l'accertamento della condotta colposa e della responsabilità civile del soggetto condannato in sede penale, questioni invece, per quanto sopra detto, coperte dal giudicato 4.2. Peraltro, lo stesso fa riferimento, nella sua parte finale, anche ad aspetti che attengono in effetti alla causalità giuridica, come tali rientranti nell'alveo delle verifiche spettanti al giudice civile, come discende da quanto sopra (volta che l'accertamento penale ha attribuito il fatto al comportamento del Lu.De., per quanto qui di interesse, ai sensi dell'art. 40 cod. pen.), attenendo alla riferibilità del danno-conseguenza al comportamento del responsabile (cfr. in tal senso Cass. n. 8477/20), con riguardo al concorso di colpa in capo al danneggiato. Tuttavia, sotto tale aspetto, la Corte territoriale ha già compiuto un accertamento di fatto, non censurabile in questa sede, in quanto scevro da quei soli evidenti vizi logici ormai deducibili in Cassazione dopo la novella del 2012 dell'art. 360 cod. proc. civ., che ha condotto all'attribuzione al medesimo di una corresponsabilità nella misura del 40%. Conclusivamente, il motivo si pone in contrasto sotto il primo aspetto con il giudicato derivante dalla sentenza penale e, comunque e in via dirimente, sotto il secondo aspetto con l'accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito, risultando complessivamente inammissibile. 5. Col terzo mezzo del ricorso principale si deduce omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella dedotta responsabilità per omessa custodia del minore da parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
5.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. Va premesso che il motivo comporta la deduzione di un titolo di responsabilità ex art. 2048 cod. civ. in capo ai genitori del giovane Fr.Pa. che, come tale, presuppone la relativa deduzione fin dall'introduzione del giudizio in primo grado.
A tale proposito però il motivo si mostra inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato nel controricorso alcun elemento che consenta di ricostruire come, in quale atto e in quali termini tale responsabilità sia appunto stata dedotta in primo grado, essendo i riferimenti ivi contenuti attinenti solo all'atto d'appello.
In ogni caso deve osservarsi che la Corte territoriale ha positivamente ricostruito le percentuali di responsabilità del sinistro, attribuendole al 40 % in capo alla vittima, seguendo in ciò i dati emersi dall'istruttoria, ed in particolare l'accertato ingresso del minore in area privata in cui erano inequivocabilmente presenti opere destinate ad escludere l'accesso a terzi, e attribuendo il residuo 60 % in capo a Lu.De., Fa.Ci. e al COMUNE DI NAPOLI, in via fra loro solidale.
Con ciò essa, che pure dava atto della richiesta del Lu.De. di individuare una parte della responsabilità in capo ai genitori per omissione dell'obbligo di custodia loro incombente (cfr. pag. 17, par. 5.9 della stessa), ha implicitamente respinto la richiesta, ritenendo infatti che la responsabilità residua sia tutta da attribuire ai soggetti sopra indicati. In proposito, peraltro, deve ricordarsi che il concorso ex art. 1227, comma 1, cod. civ., della vittima minorenne rileva anche ai fini della proporzionale riduzione del risarcimento invocato iure proprio dai genitori, dal momento che la loro eventuale culpa in educando o in vigilando riguarda il medesimo ambito di irrisarcibilità già derivante dall'applicazione dell'art. 1227 citato (Cass. n. 26798/25).
B. RICORSO INCIDENTALE DEI FAMIGLIARI DI Fr.Pa..
6. Col primo motivo del ricorso incidentale proposto dai genitori e dai fratelli (germani ed uterini) di Fr.Pa., si deduce nullità della sentenza per travisamento della prova, in particolare del contenuto della perizia del c.t.u. Ing. Do., nella parte descrittiva dei luoghi del sinistro.
6.1. Va premesso che i limiti di sindacato che la censura di travisamento della prova incontra in sede di legittimità vanno verificati alla luce di quanto espresso da questa Corte (con la sent. Sez. U. n. 5792/24), per cui lo stesso riguarda il fatto probatorio che abbia costituito un punto controverso e decisivo sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, quando,
dunque, il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti. Nel qual caso il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale: pertanto nell'affermazione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.
Orbene la censura dei ricorrenti incidentali si appunta sull'affermazione della Corte territoriale secondo cui la stessa ha ritenuto che Fr.Pa. si sia introdotto "clandestinamente "nell'area... passando attraverso un varco praticato da ignoti nella rete di recinzione... con chiara manifestazione di escluderne l'accesso all'area... si arrampicò fino al piano ammezzato, utilizzando mattoni appositamente impilati per introdursi dell'edificio e risalire per circa sei piani, al buio e con in fondo dei gradini scivolosi.".
Anche se in effetti il brano riportato viene indicato dalla sentenza come riferibile al consulente del p.m., mentre emerge la non coincidenza del testo con quella della relativa relazione tecnica (bensì la coincidenza con il virgolettato riportato nell'atto di appello Lu.De. di siffatta relazione, evidentemente non fedele all'originale), tuttavia quanto precede non riveste i caratteri della decisività.
Il giudizio di clandestinità dell'introduzione del minore all'interno dell'area, infatti, è dipeso dalla presenza di una recinzione, ancorché in condizioni tali da non impedire fisicamente l'accesso a causa di varchi di cui danno conto entrambe le versioni della relazione.
Neppure si ricava dalla descrizione riportata dalla Corte che sia stato proprio Fr.Pa. a impilare i mattoni che hanno consentito poi l'accesso all'edificio, emergendo invece oggettivamente la loro presenza e il loro utilizzo.
In definitiva, assente la decisività dell'errore, resta un accertamento di fatto in ordine al comportamento del minore, comunque idoneamente basato su elementi che trovano riscontro in entrambe le versioni della relazione e quindi il motivo risulta, appunto, infondato. 7. Col secondo mezzo del ricorso incidentale si deduce nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione della stessa nella parte in cui individua in capo alla vittima un concorso di colpa ex art. 1227 cod. civ. nella misura del 40 %, dal momento che la Corte territoriale non avrebbe specificato per quale ragione la medesima circostanza, costituita dall'accesso del minore stesso nell'area del sinistro, fondasse una percentuale di responsabilità maggiore di quanto stabilito dal Tribunale. Mancherebbe inoltre l'analisi e la valutazione dell'incidenza della colpa.
7.1. Il motivo è infondato.
In proposito questa Corte ha già chiarito che l'accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico e, come tale, è insuscettibile di giustificazione analitica; ne consegue che colui il quale si dolga, in sede di legittimità, del relativo accertamento compiuto dal giudice di merito, non può limitarsi a dedurre il vizio di motivazione, ma deve far emergere la contraddittorietà tra l'espressione percentuale del concorso di colpa e le osservazioni logiche che la sorreggono (Cass. n. 12676/24).
7.2. Ancora, il motivo si incentra altresì sull'asserita preclusione di un rinnovo dell'indagine in ordine all'incidenza del comportamento del minore relativamente alle conseguenze dannose reclamate, determinata dal giudicato penale, sul che non può che farsi richiamo a quanto già osservato a proposito del secondo motivo del ricorso principale.
Nel resto, il motivo si abbandona a una richiesta di revisione del giudizio di accertamento in fatto, avente appunto ad oggetto l'incidenza sui danni del comportamento del minore, che, come tale, non può essere proposta in questa sede di legittimità.
8. Con il terzo mezzo del ricorso incidentale si deduce omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte territoriale escluso il danno terminale o catastrofale, nonostante fosse stata provata la lucida agonia del minore e la sua consapevolezza dell'imminente morte. 8.1. Il motivo è manifestamente fondato.
Per escludere nella specie il danno morale catastrofale e biologico terminale, la Corte territoriale ha fatto richiamo dei precedenti di questa Corte, ed in particolare di Cass. 15350/15.
In base a tale arresto, la risarcibilità in questione deve escludersi in caso di morte immediata, in quanto il patrimonio del de cuius non viene neppure incrementato del danno, o di morte dopo brevissimo lasso temporale, per mancanza di utilità del breve spazio vitale. Essa ha poi fatto richiamo all'ulteriore, più specifico principio, per cui la sopravvivenza, ai fini della trasmissione di un danno biologico terminale, deve avere una durata di almeno ventiquattr'ore, mentre sarebbe in ogni caso irrilevante la coscienza della vittima in tale spazio temporale (Cass. n. 18056/19).
La Corte poi aveva accertato, in fatto, che il minore era sopravvissuto solo tre ore al sinistro.
Va in proposito osservato che i ricorrenti incidentali, attori in primo grado, avevano chiesto il risarcimento di tutti i danni sia iure proprio che iure hereditatis.
A proposito di danno iure hereditatis, conseguente ad un decesso causalmente ricollegabile ad un fatto illecito, nella specie alla responsabilità oggettiva derivante da cose in custodia, occorre distinguerne due specie: a) il danno morale terminale, consistente nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine, risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso; b) quello biologico terminale, costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 7923/24). Va dunque affermato il seguente principio di diritto: "In caso di accertata coscienza della vittima di un fatto illecito, il danno morale c.d. catastrofale, consistente nella sofferenza determinata dalla percezione della gravità della propria condizione, fino a quella dell'imminenza della propria fine, va risarcito indipendentemente dalla durata più o meno lunga dell'agonia, rilevando invece l'intensità della percezione in termini di entità del risarcimento medesimo. Da tale danno si distingue invece il danno biologico terminale, che dev'essere risarcito solo in presenza di una sopravvivenza per un tempo apprezzabile e che peraltro prescinde dalla cosciente percezione della propria condizione in capo alla vittima stessa".
Evidente, dunque, come nella specie, se la decisione assunta - fondata sull'accertamento di una morte avvenuta nell'arco temporale di tre ore -non si discosta dai suddetti principi con riferimento al danno biologico terminale, la stessa invece non risulta conforme agli stessi laddove trascura completamente ogni accertamento relativo alla consapevolezza, da parte della vittima, dell'approssimarsi della propria fine, della gravità della situazione e della conseguente sofferenza, così come più radicalmente di ogni accertamento anche in relazione allo stesso stato di coscienza della vittima in quel frangente.
Invero, partendo dall'accertamento - come sopra chiarito - di una sopravvivenza di circa tre ore, dal compendio istruttorio (cfr. in particolare
il verbale dell'udienza del 27 marzo 2018, contenente le dichiarazioni testimoniali, oggetto di adeguato richiamo in ricorso) emerge che il giovane Fr.Pa., dopo il fatto, trovandosi in loco in condizioni gravissime, era perfettamente consapevole della propria situazione e del fatto (tanto da affermare "cosa ho fatto"), da invocare insistentemente aiuto e da lamentarsi dei fortissimi dolori, parlandone con la sorella, presente accanto a lui.
In siffatta condizione, la decisione di esclusione dell'indagine e il conseguente rigetto della relativa domanda costituiscono una aperta violazione dei principi posti a presidio del risarcimento del danno. 9. Col quarto mezzo, sempre del ricorso incidentale dei famigliari della vittima, si deduce violazione degli artt. 2051, 2043, 1227, cod. civ., effettuata dalla Corte territoriale nella quantificazione del danno operando la decurtazione dallo stesso dell'assunto concorso di colpa della vittima. 9.1. In altri termini i ricorrenti incidentali, a parte la riproposizione dell'erroneità della determinazione della percentuale di colpa, profilo da intendersi assorbito da quanto osservato a proposito del secondo motivo del ricorso incidentale in esame, sostengono che - poiché la determinazione del concorso è stata effettuata sulla base di un'indagine in ordine alla percezione del pericolo da parte del minore - la stessa non poteva non tener conto della chiara e certa percettibilità del rischio da parte di un soggetto di quattordici anni.
In proposito va osservato che la determinazione della gravità della colpa, rilevante ai fini del giudizio di cui all'art. 1227 cod. civ., attiene ad un accertamento in fatto devoluto al giudice del merito, ed a ciò alfine si riduce la censura in questa parte, poiché - pur ammantandosi di riferimenti al mancato esame di elementi probatori - finisce per riproporre una propria valutazione degli stessi difforme da quella indicata dal giudice del merito.
D'altronde, l'accertamento di un fatto colposo, contemplato dall'art. 1227, primo comma, cod. civ., prescinde dall'incapacità di intendere e di volere, riguarda la condotta in sé e ha un parametro di riferimento unico (il soggetto medio). Dunque, anche la minore età del danneggiato è, in proposito, irrilevante (Cass. SU 351/1964; Cass. 2483/2018 e Cass. 4178/2020).
Il motivo è dunque inammissibile.
10. Col quinto mezzo si deduce omesso esame di fatti decisivi consistenti nell'esame delle dichiarazioni testimoniali inerenti allo stato in cui si trovava l'immobile, esame che avrebbe avuto incidenza sulla graduazione della colpa.
10.1. Il motivo si riduce in realtà ad una ennesima richiesta di revisione del giudizio di fatto operato dal giudice d'appello, ed è dunque inammissibile.
In particolare, esso tende a dimostrare, attraverso il compendio probatorio, che la condizione di fatto dei luoghi sarebbe stata del tutto diversa da quella ricostruita in fatto dalla Corte, fondata sulla sussistenza di un'area chiusa in cui il minore si sarebbe volontariamente introdotto. La differente ricostruzione del fatto, come detto, non è deducibile in questa sede, in cui peraltro neppure si indicano o si precisano le dichiarazioni testimoniali - in thesi del tutto ignorate - che darebbero prova di un'area aperta.
Da quanto emerge dalla sentenza e dalle stesse difese della parte ricorrente incidentale in seno al primo motivo del ricorso incidentale in esame, si ricava invece che la Corte, lungi dal trascurare fatti decisivi, ha tenuto conto dell'esistenza di una recinzione, ed anche della presenza in essa di varchi, risultante dalle dichiarazioni testimoniali, senza contare che la graduazione della colpa ha avuto riguardo non solo alla clandestinità dell'accesso, ma altresì alle condizioni dell'edificio, ed al fatto che il minore si era avventurato fino al sesto piano, in luogo sostanzialmente buio.
11. Col sesto mezzo si deduce erronea quantificazione del danno in quanto, avendo la Corte territoriale modificato solo la percentuale del concorso della vittima, dal 25 % riconosciuta in primo grado al 40 %, anziché applicare quest'ultima alla pur confermata entità del danno, pari per i genitori, nel massimo, ad Euro 331.924,00 e per i fratelli ad Euro 144.130,00, ha applicato l'indicata percentuale sulle somme riconosciute in concreto ai danneggiati e quindi già a suo tempo decurtate del 25 %. 11.1. Il motivo, che concerne la complessiva liquidazione del danno in rapporto alla percentuale di corresponsabilità della vittima, è fondato. Gli importi su cui la Corte partenopea ha operato siffatta decurtazione sono quelli liquidati dal Tribunale, che ad avviso del Collegio aveva determinato già al netto della percentuale di corresponsabilità del minore riconosciuta in primo grado, pari appunto al 25 %.
Infatti, la sentenza di primo grado, pur sottraendosi all'elementare dovere di esplicare la percentuale di responsabilità, da un lato ha espressamente motivato in ordine alla corresponsabilità della vittima, dall'altro ha espressamente fatto riferimento - per la quantificazione - alle tabelle milanesi.
Tenuto conto che le stesse sono quelle vigenti all'epoca della pronuncia (maggio 2019), peraltro prodotte dalla parte ricorrente incidentale, l'importo contemplato dal capo condannatorio della sentenza risulta all'incirca inferiore del 25 % rispetto a quello massimo previsto dalle stesse.
Infatti, per i genitori era previsto un importo massimo di Euro 331.924,00, e operando una decurtazione del 25 % si giunge ad un importo del tutto prossimo ad Euro 250.000,00, concretamente liquidato dal giudice. Deve allora ritenersi che, avendo il giudice espressamente riconosciuto la corresponsabilità della vittima, abbia determinato l'importo del risarcimento del danno al netto di quanto attribuibile al concorso di responsabilità.
Anche per quanto riguarda il risarcimento spettante ai fratelli della vittima, per i quali le tabelle prevedevano un importo massimo di Euro 144.000,00, ma che hanno ottenuto una liquidazione pari ad Euro 80.000,00 ciascuno, deve ritenersi - risultando come sopra che la decurtazione fu pari al 25 % - che l'importo lordo in tal caso fu non quello massimo, ma pari da Euro 106.000,00.
Alla luce di quanto precede, l'ulteriore decurtazione operata dalla Corte d'Appello nella misura del 40 % sugli importi netti, rappresenta all'evidenza una duplicazione della decurtazione stessa (poiché applicata ad importo già decurtato e non all'importo originario, rispetto al quale era stata operata la decurtazione in primo grado), da cui consegue un'erronea liquidazione, che invece in sede di rinvio andrà operata sugli importi lordi come sopra determinati.
12. Col settimo mezzo si deduce erronea riduzione delle competenze relative al primo grado di giudizio in violazione degli artt. 91e 92, cod. proc. civ., avendo la Corte territoriale operato una decurtazione dei compensi stessi sulla scorta dell'accertata maggior percentuale di concorso della vittima, ha peraltro applicato erroneamente i parametri di calcolo dei compensi medesimi, errando i valori di riferimento.
12.1. Siffatto motivo risulta assorbito dall'accoglimento del terzo motivo, poiché la liquidazione delle spese andrà rinnovata in relazione all'esito complessivo della lite.
C. RICORSO INCIDENTALE DI Fa.Ci..
13. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, Fa.Ci. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1227e 2909, cod. civ., nonché 651 e 652, cod. proc. pen.
Lo stesso infatti sostiene la piena autonomia del giudizio civile in tema di responsabilità civile, rispetto alle conclusioni cui sia giunto il giudice penale in caso di sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato, argomentando in termini non difformi da quanto fatto dal Di Capua a proposito del secondo motivo del ricorso principale. 13.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni esposte a proposito del secondo motivo del ricorso principale.
14. In conclusione: il primo motivo del ricorso principale va accolto, il secondo va dichiarato inammissibile ed il terzo infondato; il ricorso incidentale proposto da Generali Italia Spa va respinto; quello del pari incidentale proposto da Fa.Ci. va dichiarato inammissibile; infine vanno accolti i motivi terzo e sesto del ricorso incidentale dei congiunti della vittima, i cui motivi quarto e quinto vanno dichiarati inammissibili, il primo ed il secondo infondati ed il settimo assorbito. La sentenza impugnata dev'essere conseguentemente cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio al giudice d'appello, che si conformerà ai principi qui affermati e procederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Sussistono, in capo a Generali Italia Spa e a Fa.Ci., i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
15. Infine, per la natura della causa petendi, va disposta d'ufficio, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli eventuali altri dati identificativi della vittima del sinistro e degli originari attori, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196 del 2003.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara l'inammissibilità del secondo motivo del ricorso principale e del quarto e del quinto motivo di quello incidentale proposto dai congiunti della vittima;
dichiara l'inammissibilità del ricorso incidentale proposto da Fa.Ci.; rigetta il ricorso incidentale proposto da GENERALI ITALIA Spa;
rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dai congiunti della vittima;
accoglie il primo motivo del ricorso principale, nonché il terzo e il sesto motivo del ricorso incidentale proposto dai congiunti della vittima. Per l'effetto:
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio;
dichiara la sussistenza, in capo ai ricorrenti incidentali Generali Italia Spa e Fa.Ci., dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto;
dispone che, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della vittima del sinistro e degli originari attori.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2026
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2026